CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 568/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
GI CC Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA ER Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 4283/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3/12/2024, est. Florio, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. Vincenzo Fabrizio Giglio e Margherita Gramegna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, Via Del Lauro n. 9
Appellante
Contro
C.F. , P. IVA ), appresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dagli avv. Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e Stefano Piroso ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Europa n. 13
Appellata in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis e previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
NEL MERITO
1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro inter partes;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comunicato al Ricorrente o, in subordine, la sua infondatezza;
3) sempre in via principale, condannare la Resistente alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n.
23/2015, al tallone di euro 3.502,92 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre al valore dei buoni pasto e dei contributi datoriali alla previdenza complementare;
4) in via subordinata, condannare, la Resistente alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.
n. 23/2015, al tallone di euro 3.502,92 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, nel limite di legge, oltre al valore dei buoni pasto e dei contributi datoriali alla previdenza complementare;
5) in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della massima indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
23/2015, al tallone di euro 3.502,92 lordi, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
6) in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della massima indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone di euro 3.503,50 lordi, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
7) in via residuale, dichiarare nullo il licenziamento ai sensi dell'art. 1418 Cod. civ. e condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, al tallone di euro 3.502,92 lordi e dei successivi incrementi disposti dalla contrattazione collettiva, oltre al valore dei buoni pasto e dei contributi datoriali alla previdenza complementare, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
8) in ogni caso di condanna che dichiari nullo il licenziamento, condannare la
Resistente al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale stabilita dal rinnovo del
CCNL (23 novembre 2023), pari ad euro 1.250,00 lordi;
Pag. 2 di 16 9) in ogni caso di condanna che confermi la risoluzione del rapporto di lavoro, condannare la Resistente anche al pagamento:
• dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di euro 10.928,76 lordi o nella diversa somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
• delle somme dovute per la cessazione del contratto di lavoro nella misura di euro
2.173,75 lordi;
10) in ogni caso, condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi e rivalutazione di legge;
11) condannare, la Resistente al rimborso delle spese di lite versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 4.377,36;
12) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario, ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm., sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”;
per : Controparte_1
“A) Rigettare l'avversario ricorso in appello e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. contro in quanto inammissibili e infondate in fatto Pt_1 Controparte_1
e diritto, confermando, per l'effetto, la decisione ex adverso impugnata, con ogni eventuale miglior statuizione;
B) Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre ad IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.
C) In via istruttoria: (…)”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, con sentenza n. 4283/2024 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui aveva impugnato il licenziamento per Parte_1 mancato superamento del periodo di prova intimatogli in data 27.6.2023 da
[...]
. CP_1
In via preliminare il primo giudice ha reputato “inammissibile l'istanza formulata dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 29.5.2024, avente ad oggetto l'introduzione di una domanda subordinata nuova, per ottenere tutela ai sensi dell'art. 3 comma II d.lgs.
Pag. 3 di 16 23/2015: si tratta di una prospettazione nuova, fondata espressamente sulla circostanza che il licenziamento di sarebbe stato determinato da ragioni disciplinari, e Pt_1 rispetto a tale domanda – ove ammissibile – non potrebbe correttamente dispiegarsi il diritto di difesa della convenuta”.
Richiamata quindi giurisprudenza di legittimità in materia di vizio genetico e funzionale del patto di prova, e rilevato che nel caso di specie aveva dedotto la nullità Pt_1 genetica, per indeterminatezza, del patto medesimo, il Tribunale ha così argomentato:
«è documentale come nella lettera di assunzione fosse specificamente indicato
l'inserimento presso la Funzione “Rendicontazione ALM” quale Specialista Financial
Controller ALM e l'inquadramento nella 3^ Area Professionale – 4° Livello Retributivo.
La pattuizione in discorso reca un'indicazione sufficientemente chiara e specifica delle mansioni attribuite, attraverso il riferimento non solo alla categoria contrattuale, ma anche al profilo professionale assegnato e al comparto aziendale in cui il ricorrente sarebbe stato inserito”.
Inoltre, “il ricorrente (come da CV al doc. 5 di parte convenuta) aveva già competenza in tema di ALM…. non vi è prova che abbia mai contestato l'asserita Pt_1 genericità delle mansioni oggetto del patto di prova, né che abbia chiesto precisazioni in merito in corso di rapporto, né il ricorrente ha fornito prova dell'assegnazione in concreto a mansioni diverse da quelle pattuite. E' inoltre documentale che la resistente abbia pubblicato un annuncio di lavoro (doc. 4 fasc. conv.) dettagliando il tipo di attività richiesta, la competenza necessaria e l'esperienza del candidato: e, rispetto a tale profilo, il ricorrente inviava la propria candidatura”.
Il Tribunale ha poi evidenziato che i testi esaminati in corso di causa avevano confermato che in sede di colloqui preassuntivi a era stato spiegato quali Pt_1 fossero le mansioni per il cui svolgimento sarebbe stato assunto e, inoltre, che nel periodo di prova aveva ottenuto adeguati formazione ed affiancamento. Pt_1
Infine, il Tribunale ha escluso la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso ed ha osservato che “quanto alle ulteriori domande in ricorso …la resistente ha allegato gli ultimi cedolini richiesti, riferiti alle competenze di fine rapporto, risultando un saldo negativo”.
Pag. 4 di 16 All'integrale rigetto delle domande attoree il Tribunale ha fatto seguire la condanna di al pagamento delle spese di lite del grado. Pt_1
***
Con ricorso depositato in data 31.5.2025 ha impugnato la sentenza Parte_1 identificata in epigrafe.
Con un primo articolato motivo di impugnazione ha sostenuto l'erroneità della Pt_1 decisione di primo grado nella parte in cui essa ha reputato valido il patto di prova apposto al proprio contratto di lavoro.
Richiamato il disposto dell'art. 2096 c.c. e la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di necessario rispetto della forma scritta e di altrettanto necessaria specificità dell'oggetto del patto, l'appellante ha in primo luogo evidenziato che il Tribunale aveva mal valutato il testo del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, oltre che il tenore del patto di prova in esso contenuto. Ed infatti, a dire dell'appellante, “la precisazione che le mansioni sarebbero state quelle di « », dedotta Controparte_2 in sentenza, non è presente nel documento”, diversamente da quanto affermato dal
Tribunale.
