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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2322/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/04/2025 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Brunella Parte_1 C.F._1
LOCATELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale d'udienza del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a ER MB (Senegal) l'11 Parte_1 CP_1
aprile 2004.
Dalla loro unione sono nate e , entrambe minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto col coniuge e l'adozione dei provvedimenti accessori per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e il mantenimento delle minori, chiedendo la sostanziale conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione e precisamente: l'affido super esclusivo con collocamento presso di sé delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col padre previ accordi tra i genitori, un assegno di mantenimento per la prole pari a 300 euro per ciascuna figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo il disinteresse dimostrato dal coniuge sotto il profilo di accudimento e cura morale e materiale delle figlie.
CP_ All'udienza del 14 ottobre 2025, il signor malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente in udienza, mentre la ricorrente, sentita personalmente, ha confermato di voler divorziare e ha inoltre dichiarato: Dal 2020 non l'ho più visto. Io non lo sento da allora, con le figlie ogni tanto si vedono, un anno fa la mia figlia più grande ci teneva a rivedere il papà, ogni tanto il padre chiama, loro scendono e stanno un'ora insieme, non versa il mantenimento, ogni tanto fa un versamento ma senza regolarità, a maggio ha versato 1000 euro e poi per 6-7 mesi nulla. Non mi ha mai chiesto nulla, ho chiesto a mia figlia di chiedere aiuto al padre per l'abbonamento ma mi ha detto che non li aveva, non sa nulla ad esempio della scuola (verbale 14.10.25).
Il Giudice relatore, dichiarata la contumacia del resistente, ha confermato i provvedimenti della separazione e ha disposto la discussione orale della causa, reputata matura per la decisione, invitando la ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
La ricorrente ha quindi precisato le proprie conclusioni in conformità - anche per l'assegno di mantenimento - ai provvedimenti della separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Esposto ciò, si rende preliminarmente necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie, derivante dalla cittadinanza straniera del resistente e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento europeo n. 1111 del 25 giugno 2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, risultando dagli atti che i coniugi vivono in Italia e precisamente nella provincia di Bergamo (doc.
12, 13 ricorrente).
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento europeo 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. d) del Regolamento, trova dunque applicazione la legge italiana, in forza della quale la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
I coniugi, infatti, si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1660/2024, pubblicata il 5 agosto 2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria.
L'udienza presidenziale nel procedimento di separazione è stata celebrata il 26 gennaio 2023, mentre il ricorso per la pronuncia di divorzio è stato depositato in data 16 aprile 2025.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, rispetto ai quali sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito in virtù del luogo di residenza abituale delle minori
(Bergamo), dove vivono con la mamma, si ritiene di poter decidere in conformità alle domande avanzate dalla ricorrente, le quali appaiono pienamente conformi al preminente interesse della prole e adeguate a garantire alle figlie le migliori condizioni di benessere psicofisico.
Giova ricordare che, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi a tali principi, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, individuando nell'affido condiviso il regime legale prioritario, derogabile nei soli casi in cui tale modello risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore.
In via eccezionale, l'ordinamento consente di derogare a tale modello ove, in relazione alle specificità del caso concreto, si riveli non conforme al best interest del minore, ravvisandosi elementi di inidoneità genitoriale nei confronti di uno dei due genitori o di entrambi. A mente dell'art. 337 quater c.c., l'affido monogenitoriale può essere disposto quando l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. n. 6535/2019; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità educativa ovvero manifesta carenza del genitore, si ricordano, a titolo esemplificativo, il sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, l'anomala condizione di vita, l'obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore, la frequentazione in modo discontinuo del figlio, il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento (v.; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Venendo al caso di specie, si osserva che il Giudice della separazione ha accertato come il resistente, dopo aver lasciato la casa coniugale, non si sia curato di contribuire ai bisogni materiali delle figlie, né di mantenere con loro una assidua e continuativa frequentazione, omettendo del tutto di prendere parte ai compiti di cura e di assistenza della prole (v. sentenza di separazione).
