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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 725/24 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 725/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa sia decisa;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c.; provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 725/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica, Via C. Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Commisso, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Monasterace CP_1 C.F._1
(RC), Via Nazionale Jonica, n. 133, presso lo studio dell'Avv. Ilario Papaleo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 601/24 del Giudice di Pace di Locri – altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso, ritualmente depositato in data 7.11.2023, adiva il Giudice di Pace di CP_1
Locri al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.s. n.
15/2023, con il quale gli agenti della Polizia Locale del Comune accertavano, con Parte_1
l'ausilio dell'apparecchiatura Scout speed Fixed Matr. 203001, che il giorno 31.07.2023, alle ore
15:50, il conducente dell'autoveicolo “Seat” targato EG005XN violava l'art. 142, comma 9, C.d.S. in combinato disposto con l'art. 142, comma 2, C.d.S., in quanto percorreva un tratto di strada sottoposto al limite di velocità di km/h 70,00 con una velocità netta accertata di 121Km/h, superando di 44,95 Km/h quella massima consentita. In particolare, l'opponente lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
1. l'illegittimità della contestazione differita;
2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c.d.s., comma 6 bis e della Direttiva Minniti del 21
Luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, non essendo stata rispettata la distanza minima tra la cartellonistica di presegnalamento e la postazione di controllo e non essendo stato segnalato il limite di velocità di 70 Km/h sull'intero tratto di strada oggetto di rilevamento;
3. l'omessa indicazione della chilometrica ove è stata accertata la violazione;
4. l'assenza di omologazione del sistema di rilevamento della velocità;
5. l'illegittimità della rilevazione frontale della presunta infrazione.
Si costituiva il il quale rilevava l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso Parte_1 avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 601/2024 del 10.06.2024, notificata il successivo 12.6.2024, il Giudice di Pace di
Locri, rilevata l'omessa prova dell'omologazione del sistema di rilevamento della velocità, accoglieva il ricorso e annullava il verbale impugnato, dichiarando assorbito ogni altro motivo di
Pag. 2 a 12 opposizione, condannando la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 757,50 di cui € 125,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Con ricorso depositato l'11.7.2024, il in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza censurandola nella parte in cui il giudice di primo grado: 1) non aveva attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento dell'infrazione in merito all'omologazione e alla conformità iniziale del dispositivo di rilevamento della velocità usato;
2) aveva quantificato le spese di lite tenendo conto del valore della controversia dichiarato dall'attore, diverso da quello risultante dagli atti. A sostegno del gravame, insisteva per l'acquisizione della documentazione meglio descritta in ricorso, reputata assolutamente indispensabile ai fini della decisione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voglia: Nel merito: dichiarare la legittimità del verbale di infrazione e la condanna del Sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio con ripetizione di quelle eventualmente corrisposte dal in virtù della Sentenza Impugnata. In via Parte_1 subordinata riformare il capo relativo alle spese di lite da rideterminarsi nei valori minimi del DM
55/2014 valore della causa 513,00 Euro, con esclusione della fase istruttoria inesistente, in ragione della serialità dei ricorsi proposti dal medesimo difensore anche dinnanzi allo stesso giudice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, con memoria depositata il 29.8.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e CP_1 chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
riproponeva, in subordine, tutti gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado ritenuti assorbiti dal
Giudice di Pace e, nella specie:
1. l'illegittimità della contestazione differita;
2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c.d.s., comma 6 bis e della Direttiva Minniti del 21 Luglio 2017, prot. n.
300/A/5620/17/144/5/20/3, non essendo stata rispettata la distanza minima tra la cartellonistica di presegnalamento e la postazione di controllo e non essendo stato segnalato il limite di velocità di 70
Km/h sull'intero tratto di strada oggetto di rilevamento;
3. l'omessa indicazione della chilometrica ove è stata accertata la violazione;
4. l'illegittimità della rilevazione frontale della presunta infrazione. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, rigettare le contrarie istanze, così disporre: In via principale: - Rigettare l'appello proposto dal Parte_1 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la
[...] sentenza di primo grado n. 601/2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri. In via subordinata: -
Pag. 3 a 12 dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile il verbale di accertamento di violazione del c.d.s. n.
15/2023 del per i motivi esposti nel ricorso introduttivo del primo grado di Parte_1 giudizio e riproposti nel presente atto. - In ogni caso con condanna del in Parte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, comprensive di diritti, onorari (tenuto conto dell'aumento automatico del + 30% per utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014) ed accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico di note scritte, con concessione del termine di dieci giorni per il deposito di note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini e limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di gravame va rigettato.
Con esso, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione, non attribuendo efficacia fidefacente al verbale di accertamento opposto circa l'esistenza dell'omologazione e della conformità iniziale del dispositivo “Scout Speed Fixed Matr.