In secondo luogo, nella prospettiva del gravame, il rimando che il contratto di lavoro operava all'art. 97, comma 1, CCNL, lungi dal fornire puntuali elementi descrittivi dell'oggetto del patto di prova, aumentava invece il quadro di indeterminatezza delle mansioni, e ciò a causa della intrinseca genericità della declaratoria collettiva e alla pluralità di profili in essa contenuti.
Ancora, ad avviso dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice la Cont dicitura «Rendicontazione » non rappresentava un'espressione propria ed esclusiva del settore bancario, né era univocamente idonea a selezionare la natura delle mansioni Contr oggetto del patto di prova. Al contrario, l'acronimo « » (Asset & Liability
Management) era utilizzato in aziende non solo bancarie ed era impiegato per individuare un perimetro di attività ampie e diversificate, relative sia al risk management sia al controllo di gestione.
A dire dell'appellante, inoltre, fermo restando che il contenuto dei colloqui preassuntivi e del curriculum del candidato non avrebbero dovuto essere considerati al fine di
Pag. 5 di 16 valutare il rispetto del requisito formale e di specificità, in ogni caso detto contenuto era stato anche travisato.
Con particolare riguardo alle pregresse esperienze lavorative del candidato, nella prospettiva del gravame il primo giudice aveva trascurato che all'ambito dell'Asset &
Liability Management erano riconducibili sia il risk management che il controllo di gestione e “come risulta dal curriculum del Ricorrente, questi ha maturato la propria esperienza in ambito Risk Management. Le mansioni per le quali si è proposto in azienda erano quelle relative alla funzione Risk. Non a quella del controllo di gestione per la quale il Ricorrente non aveva alcuna esperienza”.
Ancora, secondo l'appellante, se era possibile che il requisito della forma scritta del patto potesse essere soddisfatto anche per relationem tramite il rimando ad altre fonti
(parimenti scritte) preposte ad integrare il contenuto del patto, non poteva invece dirsi compatibile con il requisito formale il rinvio ai colloqui orali o alla pregressa esperienza lavorativa del candidato.
Inoltre, il Tribunale aveva errato anche nell'attribuire rilievo al doc. 4 prodotto da
[...] documento che a dire dell'Istituto costituiva “l'annuncio” cui CP_1 Pt_2 aveva risposto presentando la propria candidatura e che doveva intendersi Pt_1 richiamato nelle “premesse” del contratto di lavoro- dato che il lavoratore aveva sin da subito rilevato che detto documento non corrispondeva all'annuncio di ricerca del personale cui egli aveva risposto.
Sollecitata la riforma della sentenza impugnata per tale novero di ragioni, l'appellante ha argomentato che dalla ritenuta nullità del patto di prova dovesse discendere la nullità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
In via di progressivo subordine, ha comunque chiesto anche le tutele previste Pt_1 dagli artt. 3, comma 2; 3, comma 1; 4 del medesimo decreto;
art. 1418 c.c.; oltre che- per l'ipotesi di mancata costituzione del rapporto- l'indennità sostitutiva del preavviso e- per l'ipotesi di ricostituzione del rapporto- il bonus di ingresso.
Con il secondo motivo di gravame ha criticato la decisione del primo giudice Pt_1 di ritenere inammissibile la richiesta di emendatio libelli formulata dal ricorrente nella prima udienza di discussione.
Pag. 6 di 16 Detta richiesta di modifica- tesa a sentir accertare la natura disciplinare del licenziamento e la conseguente invalidità dello stesso, per assenza di preventiva contestazione- era in primo luogo conseguente alle difese esposte dall' nella CP_3 propria memoria difensiva (memoria nella quale il datore di lavoro aveva evidenziato che durante il periodo di prova non aveva ben lavorato), oltre che- in secondo Pt_1 luogo- allo ius superveniens introdotto con le pronunce della Corte Cost. n. 22/2024 e n.
128/2024.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
***
Con memoria difensiva depositata in data 8.9.2025 si è costituita per il gravame
[...]
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il CP_1 rigetto.
Nel difendere la correttezza dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, la datrice di lavoro ha sottolineato che il requisito di specificità del patto doveva reputarsi soddisfatto, anche per relationem, alla luce del richiamo contenuto nel contratto di lavoro “ai colloqui intercorsi e [alle] intese intervenute”.
L'annuncio scritto rispondendo al quale aveva presentato la propria Pt_1 candidatura;
la lettera di impegno all'assunzione siglata dalle parti prima della sottoscrizione del contratto di lavoro;
i colloqui preassuntivi descritti dai testi;
ad avviso dell'appellata erano tutti elementi dei quali correttamente il primo giudice aveva tenuto conto, in uno con le pregresse esperienze lavorative del dipendente, non certo un profano nel settore bancario.
***
Tentata inutilmente la conciliazione, all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Come noto, l'art. 2096, primo comma, c.c. prevede che l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova debba risultare da atto scritto.
Nell'interpretare detta norma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è
Pag. 7 di 16 richiesta "ad substantiam", e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie (Cass. 22/10/2010 n.
21758).
E' stato anche reiteratamente affermato che “il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono
l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (Cass. 13/04/2017 n. 9597;
Cass. 12/10/2021 n. 27785).
Ancora recentemente la Suprema Corte (Cass. n. 15326/2025) ha ribadito che “la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali
l'esperimento deve svolgersi (Cass. n. 3451 del 2000), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. n. 9597 del 2017); la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 11722 del 2009; Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 27785 del
2021; Cass. n. 5264 del 2023)”.
Avuto riguardo a tali condivisi principi ermeneutici, il contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalle parti e datato 24 febbraio 2023 prodotto al doc. 5 fascicolo Pt_1 non risulta superare, ad avviso del Collegio, il vaglio di validità.
Pag. 8 di 16 Il contratto recita, infatti, testualmente: “Con riferimento ai colloqui intercorsi e a conferma delle intese intervenute, ci è gradito comunicarle la sua assunzione presso
con sede legale in Torino, con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato a decorrere dal giorno 6 marzo 2023. Per quanto non previsto dal presente contratto individuale di lavoro e ferma restando la legislazione tempo per tempo applicabile, nella sua fase iniziale il suo rapporto di lavoro sarà disciplinato dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri direttivi e per il personale delle
Aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19 dicembre 2019, sottoscritto tra l' e le Controparte_4 organizzazioni sindacali di categoria , , , (in CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 avanti anche “CCNL”). Trova altresì applicazione la contrattazione collettiva aziendale, con particolare riferimento agli accordi 8 dicembre 2021 sottoscritti da anche in qualità di Capogruppo e dalle organizzazioni sindacali Controparte_1 sopra menzionate.
