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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/10/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.V.G. 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott. Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott. Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Miriam Nicole SCALA Esperta
Dott. Danilo D'ADDAZIO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 16/2025 R.G.V.G., trattenuto in decisione all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.10.2025 vertente
TRA
, madre dei minori nata a [...] il Parte_1 Persona_1
16.01.2020, nato a [...] il [...] e nata a Parte_2 Parte_3
Pescara il 21.01.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Ferri in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, padre dei minori nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
16.01.2020, nato a [...] il [...] e nata a Parte_2 Parte_3
Pescara il 21.01.2022.
APPELLATO CONTUMACE
AVV. , nella qualità di curatrice speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
APPELLATA NONCHE'
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello degli Abruzzi.
E nonna materna dei minori Controparte_3 Persona_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
INTERVENUTA
E
CONIUGI COLLOCATARI dei minori , e Persona_1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in forza di procura secretata, conferita in calce Parte_3 all'atto di intervento, dall'avv. Carla Mannetti del foro di L'Aquila.
INTERVENUTI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila n.
120/2024 pubblicata il 20.12.2024 - Opposizione a dichiarazione di adottabilità
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia, in via principale, l'Ecc.ma Corte di Appello di L'AQUILA – Sezione minori e famiglia:
A) Revocare lo stato di adottabilità dei minori nata a [...]
Pescara il 16.01.2020, nato a [...] il [...]; Parte_2 nata a [...] il [...]; Parte_3
B) Dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità dei minori;
In via subordinata questo procuratore chiede, al fine di verificare l'effettiva e concreta mancanza di capacità genitoriale della signora quanto segue: Parte_1
C) Disporre una nuova audizione della madre e delegare al servizio Parte_1 sociale nuovi accertamenti sulla situazione del nucleo familiare ed in particolare della nuova abitazione sita in Pescara alla Via A. Moro n. 53;
D) Disporre una nuova CTU al fine di valutare la sussistenza o meno delle capacità genitoriali della madre;
Parte_1
E) Disporre l'audizione dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di comprendere effettivamente i rapporti tra i minori e la madre . Parte_1
In via ulteriormente subordinata disporre la sospensione del provvedimento impugnato per
i motivi di cui alla premessa del presente atto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la curatrice dei minori: “1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 120/2024 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, confermando la predetta pronuncia;
2) in subordine, rivalutare la Sig.ra ; Parte_1
3) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Per il P.M.
“Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (emessa dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila il 05 dicembre 2024 nel procedimento 23/22 RSA) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
Per la nonna dei minori:
“Chiede la riforma della Sentenza gravata con revoca dello stato di abbandono ed adozione
e/o affido da parte della nonna materna ”…”nata in [...]_3 il 16.06.1983, residente in [...] dei minori Persona_1
nata a [...] il [...]; nato a [...] il [...];
[...] Parte_2 nata a [...] il [...]”. Parte_3
Per i coniugi affidatari dei minori:
“Chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello, tenuto conto delle condizioni di salute e dei bisogni educativi speciali dei minori, nonché del loro attuale positivo inserimento presso la famiglia affidataria, voglia confermare la sentenza n. 120/2024 del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila e rigettare l'appello proposto”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO.
1. Con sentenza n. 120/2024 pubblicata il 20.12.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha così statuito: “Rigetta ogni altra istanza;
Visto l'art. 15 della legge 4 maggio 1983, n.
184 e successive modificazioni, DICHIARA l'adottabilità dei minori Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2 CP_4 nata a [...] il [...] DICHIARA la decadenza della signora dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sui predetti figli minori e CONFERMA la già dichiarata decadenza del padre sig. dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
DISPONE il divieto di qualsivoglia contatto fra genitori e minori nonché il divieto di prelievo da parte di chiunque, senza preventiva autorizzazione di questo Tribunale
CONFERMA l'affidamento dei minori in oggetto al servizio sociale di Montesilvano Contr per ogni necessario supporto in collaborazione con la CONFERMA il collocamento dei minori dove si trovavano;
CONFERMA la nomina dell'Avv. CP_2 quale Curatore Speciale e del Sindaco di Montesilvano quale tutore
[...] provvisorio Si comunichi per esteso al P.M.M., sede, al Servizio affidatario
(Montesilvano), al Tutore, a tutte le parti costituite”.
1.1. Il Tribunale per i Minorenni preliminarmente ripercorreva in sintesi le tappe del periodo di osservazione avviato a seguito dell'adozione del provvedimento del 9.12.2021, con cui aveva disposto: - l'affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Parte_2
Contr Sociale di Montesilvano in collaborazione con la per ogni opportuno sostegno e valutazione;
- il collocamento dei minori in adeguata struttura, con la madre, ove consenziente;
- la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con facoltà di contatti diretti solo all'esito dei percorsi richiesti;
- l'invio di entrambi i genitori al
SERD per la verifica di eventuali dipendenze da alcool o droga, nonché la loro sottoposizione a valutazione delle capacità genitoriali e l'invio della donna ad un percorso di sostegno per donne vittime di violenza domestica (il provvedimento era stato adottato in quanto: - il nucleo familiare era caratterizzato da frequenti litigi della coppia genitoriale, con la sig.ra all'ottavo mese di una gravidanza indesiderata, che si sentiva sovraccaricata di responsabilità Pt_1 verso la casa e i figli, e con il compagno che, oltre a non essere collaborativo, teneva una condotta irrispettosa che spesso sfociava in maltrattamenti fisici e verbali;
- in casa erano presenti due pitbull e 7 cuccioli da destinarsi alla vendita;
- il data 30.11.2021 c'era stato un accesso della sig.ra Pt_1 in Ospedale per sottoporre a controllo il piccolo che veniva ricoverato, con diagnosi di Pt_2
“ecchimosi multiple al dorso in trauma cranico” riconducibili ad epoca diversa, ritenute dai sanitari non compatibili con le confuse versioni fornite dalla madre, che prima aveva parlato di una caduta accidentale, per poi dire che responsabile delle lesioni era la sorellina).
In particolare dava atto che:
1.1.1.Con relazione del 26.01.2022 il S.S. di Montesilvano aveva informato il T.M. della nascita della terzogenita della coppia, , che era stata collocata in struttura assieme Pt_3 ai fratelli, mentre la madre era in attesa dalla guarigione dal Covid per esservi ammessa, come da lei richiesto.
Con successivo decreto del 14.04.2022, su richiesta del P.M.M., il Tribunale aveva esteso anche all'ultima nata tutte le tutele ed i provvedimenti già adottati nei confronti dei fratelli.
1.1.2. Con relazione del 23.05.2022 il Servizio affidatario aveva riferito che: - i bambini avevano un legame affettivo importante con la madre, ma che questa era soggetta a continui cambi di umore e non si relazionava sempre in modo adeguato con loro;
- la donna alzava la voce e rimproverava i bambini ed aveva sin da subito iniziato ad avanzare richieste incompatibili con la vita in struttura, delegando sempre di più la gestione dei figli agli operatori, poi contraddicendosi quando dichiarava di essere l'unica in grado di occuparsi di loro e che non sopportava intromissioni;
- la relazione della donna con il ra ancora
Pt_2 in essere ed aveva una rilevante influenza nella quotidianità della presa in maniera Pt_1 pressoché totalizzante dalla necessità di incontrare il e di passare del tempo con
Pt_2 lui a discapito dei figli e del rispetto delle regole della casa-famiglia; - il dal suo
Pt_2 canto, appariva poco consapevole della gravità della situazione e delle ragioni poste alla base del disposto allontanamento dei figli, mostrando scarsa costanza nelle visite, inoltre tendendo ad avere contatti telefonici esclusivamente con la compagna;
- il piccolo
Pt_2 era stato di nuovo portato al Pronto Soccorso perché aveva difficoltà a muovere il braccio e gli era stata diagnosticata una contusione alla spalla sinistra, con conseguente necessità di immobilizzare il braccio con una fasciatura, senza che la madre fosse stata in grado di riferire alcunché sull'accaduto; - l'iter valutativo della donna presso il SERD si era concluso con esclusione di una sua diagnosi di dipendenza, mentre per l'uomo non era stato possibile giungere ad alcuna valutazione conclusiva, per avere il predetto interrotto la valutazione senza presentarsi all'esame del capello e senza riprogrammarlo.
Anche la Struttura aveva ribadito che la donna viveva in modo limitante della propria libertà la vita in casa-famiglia, non aveva instaurato rapporti con gli operatori e gli altri ospiti, non aveva colto le opportunità offerte da quel contesto protetto.
1.1.3. A fronte di tale situazione, il Tribunale aveva disposto, su richiesta del P.M.M.,
l'apertura di una procedura ex art. 8 e ss. L. 184/1983 per la verifica dello stato di abbandono dei tre figli minori, disponendo le immediate dimissioni della madre dalla casa-famiglia, ove restavano collocati i figli.
1.1.4. Con successiva relazione del 4.10.2022 il Servizio affidatario aveva riferito che: - da quando la madre era stata dimessa dalla struttura, tutti e tre i fratellini erano sani e non mostravano alcuna problematica;
avevano raggiunto notevoli progressi sia dal punto di vista dell'acquisizione delle abilità psicomotorie, che per l'aspetto emotivo, imparando una rassicurante routine e divenendo regolari sia nel ritmo sonno-veglia che nell'orario dei pasti e del gioco;
- i genitori erano stati sottoposti a valutazione delle capacità genitoriali, con i seguenti risultati: il veva dichiarato che avrebbe voluto ricomporre la famiglia ma Pt_2 che non ne sussistevano i presupposti;
il predetto non utilizzava adeguatamente le capacità riflessive e non mostrava sufficiente insight rispetto alle problematiche;
la era munita Pt_1 di una intelligenza superiore alla media, anche se si esprimeva in modo confuso rispetto al passato e mostrava una significativa disfunzione del pensiero, con pronunciata ideazione persecutoria, isolamento, sospettosità, tendenza ad incolpare gli altri delle sue difficoltà, ricerca di avventura e sensazioni forti, al pari del la donna proveniva da un Pt_2 contesto familiare conflittuale, in cui la perdita del padre (morto suicida), l'abbandono precoce del percorso scolastico, le precoci maternità ravvicinate avevano contribuito al suo scompenso, sicché si rendeva necessario un percorso strutturato finalizzato alla presa di coscienza delle problematiche e a favorire la crescita globale della persona nonché a fare chiarezza sulle circostanze che avevano portato ai numerosi ricoveri del piccolo Pt_2
1.1.5. All'udienza del 10.10.2022 si era proceduto alla contestazione ex art. 12 L. 184/1983 ad entrambi i genitori.
In quell'occasione la sig.ra aveva giustificato le sue uscite dalla casa famiglia con la Pt_1 necessità di andare a riprendere il vestiario lasciato a casa;
aveva riferito che, nonostante avesse rimesso la querela sporta nei confronti del questi l'aveva maltrattata ed Pt_2 era pure consumatore di droga;
che si era indotta a rimettere la querela sperando in un cambiamento dell'uomo e nella possibilità di tenere unita la famiglia, ma che ora aveva compreso l'impossibilità di ricucire ogni rapporto, sicché aveva posto fine alla relazione con il aveva continuato a sostenere che si era procurato le lesioni refertate Pt_2 Pt_2 dai sanitari del Pronto Soccorso giocando con la sorellina;
aveva dichiarato la propria disponibilità a seguire tutti i percorsi richiesti dal Tribunale.
Il dal suo canto aveva sminuito il problema relativo all'uso di droghe, riferendo di Pt_2 non essersi presentato a fare il test del capello perché consapevole di aver consumato hashish;
aveva riferito che la prendeva a schiaffi o lo sculacciava Pt_1 Pt_2 violentemente, tanto che lui doveva intervenire per bloccarla;
aveva confermato le criticità rilevate dalla casa famiglia, in quanto anche lui aveva osservato gli stessi comportamenti della donna pure a casa, come quando imboccava con violenza o lo lasciava nella Pt_2 culla impedendo a lui di prenderlo in braccio nonostante piangesse;
aveva ammesso di essere padre di altri due figli, nati dalla relazione con un'altra donna, rispetto ai quali era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale;
aveva dichiarato la propria opposizione a che la madre della si occupasse dei minori, affermando la stessa Pt_1 essere una prostituta (ha riferito che “una volta siamo saliti a casa di lei a sorpresa, abbiamo bussato e la madre ci ha detto ripassate fra 5 minuti, quando siamo rientrati c'era un vecchio oltre alla sorella. La madre mi ha detto che devo fare soldi facili come lei, dentro casa ci sono preservativi ovunque”) tanto che il marito si era impiccato per disperazione;
aveva dichiarato di essere disponibile a seguire qualsiasi percorso.
In quella stessa udienza il Servizio aveva rappresentato una situazione piuttosto critica perché entrambi i genitori erano pieni di contraddizioni e si accusavano a vicenda, per poi ritrattare;
peraltro, la donna non aveva mai voluto seguire un percorso per vittime di violenza anche perché aveva rimesso le querele sporte contro il compagno. La AS LI aveva riferito che: - la aveva avuto grandi difficoltà ad adeguarsi Pt_1 alle regole della struttura, cercando sempre pretesti per uscire, non riconoscendo gli interventi educativi che si cercavano di porre in essere anche nei suoi confronti;
- la donna era totalmente inadeguata nella gestione dei bambini durante la notte e durante i pasti, situazioni in cui si evidenziavano le maggiori criticità, dato che trascorreva tutta la notte a discutere con il roferendo varie bestemmie e parolacce invece di stare insieme ai Pt_2 bambini;
imboccava con violenza dava calci al seggiolone quando si innervosiva, Pt_2 in un'occasione ne aveva provocato il rovesciamento ed il bambino era caduto a terra ferendosi;
- dopo le dimissioni della madre, tutti i bambini erano più sereni: aveva Per_1 avuto bisogno di più tempo per stabilizzarsi, mentre i più piccoli erano immediatamente come “rinati”, in particolare era da subito diventato più sorridente, allegro e capace Pt_2 di far comprendere i suoi bisogni, mentre prima era sempre nel passeggino e piangeva in modo inconsolabile;
aveva iniziato il trattamento riabilitativo e la scuola materna in Per_1 tranquillità, mentre tutti i sintomi (che inizialmente avevano fatto sospettare che la stessa fosse affetta da autismo) erano spariti una volta che la madre era uscita dalla comunità;
non aveva avuto tempo di creare un legame con la madre, perché separate subito Pt_3 dopo la nascita ed anche a causa del Covid, dato che la lo aveva contratto per ben Pt_1 tre volte.
1.1.6 A quel punto, il TM aveva disposto CTU per l'accertamento dell'esistenza di sufficienti capacità genitoriali in capo ad entrambi i genitori o della possibilità di recuperarle in tempi congrui.
Dalla CTU era innanzi tutto emersa l'impossibilità di valutazione del il quale non Pt_2 si era presentato agli incontri.
Con riferimento alla signora la CTU dott.ssa aveva riferito – all'esito di Pt_1 Per_2 colloqui clinici, somministrazione di test, esame degli atti processuali, osservazione diretta dei minori e della relazione con la figura materna- che ella era dotata di capacità genitoriali deficitarie allo stato, segnalando la necessità che la donna intraprendesse “un percorso particolarmente strutturato che l'aiuti a lavorare sugli elementi traumatici del passato, la aiuti nell'elaborazione di quanto accaduto e soprattutto nel tenere compensato e funzionale il proprio assetto di personalità”; spiegando che “solo lavorando su questi aspetti strutturali della personalità sarà possibile affiancare un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali. È utile il prosieguo del percorso presso il centro antiviolenza che la aiuti nell'implementazione delle proprie autonomie”. La CTU aveva previsto per l'attuazione dei suddetti percorsi, finalizzati al recupero delle capacità genitoriali, un tempo di 12-18 mesi ed aveva ammesso che le attuali condizioni psicologiche della madre e le sue competenze deficitarie rendevano impossibile immaginare un immediato ricongiungimento della madre ai figli anche in considerazione del fatto che la nonna materna (con la quale la CTU aveva svolto dei colloqui) non era funzionale a garantire il benessere dei minori e quindi un loro affidamento, dato che era stata sempre ambivalente sulla effettiva disponibilità ad occuparsi dei minori, non si era mai proposta spontaneamente o attivamente durante i percorso come disponibile per l'affidamento dei nipoti, avendo espressamente dichiarato che il compito di dover gestire la situazione era della madre.