203001” usato ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2700 c.p.c., il verbale di accertamento dell'infrazione ha efficacia fidefaciente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la medesima efficacia non è, invero, posseduta in relazione a quanto dichiarato dalle parti medesime, o ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero a quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo
(cfr., in tal senso, Cass. n. 23800 del 07/11/2014 secondo cui “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende
Pag. 4 a 12 agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha, in effetti, di recente, precisato che l'efficacia fidefacente del verbale di accertamento dell'infrazione si estende anche all'indicazione ivi riportata delle certificazioni di omologazione iniziale e taratura periodica, nonché di approvazione all'utilizzo rilasciata dal Ministero dell'Interno, dell'apparecchiatura utilizzata (cfr., sul punto, Cass.
n. 13997 del 26/05/2025).
Il principio da ultimo richiamato, tuttavia, non sembra poter assumere rilievo nel caso di specie.
Sebbene, infatti, in base alla prospettazione offerta dal i decreti citati nel Parte_1 verbale siano i decreti di omologazione dell'apparecchiatura (cfr. ricorso in appello in cui si legge
“nel verbale venivano riportati li estremi dei decreti di omologa e di conformità dell'apparecchiatura utilizzata e sono stati prodotti in giudizio i certificati di verifica periodica” nonché la memoria di costituzione depositata nel primo grado di giudizio in cui si legge “Anche tale motivo non può essere condiviso poiché i decreti di omologazione sono proprio quelli riportati sul verbale e la strumentazione è stata sottoposta a verifica e taratura come da documentazione prodotta agli (all. 5 e 6)”), tale deduzione non trova conferma nel contenuto dell'atto di accertamento opposto. Nel verbale di contestazione n. 15/2023 del 10.10.2023 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di i verbalizzanti hanno riprodotto unicamente le seguenti Pt_1 indicazioni: “Scout Speed Fixed Matr. 203001 – Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 1323 del 8/03/2012 n. 2430 del 3/05/2013 e n. 260 del 20/01/2014, n. 3553 del
14/06/2016, n. 488 del 16/12/2019 CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105
UOD_FR_VEL_090_23 installato a bordo del veicolo di servizio, entrambi (dispositivo e veicolo) nella completa ed esclusiva disponibilità della Polizia Locale, verificato in perfetta funzionalità all'inizio del servizio, al momento dell'accertamento operava in condizioni di movimento.”. Nulla viene riportato, invece, sull'omologazione dell'apparecchio con la conseguenza che alcun inequivoco elemento di prova può trarsi sul punto dall'atto impugnato redatto dai pubblici ufficiali
(cfr. in fattispecie pienamente corrispondente a quella in esame, Trib. Cosenza n. 2157/2024).
Dal momento che, nel caso in esame, aveva contestato proprio la mancanza di prova CP_1 dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione, in violazione dell'art. 142 C.d.S., correttamente, dunque, la sentenza gravata ha posto a carico dell'amministrazione resistente l'onere di provare una tale circostanza, reputandola, ad esito del giudizio, non dimostrata.
Pag. 5 a 12 Non soccorre a tal fine, neppure, la documentazione prodotta dall'appellante nel grado di appello.
In particolare, l'appellante ha prodotto per la prima volta nel presente grado di giudizio taluni dei decreti indicati nel verbale identificandoli come i decreti di omologa (Decreti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 1323 del 8/03/2012 n. 2430 del 3/05/2013 e n. 260 del 20/01/2014,
n. 3553 del 14/06/2016), la dichiarazione di conformità al campione omologato e di verifica periodica di funzionalità relativo al dispositivo Scout Speed n. 1220149 del 29.11.2023 e il certificato di taratura del 18.11.2022 relativo al medesimo dispositivo Scout Speed n. 220149, chiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
Come noto, tuttavia, in sede di appello, residua esclusivamente il potere giudiziale, tipico del rito laburistico, di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti “indispensabili” per la decisione (art. 437
c.p.c.), intendendosi per tali gli atti necessari ad integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. n. 28134 del 5/11/2018; Cass. n. 11845 del 15/05/2018; ancora più di recente, Cass. n. 16646 del 21/06/2025).
Orbene, traslando tali principi nel caso di specie, deve ritenersi che i nuovi documenti prodotti dall'appellante non sono idonei a provare senza lasciare margini di dubbio quel che era rimasto non dimostrato nel corso del giudizio di primo grado (nella specie, l'omologazione del dispositivo) e, per tale ragione, la loro acquisizione non appare indispensabile ai fini della decisione.