I contratti collettivi anche aziendali tempo per tempo applicabili al suo rapporto di lavoro, con l'indicazione dei soggetti firmatari, sono disponibili e scaricabili, presso la seguente sezione della intranet aziendale: portale #People – Normativa HR. Fermo restando il rispetto della legge e della contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, nella esecuzione della prestazione lei dovrà sempre garantire il pieno rispetto di tutti i regolamenti aziendali, delle procedure e dei codici di comportamento tempo per tempo applicabili al suo rapporto di lavoro, essendo suo specifico onere, tra
l'altro, consultare detta normativa e tenersi aggiornato sulla loro evoluzione accedendo all'intranet aziendale nella sezione #Normativa. Come convenuto, lei viene inizialmente inquadrato nella 3ª Area professionale - 4° livello retributivo e, impregiudicato per il futuro l'esercizio dello ius variandi, assegnato presso
[...]
Controparte_10
, con sede di lavoro a Milano – Via Clerici, 4/6, per svolgere mansioni
[...] riconducibili all'attività propria del suo inquadramento così come previste dalla declaratoria di cui all'art. 97 c. 1 del sopracitato CCNL. Dal giorno dell'assunzione decorre il periodo di prova di tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso”.
Pag. 9 di 16 Va innanzitutto rilevato che effettivamente, come eccepito dall'appellante,
l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui nella lettera di assunzione era “specificamente indicato l'inserimento presso la funzione rendicontazione ALM quale specialista financial controller Alm” risulta erronea;
nessuna menzione dell'incarico di “specialista financial controller Alm” è infatti rinvenibile nel testo contrattuale.
Non può poi dirsi sufficiente, al fine di specificare adeguatamente l'oggetto del patto di prova, il rinvio all'art. 97 del CCNL.
Detta norma- prodotta al doc. 6, pagina 203, fascicolo recita infatti: Pt_1
“Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere
a supportare i processi decisionali superiori. (…)nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/ lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni
(…) 4° livello retributivo – Profili
preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
lavoratrici/lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro
Pag. 10 di 16 direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati”.
Dalla lettura della norma contrattuale è agevole rilevare la genericità descrittiva della declaratoria che, tra l'altro, al quarto livello retributivo- quello assegnato a Pt_1 contempla due diversi profili esemplificativi (senza che la lettera di assunzione oggetto di causa specifichi a quale dei due profili le parti intendevano fare riferimento).
E' noto e condiviso dal Collegio l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “per la valutazione di specificità del patto di prova occorre considerare la non necessità di descrizione in dettaglio delle singole mansioni in presenza di svolgimento di attività di contenuto intellettuale (Cass. n. 17591 del 2014), la possibilità di rinvio per relationem al contratto collettivo applicabile (Cass. n. 9597 del 2017, Cass. n. 11722 del 2009) e, ai fini dell'interpretazione del contratto, l'utilizzo di elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum” (Cass. n. 553/2022, Cass. n. 24560/2016, Cass. n. 16181/2017; Cass. n.
21996/2023; Cass. 24202/2025).
Tuttavia, anche procedendo allo scrutinio delle risultanze fattuali acquisite al processo in modo non atomistico e pur tenendo conto di detti principi, il giudizio di non sufficiente specificità del patto non muta.
Non apporta infatti elementi specificativi aggiuntivi a quelli poi trasfusi nel contratto di lavoro la lettera di impegno all'assunzione elaborata dalla Banca in data
25.1.2023 e sottoscritta da entrambe le parti (doc. 6 fascicolo appellata).
Detta lettera sconta e ricalca, a ben vedere, i medesimi deficit contenutistici rinvenuti nel contratto di lavoro sopra esaminato;
in essa si legge semplicemente: “Con riferimento ai colloqui intercorsi ed a conferma delle intese intervenute, le confermiamo l'impegno di ad assumerla con contratto di lavoro a Parte_3 tempo indeterminato presso l'Area di Governo Direzione Controparte_10
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione- Rendicontazione ALM (…) Lei verrà inquadrato nella terza Area Professionale – IV livello retributivo di cui al CCNL per i
Quadri Direttivi e per il personale delle Aree professionai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19.12.2019”.
Pag. 11 di 16 Come già sopra evidenziato, il rinvio all'inquadramento nella terza area professionale- quarto livello retributivo non è sufficientemente specifico, non fosse altro perché a tale livello corrispondono due diversi profili.
Il generico riferimento all' “Area di Governo Chief Financial Officer- Direzione
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione- Rendicontazione ALM” individua poi un settore troppo ampio per consentire al patto di prova, in assenza di altri elementi,
l'assolvimento della sua funzione tipica (e cioè contenere “la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi”). Contr Del resto, è eloquente la stessa definizione delle attività del settore fornita dall'appellata al doc. 2, definizione che non può certo dirsi circoscritta: “L'ufficio Cont Rendicontazione : presidia, per le Divisioni di competenza, il processo di budget e di valutazione delle proposte individuate dai relativi responsabili, supportando le fasi di negoziazione anche al fine di garantire la coerenza con il Piano d'Impresa; presidia la rendicontazione delle Divisioni di competenza, assicurando ai responsabili delle strutture i report utili alla verifica della performance dei centri di responsabilità e dell'andamento del business;
presidia, per le Divisioni di competenza, l'analisi dei risultati e il relativo dialogo periodico, evidenziandone gli scostamenti e le criticità, individuando e suggerendo azioni correttive, valutandone gli impatti sulle singole strutture e sul consolidato;
formula e propone al Comitato Rischi Finanziari di Gruppo
i principi relativi alla definizione dei TIT a livello di Gruppo;
presidia il processo dei
TIT in deroga e TIT specifici, sia per l'iter autorizzativo sia per la rendicontazione degli impatti nell'ambito della gestione della liquidità aziendale;
svolge le attività di rendicontazione, forecasting e budgeting per le strutture centrali del Gruppo fornendo output adeguati a supportare le attività di segment reporting”.
Trattasi all'evidenza di attività molto ampie, declinabili con vari livelli di responsabilità ed autonomia operativa, destinate a trovare esplicitazione in ambiti aziendali differenti, richiedenti diverse abilità e implicanti una formazione professionale diversificata.