Sentita a chiarimenti all'udienza del 21.09.2023 la CTU aveva confermato le conclusioni, specificando che la sig.ra meritava un periodo di 12 mesi di percorso e verifiche Pt_1 poiché aveva iniziato a dimostrare un cambiamento in senso di maggiore autonomia e crescita individuale nel corso della CTU, trovando un lavoro, frequentando la scuola guida, distanziandosi definitivamente dal Pt_2
1.1.7 Alla luce di quanto emerso dalla CTU, il Tribunale con provvedimento del 23.09.2023 riteneva di dover mettere alla prova la prescrivendole ex art. 12 comma 4 L. Pt_1
184/1983: - di seguire un percorso psicoterapeutico particolarmente strutturato idoneo ad aiutarla a lavorare sugli elementi traumatici del passato, nell'elaborazione di quanto accaduto e soprattutto nel tenere compensato e funzionale il proprio assetto di personalità;
- di seguire un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali.
Dato che il CTU aveva specificato che il predetto percorso avrebbe dovuto svolgersi presso il CSM o presso uno psicoterapeuta privato preferibilmente ad orientamento cognitivo comportamentale o sistemico, il Tribunale disponeva che il S.S., in collaborazione con eventuali altri Enti territoriali, strutturasse i percorsi richiesti monitorando l'adesione costante, l'andamento, i graduali risultati riferendo al TM ogni tre mesi e d'urgenza qualora la si fosse sottratta ai percorsi o tenuto comportamenti contrari alle prescrizioni, con Pt_1 previsione che al termine di un anno detti percorsi avrebbero dovuto concludersi con una relazione conclusiva ed esplicativa della sussistenza, o meno, di concreti miglioramenti nelle capacità genitoriali della tali da poter procedere a rivalutazione mediante CTU. Pt_1
Il Tribunale confermava il collocamento minori in casa-famiglia con incarico per il SS e per la Struttura di regolamentare gli incontri madre-figli con le modalità più opportune e rispettose dell'interesse dei minori estendendo gradualmente tempi e modi di visita.
Il eniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Pt_2
1.1.8 Con relazione di aggiornamento del 7.02.2024 il SS riferiva che: - la aveva Pt_1 intrapreso un percorso psicoterapeutico privato e non presso il CSM;
- aveva riferito di lavorare come colf presso una signora anziana (non aveva tuttavia esibito alcun contratto di lavoro) ed avrebbe iniziato un corso di pasticceria nell'ambito di un progetto regionale;
- era tornata a vivere con la madre e con la sorella affetta da “ritardo cognitivo lieve in esiti di trauma cranico con frattura parietale ed emorragia sub-aracnoidea” ritenuta portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92.
Contestualmente la aveva riferito in merito agli incontri della donna con i figli, CP_6 specificando che: - la andava a visitare i bambini una volta alla settimana, senza Pt_1 indicare una progettualità futura sulla gestione dei contatti;
- l'andamento dell' incontro dipendeva dallo stato d'animo e di salute dei bambini: se erano sereni e non avevano problematiche di salute, il tempo scorreva sereno e madre e figli giocavano, mentre, in caso di nervosismi e pianti dei bambini, la madre non era in grado di ricondurli alla calma e chiedeva l'intervento degli operatori.
1.1.9 In data 13.03.2024 il T.M. decideva di conferire nuovo incarico peritale (questa volta officiando la dott.ssa ) per valutare i progressi della alla luce delle Per_3 Pt_1 prescrizioni impartitele con i precedenti provvedimenti.
In particolare il Tribunale rilevava che, sulla scorta delle relazioni del S.S. e della AS-
LI, non fosse possibile comprendere se la avesse fatto dei progressi nelle Pt_1 competenze genitoriali, apparendo ancora molto disorganizzata nella gestione dei bambini e mancante di progettualità, non avendo neanche chiesto l'ampliamento degli incontri;
che inoltre non risultavano neanche prove di incremento dell'autonomia della , che non Pt_1 aveva dato prova di svolgere alcun lavoro ed era addirittura tornata a vivere con la madre;
che a suo favore esistevano unicamente le relazioni periodiche della psicologa privata alla quale la si era rivolta in ossequio alle prescrizioni della CTU. Pt_1
Quanto alla nonna materna, rilevava che la stessa aveva fatto pervenire domanda di affidamento dei minori senza tuttavia specificare in che modo e in quali termini si sarebbe dovuto attuare l'affidamento, stante la sua convivenza con la madre dei minori.
Spiegava che la predetta, all'udienza del 22.01.2024, aveva riferito di aver fatto istanza al fine di ottenere incontri con i minori ed aveva chiesto se potevano tornare a vivere con loro, specificando che in caso di affidamento avrebbe potuto occuparsi di loro, mentre “prima si parlava di adozione e non potevo farmene carico”; aveva inoltre spiegato di “occuparsi di unghie” e di potersi fare carico dei minori.
1.1.10. La dott.ssa (incaricata di verificare se “la madre dei minori, a seguito Per_3 delle indicazioni terapeutiche di cui alla pregressa CTU e nel tempo trascorso abbia attuato significativi miglioramenti o manifestato situazioni di stallo/involuzione, con una specifica attenzione da parte del CTU sulle condizioni psicologiche psicopatologiche dei bambini e sui loro bisogni evolutivi” con verifica inoltre “se gli eventuali miglioramenti ancora da compiere siano compatibili con le specifiche esigenze dei minori”) depositava relazione conclusiva in data 19.10.2024, con la quale dava atto che, sebbene si registrassero dei miglioramenti rispetto alla situazione iniziale (valutata dal primo CTU), tuttavia questi non erano sufficienti al fine di un reinserimento dei minori presso la madre, costituendo solo un passo iniziale rispetto agli obiettivi individuati dalla prima CTU;
spiegava che “le tempistiche per raggiungere tali significati cambiamenti non appaiono compatibili con le esigenze dei minori che ormai vivono istituzionalizzati da anni, due dei quali presentano dei bisogni educativi speciali e necessitano di essere accolti in un contesto familiare”.
1.2. Tanto ricostruito in ordine alle risultanze istruttorie, il Tribunale rilevava come le valutazioni operate dalla CTU dott.ssa sulla personalità della trovassero Per_3 Pt_1 pieno riscontro fattuale nell'andamento del procedimento e nei comportamenti tenuti nel tempo dalla predetta, apparsa come fortemente deficitaria nelle capacità genitoriali, tanto da avere in più occasioni esposto i figli a condizioni pregiudizievoli e rischi evolutivi.
Al riguardo ricordava gli scatti di nervosismo manifestati in struttura e gli agiti verso i figli
(addirittura aveva rovesciato il seggiolone con il bambino sopra, imboccava nervosamente il figlio durante i pasti vissuti come momento molto stressante, al bambino erano state riscontrate in ospedale lesioni che il padre aveva ricondotto a gesti violenti della madre verso i figli).
Spiegava che il frutto di tali condotte trovava ampia dimostrazione nelle problematiche riscontrate dalla NPI in capo ad ed che presentavano problemi legati dalla Per_1 Pt_2 mancata ed adeguata stimolazione e ad eventi sgradevoli, mentre la terzogenita (nata e poi direttamente inserita presso la struttura, senza occasioni di contatto con la madre) non presentava dette problematiche.
Rilevava che la non aveva neanche dimostrato una crescita personale e nell'ambito Pt_1 delle sue autonomie, che invece aveva convinto la prima CTU della possibilità di recupero della donna, la quale invece ancora viveva con la madre e non aveva neanche conseguito la patente, dimostrando inoltre, sotto il profilo della progettualità futura, significative carenze non avendo mai realmente chiesto un rientro organizzato dei figli a casa o un ampliamento dei contatti sebbene ammesso da Tribunale parallelamente all'evoluzione positiva della sua personalità.
Sottolineava che, di contro, i bambini vivevano in struttura da anni con enorme danno per la loro sana evoluzione, avendo bisogno di un ambiente familiare idoneo tale da sostenere e favorire il loro sviluppo. Riteneva in definitiva che la crescita personale della non fosse in linea con le Pt_1 necessità evolutive che bambini che vivevano in casa-famiglia dal 2021.
Evidenziava che le problematiche evolutive dei minori accertate dalla NPI rendevano ancora più evidenti le incapacità della madre nella cura dei figli che avevano trovato un loro equilibrio nella quotidianità della struttura e che non potevano trarre alcun beneficio dai contatti con la madre, avendo la necessità di avvicinarsi gradualmente ad altre figure che potessero costituire per loro una futura e definitiva famiglia e creare con le stesse un sano legame, senza dannose interferenze da parte della madre.
Escludeva che la nonna materna potesse essere presa in considerazione come risorsa utile e disponibile in alternativa alla non essendo funzionale a garantire il benessere dei Pt_1 minori.
1.3. Rilevava conclusivamente che nella specie era ravvisabile lo stato di abbandono dei minori sicché doveva essere dichiarata la loro adottabilità.
Spiegava che affinché un minore possa dichiararsi in stato di abbandono occorre: 1)
l'oggettiva e non temporanea assenza di quel minimo di cure materiali, affetto e supporto psicologico necessario a consentirgli un normale sviluppo psico fisico;
2) la prova di aver fornito e prestato ai genitori un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare.
Spiegava che nella specie erano soddisfatte entrambe le predette condizioni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la madre dei minori chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellante ha formulato due motivi di gravame con i quali ha dedotto: 1) Insussistenza dello stato di abbandono;
2) Incongruenze/illogicità delle motivazioni di primo grado.
2.1. Con il primo motivo l'appellante -dopo avere a lungo ripercorso la vicenda relativa ai minori, ai rapporti tra la coppia genitoriale ed ai rapporti tra genitori e figli, a far data dalla segnalazione operata dal S.S. di Montesilvano al PMM in data 14 e 22 marzo 2021- si duole del fatto che il Tribunale per i Minorenni abbia ritenuto la sussistenza di uno stato di abbandono morale e materiale dei minori.
Sostiene che lo stato di abbandono rilevato dal Tribunale non troverebbe riscontro negli atti processuali, atteso che la complessa e problematica situazione familiare non sarebbe comunque tale da giustificare una rescissione così drastica dei rapporti genitori-figli. Spiega che le mancanze di essa appellante debbono allo stato ritenersi superate, atteso che, sin dal collocamento dei minori in casa famiglia, ha cercato in tutti i modi di avviare un percorso di recupero e di miglioramento come genitore, mostrandosi collaborativa con i servizi sociali e con la struttura dove è stata per un periodo ricoverata insieme ai figli, ha poi cercato una sistemazione più consona alle esigenze della famiglia e si è allontanata dall'ex compagno dopo una relazione tossica e disfunzionale, nella quale è stata vittima di maltrattamenti in famiglia, violenze di natura psico-fisica e stalking.
Rappresenta “che, sia pure in maniera limitata, sussiste una concreta possibilità di recupero della consapevolezza, implementazione e sperimentazione delle abilità genitoriali, posto che già vi sono stati progressi di non poco conto nella gestione degli aspetti fondamentali di una famiglia da parte della . Pt_1
Spiega che l'insussistenza dello stato di abbandono si rileva già nella volontà della sig.ra di seguire e partecipare a qualsiasi progetto di intervento finalizzato a supportarla Pt_1 nella funzione genitoriale, tanto da avere iniziato un percorso psicologico, dimostrandosi sempre interessata alla vita dei figli.
Sostiene in definitiva che “seppur sussistono problemi di una maggiore maturazione della funzione genitoriale questi non giustificano la decadenza della responsabilità genitoriale e non implicano la dichiarazione dello stato di adottabilità, stante che un provvedimento di questo tipo va inquadrato tra quelli c.d. di “extrema ratio””
Lamenta che il Tribunale non ha individuato opzioni alternative alla scelta più drastica, non tenendo conto della presenza della madre nella vita dei figli.
Rappresenta che allo stato vive stabilmente con la madre (nonna materna dei minori) che ha provveduto a richiedere ed ottenere l'assegnazione di alloggio ATER, è titolare di partita
IVA quale esperta nella ricostruzione unghie mentre essa esponente sta frequentando un corso OSS con ottime prospettive di assunzione a tempo indeterminato.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia che la CTU espletata in primo grado dalla dott.ssa e le conclusioni cui ella è giunta sono illogiche, contraddittorie ed Per_3 incongrue.
In particolare, richiama le osservazioni già svolte, tramite il proprio CTP, alla bozza di relazione elaborata dalla predetta CTU, dolendosi del fatto che la CTU redatta dalla dott.ssa
è stata “svalutativa” sia nei confronti della CTP che della psicoterapeuta dott.ssa Per_3
, erroneamente valutando le condizioni psicologiche e psicocognitive- Per_4 comportamentali della madre dei minori. Lamenta che la dott.ssa non ha tenuto conto che essa reclamante ha rispettato Per_3 tutte le prescrizioni del giudice riguardanti i due percorsi di psicoterapia e di recupero delle competenze genitoriali, entrambi iniziati il 5.10.2023, né ha considerato il suo significativo cambiamento verso una maggiore maturazione della funzione genitoriale.
Precisa che non presenta disturbi psichici né significative problematiche della personalità o deficit delle funzioni dell'Io.
Spiega che, diversamente da quanto riferito nella relazione della dott.ssa (ove si Per_3 assumeva che la signora non avesse ancora iniziato il percorso per il recupero delle competenze genitoriali), ha invece seguito, a far data dal 5.10.2023, privatamente, con una seduta settimanale, percorso di psicoterapia e di recupero delle capacità genitoriali, presso la psicoterapeuta privata dott.ssa , la quale ha attestato, che essa Persona_5 Pt_1 stava “effettuando un percorso psicoterapeutico particolarmente strutturato che la” stava
“aiutando a lavorare sugli elementi traumatici del passato, nell'elaborazione di quanto accaduto e nel tenere compensato e funzionale il proprio assetto di personalità e” stava
“seguendo un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali” precisando che “la separazione dei due percorsi può risultare problematica, poiché la capacità genitoriale è intimamente connessa al benessere emotivo e alla gestione dei propri traumi. Affrontare i tempi del passato di una persona incide direttamente sul suo modo di vivere la relazione con i figli, le sue capacità di gestione dello stress e la sua abilità di fornire un ambiente sicuro
e stabile per i bambini. Un approccio integrato tra elaborazione dei traumi, mantenimento compensato della struttura di personalità e recupero delle capacità genitoriali può facilitare un miglioramento simultaneo poiché lavorare sui traumi del passato contribuisce a sviluppare le risorse emotive necessarie per essere un genitore più efficace”.
Lamenta altresì che la CTU dott.ssa non ha preso in seria e motivata Per_3 considerazione, senza compiere alcuna valutazione di tipo clinico, la richiesta della nonna materna di affido familiare dei nipoti nonostante la stessa avesse dichiarato la propria disponibilità anche all'affido.
Lamenta ancora che il Tribunale, lungi dal fare riferimento ad una situazione di grave pregiudizio, si è limitato a far riferimento ad un non meglio precisato disagio che però non può giustificare la configurabilità di uno stato di abbandono.