Secondo quanto dichiarato dalla moglie, sulla cui credibilità, in carenza di elementi probatori di segno contrario, questo giudicante non ha motivo di dubitare, il marito continua a manifestare un sostanziale disinteresse verso le figlie, che frequenta solo sporadicamente, senza provvedere ai loro bisogni di accudimento e cura materiale e morale (v. verbale 14.10.25).
CP_ Ebbene, ritiene il Collegio che i comportamenti assunti dal signor unitamente alla propria condotta processuale, siano rivelatrici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente e ad assolvere in modo consapevole il proprio ruolo. D'altra parte, la signora ha sempre assunto un ruolo di riferimento nella crescita delle figlie, Pt_1
dimostrandosi capace di prendersi cura dei loro bisogni materiali, morali, affettivi ed educativi, potendosi valutare pienamente idonea sotto il profilo genitoriale.
Il giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre e, di contro, di piena capacità della madre giustifica, pertanto, a tutela del preminente interesse delle minori, l'affidamento esclusivo delle stesse alla ricorrente, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna in ordine a tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, che dovranno essere assunte autonomamente dalla madre ex art. 337 quater, comma 3 c.c.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle minori, infatti, alla madre viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per la prole di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico dei minori, alla loro educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, anche senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie.
Ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., si ricorda che la ricorrente sarà comunque tenuta a condividere col marito, ove egli lo richieda, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie, di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Inoltre, le minori rimarranno collocate presso la mamma, alla quale viene dunque assegnata la casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., con diritto del padre di vedere e tenere con sé le minori nei modi e tempi che verranno previamente concordati con la ricorrente, tenuto conto della loro volontà.
Il Collegio, considerata la contumacia del resistente e l'assenza di circostanze allegate da cui possa evincersi un pregiudizio per le minori tali da richiedere ulteriori approfondimenti, reputa superfluo disporre il loro ascolto.
Passando ora ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Rispetto alla posizione economico-reddituale della signora si osserva che ella, secondo Pt_1
quanto risultante dalla documentazione in atti, ha percepito nel 2024 un reddito annuo lordo di circa
5.800 euro (CU 2025), a fronte del quale sostiene una spese fissa per la locazione dell'immobile nel quale vive con le figlie pari a 600 euro mensili (doc. 20), dall'esame degli estratti conto prodotti risulta priva di risparmi (doc. 15-18).
Non sono note invece le condizioni economico-patrimoniali dell'onerato, il quale risulta titolare di una impresa individuale iscritta il 27 febbraio 2019 e apparentemente attiva (v. visura in atti).
Pertanto, in carenza di elementi certi in ordine alle sue effettive capacità reddituali, si reputa equo e congruo porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla moglie, entro il 5 di ogni mese, in via anticipata, a decorrere dalla domanda, l'importo di 250 euro mensili per ciascuna (500 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo lo schema riportato in dispositivo.
Si precisa infine che la ricorrente, quale affidataria esclusiva delle minori, avrà diritto a percepire
CP_ dall' l'intero ammontare dell'assegno unico.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, vista la natura necessaria del giudizio e la contumacia del resistente che, non costituendosi, non si è opposto alle domande della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a ER MB Parte_1 CP_1
(Senegal) l'11 aprile 2004; affida le figlie minori in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla quale viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.) e di assumere in via esclusiva, anche senza il consenso dell'altro genitore, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie, tutte le decisioni che le riguardano comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), istruzione, educazione e residenza abituale;
dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, affinché possa continuare a vivervi con loro;
dispone che le frequentazioni padre-figlie potranno avvenire solamente previo accordo con la madre affidataria, pur sempre nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici delle figlie;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma complessiva di euro 500,00 al mese (pari a 250,00 euro per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle minori, a decorrente dalla data di deposito del ricorso introduttivo (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/04/2025 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Brunella Parte_1 C.F._1
LOCATELLI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale d'udienza del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile a ER MB (Senegal) l'11 Parte_1 CP_1
aprile 2004.