È evidente, infatti, che alcun rilievo probatorio può assumere, in linea generale, e in disparte quanto di seguito verrà esposto in merito alla prova dell'omologazione, la dichiarazione di conformità al campione approvato e di verifica periodica di funzionalità relativo ad un dispositivo Scout Speed
(Scout Speed n. 1220149) diverso rispetto a quello usato per l'accertamento dell'infrazione (Scout
Speed n. 203001) e, per di più, riportante una data successiva (29.11.2023) alla data di commissione dell'infrazione (accertata il 31.7.2023); analoghe considerazioni valgono per il certificato di taratura del 18.11.2022 che riguarda sempre il dispositivo Scout Speed n. 1220149.
Analogamente, alcun rilievo assumono, ai fini del decidere, i decreti prodotti e richiamati nel verbale opposto atteso che essi hanno ad oggetto non già l'omologazione del dispositivo bensì la sua approvazione.
In accordo al più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'approvazione ministeriale non può, infatti, ritenersi equipollente all'omologazione (sul punto, si
Pag. 6 a 12 veda la recente Cass. civ. n. 26521 del 1/10/2025, le cui motivazioni vanno integralmente condivise).
Come noto, infatti, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova” (medesima espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali).
Di contro, il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R.
n. 495/1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, sicché esiste una differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili.
Infatti, il secondo comma della diposizione richiamata stabilisce che: “L'Ispettorato generale CP_2
CP circolazione sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove,
e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”. Da tale disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
Deve, quindi, sostenersi che esiste una netta distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
Pag. 7 a 12 l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021).
In altri termini, l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione, non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità, in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
È sulla base di tali coordinate ermeneutiche che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla decisione n.10505 del 18/04/2024, ha affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio
“autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del
1992 (statuizione, di recente, ribadita oltre che da Cass. n.12924 del 14/05/2025 anche da Cass. n. n.
Pag. 8 a 12 27172 del 10/10/2025 che ha esteso l'applicazione di tale principio ad ogni apparato automatico di rilevamento della velocità a distanza).
Orbene, tenuto conto di tali principi ad integrazione della motivazione formulata dal giudice di prime cure, deve concludersi che non vi è prova che l'apparecchio utilizzato dalla polizia locale abbia ricevuto l'omologazione prescritta dalla normativa primaria sopra riportata. Il richiamo ai soli decreti di approvazione contenuto nel verbale opposto è, infatti, insufficiente a supplire alla mancata prova di intervenuta omologazione dello strumento Scout Speed in questione, in quanto, a voler sostenere altrimenti, si finirebbe per equiparare irragionevolmente omologazione ed approvazione, in contrasto con le fonti primarie, le quali, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie né da circolari di carattere amministrativo. Come detto, infatti, le risultanze destinate ad assurgere a fonti di prova ex art. 142 c. 6 C.d.S. sono solo quelle omologate e non già anche quelle meramente approvate.
Non appare, del resto, persuasiva la tesi per la quale la verifica tecnica di funzionalità dei rilevatori di velocità viene assolta dalla “taratura” e dalle verifiche periodiche di funzionalità. È, al contrario, evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimità che “l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità - che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità - è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) “omologata” (in questi termini, Cass. n. 12924 del 14/05/2025 in motivazione) e che, conseguentemente, la prova dell'omologazione iniziale del dispositivo, gravante sull'amministrazione resistente, in assenza di puntuali indicazioni riportate nel verbale di accertamento dell'infrazione, non può che essere offerta mediante la produzione del certificato iniziale di omologazione stesso (cfr. in senso conforme nella giurisprudenza di merito, Trib. Pavia
n. 1070/2025, Trib. Castrovillari n. 1745/2025; Trib. Foggia, n. 1804/2025).
In assenza di prova sull'esistenza dell'omologazione iniziale dell'apparecchiatura utilizzata ai fini dell'accertamento dell'infrazione, a fronte dell'articolazione di un espresso motivo di opposizione sul punto da parte dell'originario ricorrente, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda fondata, dichiarando assorbiti gli ulteriori profili di contestazione evocati dal ricorrente, sicché, con le precisazioni motivazionali sopra articolate, deve concludersi per la conferma del capo della sentenza con cui il Giudice di Pace di Locri ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
Pag. 9 a 12 A tanto consegue l'assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione originariamente formulati nel giudizio di primo grado e riproposti dall'appellato nella presente sede di gravame di cui si rivela superfluo l'esame afferendo ad ulteriori profili di illegittimità del verbale opposto.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di appello proposto in via subordinata dal
[...] nei limiti che di seguito si espongono. Parte_1
Con esso, l'appellante ha espressamente censurato il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese di lite nella parte in cui il Giudice di Pace di Locri ha considerato come valore della causa quello dichiarato dall'opponente e non già quello rapportato all'importo della sanzione irrogata, chiedendo, quindi, la rideterminazione dei compensi in applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria.