Nemmeno può essere utilmente impiegato al fine di specificare l'oggetto del patto di prova il documento 4 prodotto nel fascicolo di , posto che alla Controparte_1 prima udienza utile a mezzo del suo difensore, ha contestato che detto Pt_1
Pag. 12 di 16 documento corrispondesse “all'annuncio” cui egli aveva risposto, così come ha contestato che l'organigramma aziendale prodotto dal datore di lavoro gli sia stato mai consegnato prima dell'assunzione (cfr. verbale udienza 29 maggio 2024 avanti il
Tribunale: “L'avv. Giglio contesta inoltre la memoria ed in particolare: il punto 5 poiché il doc.
2- organigramma- non sarebbe mai stato consegnato al ricorrente;
(…) il punto 12, poiché la candidatura sarebbe avvenuta sulla base di un annuncio diverso da quello prodotto al doc. 4”).
A fronte di detta contestazione, in assenza di prova contraria da parte dell'Istituto bancario, detti documenti non sono utilizzabili come elementi integrativi del patto contenuto nel contrato di lavoro.
Infine, nemmeno gli “elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum” utilizzabili, secondo la Cassazione, ai (soli) “fini dell'interpretazione del contratto” – conducono a far ritenere sufficientemente specifico il contenuto del patto di prova.
E' certo vero che dal curriculum di – doc. 5 appellata- emerge la Pt_1 pregressa esperienza di quest'ultimo nell'ambito delle attività di “Financial Risk
Management”, presso altre Banche e società di consulenza;
tuttavia, in assenza di ulteriori parametri selettivi (scritti) validamente impiegabili, tale dato non è sufficiente per circoscrivere univocamente il ruolo che era chiamato a svolgere in Pt_1
NT (non essendo lecito desumere che vi fosse identità tra attività già svolta alle dipendenze di altri e quella che si era chiamati a svolgere presso l'appellata, ed anzi emergendo indizi in senso contrario dalle dichiarazioni della teste cfr. infra). Tes_1
Quanto poi ai colloqui preassuntivi, le dichiarazioni dei testi devono essere valutate con particolare cautela, non potendosi trascurare che l'art. 2096 c.c. richiede l'osservanza di un requisito di forma scritta ad substantiam.
Vero è che la teste ha dichiarato: “Sono stati svolti due colloqui pre- Tes_1 assuntivi con il ricorrente. Io ero presente. Gli ho rappresentato sia l'attività svolta dall'ufficio sia le attività specifiche per la posizione per cui si era candidato. Ricordo di aver esposto anche gli aspetti legati all'impegno quotidiano che l'attività richiede. Ci tengo a dare un quadro esaustivo delle richieste concernenti la posizione specifica per cui si svolgeva il colloquio, proprio in ragione delle scadenze e degli obiettivi attesi. Lo
Pag. 13 di 16 Specialista Finanza si occupa di raccogliere dati, analizzare i dati e dell'analisi dei risultati attesi e delle scadenze periodiche attese ogni mese dalla direzione tesoreria
(…) Ricordo che durante il colloquio io e il ricorrente abbiamo affrontato anche temi di finanza legati all'attività ALM in cui c'è stato uno scambio e il ricorrente, pur rappresentando una conoscenza teorica di questi argomenti, manifestava anche entusiasmo di applicarli in maniera pratica”.
Vero anche, tuttavia, che pur tenendo conto a fini interpretativi di dette dichiarazioni, ad avviso del Collegio, esse non sono sufficienti per fare ritenere che la definizione contenuta nel contratto di lavoro soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata (risultando tra l'altro adombrata, in quelle deposizioni, la diversità delle mansioni prospettate al candidato rispetto a quelle che quest'ultimo aveva già praticato).
Alla declaratoria di nullità del patto di prova consegue la dichiarazione di invalidità del recesso intimato dalla società adducendo il mancato superamento della prova medesima.
Quanto alla tutela spettante al lavoratore in conseguenza della ravvisata nullità del patto di prova, il Collegio – disattendendo le diverse richieste dell'appellante relative all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015- reputa di dovere fare applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, anche in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Cassazione con la pronuncia Cass. 29/08/2025 n. 24201- “Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del
2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024”- la cui motivazione deve intendersi qui integralmente richiamata.
Per queste ragioni, assorbito ogni altro motivo di gravame, in parziale riforma della sentenza n. 4283/2024 del Tribunale di Milano, va accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalle parti e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a in data 27.6.2023. Per Parte_1
l'effetto deve essere condannata a reintegrare Controparte_1 Parte_1 nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari all'ultima
Pag. 14 di 16 retribuzione utile per il calcolo del TFR, dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione;
inoltre, l'appellata va altresì condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
La ricostituzione del rapporto implica l'assorbimento delle questioni relative al computo delle spettanze di fine rapporto, mentre la liquidazione del risarcimento ex art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 definisce ed esaurisce l'intero novero delle voci retributive nel caso di specie ristorabili al lavoratore.
Sulla scorta delle buste paga in atti, escluso il controvalore delle spese di trasporto e dei buoni pasto (non aventi natura retributiva), considerate le 13 mensilità previste dal CCNL di settore ed il superminimo riconosciuto a l'ultima Pt_1 retribuzione utile per il calcolo del TFR risulta pari a euro 3.500,00 mensili.
In ragione dell'annullamento della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda in tal senso formulata dall'appellante, va altresì CP_1 CP_1 condannata a restituire a quanto da quest'ultimo versato in forza Parte_1 della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono pertanto poste a carico della parte appellata.
Pag. 15 di 16 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 4283/2024 del Tribunale di Milano, accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalle parti, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a in data Parte_1
27.6.2023 e per l'effetto condanna a reintegrare
Controparte_1 Parte_1 nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (euro 3.500,00 mensili), dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione;
condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Controparte_1 dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a restituire a quanto da quest'ultimo
Controparte_1 Parte_1 versato in forza della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo;
condanna a pagare a le spese di lite del doppio
Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il grado d'appello, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 30/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
GI CC RA ER
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 568/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
GI CC Presidente
Roberto Vignati Consigliere
RA ER Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 4283/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 3/12/2024, est. Florio, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. Vincenzo Fabrizio Giglio e Margherita Gramegna ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, Via Del Lauro n. 9
Appellante
Contro
C.F. , P. IVA ), appresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
e difesa dagli avv. Fabrizio Daverio, Salvatore Florio e Stefano Piroso ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, Corso Europa n. 13
Appellata in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni così precisate: per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis e previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
NEL MERITO
1) in via principale, accertare e dichiarare la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro inter partes;
2) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comunicato al Ricorrente o, in subordine, la sua infondatezza;
3) sempre in via principale, condannare la Resistente alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n.