Dalla loro unione sono nate e , entrambe minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto col coniuge e l'adozione dei provvedimenti accessori per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e il mantenimento delle minori, chiedendo la sostanziale conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione e precisamente: l'affido super esclusivo con collocamento presso di sé delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col padre previ accordi tra i genitori, un assegno di mantenimento per la prole pari a 300 euro per ciascuna figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo il disinteresse dimostrato dal coniuge sotto il profilo di accudimento e cura morale e materiale delle figlie.
CP_ All'udienza del 14 ottobre 2025, il signor malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito né è comparso personalmente in udienza, mentre la ricorrente, sentita personalmente, ha confermato di voler divorziare e ha inoltre dichiarato: Dal 2020 non l'ho più visto. Io non lo sento da allora, con le figlie ogni tanto si vedono, un anno fa la mia figlia più grande ci teneva a rivedere il papà, ogni tanto il padre chiama, loro scendono e stanno un'ora insieme, non versa il mantenimento, ogni tanto fa un versamento ma senza regolarità, a maggio ha versato 1000 euro e poi per 6-7 mesi nulla. Non mi ha mai chiesto nulla, ho chiesto a mia figlia di chiedere aiuto al padre per l'abbonamento ma mi ha detto che non li aveva, non sa nulla ad esempio della scuola (verbale 14.10.25).
Il Giudice relatore, dichiarata la contumacia del resistente, ha confermato i provvedimenti della separazione e ha disposto la discussione orale della causa, reputata matura per la decisione, invitando la ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
La ricorrente ha quindi precisato le proprie conclusioni in conformità - anche per l'assegno di mantenimento - ai provvedimenti della separazione e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Esposto ciò, si rende preliminarmente necessario accertare la giurisdizione del Tribunale adito e la legge applicabile al caso di specie, considerata la natura transnazionale della fattispecie, derivante dalla cittadinanza straniera del resistente e dal luogo di celebrazione del matrimonio.
L'art. 3 del Regolamento europeo n. 1111 del 25 giugno 2019 individua alternativamente i criteri che radicano la giurisdizione di uno stato a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio. Tra questi la lettera a) prima alinea del sopra citato art. 3, al primo comma, individua la residenza abituale dei coniugi.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in forza del criterio sopra richiamato, risultando dagli atti che i coniugi vivono in Italia e precisamente nella provincia di Bergamo (doc.
12, 13 ricorrente).
Quanto alla legge applicabile, il Regolamento europeo 20 dicembre 2010 n. 1259 dispone che, in mancanza di scelta ad opera delle parti e in via sussidiaria rispetto agli altri criteri di cui all'art. 8 co.
1 lett. a), b), c), trovi applicazione il criterio residuale previsto dalla lettera d) del medesimo art. 8, co. 1 che individua la legge applicabile nella legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. d) del Regolamento, trova dunque applicazione la legge italiana, in forza della quale la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente è fondata e va accolta.
I coniugi, infatti, si sono separati giudizialmente con sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1660/2024, pubblicata il 5 agosto 2024 e passata in giudicato, come risultante dall'attestazione rilasciata dalla Cancelleria.
L'udienza presidenziale nel procedimento di separazione è stata celebrata il 26 gennaio 2023, mentre il ricorso per la pronuncia di divorzio è stato depositato in data 16 aprile 2025.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Passando ai provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia sullo status, rispetto ai quali sussiste la competenza giurisdizionale del Tribunale adito in virtù del luogo di residenza abituale delle minori
(Bergamo), dove vivono con la mamma, si ritiene di poter decidere in conformità alle domande avanzate dalla ricorrente, le quali appaiono pienamente conformi al preminente interesse della prole e adeguate a garantire alle figlie le migliori condizioni di benessere psicofisico.
Giova ricordare che, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne, il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi a tali principi, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, individuando nell'affido condiviso il regime legale prioritario, derogabile nei soli casi in cui tale modello risulti in concreto pregiudizievole per l'interesse del minore.