Ha infine a lungo richiamato i principi normativi e giurisprudenziali che governano la materia dell'adozione dei minori di età.
3. La curatrice si è costituita nel presente procedimento di appello, contestando l'impugnazione, con richiesta di conferma del provvedimento impugnato. Anche il P.M. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa in data 31.03.2025 ha spiegato intervenuto ad adiuvandum la nonna materna dei minori, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, spiegando di essere assegnataria di alloggio ATER adeguato ed idoneo, di essere titolare di reddito adeguato, di esercitare attività di collaboratrice domestica ed estetista a domicilio, di aver ribadito e dichiarato nel primo grado del giudizio, tramite il proprio difensore, di essere pienamente disponibile, senza limitazione alcuna, ad accogliere nel proprio nucleo, con la formula giuridica più adeguata al caso concreto, i predetti nipotini.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del giorno 1.04.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre dei minori e con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza di rinvio del 3.06.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coppia collocataria.
Il padre dei minori non si è costituito nel presente procedimento, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
I coniugi collocatari si sono costituiti con memoria di intervento del 5.10.2025 ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, a lungo rappresentando i bisogni speciali di cui i minori sono portatori, con esposizione dei progressi fino ad ora compiuti dagli stessi.
In particolare evidenziano che, oltre ad offrire un rifugio sicuro ed amorevole ai bambini, hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile nel solo interesse: frequentazione scuola infanzia in tre classi distinti del medesimo plesso, visite mediche specialistiche (visita dentistica, visite neuropsichiatriche, visite specialistiche presso centri di riferimento a livello nazionale, visita di controllo del pediatra, visita otorino, visita ortopedica, visite cardiologiche, organizzazione vaccinazioni), attività sportive (avviamento alla ginnastica ritmica, corso di nuoto, basket), terapie presso strutture private (corso individuale di logopedia, corso individuale di equitazione integrata, corso di psicomotricità, psicoterapeuta).
4.1. Quanto ad (nata il [...]) evidenziano che: - dal febbraio 2025, ad appena Pt_3 tre anni, ha iniziato a manifestare evidenti problemi di salute;
- ad aprile 2025, dopo la visita neurologica, ha iniziato la terapia per epilessia e successivamente è stata ricoverata presso il reparto di pediatria presso l'ospedale Mazzini di Teramo per crisi convulsiva;
- nel luglio
2025 la famiglia collocataria (presso la quale è stata collocata nel giugno 2025) l'ha portata a visita presso un centro specializzato di livello nazionale per l'epilessia, ove le è stata diagnosticata “epilessia con crisi micloniche e cadute”, con prescrizione di una nuova terapia che consente alla bambina di condurre una vita quasi normale, con riduzione delle cadute e delle crisi miocloniche;
- necessita di una terapia farmacologica complessa, con continua supervisione e supporto educativo specialistico (logopedia, psicomotricità, equitazione integrata); -si è inserita nel contesto scolastico della scuola dell'infanzia in una classe differente sa quelle dei fratelli e con orario ridotto, dovendo seguire anche le terapie ed avendo la necessità di essere con la famiglia a pranzo per ricevere la somministrazione dei farmaci necessari al mantenimento del controllo della sua familiare;
- l'attuale stabilità familiare ha consentito un miglior controllo clinico e progressi linguistici e motori ed integrazione con i parenti ed amici della coppia affidataria.
4.2. Quanto ad (nato il [...]) riferiscono che: - all'ingresso (nel giugno 2025) Pt_2 presso la famiglia collocataria, il bambino (che dall'agosto 2024 aveva frequentato il centro riabilitativo polivalente Primavera di Pineto per trattamenti logopedico e psicomotricità) presentava disturbo di linguaggio di tipo espressivo, disregolazione emotivo comportamentale in paziente con storia di life events sfavorevoli (a marzo 2025 a aveva effettuato visita neuropsichiatrica presso la ASL di Teramo che ha confermato disturbo di linguaggio di tipo espressivo, con produzione verbale caratterizzata da frasi di 2 o 3 elementi scarsamente intellegibili); -attualmente è inserito nel contesto scolastico, frequentando l'orario pieno come gli altri bambini;
- nel periodo estivo ha frequentato un corso di nuoto con la sorella maggiore, è andato a cavallo con le sorelle, va continuamente in bicicletta e frequenta un corso di Basket due volte a settimana;
- si è inserito immediatamente nel contesto familiare.
4.3. Quanto ad (nata il [...]) hanno rappresentato che: - la bambina dal Per_1 settembre 2022 è stata presa in carico presso il centro riabilitativo polivalente Primavera di
Pineto per trattamenti logopedico e psicomotricità, proseguiti fino all'ingresso (nel giugno
2025) presso la famiglia collocataria;
- attualmente è in cura presso uno psicoterapeuta, che la sta supportando nella necessità di mettere a fuoco le emozioni e comprendere l'ennesimo cambiamento;
- è una bambina in salute, che sta effettuando accertamenti per epilessia per un episodio di assenza verificatosi mesi fa;
- è inserita nel contesto scolastico, frequentando l'orario pieno come gli altri bambini;
- nel periodo estivo ha frequentato un corso di nuoto con la sorella maggiore, è andata a cavallo con i fratelli, va continuamente in bicicletta;
- è una bambina giocosa e collaborativa, che si è inserita perfettamente nel nuovo contesto familiare sviluppando un attaccamento molto forte con la famiglia collocataria, specie con la figura paterna. 5. L'udienza del giorno 7.10.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note depositate in vista della predetta udienza le parti costituite hanno insistito nelle proprie domande, difese ed eccezioni, sicché l'appello può essere deciso.
6. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
6.1. Si premette che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, risulta ravvisabile lo stato di abbandono morale e materiale dei minori, per la cui configurabilità non
è necessaria una vera e propria derelictio da parte del genitore, essendo sufficiente che il minore non si veda garantite quelle cure che gli sono necessarie per crescere in modo sereno, sano ed equilibrato.
La legge n. 184/1983 riconosce l'interesse superiore del fanciullo di crescere ed essere educato in un nucleo familiare che in caso di necessità sappia risolvere i propri limiti in un periodo di osservazione limitato e non certo incondizionato, atteso che il tempo concesso ai genitori per risolvere le proprie difficoltà ed inadeguatezze trova un limite invalicabile nel bisogno di certezza e stabilità affettiva che deve essere garantito al bambino entro un temine breve e ragionevole, rapportabile al suo percorso di vita ed all'incidenza che un ulteriore ritardo potrebbe avere sullo sviluppo della sua personalità.
6.2. Nella specie dall'attività istruttoria espletata, se è emerso che il padre dei bambini, sig.
è completamente scomparso dalla vita dei minori verso i quali ha Controparte_1 dimostrato il massimo disinteresse, è anche risultata la presenza di significative carenze nelle capacità genitoriali della madre, non superate neanche all'esito degli interventi di sostegno disposti dal Tribunale per i Minorenni e dei percorsi ai quali la donna si è sottoposta su indicazione del Tribunale, né superabili in ulteriore periodo di tempo che possa ritenersi compatibile con le esigenze evolutive dei minori.
La tesi della parte appellante in ordine all'asserito superamento delle proprie mancanze non trova riscontro nelle risultanze probatorie ed è, anzi, decisamente smentita da esse.
6.2.1. Come già evidenziato, la signora nel periodo in cui è stata ricoverata insieme Pt_1 ai figli minori in casa-famiglia, ha tenuto un comportamento non collaborativo con gli operatori, oltre che irrispettoso delle regole della comunità, senza sfruttare il sostegno alla genitorialità offerto dagli esperti della struttura stessa, omettendo di cogliere l'opportunità di crescita in quell'ambiente protetto.
In sede di audizione dinanzi al T.M. (udienza del 10.10.2022) la AS LI (nelle persone della psicologa dott.ssa e dell'educatrice Testimone_1 [...]
) ha ribadito quanto riferito nelle relazioni scritte (il cui contenuto è stato Persona_6 illustrato dal Tribunale nel provvedimento impugnato), precisando che la trovava Pt_1 sempre dei pretesti per uscire dalla struttura, sicché era stato necessario darle degli orari che però disattendeva fornendo giustificazioni inverosimili;
che quando veniva rimproverata per tali mancanze se la prendeva con gli operatori, disconoscendo il loro intervento educativo (ad esempio quando loro intervenivano nelle occasioni in cui i bambini cadevano o piangevano, “secondo lei bisognava lasciarli piangere, come se la frustrazione facesse loro bene”); che le scene più significative si verificavano durante i pasti e durante la notte;
che durante i pasti la non voleva che gli operatori dessero l'acqua ad Pt_1 Pt_2 dicendo che gliela avrebbe data lei, mentre invece non gliela dava, che i bambini urlavano di continuo durante i pasti e in un'occasione la innervositasi, aveva dato due calci al Pt_1 seggiolone molto forti, rovesciandolo e facendo cadere a terra il bambino che aveva riportato lesioni alla testa con fuoriuscita di sangue;
che la madre non voleva che mangiasse Pt_2 con la forchetta e lo imboccava, ma lo faceva violentemente, tenendo ferma la testa al figlio e infilando cucchiaiate troppo piene di cibo in bocca;
che per la neonata, ogni volta che gli operatori dicevano che piangeva perché aveva bisogno di latte, la madre diceva che poteva aspettare;
che la madre passava l'intera nottata a litigare con qualcuno al telefono, che diceva essere il arrecando anche disturbo a coloro che abitavano nei pressi della Pt_2 struttura, i quali avevano riferito che la signora diceva parolacce e bestemmie;
che la Pt_1 lasciava il figlio nel lettino senza giochi e se gli operatori le dicevano che doveva Pt_2 farlo scendere e giocare, lei si opponeva e, quando loro si allontanavano, provvedeva a togliere i giochi che avevano portato al bambino;
che su questo atteggiamento si erano più volte scontrati ma “la rivendicava di essere lei la madre e che noi non dovevamo dirle Pt_1 come comportarsi con i figli”; che il piccolo aveva addirittura imparato a giocare Pt_2 con i suoi piedini, in mancanza di altri stimoli;
che la madre ogni tanto dava uno schiaffo al bambino e, se si lamentava, gliene dava pure un altro.
6.2.2. La prima CTU ha: - riferito che le capacità genitoriali osservate durante la valutazione tecnica “sono risultate allo stato attuale particolarmente deficitarie”; - riferito che la struttura di personalità della stessa presenta “caratteristiche legate alla scarsa empatia, alla disinibizione e all'impulsività, alla difficoltà di entrare in contatto, di comprendere e di esprimere il proprio mondo emotivo e di conseguenza quello degli altri”; - spiegato che tali caratteristiche “pesano notevolmente su tutte le funzioni genitoriali che risultano allo stato attuale non funzionali per un sano e corretto sviluppo psico-fisico dei bambini”, atteso che
“con tale assetto di personalità la funzione empatica-affettiva, quella di cura, quella di protezione risultano significativamente intaccate”, mentre solo “la funzione educativa, solo sotto l'aspetto normativo, risulta essere più integra, anche se orientata su un versante particolarmente rigido”; - riferito che la “durante tutta la valutazione, è apparsa Pt_1 scarsamente consapevole delle dinamiche che l'hanno portata prima all'ingresso in casa famiglia con i suoi bambini e poi all'allontanamento dagli stessi”, non avendo “mai mostrato un'assunzione di responsabilità circa l'accaduto e una messa in discussione del proprio agito”, in tale modo rivelando una carenza anche nella funzione riflessiva;
che la donna presenta inoltre “disturbo del pensiero con slittamento dell'esame di realtà e presenza di ideazione persecutoria”.
La CTU ha indicato la necessità che la signora intraprendesse un percorso di Pt_1 psicoterapia “particolarmente strutturato che la aiuti a lavorare sugli elementi traumatici del passato, la aiuti nell'elaborazione di quanto accaduto e soprattutto nel tenere compensato
e funzionale il proprio assetto di personalità” spiegando che “solo lavorando su questi aspetti strutturali della propria personalità sarà possibile affiancare un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali”, suggerendo la necessità di successiva “rivalutazione completa delle capacità genitoriali e solo successivamente, ad esito positivo di tale rivalutazione, si possa valutare un eventuale ricongiungimento con i figli”.
6.2.3. Il Tribunale ha correttamente consentito, anzi imposto (ex art. 12 comma 4 L.
184/1983) alla di seguire i percorsi indicati dal CTU come funzionali al recupero della Pt_1 genitorialità.
In data 22.01.2024 il curatore speciale, il Servizio Sociale e la sono stati CP_6 sentiti a sommarie informazioni.
In tale occasione il curatore ha evidenziato che si stavano facendo “dei passi indietro per i bambini”, in quanto era stata fatta una CTU che aveva creato uno stallo, concedendo un anno di tempo per valutare;
che, pur dovendosi riconoscere il buon lavoro fatto dalla casa- famiglia, i bambini avevano esigenze di stabilità; che la madre non stava facendo grandi cambiamenti mentre i figli avevano necessità molto particolari;
che la nonna si era proposta solo ora.
Il Servizio Sociale riferiva che la nonna aveva recentemente negato di avere inizialmente dichiarato di non aver potuto badare ai nipoti, sostenendo il contrario;
che ad ogni modo di questa signora non si sapeva che tipo di vita conducesse e che lavoro svolgesse.
La riferiva che la madre non aveva mai manifestato collaborazione con loro CP_6
e neanche la psicoterapeuta privata della aveva chiesto un confronto con loro;
che i Pt_1 bambini, soprattutto , manifestavano la necessità di potersi attaccare a una figura Per_1 adulta;
inoltre, tutti e tre i bambini avevano necessità impegnative ed avevano bisogno di essere seguiti attentamente;
che avevano soprattutto difficoltà nel linguaggio ed a tollerare le frustrazioni.
Il Tribunale, a quel punto, ha deciso di procedere alla verifica e rivalutazione delle capacità genitoriali della madre, nominando all'uopo la dott.ssa con Persona_7
l'incarico di verificare se “la madre dei minori, a seguito delle indicazioni terapeutiche di cui alla pregressa CTU e nel tempo trascorso abbia effettuato significativi miglioramenti o manifestato situazioni di stallo/involuzione, con specifica attenzione da parte del CTU sulle condizioni psicologiche e psicopatologiche dei bambini e sui loro bisogni evoluti” e se “gli eventuali miglioramenti ancora da compiere siano compatibili con le specifiche esigenze dei minori”, disponendo che “la valutazione dei minori sia compiuta nel modo meno invasivo possibile tenuto contro che sono stati già oggetto di valutazione come emerge dalla documentazione a firma della NPI”.
La CTU dott.ssa all'esito di scrupoloso accertamento –consistito: in due colloqui Per_3 individuali con la sig.ra (uno più lungo e strutturato in data 27.04.2024 ed uno breve Pt_1 in data 13.09.2024); in due colliqui con gli operatori sociali (uno più lungo e strutturato in data 23.05.2024 ed uno breve in data 13.09.2024; in un incontro di conoscenza dei minori in data 23.05.2024; in un incontro dedicato alla osservazione della relazione madre-minori; nell'attento studio della prima relazione di CTU nonché delle relazioni della psicoterapeuta dott.ssa ha riferito che la signora si è attenuta alla prima Persona_5 Pt_1 prescrizione ed ha iniziato un percorso psicoterapeutico il cui processo elaborativo è ancora in corso.
Ha tuttavia spiegato che, nonostante la psicoterapeuta privata abbia evidenziato nelle sue relazioni i progressi effettuati dalla in dieci mesi dall'inizio della terapia (dal 5.10.2023 Pt_1 al 5.08.2024), “il percorso da attuare è ancora lungo in quanto il cambiamento che la sig.ra
è tenuta a fare (ampiamente descritto nella prima CTU) riguarda gli aspetti strutturali Pt_1 della sua personalità, ossia aspetti che sono per definizione stabili nel tempo e che, pertanto, per essere modificati in modo significativo, richiedono un tempo decisamente importante”.