23/2015, al tallone di euro 3.502,92 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre al valore dei buoni pasto e dei contributi datoriali alla previdenza complementare;
4) in via subordinata, condannare, la Resistente alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs.
n. 23/2015, al tallone di euro 3.502,92 lordi o al diverso importo che sarà accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, dal giorno del licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, nel limite di legge, oltre al valore dei buoni pasto e dei contributi datoriali alla previdenza complementare;
5) in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della massima indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
23/2015, al tallone di euro 3.502,92 lordi, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
6) in via ulteriormente subordinata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della massima indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 23/2015, al tallone di euro 3.503,50 lordi, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
7) in via residuale, dichiarare nullo il licenziamento ai sensi dell'art. 1418 Cod. civ. e condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del Ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, al tallone di euro 3.502,92 lordi e dei successivi incrementi disposti dalla contrattazione collettiva, oltre al valore dei buoni pasto e dei contributi datoriali alla previdenza complementare, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
8) in ogni caso di condanna che dichiari nullo il licenziamento, condannare la
Resistente al pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale stabilita dal rinnovo del
CCNL (23 novembre 2023), pari ad euro 1.250,00 lordi;
Pag. 2 di 16 9) in ogni caso di condanna che confermi la risoluzione del rapporto di lavoro, condannare la Resistente anche al pagamento:
• dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di euro 10.928,76 lordi o nella diversa somma che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
• delle somme dovute per la cessazione del contratto di lavoro nella misura di euro
2.173,75 lordi;
10) in ogni caso, condannare la Resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi e rivalutazione di legge;
11) condannare, la Resistente al rimborso delle spese di lite versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro 4.377,36;
12) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi e rimborso forfettario, ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm., sia per il primo sia per il secondo grado di giudizio;
IN VIA ISTRUTTORIA (…)”;
per : Controparte_1
“A) Rigettare l'avversario ricorso in appello e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. contro in quanto inammissibili e infondate in fatto Pt_1 Controparte_1
e diritto, confermando, per l'effetto, la decisione ex adverso impugnata, con ogni eventuale miglior statuizione;
B) Con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre ad IVA e CPA, del doppio grado di giudizio.
C) In via istruttoria: (…)”.
FATTO E DIRITTO
Dopo avere esperito istruttoria orale, con sentenza n. 4283/2024 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso con cui aveva impugnato il licenziamento per Parte_1 mancato superamento del periodo di prova intimatogli in data 27.6.2023 da
[...]
. CP_1
In via preliminare il primo giudice ha reputato “inammissibile l'istanza formulata dalla difesa di parte ricorrente all'udienza del 29.5.2024, avente ad oggetto l'introduzione di una domanda subordinata nuova, per ottenere tutela ai sensi dell'art. 3 comma II d.lgs.
Pag. 3 di 16 23/2015: si tratta di una prospettazione nuova, fondata espressamente sulla circostanza che il licenziamento di sarebbe stato determinato da ragioni disciplinari, e Pt_1 rispetto a tale domanda – ove ammissibile – non potrebbe correttamente dispiegarsi il diritto di difesa della convenuta”.
Richiamata quindi giurisprudenza di legittimità in materia di vizio genetico e funzionale del patto di prova, e rilevato che nel caso di specie aveva dedotto la nullità Pt_1 genetica, per indeterminatezza, del patto medesimo, il Tribunale ha così argomentato:
«è documentale come nella lettera di assunzione fosse specificamente indicato
l'inserimento presso la Funzione “Rendicontazione ALM” quale Specialista Financial
Controller ALM e l'inquadramento nella 3^ Area Professionale – 4° Livello Retributivo.
La pattuizione in discorso reca un'indicazione sufficientemente chiara e specifica delle mansioni attribuite, attraverso il riferimento non solo alla categoria contrattuale, ma anche al profilo professionale assegnato e al comparto aziendale in cui il ricorrente sarebbe stato inserito”.
Inoltre, “il ricorrente (come da CV al doc. 5 di parte convenuta) aveva già competenza in tema di ALM…. non vi è prova che abbia mai contestato l'asserita Pt_1 genericità delle mansioni oggetto del patto di prova, né che abbia chiesto precisazioni in merito in corso di rapporto, né il ricorrente ha fornito prova dell'assegnazione in concreto a mansioni diverse da quelle pattuite. E' inoltre documentale che la resistente abbia pubblicato un annuncio di lavoro (doc. 4 fasc. conv.) dettagliando il tipo di attività richiesta, la competenza necessaria e l'esperienza del candidato: e, rispetto a tale profilo, il ricorrente inviava la propria candidatura”.
Il Tribunale ha poi evidenziato che i testi esaminati in corso di causa avevano confermato che in sede di colloqui preassuntivi a era stato spiegato quali Pt_1 fossero le mansioni per il cui svolgimento sarebbe stato assunto e, inoltre, che nel periodo di prova aveva ottenuto adeguati formazione ed affiancamento. Pt_1
Infine, il Tribunale ha escluso la spettanza dell'indennità sostitutiva del preavviso ed ha osservato che “quanto alle ulteriori domande in ricorso …la resistente ha allegato gli ultimi cedolini richiesti, riferiti alle competenze di fine rapporto, risultando un saldo negativo”.
Pag. 4 di 16 All'integrale rigetto delle domande attoree il Tribunale ha fatto seguire la condanna di al pagamento delle spese di lite del grado. Pt_1
***
Con ricorso depositato in data 31.5.2025 ha impugnato la sentenza Parte_1 identificata in epigrafe.
Con un primo articolato motivo di impugnazione ha sostenuto l'erroneità della Pt_1 decisione di primo grado nella parte in cui essa ha reputato valido il patto di prova apposto al proprio contratto di lavoro.
Richiamato il disposto dell'art. 2096 c.c. e la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di necessario rispetto della forma scritta e di altrettanto necessaria specificità dell'oggetto del patto, l'appellante ha in primo luogo evidenziato che il Tribunale aveva mal valutato il testo del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, oltre che il tenore del patto di prova in esso contenuto. Ed infatti, a dire dell'appellante, “la precisazione che le mansioni sarebbero state quelle di « », dedotta Controparte_2 in sentenza, non è presente nel documento”, diversamente da quanto affermato dal
Tribunale.
In secondo luogo, nella prospettiva del gravame, il rimando che il contratto di lavoro operava all'art. 97, comma 1, CCNL, lungi dal fornire puntuali elementi descrittivi dell'oggetto del patto di prova, aumentava invece il quadro di indeterminatezza delle mansioni, e ciò a causa della intrinseca genericità della declaratoria collettiva e alla pluralità di profili in essa contenuti.