Invero, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che il Giudice di Pace ha quantificato le spese di lite tenuto conto del valore della domanda, indicando lo stesso come rientrate nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
Costituisce, tuttavia, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, nel caso di opposizione a sanzioni elevate per violazioni amministrative, il suddetto valore deve essere stabilito facendo riferimento all'importo della sanzione pecuniaria principale comminata a mezzo del verbale opposto, cui sommare le spese di notifica, con esclusione delle eventuali sanzioni accessorie
(cfr. Cass. n. 26800 del 18/12/2014); non ha, quindi, rilevanza il limite massimo della sanzione in ipotesi applicabile né, tantomeno, la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato (cfr. a tale ultimo riguardo Cass. n. 19233 del 25/03/2022, secondo cui “La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda. La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui vi allude l'art. 10, comma 1, c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”). Ne consegue che, considerato che la sanzione irrogata era pari ad € 590,84
(importo comprensivo delle spese di notifica), il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare lo scaglione di valore fino ad € 1.100,00 di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. 147/2022.
Non è condivisibile, invece, quanto sostenuto dall'appellante circa la necessità di escludere dalla liquidazione dei compensi quelli dovuti per la fase istruttoria. Al riguardo, è sufficiente rilevare che,
Pag. 10 a 12 nel corso del giudizio di primo grado, è stata espletata la prova testimoniale richiesta dall'opponente e, quindi, l'attività istruttoria è stata concretamente svolta. In ogni caso, si evidenzia che i compensi per tale fase sarebbero risultati dovuti anche a prescindere del concreto svolgimento dell'istruttoria in applicazione del principio secondo cui “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.”
(Cass. n. 8561 del 27/03/2023).
Tanto considerato, tenuto conto dell'impossibilità del giudice di appello di andare oltre i limiti della domanda, anche in virtù del principio del tantum devolutum quantum appellatum, il Tribunale deve, allora, procedere ad una rideterminazione della misura dei compensi liquidati per il primo grado di giudizio, applicando i parametri previsti per lo scaglione di valore della causa corretto (fino ad €
1.100,00) di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. 147/2022, ferma restando la liquidazione degli esborsi documentati già operata dal giudice di prime cure, non avendo quest'ultima formato oggetto di specifica doglianza. Ai fini della quantificazione dei compensi, si ritiene di dover applicare la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. cit. per tutte le fasi del giudizio, attesa la natura seriale delle questioni oggetto di esame, la natura ripetitiva delle difese articolate in corso di causa dall'opponente, la non particolare complessità dell'istruttoria svolta (sostanziatasi nell'audizione di un solo teste) e l'attività in concreto svolta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, in parziale accoglimento dell'appello proposto, deve essere riformato il solo capo della sentenza gravata relativo alle spese di lite, disponendo la condanna del al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Parte_1 favore di liquidate nella somma pari ad € 173,00, per compensi, ed € 125,00, per CP_1 spese vive documentate (per come già determinate dal giudice di prime cure), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ilario Papaleo, dichiaratosi antistatario. La sentenza impugnata va, invece, confermata nella restante parte.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, in ragione della novità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, relativi ad una questione dirimente per il caso di specie, qualificata dalla stessa Corte di legittimità come “obiettivamente controvertibile
(anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo)”, e delle registrate oscillazioni giurisprudenziali (cfr. le considerazioni svolte dalla stessa Cass. n.
Pag. 11 a 12 12924 del 14/05/2025) nonché dell'accoglimento solo parziale dell'appello, si ritiene che sussistano i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero 725/2024 R.G., come in epigrafe promossa avverso la sentenza n.
601/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Locri, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 173,00 per compensi ed € CP_1
125,00 per spese vive documentate (come già determinate dal giudice di prime cure), oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ilario Papaleo, dichiaratosi antistatario;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 30/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
Pag. 12 a 12
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Sarah Previti, letti gli atti della causa di appello iscritta al n. 725/24 R.G.; preso atto che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno tempestivamente depositato le predette note in cui hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate, chiedendo che la causa sia decisa;
visti gli artt. 127 ter, 429 e 437 c.p.c.; provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Sarah Previti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 725/2024 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Marina di Gioiosa Ionica, Via C. Alvaro n. 12, presso lo studio dell'Avv. Stefano
Commisso, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Pag. 1 a 12 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Monasterace CP_1 C.F._1
(RC), Via Nazionale Jonica, n. 133, presso lo studio dell'Avv. Ilario Papaleo, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 601/24 del Giudice di Pace di Locri – altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025.
CONSIDERATO IN FATTO
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso, ritualmente depositato in data 7.11.2023, adiva il Giudice di Pace di CP_1
Locri al fine di ottenere l'annullamento del verbale di accertamento di infrazione al C.d.s. n.