Ha precisato che “i cambiamenti registrati nella sig.ra sono ancora acerbi, e sono il Pt_1 primo passo di un lungo percorso per superare e/o arginare i limiti connessi al suo assetto di personalità” come evincibile dal colloquio individuale dal quale “è emersa una carenza ancora significativa nella funzione riflessiva, rappresentativa e regolativa con un sovrainvestimento nelle funzione normativa (tale quadro poi è quasi sovrapponibile alla valutazione effettuata già nel corso della prima CTU)” evidenziando inoltre che il percorso per il recupero delle capacità genitoriali “ad oggi non mai stato avviato e/o attivato”.
Con riferimento specifico alla relazione madre-minori, ha riferito che nel corso dell'incontro con gli operatori, svolto in data 23.05.2024, è emerso che la modalità relazionale della madre con i minori è sempre la stessa (In particolare la signora arriva agli incontri sempre con della roba da mangiare che i bambini consumano sul posto, mentre il resto viene consegnato alle operatrici. “L'incontro, quindi, inizia con “un momento merenda” che la signora gestisce con una certa “distrazione” e superficialità, in questo la signora appare peggiorata rispetto al passato in quanto mentre prima riusciva a dare una certa organizzazione a tale momento (mettendoli seduti) ora questo non avviene e il momento della merenda appare disordinato con i bambini che girano per la stanza, lasciando merende incomplete o pezzi di cibo della terra. Rispetto a questo momento la signora è stata definita
“superficiale” poiché sembra non essersi accorta che i bambini non sono interessati alla merenda ma sono interessati a stare con lei. Segnalano che la signora ha la tendenza ad appoggiarsi alle operatrici nei momenti di difficoltà in particolare ciò appare essere connesso alla gestione pratica e organizzativa di tre minori, pertanto accade che mentre è focalizzata su un minore ha difficoltà a rimanere focalizzata sugli altri due”…”in merito alle eventuali richieste di aiuto, segnalano che la signora non esprime richieste verbali in quanto sembra essere sicura e sapere cosa deve fare con i minori, ad esempio quando le operatrici la invitavano a fare qualcosa (esempio prendere in braccio il minore) la signora rispondeva che lei era in grado di capire cosa doveva fare, tant'è che ad un certo punto le operatrici hanno smesso di segnalare tali iniziative). Ha aggiunto che nel successivo incontro del
13.09.2024 gli operatori hanno segnalato che da giugno 2024 la signora svolge sempre un incontro settimanale ma incrementato di un'ora, sicché gli incontri hanno durata di due ore, rappresentando che dal maggio 2024 non si erano osservati cambiamenti significati nella relazione madre-figli e che la situazione si rivelava invariata. Ha riferito che dalla osservazione diretta espletata personalmente da essa CTU è emerso, rispetto all'osservazione madre-minori effettuata dal precedente CTU, un lieve miglioramento di alcuni aspetti della razione madre-minore.
Quanto ai minori, ha spiegato che gli approfondimenti effettuati nel corso della CTU hanno evidenziato che due dei tre minori sono portatori di bisogni educativi speciali, in quanto la primogenita è affetta da “ritardo nello sviluppo con maggiore compromissione delle Per_1 abilità inerenti il linguaggio e la comunicazione (diagnosi della NPI del 1.12.2023)”, mentre il secondogenito è affetto “un ritardo del linguaggio di tipo misto associato a Pt_2 disregolazione emotivo-comportamentale in pz con storia di life events sfavorevoli
(relazione NPI 13.03.2024).
Ha concluso spiegando che “Nella signora si rintracciano dei miglioramenti rispetto Pt_1 alla situazione iniziale (valutata dal precedente CTU) tuttavia questi non sono sufficienti per un reinserimento dei minori presso la madre e rappresentano un passo iniziale rispetto agli obiettivi che la precedente CTU ha evidenziato. Alla luce di quanto osservato, il tempo di recupero delle capacità genitoriali –quantificato dalla precedente CTU in 12-18 mesi- risulta essere sottostimato e appare evidente –alla luce del quadro psicologico e personologico della sig.ra che il tempo necessario per raggiungere dei miglioramenti significativi e Pt_1 compatibili con il collocamento dei minori è decisamente più ampio. Le tempistiche per raggiungere tali significativi cambiamenti non appaiono compatibili con le esigenze dei minori che ormai vivono da anni istituzionalizzati, due dei quali presentano dei bisogni educativi speciali, se necessitano di essere accolti in un contesto familiare”.
6.3. Acclarato, alla luce delle risultanze sopra esposte, che le carenze nelle capacità genitoriali della sig.ra non sono affatto superate, nonostante gli aiuti offerti ed il tempo Pt_1 concesso, e che, nonostante i miglioramenti e la buona volontà dimostrata dalla appellante,
i tempi di recupero si rivelano ancora lunghi e non sono compatibili con i bisogni evolutivi dei minori, va anche evidenziato che la appellante (il cui iniziale percorso verso l'autonomia era stato positivamente valutato dalla prima CTU) non ha fatto alcun progresso verso l'autonomia, essendo tornata a vivere con la madre, non avendo ancora conseguito la patente ed avendo dimostrato scarsa costanza nelle attività lavorative intraprese (ogni attività lavorativa veniva abbandonata dopo alcuni mesi).
D'altro canto, i minori, da anni istituzionalizzati, due dei quali portatori di bisogni speciali, hanno bisogno di figure di riferimento dotate della necessaria lucidità, fermezza e maturità emotiva per gestirli in modo adeguato e rassicurante, in modo da garantire loro una crescista serena e dignitosa.
6.4. Esclusa qualsiasi idoneità della coppia genitoriale a soddisfare i molteplici bisogni evolutivi ed emotivi dei minori, va altresì rilevata l'inesistenza di valide alternative alla dichiarazione dello stato di adottabilità, non essendo percorribile l'opzione di affidare i bambini, a tutela del loro diritto a vivere con la famiglia di origine, alla nonna materna sig.ra
CP_3
6.4.1. Diversamente da quanto segnalato dall'appellante, il Tribunale ha preso in considerazione la possibilità di un affido parentale, escludendo tuttavia la presenza di figure idonee, tale non potendosi considerare la nonna materna. 6.4.2. Invero nella relazione del giorno 4.10.2022 il Servizio Sociale ha riferito che la nonna aveva dato la propria disponibilità a dare sostegno ai minori, con la precisazione “di doversi prendere cura e tutelare anche la figlia minore , la quale è titolare della L. 104, a Per_8 seguito di un trauma cranico riportato da una caduta dal seggiolone durante l'infanzia”; spiegava che la signora aveva raccontato di lavorare in nero nella ricostruzione delle unghie, guadagnando circa € 1.500,00 mensili e di vivere in un alloggio popolare di 100 mq”.
La CTU dott.ssa non ha ritenuto che un affido temporaneo dei minori alla nonna Per_2 materna potesse essere funzionale al benessere psicofisico dei minori atteso che la stessa era stata sempre ambivalente sulla effettiva disponibilità ad occuparsi dei minori (la CTU ha in particolare riferito che la predetta “durante la consulenza, ha espresso ambivalenza rispetto a tale possibilità, dichiarando di aver necessità di mettere le proprie risorse completamente a disposizione della figlia minore. La nonna non si propone attivamente e spontaneamente durante il percorso peritale per l'affido dei nipoti dichiarando frequentemente che il compito di dover gestire tale situazione è della madre”).
La nonna dei minori, inoltre, sentita su sua richiesta in data 22.01.2024, ha dichiarato quanto segue: “sono qui per chiedere se posso incontrare i minori perché non li vedo da luglio 2022.
Ho chiesto anche all'assistente sociale se potevo vederli ma mi ha detto che dovevo pensarci io ed è per questo che sono qui. Vorrei che i bambini potessero tornare da noi. Da me che sono sua nonna e da che è la figlia. Inizialmente si parlava di adozione ed Pt_1 io non potevo farmene carico;
adesso si parla di affidamento e le condizioni sono diverse per me. Posso sostentare ai miei nipoti in quanto sono titolare di partita iva. Mi occupo di ricostruzione unghie. Attualmente non ho residenza e non ho cittadinanza Italiana”…”Vorrei poter iniziare a frequentare i bambini per poi poter valutare un affido, con l'accortezza che, qualora le cose dovessero allungarsi, potrò tornare per rivalutare la situazione nell'interesse dei miei nipoti”.
6.4.3. A fronte di tali risultanze, correttamente il Tribunale ha rilevato come la nonna materna non potesse essere considerata come risorsa utile e disponibile in alternativa alla madre, richiamando le valutazioni della CTU ed evidenziando come, sebbene Per_2 recentemente la signora avesse chiesto l'affidamento dei minori, tuttavia, da quanto dalla stessa dichiarato in udienza, ove aveva chiesto di poter incontrare i minori e che gli stessi venissero ricollocati presso di lei e presso la figlia, emergeva che ella intendesse evidentemente offrire il proprio supporto alla figlia nella gestione dei minori, ma non che fosse disponibile ad occuparsi degli stessi in via esclusiva e senza la presenza di sua figlia
(madre dei minori) Altrettanto correttamente ha evidenziato come la nonna non avesse dimostrato la sua effettiva attività lavorativa e come in ogni caso dovesse anche occuparsi della figlia minore portatrice di handicap, sicché il contesto familiare della nonna dei minori appariva del tutto inadeguato ad accogliere ben tre minori, di cui due portatori di bisogni speciali, tutti necessitanti di attenzioni diversificate e significative, stante l'incapacità genitoriale della e la presenza in famiglia di altro soggetto fragile e stanti le dubbie competenze e Pt_1 disponibilità della nonna la cui (inesistente) relazione con i nipoti avrebbe dovuto essere costruita sin dal principio.
6.5. Né la correttezza delle predette valutazioni può ritenersi in alcun modo inficiata dalla disponibilità piena offerta dalla nonna nell'ambito del procedimento di primo grado dopo la pronuncia della sentenza, poi ribadita nel presente grado (ove la sig.ra è CP_3 intervenuta ad adiuvandum), di “essere pienamente disponibile, senza limitazione alcuna di accogliere presso il proprio nucleo, con la formula giuridica che verrà ritenuta più adeguata al caso concreto, i suoi predetti nipotini, dichiarando altresì di essere idonea al ruolo di affidataria e/o parente adottivo dei minori in quanto percettrice di un reddito, non elevato ma costante e regolare, proveniente dalla sua attività di collaboratrice domestica, di possedere un immobile dignitoso ed adeguato allo scopo”.
Va invero ribadito che la signora, oltre a non aver offerto alcuna dimostrazione dell'attività lavorativa svolta, è madre di una figlia portatrice di handicap della quale si occupa in prima persona, sicché non appare in grado di occuparsi anche di tre minori, i cui bisogni speciali sono stati a lungo rappresentati nei precedenti paragrafi;
peraltro i minori non hanno alcun significativo legame con la nonna materna, né la stessa ha spiegato in che modo potrebbe occuparsi in maniera autonoma dei minori dato che la madre degli stessi vive nel suo stesso nucleo familiare.
6.6. Nella specie pertanto è pienamente configurabile lo stato di abbandono, atteso che secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
16357/2018; Cass. n. 21554/2021) il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. 7. Prive di pregio si rivelano inoltre le censure formulate dall'appellante nell'ambito del secondo motivo di gravame, a partire da quelle che, sulla base delle osservazioni già svolte dalla propria CTP, reitera in questa sede nei confronti della seconda CTU.
7.1. Va subito chiarito che la dott.ssa ha attentamente esaminato tutta la Per_3 documentazione in atti, comprese le relazioni della psicoterapeuta dott.ssa
[...]
, e, diversamente da quanto lamentato dalla appellante, ha dato atto sia che la Per_5 sig.ra si è attenuta alla prima prescrizione impartita dal Tribunale, avendo iniziato un Pt_1 percorso psicoterapeutico il cui processo elaborativo è ancora sia dei miglioramenti conseguiti dalla signora, anche se poi li ha motivatamente ritenuti acerbi ed insufficienti
(costituendo un primo passo di un lungo percorso), spiegando che la predetta presenta ancora “una carenza significativa nella funzione riflessiva, rappresentativa e regolativa con un sovrainvestimento nella funzione normativa” e non ha in alcun modo recuperato le capacità genitoriali.
7.2. Quanto al rilievo secondo cui erroneamente la dott.ssa nella relazione Per_3 tecnica ha dichiarato che la signora non avrebbe ancora iniziato il percorso per il recupero delle competenze genitoriali, si rileva che il CTU ha avuto modo di chiarire, rispondendo alle osservazioni del CTP sul punto, che nelle relazioni prodotte dalla psicoterapeuta della signora si evinceva solo il percorso di psicoterapia e non anche quello sulla Pt_1 genitorialità; ha ad ogni modo precisato come “questo aspetto (se la signora abbia Pt_1 svolto uno o entrambi i percorsi) è marginale rispetto alla scarsa significatività dei miglioramenti raggiunti dalla signora, in quanto si tratta di un aspetto che non ha inciso minimamente sulla valutazione complessiva”; ha anche evidenziato che “se la psicoterapeuta ha segnalato i progressi del percorso personologico (progressi che la stessa definisce in un processo elaborativo ancora in corso, alla soglia dello scadere dei 12 mesi indicati dal primo CTU) dall'altra gli operatori della casa famiglia che hanno assistito agli incontri protetti madre/minori non hanno osservato alcun significativo cambiamento nella gestione dei minori da parte della signora, evidenziando come al miglioramento sul versante personale non sia seguito un congruo miglioramento o potenziamento delle competenze genitoriali”..
7.3. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante sempre nell'ambito del secondo motivo di gravame, il primo giudice ha evidenziato le condizioni pregiudizievoli ed i rischi evolutivi cui la ha ripetutamente esposto i minori, sottolineando (come già Pt_1 ampiamente riportato nei precedenti paragrafi) che il frutto delle condotte disorganizzate e disfunzionali trovano riscontro nelle problematiche riscontrate dalla NPI a carico di Per_1 ed che presentano disturbi collegabili ad una mancata ed adeguata stimolazione e Pt_2 ad eventi di vita sfavorevoli, mentre la terzogenita, nata e direttamente inserita in struttura, con poche occasioni di contatto con la madre, è scevra da tali problematiche, pur presentando problemi di salute,
Ha aggiunto che proprio le problematiche evolutive riscontrate sui minori rendono ancora più evidenti le incapacità della nella cura dei figli che non traggono alcun vantaggio Pt_1 nel mantenere con la madre dei contatti, avendo invece la necessità di avvicinarsi gradualmente ad altre figure di riferimento che possano costituire una futura e definitiva famiglia e creare con tali figure un sano legame, senza dannose interferenze da parte della madre che ha dimostrato di non essere capace neanche di calmare i momenti di nervosismo, stress e disagio degli figli.
8. In definitiva l'appello deve essere rigettato e la impugnata sentenza integralmente confermata.
9. Passando al regolamento delle spese processuali, si rileva come tenuto conto dell'esito decisorio e della posizione delle parti, le stesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) RIGETTA l'impugnazione;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 16.10.2025
La Consigliera. rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
SEZIONE MINORI
La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei sottoindicati magistrati
Dott. Nicoletta ORLANDI Presidente
Dott. Carla CIOFANI Consigliera rel. est.