Ancora, ad avviso dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice la Cont dicitura «Rendicontazione » non rappresentava un'espressione propria ed esclusiva del settore bancario, né era univocamente idonea a selezionare la natura delle mansioni Contr oggetto del patto di prova. Al contrario, l'acronimo « » (Asset & Liability
Management) era utilizzato in aziende non solo bancarie ed era impiegato per individuare un perimetro di attività ampie e diversificate, relative sia al risk management sia al controllo di gestione.
A dire dell'appellante, inoltre, fermo restando che il contenuto dei colloqui preassuntivi e del curriculum del candidato non avrebbero dovuto essere considerati al fine di
Pag. 5 di 16 valutare il rispetto del requisito formale e di specificità, in ogni caso detto contenuto era stato anche travisato.
Con particolare riguardo alle pregresse esperienze lavorative del candidato, nella prospettiva del gravame il primo giudice aveva trascurato che all'ambito dell'Asset &
Liability Management erano riconducibili sia il risk management che il controllo di gestione e “come risulta dal curriculum del Ricorrente, questi ha maturato la propria esperienza in ambito Risk Management. Le mansioni per le quali si è proposto in azienda erano quelle relative alla funzione Risk. Non a quella del controllo di gestione per la quale il Ricorrente non aveva alcuna esperienza”.
Ancora, secondo l'appellante, se era possibile che il requisito della forma scritta del patto potesse essere soddisfatto anche per relationem tramite il rimando ad altre fonti
(parimenti scritte) preposte ad integrare il contenuto del patto, non poteva invece dirsi compatibile con il requisito formale il rinvio ai colloqui orali o alla pregressa esperienza lavorativa del candidato.
Inoltre, il Tribunale aveva errato anche nell'attribuire rilievo al doc. 4 prodotto da
[...] documento che a dire dell'Istituto costituiva “l'annuncio” cui CP_1 Pt_2 aveva risposto presentando la propria candidatura e che doveva intendersi Pt_1 richiamato nelle “premesse” del contratto di lavoro- dato che il lavoratore aveva sin da subito rilevato che detto documento non corrispondeva all'annuncio di ricerca del personale cui egli aveva risposto.
Sollecitata la riforma della sentenza impugnata per tale novero di ragioni, l'appellante ha argomentato che dalla ritenuta nullità del patto di prova dovesse discendere la nullità del licenziamento, con conseguente applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015.
In via di progressivo subordine, ha comunque chiesto anche le tutele previste Pt_1 dagli artt. 3, comma 2; 3, comma 1; 4 del medesimo decreto;
art. 1418 c.c.; oltre che- per l'ipotesi di mancata costituzione del rapporto- l'indennità sostitutiva del preavviso e- per l'ipotesi di ricostituzione del rapporto- il bonus di ingresso.
Con il secondo motivo di gravame ha criticato la decisione del primo giudice Pt_1 di ritenere inammissibile la richiesta di emendatio libelli formulata dal ricorrente nella prima udienza di discussione.
Pag. 6 di 16 Detta richiesta di modifica- tesa a sentir accertare la natura disciplinare del licenziamento e la conseguente invalidità dello stesso, per assenza di preventiva contestazione- era in primo luogo conseguente alle difese esposte dall' nella CP_3 propria memoria difensiva (memoria nella quale il datore di lavoro aveva evidenziato che durante il periodo di prova non aveva ben lavorato), oltre che- in secondo Pt_1 luogo- allo ius superveniens introdotto con le pronunce della Corte Cost. n. 22/2024 e n.
128/2024.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte. Pt_1
***
Con memoria difensiva depositata in data 8.9.2025 si è costituita per il gravame
[...]
contestando la fondatezza dell'impugnazione avversaria e chiedendone il CP_1 rigetto.
Nel difendere la correttezza dell'iter argomentativo della sentenza impugnata, la datrice di lavoro ha sottolineato che il requisito di specificità del patto doveva reputarsi soddisfatto, anche per relationem, alla luce del richiamo contenuto nel contratto di lavoro “ai colloqui intercorsi e [alle] intese intervenute”.
L'annuncio scritto rispondendo al quale aveva presentato la propria Pt_1 candidatura;
la lettera di impegno all'assunzione siglata dalle parti prima della sottoscrizione del contratto di lavoro;
i colloqui preassuntivi descritti dai testi;
ad avviso dell'appellata erano tutti elementi dei quali correttamente il primo giudice aveva tenuto conto, in uno con le pregresse esperienze lavorative del dipendente, non certo un profano nel settore bancario.
***
Tentata inutilmente la conciliazione, all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Il primo motivo di appello è fondato.
Come noto, l'art. 2096, primo comma, c.c. prevede che l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova debba risultare da atto scritto.
Nell'interpretare detta norma la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è
Pag. 7 di 16 richiesta "ad substantiam", e che tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie (Cass. 22/10/2010 n.
21758).
E' stato anche reiteratamente affermato che “il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono
l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (Cass. 13/04/2017 n. 9597;
Cass. 12/10/2021 n. 27785).
Ancora recentemente la Suprema Corte (Cass. n. 15326/2025) ha ribadito che “la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l'illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali
l'esperimento deve svolgersi (Cass. n. 3451 del 2000), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. n. 9597 del 2017); la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 11722 del 2009; Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 27785 del
2021; Cass. n. 5264 del 2023)”.
Avuto riguardo a tali condivisi principi ermeneutici, il contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalle parti e datato 24 febbraio 2023 prodotto al doc. 5 fascicolo Pt_1 non risulta superare, ad avviso del Collegio, il vaglio di validità.
Pag. 8 di 16 Il contratto recita, infatti, testualmente: “Con riferimento ai colloqui intercorsi e a conferma delle intese intervenute, ci è gradito comunicarle la sua assunzione presso
con sede legale in Torino, con contratto di lavoro subordinato a Controparte_1 tempo indeterminato a decorrere dal giorno 6 marzo 2023. Per quanto non previsto dal presente contratto individuale di lavoro e ferma restando la legislazione tempo per tempo applicabile, nella sua fase iniziale il suo rapporto di lavoro sarà disciplinato dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri direttivi e per il personale delle
Aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19 dicembre 2019, sottoscritto tra l' e le Controparte_4 organizzazioni sindacali di categoria , , , (in CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 avanti anche “CCNL”). Trova altresì applicazione la contrattazione collettiva aziendale, con particolare riferimento agli accordi 8 dicembre 2021 sottoscritti da anche in qualità di Capogruppo e dalle organizzazioni sindacali Controparte_1 sopra menzionate.