15/2023, con il quale gli agenti della Polizia Locale del Comune accertavano, con Parte_1
l'ausilio dell'apparecchiatura Scout speed Fixed Matr. 203001, che il giorno 31.07.2023, alle ore
15:50, il conducente dell'autoveicolo “Seat” targato EG005XN violava l'art. 142, comma 9, C.d.S. in combinato disposto con l'art. 142, comma 2, C.d.S., in quanto percorreva un tratto di strada sottoposto al limite di velocità di km/h 70,00 con una velocità netta accertata di 121Km/h, superando di 44,95 Km/h quella massima consentita. In particolare, l'opponente lamentava la nullità del provvedimento impugnato per:
1. l'illegittimità della contestazione differita;
2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c.d.s., comma 6 bis e della Direttiva Minniti del 21
Luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, non essendo stata rispettata la distanza minima tra la cartellonistica di presegnalamento e la postazione di controllo e non essendo stato segnalato il limite di velocità di 70 Km/h sull'intero tratto di strada oggetto di rilevamento;
3. l'omessa indicazione della chilometrica ove è stata accertata la violazione;
4. l'assenza di omologazione del sistema di rilevamento della velocità;
5. l'illegittimità della rilevazione frontale della presunta infrazione.
Si costituiva il il quale rilevava l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso Parte_1 avversario di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 601/2024 del 10.06.2024, notificata il successivo 12.6.2024, il Giudice di Pace di
Locri, rilevata l'omessa prova dell'omologazione del sistema di rilevamento della velocità, accoglieva il ricorso e annullava il verbale impugnato, dichiarando assorbito ogni altro motivo di
Pag. 2 a 12 opposizione, condannando la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 757,50 di cui € 125,00 per spese vive documentate, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed Iva come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Con ricorso depositato l'11.7.2024, il in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 proponeva appello avverso la predetta sentenza censurandola nella parte in cui il giudice di primo grado: 1) non aveva attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento dell'infrazione in merito all'omologazione e alla conformità iniziale del dispositivo di rilevamento della velocità usato;
2) aveva quantificato le spese di lite tenendo conto del valore della controversia dichiarato dall'attore, diverso da quello risultante dagli atti. A sostegno del gravame, insisteva per l'acquisizione della documentazione meglio descritta in ricorso, reputata assolutamente indispensabile ai fini della decisione. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Voglia: Nel merito: dichiarare la legittimità del verbale di infrazione e la condanna del Sig. al CP_1 pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio con ripetizione di quelle eventualmente corrisposte dal in virtù della Sentenza Impugnata. In via Parte_1 subordinata riformare il capo relativo alle spese di lite da rideterminarsi nei valori minimi del DM
55/2014 valore della causa 513,00 Euro, con esclusione della fase istruttoria inesistente, in ragione della serialità dei ricorsi proposti dal medesimo difensore anche dinnanzi allo stesso giudice. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Fissata l'udienza di discussione della causa, con memoria depositata il 29.8.2024, si costituiva tempestivamente in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e CP_1 chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
riproponeva, in subordine, tutti gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado ritenuti assorbiti dal
Giudice di Pace e, nella specie:
1. l'illegittimità della contestazione differita;
2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 c.d.s., comma 6 bis e della Direttiva Minniti del 21 Luglio 2017, prot. n.
300/A/5620/17/144/5/20/3, non essendo stata rispettata la distanza minima tra la cartellonistica di presegnalamento e la postazione di controllo e non essendo stato segnalato il limite di velocità di 70
Km/h sull'intero tratto di strada oggetto di rilevamento;
3. l'omessa indicazione della chilometrica ove è stata accertata la violazione;
4. l'illegittimità della rilevazione frontale della presunta infrazione. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale, rigettare le contrarie istanze, così disporre: In via principale: - Rigettare l'appello proposto dal Parte_1 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la
[...] sentenza di primo grado n. 601/2024 emessa dal Giudice di Pace di Locri. In via subordinata: -
Pag. 3 a 12 dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile il verbale di accertamento di violazione del c.d.s. n.
15/2023 del per i motivi esposti nel ricorso introduttivo del primo grado di Parte_1 giudizio e riproposti nel presente atto. - In ogni caso con condanna del in Parte_1 persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, comprensive di diritti, onorari (tenuto conto dell'aumento automatico del + 30% per utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014) ed accessori come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 23 ottobre 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito telematico di note scritte, con concessione del termine di dieci giorni per il deposito di note difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
L'appello è solo parzialmente fondato, nei termini e limiti di seguito esposti.
Il primo motivo di gravame va rigettato.
Con esso, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'opposizione, non attribuendo efficacia fidefacente al verbale di accertamento opposto circa l'esistenza dell'omologazione e della conformità iniziale del dispositivo “Scout Speed Fixed Matr.
203001” usato ai fini dell'accertamento dell'infrazione.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2700 c.p.c., il verbale di accertamento dell'infrazione ha efficacia fidefaciente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la medesima efficacia non è, invero, posseduta in relazione a quanto dichiarato dalle parti medesime, o ai giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale, ovvero a quelle circostanze dallo stesso menzionate relativamente ai fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo
(cfr., in tal senso, Cass. n. 23800 del 07/11/2014 secondo cui “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende
Pag. 4 a 12 agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche”).
In applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha, in effetti, di recente, precisato che l'efficacia fidefacente del verbale di accertamento dell'infrazione si estende anche all'indicazione ivi riportata delle certificazioni di omologazione iniziale e taratura periodica, nonché di approvazione all'utilizzo rilasciata dal Ministero dell'Interno, dell'apparecchiatura utilizzata (cfr., sul punto, Cass.
n. 13997 del 26/05/2025).
Il principio da ultimo richiamato, tuttavia, non sembra poter assumere rilievo nel caso di specie.
Sebbene, infatti, in base alla prospettazione offerta dal i decreti citati nel Parte_1 verbale siano i decreti di omologazione dell'apparecchiatura (cfr. ricorso in appello in cui si legge
“nel verbale venivano riportati li estremi dei decreti di omologa e di conformità dell'apparecchiatura utilizzata e sono stati prodotti in giudizio i certificati di verifica periodica” nonché la memoria di costituzione depositata nel primo grado di giudizio in cui si legge “Anche tale motivo non può essere condiviso poiché i decreti di omologazione sono proprio quelli riportati sul verbale e la strumentazione è stata sottoposta a verifica e taratura come da documentazione prodotta agli (all. 5 e 6)”), tale deduzione non trova conferma nel contenuto dell'atto di accertamento opposto. Nel verbale di contestazione n. 15/2023 del 10.10.2023 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di i verbalizzanti hanno riprodotto unicamente le seguenti Pt_1 indicazioni: “Scout Speed Fixed Matr. 203001 – Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 1323 del 8/03/2012 n. 2430 del 3/05/2013 e n. 260 del 20/01/2014, n. 3553 del
14/06/2016, n. 488 del 16/12/2019 CERTIFICATO DI TARATURA LAT 105
UOD_FR_VEL_090_23 installato a bordo del veicolo di servizio, entrambi (dispositivo e veicolo) nella completa ed esclusiva disponibilità della Polizia Locale, verificato in perfetta funzionalità all'inizio del servizio, al momento dell'accertamento operava in condizioni di movimento.”. Nulla viene riportato, invece, sull'omologazione dell'apparecchio con la conseguenza che alcun inequivoco elemento di prova può trarsi sul punto dall'atto impugnato redatto dai pubblici ufficiali
(cfr. in fattispecie pienamente corrispondente a quella in esame, Trib. Cosenza n. 2157/2024).
Dal momento che, nel caso in esame, aveva contestato proprio la mancanza di prova CP_1 dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dell'infrazione, in violazione dell'art. 142 C.d.S., correttamente, dunque, la sentenza gravata ha posto a carico dell'amministrazione resistente l'onere di provare una tale circostanza, reputandola, ad esito del giudizio, non dimostrata.
Pag. 5 a 12 Non soccorre a tal fine, neppure, la documentazione prodotta dall'appellante nel grado di appello.
In particolare, l'appellante ha prodotto per la prima volta nel presente grado di giudizio taluni dei decreti indicati nel verbale identificandoli come i decreti di omologa (Decreti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 1323 del 8/03/2012 n. 2430 del 3/05/2013 e n. 260 del 20/01/2014,
n. 3553 del 14/06/2016), la dichiarazione di conformità al campione omologato e di verifica periodica di funzionalità relativo al dispositivo Scout Speed n. 1220149 del 29.11.2023 e il certificato di taratura del 18.11.2022 relativo al medesimo dispositivo Scout Speed n. 220149, chiedendone l'acquisizione ai sensi dell'art. 437 c.p.c..
Come noto, tuttavia, in sede di appello, residua esclusivamente il potere giudiziale, tipico del rito laburistico, di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti “indispensabili” per la decisione (art. 437
c.p.c.), intendendosi per tali gli atti necessari ad integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (da ultimo, Cass. n. 28134 del 5/11/2018; Cass. n. 11845 del 15/05/2018; ancora più di recente, Cass. n. 16646 del 21/06/2025).
Orbene, traslando tali principi nel caso di specie, deve ritenersi che i nuovi documenti prodotti dall'appellante non sono idonei a provare senza lasciare margini di dubbio quel che era rimasto non dimostrato nel corso del giudizio di primo grado (nella specie, l'omologazione del dispositivo) e, per tale ragione, la loro acquisizione non appare indispensabile ai fini della decisione.