Dott. Andrea DELL'ORSO Consigliere
Dott.ssa Miriam Nicole SCALA Esperta
Dott. Danilo D'ADDAZIO Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 16/2025 R.G.V.G., trattenuto in decisione all'udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.10.2025 vertente
TRA
, madre dei minori nata a [...] il Parte_1 Persona_1
16.01.2020, nato a [...] il [...] e nata a Parte_2 Parte_3
Pescara il 21.01.2022, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Ferri in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, padre dei minori nata a [...] il Controparte_1 Persona_1
16.01.2020, nato a [...] il [...] e nata a Parte_2 Parte_3
Pescara il 21.01.2022.
APPELLATO CONTUMACE
AVV. , nella qualità di curatrice speciale dei minori Controparte_2 Persona_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
APPELLATA NONCHE'
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello degli Abruzzi.
E nonna materna dei minori Controparte_3 Persona_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3
INTERVENUTA
E
CONIUGI COLLOCATARI dei minori , e Persona_1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in forza di procura secretata, conferita in calce Parte_3 all'atto di intervento, dall'avv. Carla Mannetti del foro di L'Aquila.
INTERVENUTI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di L'Aquila n.
120/2024 pubblicata il 20.12.2024 - Opposizione a dichiarazione di adottabilità
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia, in via principale, l'Ecc.ma Corte di Appello di L'AQUILA – Sezione minori e famiglia:
A) Revocare lo stato di adottabilità dei minori nata a [...]
Pescara il 16.01.2020, nato a [...] il [...]; Parte_2 nata a [...] il [...]; Parte_3
B) Dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità dei minori;
In via subordinata questo procuratore chiede, al fine di verificare l'effettiva e concreta mancanza di capacità genitoriale della signora quanto segue: Parte_1
C) Disporre una nuova audizione della madre e delegare al servizio Parte_1 sociale nuovi accertamenti sulla situazione del nucleo familiare ed in particolare della nuova abitazione sita in Pescara alla Via A. Moro n. 53;
D) Disporre una nuova CTU al fine di valutare la sussistenza o meno delle capacità genitoriali della madre;
Parte_1
E) Disporre l'audizione dei Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di comprendere effettivamente i rapporti tra i minori e la madre . Parte_1
In via ulteriormente subordinata disporre la sospensione del provvedimento impugnato per
i motivi di cui alla premessa del presente atto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per la curatrice dei minori: “1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico
e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 120/2024 del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, confermando la predetta pronuncia;
2) in subordine, rivalutare la Sig.ra ; Parte_1
3) in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
Per il P.M.
“Si chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata (emessa dal
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila il 05 dicembre 2024 nel procedimento 23/22 RSA) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
Per la nonna dei minori:
“Chiede la riforma della Sentenza gravata con revoca dello stato di abbandono ed adozione
e/o affido da parte della nonna materna ”…”nata in [...]_3 il 16.06.1983, residente in [...] dei minori Persona_1
nata a [...] il [...]; nato a [...] il [...];
[...] Parte_2 nata a [...] il [...]”. Parte_3
Per i coniugi affidatari dei minori:
“Chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello, tenuto conto delle condizioni di salute e dei bisogni educativi speciali dei minori, nonché del loro attuale positivo inserimento presso la famiglia affidataria, voglia confermare la sentenza n. 120/2024 del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila e rigettare l'appello proposto”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO.
1. Con sentenza n. 120/2024 pubblicata il 20.12.2024 il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila ha così statuito: “Rigetta ogni altra istanza;
Visto l'art. 15 della legge 4 maggio 1983, n.
184 e successive modificazioni, DICHIARA l'adottabilità dei minori Persona_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], Parte_2 CP_4 nata a [...] il [...] DICHIARA la decadenza della signora dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sui predetti figli minori e CONFERMA la già dichiarata decadenza del padre sig. dalla responsabilità genitoriale Controparte_1
DISPONE il divieto di qualsivoglia contatto fra genitori e minori nonché il divieto di prelievo da parte di chiunque, senza preventiva autorizzazione di questo Tribunale
CONFERMA l'affidamento dei minori in oggetto al servizio sociale di Montesilvano Contr per ogni necessario supporto in collaborazione con la CONFERMA il collocamento dei minori dove si trovavano;
CONFERMA la nomina dell'Avv. CP_2 quale Curatore Speciale e del Sindaco di Montesilvano quale tutore
[...] provvisorio Si comunichi per esteso al P.M.M., sede, al Servizio affidatario
(Montesilvano), al Tutore, a tutte le parti costituite”.
1.1. Il Tribunale per i Minorenni preliminarmente ripercorreva in sintesi le tappe del periodo di osservazione avviato a seguito dell'adozione del provvedimento del 9.12.2021, con cui aveva disposto: - l'affidamento dei minori e al Servizio Persona_1 Parte_2
Contr Sociale di Montesilvano in collaborazione con la per ogni opportuno sostegno e valutazione;
- il collocamento dei minori in adeguata struttura, con la madre, ove consenziente;
- la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, con facoltà di contatti diretti solo all'esito dei percorsi richiesti;
- l'invio di entrambi i genitori al
SERD per la verifica di eventuali dipendenze da alcool o droga, nonché la loro sottoposizione a valutazione delle capacità genitoriali e l'invio della donna ad un percorso di sostegno per donne vittime di violenza domestica (il provvedimento era stato adottato in quanto: - il nucleo familiare era caratterizzato da frequenti litigi della coppia genitoriale, con la sig.ra all'ottavo mese di una gravidanza indesiderata, che si sentiva sovraccaricata di responsabilità Pt_1 verso la casa e i figli, e con il compagno che, oltre a non essere collaborativo, teneva una condotta irrispettosa che spesso sfociava in maltrattamenti fisici e verbali;
- in casa erano presenti due pitbull e 7 cuccioli da destinarsi alla vendita;
- il data 30.11.2021 c'era stato un accesso della sig.ra Pt_1 in Ospedale per sottoporre a controllo il piccolo che veniva ricoverato, con diagnosi di Pt_2
“ecchimosi multiple al dorso in trauma cranico” riconducibili ad epoca diversa, ritenute dai sanitari non compatibili con le confuse versioni fornite dalla madre, che prima aveva parlato di una caduta accidentale, per poi dire che responsabile delle lesioni era la sorellina).
In particolare dava atto che:
1.1.1.Con relazione del 26.01.2022 il S.S. di Montesilvano aveva informato il T.M. della nascita della terzogenita della coppia, , che era stata collocata in struttura assieme Pt_3 ai fratelli, mentre la madre era in attesa dalla guarigione dal Covid per esservi ammessa, come da lei richiesto.
Con successivo decreto del 14.04.2022, su richiesta del P.M.M., il Tribunale aveva esteso anche all'ultima nata tutte le tutele ed i provvedimenti già adottati nei confronti dei fratelli.
1.1.2. Con relazione del 23.05.2022 il Servizio affidatario aveva riferito che: - i bambini avevano un legame affettivo importante con la madre, ma che questa era soggetta a continui cambi di umore e non si relazionava sempre in modo adeguato con loro;
- la donna alzava la voce e rimproverava i bambini ed aveva sin da subito iniziato ad avanzare richieste incompatibili con la vita in struttura, delegando sempre di più la gestione dei figli agli operatori, poi contraddicendosi quando dichiarava di essere l'unica in grado di occuparsi di loro e che non sopportava intromissioni;
- la relazione della donna con il ra ancora
Pt_2 in essere ed aveva una rilevante influenza nella quotidianità della presa in maniera Pt_1 pressoché totalizzante dalla necessità di incontrare il e di passare del tempo con
Pt_2 lui a discapito dei figli e del rispetto delle regole della casa-famiglia; - il dal suo
Pt_2 canto, appariva poco consapevole della gravità della situazione e delle ragioni poste alla base del disposto allontanamento dei figli, mostrando scarsa costanza nelle visite, inoltre tendendo ad avere contatti telefonici esclusivamente con la compagna;
- il piccolo
Pt_2 era stato di nuovo portato al Pronto Soccorso perché aveva difficoltà a muovere il braccio e gli era stata diagnosticata una contusione alla spalla sinistra, con conseguente necessità di immobilizzare il braccio con una fasciatura, senza che la madre fosse stata in grado di riferire alcunché sull'accaduto; - l'iter valutativo della donna presso il SERD si era concluso con esclusione di una sua diagnosi di dipendenza, mentre per l'uomo non era stato possibile giungere ad alcuna valutazione conclusiva, per avere il predetto interrotto la valutazione senza presentarsi all'esame del capello e senza riprogrammarlo.
Anche la Struttura aveva ribadito che la donna viveva in modo limitante della propria libertà la vita in casa-famiglia, non aveva instaurato rapporti con gli operatori e gli altri ospiti, non aveva colto le opportunità offerte da quel contesto protetto.
1.1.3. A fronte di tale situazione, il Tribunale aveva disposto, su richiesta del P.M.M.,
l'apertura di una procedura ex art. 8 e ss. L. 184/1983 per la verifica dello stato di abbandono dei tre figli minori, disponendo le immediate dimissioni della madre dalla casa-famiglia, ove restavano collocati i figli.
1.1.4. Con successiva relazione del 4.10.2022 il Servizio affidatario aveva riferito che: - da quando la madre era stata dimessa dalla struttura, tutti e tre i fratellini erano sani e non mostravano alcuna problematica;
avevano raggiunto notevoli progressi sia dal punto di vista dell'acquisizione delle abilità psicomotorie, che per l'aspetto emotivo, imparando una rassicurante routine e divenendo regolari sia nel ritmo sonno-veglia che nell'orario dei pasti e del gioco;
- i genitori erano stati sottoposti a valutazione delle capacità genitoriali, con i seguenti risultati: il veva dichiarato che avrebbe voluto ricomporre la famiglia ma Pt_2 che non ne sussistevano i presupposti;
il predetto non utilizzava adeguatamente le capacità riflessive e non mostrava sufficiente insight rispetto alle problematiche;
la era munita Pt_1 di una intelligenza superiore alla media, anche se si esprimeva in modo confuso rispetto al passato e mostrava una significativa disfunzione del pensiero, con pronunciata ideazione persecutoria, isolamento, sospettosità, tendenza ad incolpare gli altri delle sue difficoltà, ricerca di avventura e sensazioni forti, al pari del la donna proveniva da un Pt_2 contesto familiare conflittuale, in cui la perdita del padre (morto suicida), l'abbandono precoce del percorso scolastico, le precoci maternità ravvicinate avevano contribuito al suo scompenso, sicché si rendeva necessario un percorso strutturato finalizzato alla presa di coscienza delle problematiche e a favorire la crescita globale della persona nonché a fare chiarezza sulle circostanze che avevano portato ai numerosi ricoveri del piccolo Pt_2
1.1.5. All'udienza del 10.10.2022 si era proceduto alla contestazione ex art. 12 L. 184/1983 ad entrambi i genitori.
In quell'occasione la sig.ra aveva giustificato le sue uscite dalla casa famiglia con la Pt_1 necessità di andare a riprendere il vestiario lasciato a casa;
aveva riferito che, nonostante avesse rimesso la querela sporta nei confronti del questi l'aveva maltrattata ed Pt_2 era pure consumatore di droga;
che si era indotta a rimettere la querela sperando in un cambiamento dell'uomo e nella possibilità di tenere unita la famiglia, ma che ora aveva compreso l'impossibilità di ricucire ogni rapporto, sicché aveva posto fine alla relazione con il aveva continuato a sostenere che si era procurato le lesioni refertate Pt_2 Pt_2 dai sanitari del Pronto Soccorso giocando con la sorellina;
aveva dichiarato la propria disponibilità a seguire tutti i percorsi richiesti dal Tribunale.
Il dal suo canto aveva sminuito il problema relativo all'uso di droghe, riferendo di Pt_2 non essersi presentato a fare il test del capello perché consapevole di aver consumato hashish;
aveva riferito che la prendeva a schiaffi o lo sculacciava Pt_1 Pt_2 violentemente, tanto che lui doveva intervenire per bloccarla;
aveva confermato le criticità rilevate dalla casa famiglia, in quanto anche lui aveva osservato gli stessi comportamenti della donna pure a casa, come quando imboccava con violenza o lo lasciava nella Pt_2 culla impedendo a lui di prenderlo in braccio nonostante piangesse;
aveva ammesso di essere padre di altri due figli, nati dalla relazione con un'altra donna, rispetto ai quali era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale;
aveva dichiarato la propria opposizione a che la madre della si occupasse dei minori, affermando la stessa Pt_1 essere una prostituta (ha riferito che “una volta siamo saliti a casa di lei a sorpresa, abbiamo bussato e la madre ci ha detto ripassate fra 5 minuti, quando siamo rientrati c'era un vecchio oltre alla sorella. La madre mi ha detto che devo fare soldi facili come lei, dentro casa ci sono preservativi ovunque”) tanto che il marito si era impiccato per disperazione;
aveva dichiarato di essere disponibile a seguire qualsiasi percorso.
In quella stessa udienza il Servizio aveva rappresentato una situazione piuttosto critica perché entrambi i genitori erano pieni di contraddizioni e si accusavano a vicenda, per poi ritrattare;
peraltro, la donna non aveva mai voluto seguire un percorso per vittime di violenza anche perché aveva rimesso le querele sporte contro il compagno. La AS LI aveva riferito che: - la aveva avuto grandi difficoltà ad adeguarsi Pt_1 alle regole della struttura, cercando sempre pretesti per uscire, non riconoscendo gli interventi educativi che si cercavano di porre in essere anche nei suoi confronti;
- la donna era totalmente inadeguata nella gestione dei bambini durante la notte e durante i pasti, situazioni in cui si evidenziavano le maggiori criticità, dato che trascorreva tutta la notte a discutere con il roferendo varie bestemmie e parolacce invece di stare insieme ai Pt_2 bambini;
imboccava con violenza dava calci al seggiolone quando si innervosiva, Pt_2 in un'occasione ne aveva provocato il rovesciamento ed il bambino era caduto a terra ferendosi;
- dopo le dimissioni della madre, tutti i bambini erano più sereni: aveva Per_1 avuto bisogno di più tempo per stabilizzarsi, mentre i più piccoli erano immediatamente come “rinati”, in particolare era da subito diventato più sorridente, allegro e capace Pt_2 di far comprendere i suoi bisogni, mentre prima era sempre nel passeggino e piangeva in modo inconsolabile;
aveva iniziato il trattamento riabilitativo e la scuola materna in Per_1 tranquillità, mentre tutti i sintomi (che inizialmente avevano fatto sospettare che la stessa fosse affetta da autismo) erano spariti una volta che la madre era uscita dalla comunità;
non aveva avuto tempo di creare un legame con la madre, perché separate subito Pt_3 dopo la nascita ed anche a causa del Covid, dato che la lo aveva contratto per ben Pt_1 tre volte.
1.1.6 A quel punto, il TM aveva disposto CTU per l'accertamento dell'esistenza di sufficienti capacità genitoriali in capo ad entrambi i genitori o della possibilità di recuperarle in tempi congrui.
Dalla CTU era innanzi tutto emersa l'impossibilità di valutazione del il quale non Pt_2 si era presentato agli incontri.