I contratti collettivi anche aziendali tempo per tempo applicabili al suo rapporto di lavoro, con l'indicazione dei soggetti firmatari, sono disponibili e scaricabili, presso la seguente sezione della intranet aziendale: portale #People – Normativa HR. Fermo restando il rispetto della legge e della contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, nella esecuzione della prestazione lei dovrà sempre garantire il pieno rispetto di tutti i regolamenti aziendali, delle procedure e dei codici di comportamento tempo per tempo applicabili al suo rapporto di lavoro, essendo suo specifico onere, tra
l'altro, consultare detta normativa e tenersi aggiornato sulla loro evoluzione accedendo all'intranet aziendale nella sezione #Normativa. Come convenuto, lei viene inizialmente inquadrato nella 3ª Area professionale - 4° livello retributivo e, impregiudicato per il futuro l'esercizio dello ius variandi, assegnato presso
[...]
Controparte_10
, con sede di lavoro a Milano – Via Clerici, 4/6, per svolgere mansioni
[...] riconducibili all'attività propria del suo inquadramento così come previste dalla declaratoria di cui all'art. 97 c. 1 del sopracitato CCNL. Dal giorno dell'assunzione decorre il periodo di prova di tre mesi, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso”.
Pag. 9 di 16 Va innanzitutto rilevato che effettivamente, come eccepito dall'appellante,
l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui nella lettera di assunzione era “specificamente indicato l'inserimento presso la funzione rendicontazione ALM quale specialista financial controller Alm” risulta erronea;
nessuna menzione dell'incarico di “specialista financial controller Alm” è infatti rinvenibile nel testo contrattuale.
Non può poi dirsi sufficiente, al fine di specificare adeguatamente l'oggetto del patto di prova, il rinvio all'art. 97 del CCNL.
Detta norma- prodotta al doc. 6, pagina 203, fascicolo recita infatti: Pt_1
“Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere
a supportare i processi decisionali superiori. (…)nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrate le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/ lavoratori appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni
(…) 4° livello retributivo – Profili
preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
lavoratrici/lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro
Pag. 10 di 16 direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati”.
Dalla lettura della norma contrattuale è agevole rilevare la genericità descrittiva della declaratoria che, tra l'altro, al quarto livello retributivo- quello assegnato a Pt_1 contempla due diversi profili esemplificativi (senza che la lettera di assunzione oggetto di causa specifichi a quale dei due profili le parti intendevano fare riferimento).
E' noto e condiviso dal Collegio l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “per la valutazione di specificità del patto di prova occorre considerare la non necessità di descrizione in dettaglio delle singole mansioni in presenza di svolgimento di attività di contenuto intellettuale (Cass. n. 17591 del 2014), la possibilità di rinvio per relationem al contratto collettivo applicabile (Cass. n. 9597 del 2017, Cass. n. 11722 del 2009) e, ai fini dell'interpretazione del contratto, l'utilizzo di elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum” (Cass. n. 553/2022, Cass. n. 24560/2016, Cass. n. 16181/2017; Cass. n.
21996/2023; Cass. 24202/2025).
Tuttavia, anche procedendo allo scrutinio delle risultanze fattuali acquisite al processo in modo non atomistico e pur tenendo conto di detti principi, il giudizio di non sufficiente specificità del patto non muta.
Non apporta infatti elementi specificativi aggiuntivi a quelli poi trasfusi nel contratto di lavoro la lettera di impegno all'assunzione elaborata dalla Banca in data
25.1.2023 e sottoscritta da entrambe le parti (doc. 6 fascicolo appellata).
Detta lettera sconta e ricalca, a ben vedere, i medesimi deficit contenutistici rinvenuti nel contratto di lavoro sopra esaminato;
in essa si legge semplicemente: “Con riferimento ai colloqui intercorsi ed a conferma delle intese intervenute, le confermiamo l'impegno di ad assumerla con contratto di lavoro a Parte_3 tempo indeterminato presso l'Area di Governo Direzione Controparte_10
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione- Rendicontazione ALM (…) Lei verrà inquadrato nella terza Area Professionale – IV livello retributivo di cui al CCNL per i
Quadri Direttivi e per il personale delle Aree professionai dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 19.12.2019”.
Pag. 11 di 16 Come già sopra evidenziato, il rinvio all'inquadramento nella terza area professionale- quarto livello retributivo non è sufficientemente specifico, non fosse altro perché a tale livello corrispondono due diversi profili.
Il generico riferimento all' “Area di Governo Chief Financial Officer- Direzione
Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione- Rendicontazione ALM” individua poi un settore troppo ampio per consentire al patto di prova, in assenza di altri elementi,
l'assolvimento della sua funzione tipica (e cioè contenere “la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi”). Contr Del resto, è eloquente la stessa definizione delle attività del settore fornita dall'appellata al doc. 2, definizione che non può certo dirsi circoscritta: “L'ufficio Cont Rendicontazione : presidia, per le Divisioni di competenza, il processo di budget e di valutazione delle proposte individuate dai relativi responsabili, supportando le fasi di negoziazione anche al fine di garantire la coerenza con il Piano d'Impresa; presidia la rendicontazione delle Divisioni di competenza, assicurando ai responsabili delle strutture i report utili alla verifica della performance dei centri di responsabilità e dell'andamento del business;
presidia, per le Divisioni di competenza, l'analisi dei risultati e il relativo dialogo periodico, evidenziandone gli scostamenti e le criticità, individuando e suggerendo azioni correttive, valutandone gli impatti sulle singole strutture e sul consolidato;
formula e propone al Comitato Rischi Finanziari di Gruppo
i principi relativi alla definizione dei TIT a livello di Gruppo;
presidia il processo dei
TIT in deroga e TIT specifici, sia per l'iter autorizzativo sia per la rendicontazione degli impatti nell'ambito della gestione della liquidità aziendale;
svolge le attività di rendicontazione, forecasting e budgeting per le strutture centrali del Gruppo fornendo output adeguati a supportare le attività di segment reporting”.
Trattasi all'evidenza di attività molto ampie, declinabili con vari livelli di responsabilità ed autonomia operativa, destinate a trovare esplicitazione in ambiti aziendali differenti, richiedenti diverse abilità e implicanti una formazione professionale diversificata.