È evidente, infatti, che alcun rilievo probatorio può assumere, in linea generale, e in disparte quanto di seguito verrà esposto in merito alla prova dell'omologazione, la dichiarazione di conformità al campione approvato e di verifica periodica di funzionalità relativo ad un dispositivo Scout Speed
(Scout Speed n. 1220149) diverso rispetto a quello usato per l'accertamento dell'infrazione (Scout
Speed n. 203001) e, per di più, riportante una data successiva (29.11.2023) alla data di commissione dell'infrazione (accertata il 31.7.2023); analoghe considerazioni valgono per il certificato di taratura del 18.11.2022 che riguarda sempre il dispositivo Scout Speed n. 1220149.
Analogamente, alcun rilievo assumono, ai fini del decidere, i decreti prodotti e richiamati nel verbale opposto atteso che essi hanno ad oggetto non già l'omologazione del dispositivo bensì la sua approvazione.
In accordo al più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'approvazione ministeriale non può, infatti, ritenersi equipollente all'omologazione (sul punto, si
Pag. 6 a 12 veda la recente Cass. civ. n. 26521 del 1/10/2025, le cui motivazioni vanno integralmente condivise).
Come noto, infatti, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le “apparecchiature debitamente omologate”, forniscono dati da ritenersi “fonti di prova” (medesima espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene nell'art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali).
Di contro, il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (D.P.R.
n. 495/1992) - il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni, sicché esiste una differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili.
Infatti, il secondo comma della diposizione richiamata stabilisce che: “L'Ispettorato generale CP_2
CP circolazione sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove,
e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”. Da tale disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che: “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
Deve, quindi, sostenersi che esiste una netta distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
Pag. 7 a 12 l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021).
In altri termini, l'art. 45, comma 6, del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione, non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione
“debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità, in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox).
È sulla base di tali coordinate ermeneutiche che la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla decisione n.10505 del 18/04/2024, ha affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio
“autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del
1992 (statuizione, di recente, ribadita oltre che da Cass. n.12924 del 14/05/2025 anche da Cass. n. n.
Pag. 8 a 12 27172 del 10/10/2025 che ha esteso l'applicazione di tale principio ad ogni apparato automatico di rilevamento della velocità a distanza).
Orbene, tenuto conto di tali principi ad integrazione della motivazione formulata dal giudice di prime cure, deve concludersi che non vi è prova che l'apparecchio utilizzato dalla polizia locale abbia ricevuto l'omologazione prescritta dalla normativa primaria sopra riportata. Il richiamo ai soli decreti di approvazione contenuto nel verbale opposto è, infatti, insufficiente a supplire alla mancata prova di intervenuta omologazione dello strumento Scout Speed in questione, in quanto, a voler sostenere altrimenti, si finirebbe per equiparare irragionevolmente omologazione ed approvazione, in contrasto con le fonti primarie, le quali, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie né da circolari di carattere amministrativo. Come detto, infatti, le risultanze destinate ad assurgere a fonti di prova ex art. 142 c. 6 C.d.S. sono solo quelle omologate e non già anche quelle meramente approvate.
Non appare, del resto, persuasiva la tesi per la quale la verifica tecnica di funzionalità dei rilevatori di velocità viene assolta dalla “taratura” e dalle verifiche periodiche di funzionalità. È, al contrario, evidente, per le ragioni illustrate dalla giurisprudenza di legittimità che “l'esistenza o meno della taratura annuale dell'apparecchiatura di rilevamento della velocità - che, secondo la rappresentazione dell'ente territoriale, giocherebbe un ruolo decisivo ai fini della legittima verifica del superamento dei limiti di velocità - è cosa diversa e, in rapporto alle difese del soggetto sanzionato, recessiva rispetto alla contemporanea necessità che l'apparecchiatura “autovelox” sia stata (altresì, approvata e) “omologata” (in questi termini, Cass. n. 12924 del 14/05/2025 in motivazione) e che, conseguentemente, la prova dell'omologazione iniziale del dispositivo, gravante sull'amministrazione resistente, in assenza di puntuali indicazioni riportate nel verbale di accertamento dell'infrazione, non può che essere offerta mediante la produzione del certificato iniziale di omologazione stesso (cfr. in senso conforme nella giurisprudenza di merito, Trib. Pavia
n. 1070/2025, Trib. Castrovillari n. 1745/2025; Trib. Foggia, n. 1804/2025).
In assenza di prova sull'esistenza dell'omologazione iniziale dell'apparecchiatura utilizzata ai fini dell'accertamento dell'infrazione, a fronte dell'articolazione di un espresso motivo di opposizione sul punto da parte dell'originario ricorrente, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto la domanda fondata, dichiarando assorbiti gli ulteriori profili di contestazione evocati dal ricorrente, sicché, con le precisazioni motivazionali sopra articolate, deve concludersi per la conferma del capo della sentenza con cui il Giudice di Pace di Locri ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato.