Con riferimento alla signora la CTU dott.ssa aveva riferito – all'esito di Pt_1 Per_2 colloqui clinici, somministrazione di test, esame degli atti processuali, osservazione diretta dei minori e della relazione con la figura materna- che ella era dotata di capacità genitoriali deficitarie allo stato, segnalando la necessità che la donna intraprendesse “un percorso particolarmente strutturato che l'aiuti a lavorare sugli elementi traumatici del passato, la aiuti nell'elaborazione di quanto accaduto e soprattutto nel tenere compensato e funzionale il proprio assetto di personalità”; spiegando che “solo lavorando su questi aspetti strutturali della personalità sarà possibile affiancare un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali. È utile il prosieguo del percorso presso il centro antiviolenza che la aiuti nell'implementazione delle proprie autonomie”. La CTU aveva previsto per l'attuazione dei suddetti percorsi, finalizzati al recupero delle capacità genitoriali, un tempo di 12-18 mesi ed aveva ammesso che le attuali condizioni psicologiche della madre e le sue competenze deficitarie rendevano impossibile immaginare un immediato ricongiungimento della madre ai figli anche in considerazione del fatto che la nonna materna (con la quale la CTU aveva svolto dei colloqui) non era funzionale a garantire il benessere dei minori e quindi un loro affidamento, dato che era stata sempre ambivalente sulla effettiva disponibilità ad occuparsi dei minori, non si era mai proposta spontaneamente o attivamente durante i percorso come disponibile per l'affidamento dei nipoti, avendo espressamente dichiarato che il compito di dover gestire la situazione era della madre.
Sentita a chiarimenti all'udienza del 21.09.2023 la CTU aveva confermato le conclusioni, specificando che la sig.ra meritava un periodo di 12 mesi di percorso e verifiche Pt_1 poiché aveva iniziato a dimostrare un cambiamento in senso di maggiore autonomia e crescita individuale nel corso della CTU, trovando un lavoro, frequentando la scuola guida, distanziandosi definitivamente dal Pt_2
1.1.7 Alla luce di quanto emerso dalla CTU, il Tribunale con provvedimento del 23.09.2023 riteneva di dover mettere alla prova la prescrivendole ex art. 12 comma 4 L. Pt_1
184/1983: - di seguire un percorso psicoterapeutico particolarmente strutturato idoneo ad aiutarla a lavorare sugli elementi traumatici del passato, nell'elaborazione di quanto accaduto e soprattutto nel tenere compensato e funzionale il proprio assetto di personalità;
- di seguire un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali.
Dato che il CTU aveva specificato che il predetto percorso avrebbe dovuto svolgersi presso il CSM o presso uno psicoterapeuta privato preferibilmente ad orientamento cognitivo comportamentale o sistemico, il Tribunale disponeva che il S.S., in collaborazione con eventuali altri Enti territoriali, strutturasse i percorsi richiesti monitorando l'adesione costante, l'andamento, i graduali risultati riferendo al TM ogni tre mesi e d'urgenza qualora la si fosse sottratta ai percorsi o tenuto comportamenti contrari alle prescrizioni, con Pt_1 previsione che al termine di un anno detti percorsi avrebbero dovuto concludersi con una relazione conclusiva ed esplicativa della sussistenza, o meno, di concreti miglioramenti nelle capacità genitoriali della tali da poter procedere a rivalutazione mediante CTU. Pt_1
Il Tribunale confermava il collocamento minori in casa-famiglia con incarico per il SS e per la Struttura di regolamentare gli incontri madre-figli con le modalità più opportune e rispettose dell'interesse dei minori estendendo gradualmente tempi e modi di visita.
Il eniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Pt_2
1.1.8 Con relazione di aggiornamento del 7.02.2024 il SS riferiva che: - la aveva Pt_1 intrapreso un percorso psicoterapeutico privato e non presso il CSM;
- aveva riferito di lavorare come colf presso una signora anziana (non aveva tuttavia esibito alcun contratto di lavoro) ed avrebbe iniziato un corso di pasticceria nell'ambito di un progetto regionale;
- era tornata a vivere con la madre e con la sorella affetta da “ritardo cognitivo lieve in esiti di trauma cranico con frattura parietale ed emorragia sub-aracnoidea” ritenuta portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92.
Contestualmente la aveva riferito in merito agli incontri della donna con i figli, CP_6 specificando che: - la andava a visitare i bambini una volta alla settimana, senza Pt_1 indicare una progettualità futura sulla gestione dei contatti;
- l'andamento dell' incontro dipendeva dallo stato d'animo e di salute dei bambini: se erano sereni e non avevano problematiche di salute, il tempo scorreva sereno e madre e figli giocavano, mentre, in caso di nervosismi e pianti dei bambini, la madre non era in grado di ricondurli alla calma e chiedeva l'intervento degli operatori.
1.1.9 In data 13.03.2024 il T.M. decideva di conferire nuovo incarico peritale (questa volta officiando la dott.ssa ) per valutare i progressi della alla luce delle Per_3 Pt_1 prescrizioni impartitele con i precedenti provvedimenti.
In particolare il Tribunale rilevava che, sulla scorta delle relazioni del S.S. e della AS-
LI, non fosse possibile comprendere se la avesse fatto dei progressi nelle Pt_1 competenze genitoriali, apparendo ancora molto disorganizzata nella gestione dei bambini e mancante di progettualità, non avendo neanche chiesto l'ampliamento degli incontri;
che inoltre non risultavano neanche prove di incremento dell'autonomia della , che non Pt_1 aveva dato prova di svolgere alcun lavoro ed era addirittura tornata a vivere con la madre;
che a suo favore esistevano unicamente le relazioni periodiche della psicologa privata alla quale la si era rivolta in ossequio alle prescrizioni della CTU. Pt_1
Quanto alla nonna materna, rilevava che la stessa aveva fatto pervenire domanda di affidamento dei minori senza tuttavia specificare in che modo e in quali termini si sarebbe dovuto attuare l'affidamento, stante la sua convivenza con la madre dei minori.
Spiegava che la predetta, all'udienza del 22.01.2024, aveva riferito di aver fatto istanza al fine di ottenere incontri con i minori ed aveva chiesto se potevano tornare a vivere con loro, specificando che in caso di affidamento avrebbe potuto occuparsi di loro, mentre “prima si parlava di adozione e non potevo farmene carico”; aveva inoltre spiegato di “occuparsi di unghie” e di potersi fare carico dei minori.
1.1.10. La dott.ssa (incaricata di verificare se “la madre dei minori, a seguito Per_3 delle indicazioni terapeutiche di cui alla pregressa CTU e nel tempo trascorso abbia attuato significativi miglioramenti o manifestato situazioni di stallo/involuzione, con una specifica attenzione da parte del CTU sulle condizioni psicologiche psicopatologiche dei bambini e sui loro bisogni evolutivi” con verifica inoltre “se gli eventuali miglioramenti ancora da compiere siano compatibili con le specifiche esigenze dei minori”) depositava relazione conclusiva in data 19.10.2024, con la quale dava atto che, sebbene si registrassero dei miglioramenti rispetto alla situazione iniziale (valutata dal primo CTU), tuttavia questi non erano sufficienti al fine di un reinserimento dei minori presso la madre, costituendo solo un passo iniziale rispetto agli obiettivi individuati dalla prima CTU;
spiegava che “le tempistiche per raggiungere tali significati cambiamenti non appaiono compatibili con le esigenze dei minori che ormai vivono istituzionalizzati da anni, due dei quali presentano dei bisogni educativi speciali e necessitano di essere accolti in un contesto familiare”.
1.2. Tanto ricostruito in ordine alle risultanze istruttorie, il Tribunale rilevava come le valutazioni operate dalla CTU dott.ssa sulla personalità della trovassero Per_3 Pt_1 pieno riscontro fattuale nell'andamento del procedimento e nei comportamenti tenuti nel tempo dalla predetta, apparsa come fortemente deficitaria nelle capacità genitoriali, tanto da avere in più occasioni esposto i figli a condizioni pregiudizievoli e rischi evolutivi.
Al riguardo ricordava gli scatti di nervosismo manifestati in struttura e gli agiti verso i figli
(addirittura aveva rovesciato il seggiolone con il bambino sopra, imboccava nervosamente il figlio durante i pasti vissuti come momento molto stressante, al bambino erano state riscontrate in ospedale lesioni che il padre aveva ricondotto a gesti violenti della madre verso i figli).
Spiegava che il frutto di tali condotte trovava ampia dimostrazione nelle problematiche riscontrate dalla NPI in capo ad ed che presentavano problemi legati dalla Per_1 Pt_2 mancata ed adeguata stimolazione e ad eventi sgradevoli, mentre la terzogenita (nata e poi direttamente inserita presso la struttura, senza occasioni di contatto con la madre) non presentava dette problematiche.
Rilevava che la non aveva neanche dimostrato una crescita personale e nell'ambito Pt_1 delle sue autonomie, che invece aveva convinto la prima CTU della possibilità di recupero della donna, la quale invece ancora viveva con la madre e non aveva neanche conseguito la patente, dimostrando inoltre, sotto il profilo della progettualità futura, significative carenze non avendo mai realmente chiesto un rientro organizzato dei figli a casa o un ampliamento dei contatti sebbene ammesso da Tribunale parallelamente all'evoluzione positiva della sua personalità.
Sottolineava che, di contro, i bambini vivevano in struttura da anni con enorme danno per la loro sana evoluzione, avendo bisogno di un ambiente familiare idoneo tale da sostenere e favorire il loro sviluppo. Riteneva in definitiva che la crescita personale della non fosse in linea con le Pt_1 necessità evolutive che bambini che vivevano in casa-famiglia dal 2021.
Evidenziava che le problematiche evolutive dei minori accertate dalla NPI rendevano ancora più evidenti le incapacità della madre nella cura dei figli che avevano trovato un loro equilibrio nella quotidianità della struttura e che non potevano trarre alcun beneficio dai contatti con la madre, avendo la necessità di avvicinarsi gradualmente ad altre figure che potessero costituire per loro una futura e definitiva famiglia e creare con le stesse un sano legame, senza dannose interferenze da parte della madre.
Escludeva che la nonna materna potesse essere presa in considerazione come risorsa utile e disponibile in alternativa alla non essendo funzionale a garantire il benessere dei Pt_1 minori.
1.3. Rilevava conclusivamente che nella specie era ravvisabile lo stato di abbandono dei minori sicché doveva essere dichiarata la loro adottabilità.
Spiegava che affinché un minore possa dichiararsi in stato di abbandono occorre: 1)
l'oggettiva e non temporanea assenza di quel minimo di cure materiali, affetto e supporto psicologico necessario a consentirgli un normale sviluppo psico fisico;
2) la prova di aver fornito e prestato ai genitori un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare.
Spiegava che nella specie erano soddisfatte entrambe le predette condizioni.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la madre dei minori chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
L'appellante ha formulato due motivi di gravame con i quali ha dedotto: 1) Insussistenza dello stato di abbandono;
2) Incongruenze/illogicità delle motivazioni di primo grado.
2.1. Con il primo motivo l'appellante -dopo avere a lungo ripercorso la vicenda relativa ai minori, ai rapporti tra la coppia genitoriale ed ai rapporti tra genitori e figli, a far data dalla segnalazione operata dal S.S. di Montesilvano al PMM in data 14 e 22 marzo 2021- si duole del fatto che il Tribunale per i Minorenni abbia ritenuto la sussistenza di uno stato di abbandono morale e materiale dei minori.
Sostiene che lo stato di abbandono rilevato dal Tribunale non troverebbe riscontro negli atti processuali, atteso che la complessa e problematica situazione familiare non sarebbe comunque tale da giustificare una rescissione così drastica dei rapporti genitori-figli. Spiega che le mancanze di essa appellante debbono allo stato ritenersi superate, atteso che, sin dal collocamento dei minori in casa famiglia, ha cercato in tutti i modi di avviare un percorso di recupero e di miglioramento come genitore, mostrandosi collaborativa con i servizi sociali e con la struttura dove è stata per un periodo ricoverata insieme ai figli, ha poi cercato una sistemazione più consona alle esigenze della famiglia e si è allontanata dall'ex compagno dopo una relazione tossica e disfunzionale, nella quale è stata vittima di maltrattamenti in famiglia, violenze di natura psico-fisica e stalking.
Rappresenta “che, sia pure in maniera limitata, sussiste una concreta possibilità di recupero della consapevolezza, implementazione e sperimentazione delle abilità genitoriali, posto che già vi sono stati progressi di non poco conto nella gestione degli aspetti fondamentali di una famiglia da parte della . Pt_1
Spiega che l'insussistenza dello stato di abbandono si rileva già nella volontà della sig.ra di seguire e partecipare a qualsiasi progetto di intervento finalizzato a supportarla Pt_1 nella funzione genitoriale, tanto da avere iniziato un percorso psicologico, dimostrandosi sempre interessata alla vita dei figli.
Sostiene in definitiva che “seppur sussistono problemi di una maggiore maturazione della funzione genitoriale questi non giustificano la decadenza della responsabilità genitoriale e non implicano la dichiarazione dello stato di adottabilità, stante che un provvedimento di questo tipo va inquadrato tra quelli c.d. di “extrema ratio””
Lamenta che il Tribunale non ha individuato opzioni alternative alla scelta più drastica, non tenendo conto della presenza della madre nella vita dei figli.
Rappresenta che allo stato vive stabilmente con la madre (nonna materna dei minori) che ha provveduto a richiedere ed ottenere l'assegnazione di alloggio ATER, è titolare di partita
IVA quale esperta nella ricostruzione unghie mentre essa esponente sta frequentando un corso OSS con ottime prospettive di assunzione a tempo indeterminato.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia che la CTU espletata in primo grado dalla dott.ssa e le conclusioni cui ella è giunta sono illogiche, contraddittorie ed Per_3 incongrue.
In particolare, richiama le osservazioni già svolte, tramite il proprio CTP, alla bozza di relazione elaborata dalla predetta CTU, dolendosi del fatto che la CTU redatta dalla dott.ssa
è stata “svalutativa” sia nei confronti della CTP che della psicoterapeuta dott.ssa Per_3
, erroneamente valutando le condizioni psicologiche e psicocognitive- Per_4 comportamentali della madre dei minori. Lamenta che la dott.ssa non ha tenuto conto che essa reclamante ha rispettato Per_3 tutte le prescrizioni del giudice riguardanti i due percorsi di psicoterapia e di recupero delle competenze genitoriali, entrambi iniziati il 5.10.2023, né ha considerato il suo significativo cambiamento verso una maggiore maturazione della funzione genitoriale.
Precisa che non presenta disturbi psichici né significative problematiche della personalità o deficit delle funzioni dell'Io.
Spiega che, diversamente da quanto riferito nella relazione della dott.ssa (ove si Per_3 assumeva che la signora non avesse ancora iniziato il percorso per il recupero delle competenze genitoriali), ha invece seguito, a far data dal 5.10.2023, privatamente, con una seduta settimanale, percorso di psicoterapia e di recupero delle capacità genitoriali, presso la psicoterapeuta privata dott.ssa , la quale ha attestato, che essa Persona_5 Pt_1 stava “effettuando un percorso psicoterapeutico particolarmente strutturato che la” stava
“aiutando a lavorare sugli elementi traumatici del passato, nell'elaborazione di quanto accaduto e nel tenere compensato e funzionale il proprio assetto di personalità e” stava
“seguendo un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali” precisando che “la separazione dei due percorsi può risultare problematica, poiché la capacità genitoriale è intimamente connessa al benessere emotivo e alla gestione dei propri traumi. Affrontare i tempi del passato di una persona incide direttamente sul suo modo di vivere la relazione con i figli, le sue capacità di gestione dello stress e la sua abilità di fornire un ambiente sicuro
e stabile per i bambini. Un approccio integrato tra elaborazione dei traumi, mantenimento compensato della struttura di personalità e recupero delle capacità genitoriali può facilitare un miglioramento simultaneo poiché lavorare sui traumi del passato contribuisce a sviluppare le risorse emotive necessarie per essere un genitore più efficace”.
Lamenta altresì che la CTU dott.ssa non ha preso in seria e motivata Per_3 considerazione, senza compiere alcuna valutazione di tipo clinico, la richiesta della nonna materna di affido familiare dei nipoti nonostante la stessa avesse dichiarato la propria disponibilità anche all'affido.