Nemmeno può essere utilmente impiegato al fine di specificare l'oggetto del patto di prova il documento 4 prodotto nel fascicolo di , posto che alla Controparte_1 prima udienza utile a mezzo del suo difensore, ha contestato che detto Pt_1
Pag. 12 di 16 documento corrispondesse “all'annuncio” cui egli aveva risposto, così come ha contestato che l'organigramma aziendale prodotto dal datore di lavoro gli sia stato mai consegnato prima dell'assunzione (cfr. verbale udienza 29 maggio 2024 avanti il
Tribunale: “L'avv. Giglio contesta inoltre la memoria ed in particolare: il punto 5 poiché il doc.
2- organigramma- non sarebbe mai stato consegnato al ricorrente;
(…) il punto 12, poiché la candidatura sarebbe avvenuta sulla base di un annuncio diverso da quello prodotto al doc. 4”).
A fronte di detta contestazione, in assenza di prova contraria da parte dell'Istituto bancario, detti documenti non sono utilizzabili come elementi integrativi del patto contenuto nel contrato di lavoro.
Infine, nemmeno gli “elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum” utilizzabili, secondo la Cassazione, ai (soli) “fini dell'interpretazione del contratto” – conducono a far ritenere sufficientemente specifico il contenuto del patto di prova.
E' certo vero che dal curriculum di – doc. 5 appellata- emerge la Pt_1 pregressa esperienza di quest'ultimo nell'ambito delle attività di “Financial Risk
Management”, presso altre Banche e società di consulenza;
tuttavia, in assenza di ulteriori parametri selettivi (scritti) validamente impiegabili, tale dato non è sufficiente per circoscrivere univocamente il ruolo che era chiamato a svolgere in Pt_1
NT (non essendo lecito desumere che vi fosse identità tra attività già svolta alle dipendenze di altri e quella che si era chiamati a svolgere presso l'appellata, ed anzi emergendo indizi in senso contrario dalle dichiarazioni della teste cfr. infra). Tes_1
Quanto poi ai colloqui preassuntivi, le dichiarazioni dei testi devono essere valutate con particolare cautela, non potendosi trascurare che l'art. 2096 c.c. richiede l'osservanza di un requisito di forma scritta ad substantiam.
Vero è che la teste ha dichiarato: “Sono stati svolti due colloqui pre- Tes_1 assuntivi con il ricorrente. Io ero presente. Gli ho rappresentato sia l'attività svolta dall'ufficio sia le attività specifiche per la posizione per cui si era candidato. Ricordo di aver esposto anche gli aspetti legati all'impegno quotidiano che l'attività richiede. Ci tengo a dare un quadro esaustivo delle richieste concernenti la posizione specifica per cui si svolgeva il colloquio, proprio in ragione delle scadenze e degli obiettivi attesi. Lo
Pag. 13 di 16 Specialista Finanza si occupa di raccogliere dati, analizzare i dati e dell'analisi dei risultati attesi e delle scadenze periodiche attese ogni mese dalla direzione tesoreria
(…) Ricordo che durante il colloquio io e il ricorrente abbiamo affrontato anche temi di finanza legati all'attività ALM in cui c'è stato uno scambio e il ricorrente, pur rappresentando una conoscenza teorica di questi argomenti, manifestava anche entusiasmo di applicarli in maniera pratica”.
Vero anche, tuttavia, che pur tenendo conto a fini interpretativi di dette dichiarazioni, ad avviso del Collegio, esse non sono sufficienti per fare ritenere che la definizione contenuta nel contratto di lavoro soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata (risultando tra l'altro adombrata, in quelle deposizioni, la diversità delle mansioni prospettate al candidato rispetto a quelle che quest'ultimo aveva già praticato).
Alla declaratoria di nullità del patto di prova consegue la dichiarazione di invalidità del recesso intimato dalla società adducendo il mancato superamento della prova medesima.
Quanto alla tutela spettante al lavoratore in conseguenza della ravvisata nullità del patto di prova, il Collegio – disattendendo le diverse richieste dell'appellante relative all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015- reputa di dovere fare applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, anche in ossequio alla funzione nomofilattica svolta dalla Cassazione con la pronuncia Cass. 29/08/2025 n. 24201- “Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del
2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024”- la cui motivazione deve intendersi qui integralmente richiamata.
Per queste ragioni, assorbito ogni altro motivo di gravame, in parziale riforma della sentenza n. 4283/2024 del Tribunale di Milano, va accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalle parti e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a in data 27.6.2023. Per Parte_1
l'effetto deve essere condannata a reintegrare Controparte_1 Parte_1 nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari all'ultima
Pag. 14 di 16 retribuzione utile per il calcolo del TFR, dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione;
inoltre, l'appellata va altresì condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
La ricostituzione del rapporto implica l'assorbimento delle questioni relative al computo delle spettanze di fine rapporto, mentre la liquidazione del risarcimento ex art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 definisce ed esaurisce l'intero novero delle voci retributive nel caso di specie ristorabili al lavoratore.
Sulla scorta delle buste paga in atti, escluso il controvalore delle spese di trasporto e dei buoni pasto (non aventi natura retributiva), considerate le 13 mensilità previste dal CCNL di settore ed il superminimo riconosciuto a l'ultima Pt_1 retribuzione utile per il calcolo del TFR risulta pari a euro 3.500,00 mensili.
In ragione dell'annullamento della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda in tal senso formulata dall'appellante, va altresì CP_1 CP_1 condannata a restituire a quanto da quest'ultimo versato in forza Parte_1 della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere
d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono pertanto poste a carico della parte appellata.
Pag. 15 di 16 Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, allo svolgimento di istruttoria orale in primo grado, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 4283/2024 del Tribunale di Milano, accertata la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato sottoscritto dalle parti, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a in data Parte_1
27.6.2023 e per l'effetto condanna a reintegrare
Controparte_1 Parte_1 nel posto di lavoro ed a corrispondergli una indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (euro 3.500,00 mensili), dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione, entro il limite di 12 mensilità, oltre interessi e rivalutazione;
condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Controparte_1 dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a restituire a quanto da quest'ultimo
Controparte_1 Parte_1 versato in forza della sentenza di primo grado a titolo di spese legali, oltre interessi legali dall'intervenuto pagamento al saldo;
condanna a pagare a le spese di lite del doppio
Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il grado d'appello, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 30/10/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
GI CC RA ER
Pag. 16 di 16