Pag. 9 a 12 A tanto consegue l'assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione originariamente formulati nel giudizio di primo grado e riproposti dall'appellato nella presente sede di gravame di cui si rivela superfluo l'esame afferendo ad ulteriori profili di illegittimità del verbale opposto.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di appello proposto in via subordinata dal
[...] nei limiti che di seguito si espongono. Parte_1
Con esso, l'appellante ha espressamente censurato il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese di lite nella parte in cui il Giudice di Pace di Locri ha considerato come valore della causa quello dichiarato dall'opponente e non già quello rapportato all'importo della sanzione irrogata, chiedendo, quindi, la rideterminazione dei compensi in applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00), con esclusione della fase istruttoria.
Invero, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che il Giudice di Pace ha quantificato le spese di lite tenuto conto del valore della domanda, indicando lo stesso come rientrate nello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00.
Costituisce, tuttavia, orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, nel caso di opposizione a sanzioni elevate per violazioni amministrative, il suddetto valore deve essere stabilito facendo riferimento all'importo della sanzione pecuniaria principale comminata a mezzo del verbale opposto, cui sommare le spese di notifica, con esclusione delle eventuali sanzioni accessorie
(cfr. Cass. n. 26800 del 18/12/2014); non ha, quindi, rilevanza il limite massimo della sanzione in ipotesi applicabile né, tantomeno, la dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato (cfr. a tale ultimo riguardo Cass. n. 19233 del 25/03/2022, secondo cui “La dichiarazione del difensore attinente alla determinazione del contributo unificato è ininfluente sul valore della domanda. La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è, infatti, indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio di merito, deve decisamente escludersi la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della domanda nel senso cui vi allude l'art. 10, comma 1, c.p.c., quando dice che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti”). Ne consegue che, considerato che la sanzione irrogata era pari ad € 590,84
(importo comprensivo delle spese di notifica), il Giudice di Pace avrebbe dovuto applicare lo scaglione di valore fino ad € 1.100,00 di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. 147/2022.
Non è condivisibile, invece, quanto sostenuto dall'appellante circa la necessità di escludere dalla liquidazione dei compensi quelli dovuti per la fase istruttoria. Al riguardo, è sufficiente rilevare che,
Pag. 10 a 12 nel corso del giudizio di primo grado, è stata espletata la prova testimoniale richiesta dall'opponente e, quindi, l'attività istruttoria è stata concretamente svolta. In ogni caso, si evidenzia che i compensi per tale fase sarebbero risultati dovuti anche a prescindere del concreto svolgimento dell'istruttoria in applicazione del principio secondo cui “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.”
(Cass. n. 8561 del 27/03/2023).
Tanto considerato, tenuto conto dell'impossibilità del giudice di appello di andare oltre i limiti della domanda, anche in virtù del principio del tantum devolutum quantum appellatum, il Tribunale deve, allora, procedere ad una rideterminazione della misura dei compensi liquidati per il primo grado di giudizio, applicando i parametri previsti per lo scaglione di valore della causa corretto (fino ad €
1.100,00) di cui al D.M. 55/14, aggiornato dal D.M. 147/2022, ferma restando la liquidazione degli esborsi documentati già operata dal giudice di prime cure, non avendo quest'ultima formato oggetto di specifica doglianza. Ai fini della quantificazione dei compensi, si ritiene di dover applicare la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. cit. per tutte le fasi del giudizio, attesa la natura seriale delle questioni oggetto di esame, la natura ripetitiva delle difese articolate in corso di causa dall'opponente, la non particolare complessità dell'istruttoria svolta (sostanziatasi nell'audizione di un solo teste) e l'attività in concreto svolta.
Alla luce delle superiori argomentazioni, in parziale accoglimento dell'appello proposto, deve essere riformato il solo capo della sentenza gravata relativo alle spese di lite, disponendo la condanna del al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Parte_1 favore di liquidate nella somma pari ad € 173,00, per compensi, ed € 125,00, per CP_1 spese vive documentate (per come già determinate dal giudice di prime cure), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ilario Papaleo, dichiaratosi antistatario. La sentenza impugnata va, invece, confermata nella restante parte.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, in ragione della novità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, relativi ad una questione dirimente per il caso di specie, qualificata dalla stessa Corte di legittimità come “obiettivamente controvertibile
(anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo)”, e delle registrate oscillazioni giurisprudenziali (cfr. le considerazioni svolte dalla stessa Cass. n.
Pag. 11 a 12 12924 del 14/05/2025) nonché dell'accoglimento solo parziale dell'appello, si ritiene che sussistano i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al numero 725/2024 R.G., come in epigrafe promossa avverso la sentenza n.
601/24 pronunciata dal Giudice di Pace di Locri, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio liquidate in € 173,00 per compensi ed € CP_1
125,00 per spese vive documentate (come già determinate dal giudice di prime cure), oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Ilario Papaleo, dichiaratosi antistatario;
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato” in data 30/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Sarah Previti
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