Lamenta ancora che il Tribunale, lungi dal fare riferimento ad una situazione di grave pregiudizio, si è limitato a far riferimento ad un non meglio precisato disagio che però non può giustificare la configurabilità di uno stato di abbandono.
Ha infine a lungo richiamato i principi normativi e giurisprudenziali che governano la materia dell'adozione dei minori di età.
3. La curatrice si è costituita nel presente procedimento di appello, contestando l'impugnazione, con richiesta di conferma del provvedimento impugnato. Anche il P.M. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Con comparsa in data 31.03.2025 ha spiegato intervenuto ad adiuvandum la nonna materna dei minori, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, spiegando di essere assegnataria di alloggio ATER adeguato ed idoneo, di essere titolare di reddito adeguato, di esercitare attività di collaboratrice domestica ed estetista a domicilio, di aver ribadito e dichiarato nel primo grado del giudizio, tramite il proprio difensore, di essere pienamente disponibile, senza limitazione alcuna, ad accogliere nel proprio nucleo, con la formula giuridica più adeguata al caso concreto, i predetti nipotini.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del giorno 1.04.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del padre dei minori e con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione all'udienza di rinvio del 3.06.2025 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della coppia collocataria.
Il padre dei minori non si è costituito nel presente procedimento, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
I coniugi collocatari si sono costituiti con memoria di intervento del 5.10.2025 ed hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, a lungo rappresentando i bisogni speciali di cui i minori sono portatori, con esposizione dei progressi fino ad ora compiuti dagli stessi.
In particolare evidenziano che, oltre ad offrire un rifugio sicuro ed amorevole ai bambini, hanno fatto e stanno facendo tutto il possibile nel solo interesse: frequentazione scuola infanzia in tre classi distinti del medesimo plesso, visite mediche specialistiche (visita dentistica, visite neuropsichiatriche, visite specialistiche presso centri di riferimento a livello nazionale, visita di controllo del pediatra, visita otorino, visita ortopedica, visite cardiologiche, organizzazione vaccinazioni), attività sportive (avviamento alla ginnastica ritmica, corso di nuoto, basket), terapie presso strutture private (corso individuale di logopedia, corso individuale di equitazione integrata, corso di psicomotricità, psicoterapeuta).
4.1. Quanto ad (nata il [...]) evidenziano che: - dal febbraio 2025, ad appena Pt_3 tre anni, ha iniziato a manifestare evidenti problemi di salute;
- ad aprile 2025, dopo la visita neurologica, ha iniziato la terapia per epilessia e successivamente è stata ricoverata presso il reparto di pediatria presso l'ospedale Mazzini di Teramo per crisi convulsiva;
- nel luglio
2025 la famiglia collocataria (presso la quale è stata collocata nel giugno 2025) l'ha portata a visita presso un centro specializzato di livello nazionale per l'epilessia, ove le è stata diagnosticata “epilessia con crisi micloniche e cadute”, con prescrizione di una nuova terapia che consente alla bambina di condurre una vita quasi normale, con riduzione delle cadute e delle crisi miocloniche;
- necessita di una terapia farmacologica complessa, con continua supervisione e supporto educativo specialistico (logopedia, psicomotricità, equitazione integrata); -si è inserita nel contesto scolastico della scuola dell'infanzia in una classe differente sa quelle dei fratelli e con orario ridotto, dovendo seguire anche le terapie ed avendo la necessità di essere con la famiglia a pranzo per ricevere la somministrazione dei farmaci necessari al mantenimento del controllo della sua familiare;
- l'attuale stabilità familiare ha consentito un miglior controllo clinico e progressi linguistici e motori ed integrazione con i parenti ed amici della coppia affidataria.
4.2. Quanto ad (nato il [...]) riferiscono che: - all'ingresso (nel giugno 2025) Pt_2 presso la famiglia collocataria, il bambino (che dall'agosto 2024 aveva frequentato il centro riabilitativo polivalente Primavera di Pineto per trattamenti logopedico e psicomotricità) presentava disturbo di linguaggio di tipo espressivo, disregolazione emotivo comportamentale in paziente con storia di life events sfavorevoli (a marzo 2025 a aveva effettuato visita neuropsichiatrica presso la ASL di Teramo che ha confermato disturbo di linguaggio di tipo espressivo, con produzione verbale caratterizzata da frasi di 2 o 3 elementi scarsamente intellegibili); -attualmente è inserito nel contesto scolastico, frequentando l'orario pieno come gli altri bambini;
- nel periodo estivo ha frequentato un corso di nuoto con la sorella maggiore, è andato a cavallo con le sorelle, va continuamente in bicicletta e frequenta un corso di Basket due volte a settimana;
- si è inserito immediatamente nel contesto familiare.
4.3. Quanto ad (nata il [...]) hanno rappresentato che: - la bambina dal Per_1 settembre 2022 è stata presa in carico presso il centro riabilitativo polivalente Primavera di
Pineto per trattamenti logopedico e psicomotricità, proseguiti fino all'ingresso (nel giugno
2025) presso la famiglia collocataria;
- attualmente è in cura presso uno psicoterapeuta, che la sta supportando nella necessità di mettere a fuoco le emozioni e comprendere l'ennesimo cambiamento;
- è una bambina in salute, che sta effettuando accertamenti per epilessia per un episodio di assenza verificatosi mesi fa;
- è inserita nel contesto scolastico, frequentando l'orario pieno come gli altri bambini;
- nel periodo estivo ha frequentato un corso di nuoto con la sorella maggiore, è andata a cavallo con i fratelli, va continuamente in bicicletta;
- è una bambina giocosa e collaborativa, che si è inserita perfettamente nel nuovo contesto familiare sviluppando un attaccamento molto forte con la famiglia collocataria, specie con la figura paterna. 5. L'udienza del giorno 7.10.2025 si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note depositate in vista della predetta udienza le parti costituite hanno insistito nelle proprie domande, difese ed eccezioni, sicché l'appello può essere deciso.
6. L'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
6.1. Si premette che nella specie, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, risulta ravvisabile lo stato di abbandono morale e materiale dei minori, per la cui configurabilità non
è necessaria una vera e propria derelictio da parte del genitore, essendo sufficiente che il minore non si veda garantite quelle cure che gli sono necessarie per crescere in modo sereno, sano ed equilibrato.
La legge n. 184/1983 riconosce l'interesse superiore del fanciullo di crescere ed essere educato in un nucleo familiare che in caso di necessità sappia risolvere i propri limiti in un periodo di osservazione limitato e non certo incondizionato, atteso che il tempo concesso ai genitori per risolvere le proprie difficoltà ed inadeguatezze trova un limite invalicabile nel bisogno di certezza e stabilità affettiva che deve essere garantito al bambino entro un temine breve e ragionevole, rapportabile al suo percorso di vita ed all'incidenza che un ulteriore ritardo potrebbe avere sullo sviluppo della sua personalità.
6.2. Nella specie dall'attività istruttoria espletata, se è emerso che il padre dei bambini, sig.
è completamente scomparso dalla vita dei minori verso i quali ha Controparte_1 dimostrato il massimo disinteresse, è anche risultata la presenza di significative carenze nelle capacità genitoriali della madre, non superate neanche all'esito degli interventi di sostegno disposti dal Tribunale per i Minorenni e dei percorsi ai quali la donna si è sottoposta su indicazione del Tribunale, né superabili in ulteriore periodo di tempo che possa ritenersi compatibile con le esigenze evolutive dei minori.
La tesi della parte appellante in ordine all'asserito superamento delle proprie mancanze non trova riscontro nelle risultanze probatorie ed è, anzi, decisamente smentita da esse.
6.2.1. Come già evidenziato, la signora nel periodo in cui è stata ricoverata insieme Pt_1 ai figli minori in casa-famiglia, ha tenuto un comportamento non collaborativo con gli operatori, oltre che irrispettoso delle regole della comunità, senza sfruttare il sostegno alla genitorialità offerto dagli esperti della struttura stessa, omettendo di cogliere l'opportunità di crescita in quell'ambiente protetto.
In sede di audizione dinanzi al T.M. (udienza del 10.10.2022) la AS LI (nelle persone della psicologa dott.ssa e dell'educatrice Testimone_1 [...]
) ha ribadito quanto riferito nelle relazioni scritte (il cui contenuto è stato Persona_6 illustrato dal Tribunale nel provvedimento impugnato), precisando che la trovava Pt_1 sempre dei pretesti per uscire dalla struttura, sicché era stato necessario darle degli orari che però disattendeva fornendo giustificazioni inverosimili;
che quando veniva rimproverata per tali mancanze se la prendeva con gli operatori, disconoscendo il loro intervento educativo (ad esempio quando loro intervenivano nelle occasioni in cui i bambini cadevano o piangevano, “secondo lei bisognava lasciarli piangere, come se la frustrazione facesse loro bene”); che le scene più significative si verificavano durante i pasti e durante la notte;
che durante i pasti la non voleva che gli operatori dessero l'acqua ad Pt_1 Pt_2 dicendo che gliela avrebbe data lei, mentre invece non gliela dava, che i bambini urlavano di continuo durante i pasti e in un'occasione la innervositasi, aveva dato due calci al Pt_1 seggiolone molto forti, rovesciandolo e facendo cadere a terra il bambino che aveva riportato lesioni alla testa con fuoriuscita di sangue;
che la madre non voleva che mangiasse Pt_2 con la forchetta e lo imboccava, ma lo faceva violentemente, tenendo ferma la testa al figlio e infilando cucchiaiate troppo piene di cibo in bocca;
che per la neonata, ogni volta che gli operatori dicevano che piangeva perché aveva bisogno di latte, la madre diceva che poteva aspettare;
che la madre passava l'intera nottata a litigare con qualcuno al telefono, che diceva essere il arrecando anche disturbo a coloro che abitavano nei pressi della Pt_2 struttura, i quali avevano riferito che la signora diceva parolacce e bestemmie;
che la Pt_1 lasciava il figlio nel lettino senza giochi e se gli operatori le dicevano che doveva Pt_2 farlo scendere e giocare, lei si opponeva e, quando loro si allontanavano, provvedeva a togliere i giochi che avevano portato al bambino;
che su questo atteggiamento si erano più volte scontrati ma “la rivendicava di essere lei la madre e che noi non dovevamo dirle Pt_1 come comportarsi con i figli”; che il piccolo aveva addirittura imparato a giocare Pt_2 con i suoi piedini, in mancanza di altri stimoli;
che la madre ogni tanto dava uno schiaffo al bambino e, se si lamentava, gliene dava pure un altro.
6.2.2. La prima CTU ha: - riferito che le capacità genitoriali osservate durante la valutazione tecnica “sono risultate allo stato attuale particolarmente deficitarie”; - riferito che la struttura di personalità della stessa presenta “caratteristiche legate alla scarsa empatia, alla disinibizione e all'impulsività, alla difficoltà di entrare in contatto, di comprendere e di esprimere il proprio mondo emotivo e di conseguenza quello degli altri”; - spiegato che tali caratteristiche “pesano notevolmente su tutte le funzioni genitoriali che risultano allo stato attuale non funzionali per un sano e corretto sviluppo psico-fisico dei bambini”, atteso che
“con tale assetto di personalità la funzione empatica-affettiva, quella di cura, quella di protezione risultano significativamente intaccate”, mentre solo “la funzione educativa, solo sotto l'aspetto normativo, risulta essere più integra, anche se orientata su un versante particolarmente rigido”; - riferito che la “durante tutta la valutazione, è apparsa Pt_1 scarsamente consapevole delle dinamiche che l'hanno portata prima all'ingresso in casa famiglia con i suoi bambini e poi all'allontanamento dagli stessi”, non avendo “mai mostrato un'assunzione di responsabilità circa l'accaduto e una messa in discussione del proprio agito”, in tale modo rivelando una carenza anche nella funzione riflessiva;
che la donna presenta inoltre “disturbo del pensiero con slittamento dell'esame di realtà e presenza di ideazione persecutoria”.
La CTU ha indicato la necessità che la signora intraprendesse un percorso di Pt_1 psicoterapia “particolarmente strutturato che la aiuti a lavorare sugli elementi traumatici del passato, la aiuti nell'elaborazione di quanto accaduto e soprattutto nel tenere compensato
e funzionale il proprio assetto di personalità” spiegando che “solo lavorando su questi aspetti strutturali della propria personalità sarà possibile affiancare un percorso di aiuto e di recupero delle capacità genitoriali”, suggerendo la necessità di successiva “rivalutazione completa delle capacità genitoriali e solo successivamente, ad esito positivo di tale rivalutazione, si possa valutare un eventuale ricongiungimento con i figli”.
6.2.3. Il Tribunale ha correttamente consentito, anzi imposto (ex art. 12 comma 4 L.
184/1983) alla di seguire i percorsi indicati dal CTU come funzionali al recupero della Pt_1 genitorialità.
In data 22.01.2024 il curatore speciale, il Servizio Sociale e la sono stati CP_6 sentiti a sommarie informazioni.
In tale occasione il curatore ha evidenziato che si stavano facendo “dei passi indietro per i bambini”, in quanto era stata fatta una CTU che aveva creato uno stallo, concedendo un anno di tempo per valutare;
che, pur dovendosi riconoscere il buon lavoro fatto dalla casa- famiglia, i bambini avevano esigenze di stabilità; che la madre non stava facendo grandi cambiamenti mentre i figli avevano necessità molto particolari;
che la nonna si era proposta solo ora.
Il Servizio Sociale riferiva che la nonna aveva recentemente negato di avere inizialmente dichiarato di non aver potuto badare ai nipoti, sostenendo il contrario;
che ad ogni modo di questa signora non si sapeva che tipo di vita conducesse e che lavoro svolgesse.
La riferiva che la madre non aveva mai manifestato collaborazione con loro CP_6
e neanche la psicoterapeuta privata della aveva chiesto un confronto con loro;
che i Pt_1 bambini, soprattutto , manifestavano la necessità di potersi attaccare a una figura Per_1 adulta;
inoltre, tutti e tre i bambini avevano necessità impegnative ed avevano bisogno di essere seguiti attentamente;
che avevano soprattutto difficoltà nel linguaggio ed a tollerare le frustrazioni.
Il Tribunale, a quel punto, ha deciso di procedere alla verifica e rivalutazione delle capacità genitoriali della madre, nominando all'uopo la dott.ssa con Persona_7
l'incarico di verificare se “la madre dei minori, a seguito delle indicazioni terapeutiche di cui alla pregressa CTU e nel tempo trascorso abbia effettuato significativi miglioramenti o manifestato situazioni di stallo/involuzione, con specifica attenzione da parte del CTU sulle condizioni psicologiche e psicopatologiche dei bambini e sui loro bisogni evoluti” e se “gli eventuali miglioramenti ancora da compiere siano compatibili con le specifiche esigenze dei minori”, disponendo che “la valutazione dei minori sia compiuta nel modo meno invasivo possibile tenuto contro che sono stati già oggetto di valutazione come emerge dalla documentazione a firma della NPI”.
La CTU dott.ssa all'esito di scrupoloso accertamento –consistito: in due colloqui Per_3 individuali con la sig.ra (uno più lungo e strutturato in data 27.04.2024 ed uno breve Pt_1 in data 13.09.2024); in due colliqui con gli operatori sociali (uno più lungo e strutturato in data 23.05.2024 ed uno breve in data 13.09.2024; in un incontro di conoscenza dei minori in data 23.05.2024; in un incontro dedicato alla osservazione della relazione madre-minori; nell'attento studio della prima relazione di CTU nonché delle relazioni della psicoterapeuta dott.ssa ha riferito che la signora si è attenuta alla prima Persona_5 Pt_1 prescrizione ed ha iniziato un percorso psicoterapeutico il cui processo elaborativo è ancora in corso.
Ha tuttavia spiegato che, nonostante la psicoterapeuta privata abbia evidenziato nelle sue relazioni i progressi effettuati dalla in dieci mesi dall'inizio della terapia (dal 5.10.2023 Pt_1 al 5.08.2024), “il percorso da attuare è ancora lungo in quanto il cambiamento che la sig.ra
è tenuta a fare (ampiamente descritto nella prima CTU) riguarda gli aspetti strutturali Pt_1 della sua personalità, ossia aspetti che sono per definizione stabili nel tempo e che, pertanto, per essere modificati in modo significativo, richiedono un tempo decisamente importante”.
Ha precisato che “i cambiamenti registrati nella sig.ra sono ancora acerbi, e sono il Pt_1 primo passo di un lungo percorso per superare e/o arginare i limiti connessi al suo assetto di personalità” come evincibile dal colloquio individuale dal quale “è emersa una carenza ancora significativa nella funzione riflessiva, rappresentativa e regolativa con un sovrainvestimento nelle funzione normativa (tale quadro poi è quasi sovrapponibile alla valutazione effettuata già nel corso della prima CTU)” evidenziando inoltre che il percorso per il recupero delle capacità genitoriali “ad oggi non mai stato avviato e/o attivato”.
Con riferimento specifico alla relazione madre-minori, ha riferito che nel corso dell'incontro con gli operatori, svolto in data 23.05.2024, è emerso che la modalità relazionale della madre con i minori è sempre la stessa (In particolare la signora arriva agli incontri sempre con della roba da mangiare che i bambini consumano sul posto, mentre il resto viene consegnato alle operatrici. “L'incontro, quindi, inizia con “un momento merenda” che la signora gestisce con una certa “distrazione” e superficialità, in questo la signora appare peggiorata rispetto al passato in quanto mentre prima riusciva a dare una certa organizzazione a tale momento (mettendoli seduti) ora questo non avviene e il momento della merenda appare disordinato con i bambini che girano per la stanza, lasciando merende incomplete o pezzi di cibo della terra. Rispetto a questo momento la signora è stata definita
“superficiale” poiché sembra non essersi accorta che i bambini non sono interessati alla merenda ma sono interessati a stare con lei. Segnalano che la signora ha la tendenza ad appoggiarsi alle operatrici nei momenti di difficoltà in particolare ciò appare essere connesso alla gestione pratica e organizzativa di tre minori, pertanto accade che mentre è focalizzata su un minore ha difficoltà a rimanere focalizzata sugli altri due”…”in merito alle eventuali richieste di aiuto, segnalano che la signora non esprime richieste verbali in quanto sembra essere sicura e sapere cosa deve fare con i minori, ad esempio quando le operatrici la invitavano a fare qualcosa (esempio prendere in braccio il minore) la signora rispondeva che lei era in grado di capire cosa doveva fare, tant'è che ad un certo punto le operatrici hanno smesso di segnalare tali iniziative). Ha aggiunto che nel successivo incontro del
13.09.2024 gli operatori hanno segnalato che da giugno 2024 la signora svolge sempre un incontro settimanale ma incrementato di un'ora, sicché gli incontri hanno durata di due ore, rappresentando che dal maggio 2024 non si erano osservati cambiamenti significati nella relazione madre-figli e che la situazione si rivelava invariata. Ha riferito che dalla osservazione diretta espletata personalmente da essa CTU è emerso, rispetto all'osservazione madre-minori effettuata dal precedente CTU, un lieve miglioramento di alcuni aspetti della razione madre-minore.
Quanto ai minori, ha spiegato che gli approfondimenti effettuati nel corso della CTU hanno evidenziato che due dei tre minori sono portatori di bisogni educativi speciali, in quanto la primogenita è affetta da “ritardo nello sviluppo con maggiore compromissione delle Per_1 abilità inerenti il linguaggio e la comunicazione (diagnosi della NPI del 1.12.2023)”, mentre il secondogenito è affetto “un ritardo del linguaggio di tipo misto associato a Pt_2 disregolazione emotivo-comportamentale in pz con storia di life events sfavorevoli
(relazione NPI 13.03.2024).
Ha concluso spiegando che “Nella signora si rintracciano dei miglioramenti rispetto Pt_1 alla situazione iniziale (valutata dal precedente CTU) tuttavia questi non sono sufficienti per un reinserimento dei minori presso la madre e rappresentano un passo iniziale rispetto agli obiettivi che la precedente CTU ha evidenziato. Alla luce di quanto osservato, il tempo di recupero delle capacità genitoriali –quantificato dalla precedente CTU in 12-18 mesi- risulta essere sottostimato e appare evidente –alla luce del quadro psicologico e personologico della sig.ra che il tempo necessario per raggiungere dei miglioramenti significativi e Pt_1 compatibili con il collocamento dei minori è decisamente più ampio. Le tempistiche per raggiungere tali significativi cambiamenti non appaiono compatibili con le esigenze dei minori che ormai vivono da anni istituzionalizzati, due dei quali presentano dei bisogni educativi speciali, se necessitano di essere accolti in un contesto familiare”.
6.3. Acclarato, alla luce delle risultanze sopra esposte, che le carenze nelle capacità genitoriali della sig.ra non sono affatto superate, nonostante gli aiuti offerti ed il tempo Pt_1 concesso, e che, nonostante i miglioramenti e la buona volontà dimostrata dalla appellante,
i tempi di recupero si rivelano ancora lunghi e non sono compatibili con i bisogni evolutivi dei minori, va anche evidenziato che la appellante (il cui iniziale percorso verso l'autonomia era stato positivamente valutato dalla prima CTU) non ha fatto alcun progresso verso l'autonomia, essendo tornata a vivere con la madre, non avendo ancora conseguito la patente ed avendo dimostrato scarsa costanza nelle attività lavorative intraprese (ogni attività lavorativa veniva abbandonata dopo alcuni mesi).
D'altro canto, i minori, da anni istituzionalizzati, due dei quali portatori di bisogni speciali, hanno bisogno di figure di riferimento dotate della necessaria lucidità, fermezza e maturità emotiva per gestirli in modo adeguato e rassicurante, in modo da garantire loro una crescista serena e dignitosa.
6.4. Esclusa qualsiasi idoneità della coppia genitoriale a soddisfare i molteplici bisogni evolutivi ed emotivi dei minori, va altresì rilevata l'inesistenza di valide alternative alla dichiarazione dello stato di adottabilità, non essendo percorribile l'opzione di affidare i bambini, a tutela del loro diritto a vivere con la famiglia di origine, alla nonna materna sig.ra
CP_3
6.4.1. Diversamente da quanto segnalato dall'appellante, il Tribunale ha preso in considerazione la possibilità di un affido parentale, escludendo tuttavia la presenza di figure idonee, tale non potendosi considerare la nonna materna. 6.4.2. Invero nella relazione del giorno 4.10.2022 il Servizio Sociale ha riferito che la nonna aveva dato la propria disponibilità a dare sostegno ai minori, con la precisazione “di doversi prendere cura e tutelare anche la figlia minore , la quale è titolare della L. 104, a Per_8 seguito di un trauma cranico riportato da una caduta dal seggiolone durante l'infanzia”; spiegava che la signora aveva raccontato di lavorare in nero nella ricostruzione delle unghie, guadagnando circa € 1.500,00 mensili e di vivere in un alloggio popolare di 100 mq”.
La CTU dott.ssa non ha ritenuto che un affido temporaneo dei minori alla nonna Per_2 materna potesse essere funzionale al benessere psicofisico dei minori atteso che la stessa era stata sempre ambivalente sulla effettiva disponibilità ad occuparsi dei minori (la CTU ha in particolare riferito che la predetta “durante la consulenza, ha espresso ambivalenza rispetto a tale possibilità, dichiarando di aver necessità di mettere le proprie risorse completamente a disposizione della figlia minore. La nonna non si propone attivamente e spontaneamente durante il percorso peritale per l'affido dei nipoti dichiarando frequentemente che il compito di dover gestire tale situazione è della madre”).
La nonna dei minori, inoltre, sentita su sua richiesta in data 22.01.2024, ha dichiarato quanto segue: “sono qui per chiedere se posso incontrare i minori perché non li vedo da luglio 2022.
Ho chiesto anche all'assistente sociale se potevo vederli ma mi ha detto che dovevo pensarci io ed è per questo che sono qui. Vorrei che i bambini potessero tornare da noi. Da me che sono sua nonna e da che è la figlia. Inizialmente si parlava di adozione ed Pt_1 io non potevo farmene carico;
adesso si parla di affidamento e le condizioni sono diverse per me. Posso sostentare ai miei nipoti in quanto sono titolare di partita iva. Mi occupo di ricostruzione unghie. Attualmente non ho residenza e non ho cittadinanza Italiana”…”Vorrei poter iniziare a frequentare i bambini per poi poter valutare un affido, con l'accortezza che, qualora le cose dovessero allungarsi, potrò tornare per rivalutare la situazione nell'interesse dei miei nipoti”.
6.4.3. A fronte di tali risultanze, correttamente il Tribunale ha rilevato come la nonna materna non potesse essere considerata come risorsa utile e disponibile in alternativa alla madre, richiamando le valutazioni della CTU ed evidenziando come, sebbene Per_2 recentemente la signora avesse chiesto l'affidamento dei minori, tuttavia, da quanto dalla stessa dichiarato in udienza, ove aveva chiesto di poter incontrare i minori e che gli stessi venissero ricollocati presso di lei e presso la figlia, emergeva che ella intendesse evidentemente offrire il proprio supporto alla figlia nella gestione dei minori, ma non che fosse disponibile ad occuparsi degli stessi in via esclusiva e senza la presenza di sua figlia
(madre dei minori) Altrettanto correttamente ha evidenziato come la nonna non avesse dimostrato la sua effettiva attività lavorativa e come in ogni caso dovesse anche occuparsi della figlia minore portatrice di handicap, sicché il contesto familiare della nonna dei minori appariva del tutto inadeguato ad accogliere ben tre minori, di cui due portatori di bisogni speciali, tutti necessitanti di attenzioni diversificate e significative, stante l'incapacità genitoriale della e la presenza in famiglia di altro soggetto fragile e stanti le dubbie competenze e Pt_1 disponibilità della nonna la cui (inesistente) relazione con i nipoti avrebbe dovuto essere costruita sin dal principio.
6.5. Né la correttezza delle predette valutazioni può ritenersi in alcun modo inficiata dalla disponibilità piena offerta dalla nonna nell'ambito del procedimento di primo grado dopo la pronuncia della sentenza, poi ribadita nel presente grado (ove la sig.ra è CP_3 intervenuta ad adiuvandum), di “essere pienamente disponibile, senza limitazione alcuna di accogliere presso il proprio nucleo, con la formula giuridica che verrà ritenuta più adeguata al caso concreto, i suoi predetti nipotini, dichiarando altresì di essere idonea al ruolo di affidataria e/o parente adottivo dei minori in quanto percettrice di un reddito, non elevato ma costante e regolare, proveniente dalla sua attività di collaboratrice domestica, di possedere un immobile dignitoso ed adeguato allo scopo”.
Va invero ribadito che la signora, oltre a non aver offerto alcuna dimostrazione dell'attività lavorativa svolta, è madre di una figlia portatrice di handicap della quale si occupa in prima persona, sicché non appare in grado di occuparsi anche di tre minori, i cui bisogni speciali sono stati a lungo rappresentati nei precedenti paragrafi;
peraltro i minori non hanno alcun significativo legame con la nonna materna, né la stessa ha spiegato in che modo potrebbe occuparsi in maniera autonoma dei minori dato che la madre degli stessi vive nel suo stesso nucleo familiare.
6.6. Nella specie pertanto è pienamente configurabile lo stato di abbandono, atteso che secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
16357/2018; Cass. n. 21554/2021) il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. 7. Prive di pregio si rivelano inoltre le censure formulate dall'appellante nell'ambito del secondo motivo di gravame, a partire da quelle che, sulla base delle osservazioni già svolte dalla propria CTP, reitera in questa sede nei confronti della seconda CTU.
7.1. Va subito chiarito che la dott.ssa ha attentamente esaminato tutta la Per_3 documentazione in atti, comprese le relazioni della psicoterapeuta dott.ssa
[...]
, e, diversamente da quanto lamentato dalla appellante, ha dato atto sia che la Per_5 sig.ra si è attenuta alla prima prescrizione impartita dal Tribunale, avendo iniziato un Pt_1 percorso psicoterapeutico il cui processo elaborativo è ancora sia dei miglioramenti conseguiti dalla signora, anche se poi li ha motivatamente ritenuti acerbi ed insufficienti
(costituendo un primo passo di un lungo percorso), spiegando che la predetta presenta ancora “una carenza significativa nella funzione riflessiva, rappresentativa e regolativa con un sovrainvestimento nella funzione normativa” e non ha in alcun modo recuperato le capacità genitoriali.
7.2. Quanto al rilievo secondo cui erroneamente la dott.ssa nella relazione Per_3 tecnica ha dichiarato che la signora non avrebbe ancora iniziato il percorso per il recupero delle competenze genitoriali, si rileva che il CTU ha avuto modo di chiarire, rispondendo alle osservazioni del CTP sul punto, che nelle relazioni prodotte dalla psicoterapeuta della signora si evinceva solo il percorso di psicoterapia e non anche quello sulla Pt_1 genitorialità; ha ad ogni modo precisato come “questo aspetto (se la signora abbia Pt_1 svolto uno o entrambi i percorsi) è marginale rispetto alla scarsa significatività dei miglioramenti raggiunti dalla signora, in quanto si tratta di un aspetto che non ha inciso minimamente sulla valutazione complessiva”; ha anche evidenziato che “se la psicoterapeuta ha segnalato i progressi del percorso personologico (progressi che la stessa definisce in un processo elaborativo ancora in corso, alla soglia dello scadere dei 12 mesi indicati dal primo CTU) dall'altra gli operatori della casa famiglia che hanno assistito agli incontri protetti madre/minori non hanno osservato alcun significativo cambiamento nella gestione dei minori da parte della signora, evidenziando come al miglioramento sul versante personale non sia seguito un congruo miglioramento o potenziamento delle competenze genitoriali”..
7.3. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante sempre nell'ambito del secondo motivo di gravame, il primo giudice ha evidenziato le condizioni pregiudizievoli ed i rischi evolutivi cui la ha ripetutamente esposto i minori, sottolineando (come già Pt_1 ampiamente riportato nei precedenti paragrafi) che il frutto delle condotte disorganizzate e disfunzionali trovano riscontro nelle problematiche riscontrate dalla NPI a carico di Per_1 ed che presentano disturbi collegabili ad una mancata ed adeguata stimolazione e Pt_2 ad eventi di vita sfavorevoli, mentre la terzogenita, nata e direttamente inserita in struttura, con poche occasioni di contatto con la madre, è scevra da tali problematiche, pur presentando problemi di salute,
Ha aggiunto che proprio le problematiche evolutive riscontrate sui minori rendono ancora più evidenti le incapacità della nella cura dei figli che non traggono alcun vantaggio Pt_1 nel mantenere con la madre dei contatti, avendo invece la necessità di avvicinarsi gradualmente ad altre figure di riferimento che possano costituire una futura e definitiva famiglia e creare con tali figure un sano legame, senza dannose interferenze da parte della madre che ha dimostrato di non essere capace neanche di calmare i momenti di nervosismo, stress e disagio degli figli.
8. In definitiva l'appello deve essere rigettato e la impugnata sentenza integralmente confermata.
9. Passando al regolamento delle spese processuali, si rileva come tenuto conto dell'esito decisorio e della posizione delle parti, le stesse possano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) RIGETTA l'impugnazione;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 16.10.2025
La Consigliera. rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)