In via eccezionale, l'ordinamento consente di derogare a tale modello ove, in relazione alle specificità del caso concreto, si riveli non conforme al best interest del minore, ravvisandosi elementi di inidoneità genitoriale nei confronti di uno dei due genitori o di entrambi. A mente dell'art. 337 quater c.c., l'affido monogenitoriale può essere disposto quando l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, secondo principio unanime della giurisprudenza di legittimità, per derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento
(cfr. Cass. n. 6535/2019; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità educativa ovvero manifesta carenza del genitore, si ricordano, a titolo esemplificativo, il sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione ed educazione del figlio, l'anomala condizione di vita, l'obiettiva lontananza, anche morale, dalla vita del minore, la frequentazione in modo discontinuo del figlio, il mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento (v.; Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Venendo al caso di specie, si osserva che il Giudice della separazione ha accertato come il resistente, dopo aver lasciato la casa coniugale, non si sia curato di contribuire ai bisogni materiali delle figlie, né di mantenere con loro una assidua e continuativa frequentazione, omettendo del tutto di prendere parte ai compiti di cura e di assistenza della prole (v. sentenza di separazione).
Secondo quanto dichiarato dalla moglie, sulla cui credibilità, in carenza di elementi probatori di segno contrario, questo giudicante non ha motivo di dubitare, il marito continua a manifestare un sostanziale disinteresse verso le figlie, che frequenta solo sporadicamente, senza provvedere ai loro bisogni di accudimento e cura materiale e morale (v. verbale 14.10.25).
CP_ Ebbene, ritiene il Collegio che i comportamenti assunti dal signor unitamente alla propria condotta processuale, siano rivelatrici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente e ad assolvere in modo consapevole il proprio ruolo. D'altra parte, la signora ha sempre assunto un ruolo di riferimento nella crescita delle figlie, Pt_1
dimostrandosi capace di prendersi cura dei loro bisogni materiali, morali, affettivi ed educativi, potendosi valutare pienamente idonea sotto il profilo genitoriale.
Il giudizio di incapacità genitoriale in capo al padre e, di contro, di piena capacità della madre giustifica, pertanto, a tutela del preminente interesse delle minori, l'affidamento esclusivo delle stesse alla ricorrente, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna in ordine a tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, che dovranno essere assunte autonomamente dalla madre ex art. 337 quater, comma 3 c.c.
Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle minori, infatti, alla madre viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per la prole di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico dei minori, alla loro educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, anche senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie.
Ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., si ricorda che la ricorrente sarà comunque tenuta a condividere col marito, ove egli lo richieda, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie, di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Inoltre, le minori rimarranno collocate presso la mamma, alla quale viene dunque assegnata la casa coniugale ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., con diritto del padre di vedere e tenere con sé le minori nei modi e tempi che verranno previamente concordati con la ricorrente, tenuto conto della loro volontà.
Il Collegio, considerata la contumacia del resistente e l'assenza di circostanze allegate da cui possa evincersi un pregiudizio per le minori tali da richiedere ulteriori approfondimenti, reputa superfluo disporre il loro ascolto.
Passando ora ai provvedimenti di contenuto economico, si rammenta che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Rispetto alla posizione economico-reddituale della signora si osserva che ella, secondo Pt_1
quanto risultante dalla documentazione in atti, ha percepito nel 2024 un reddito annuo lordo di circa
5.800 euro (CU 2025), a fronte del quale sostiene una spese fissa per la locazione dell'immobile nel quale vive con le figlie pari a 600 euro mensili (doc. 20), dall'esame degli estratti conto prodotti risulta priva di risparmi (doc. 15-18).
Non sono note invece le condizioni economico-patrimoniali dell'onerato, il quale risulta titolare di una impresa individuale iscritta il 27 febbraio 2019 e apparentemente attiva (v. visura in atti).
Pertanto, in carenza di elementi certi in ordine alle sue effettive capacità reddituali, si reputa equo e congruo porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla moglie, entro il 5 di ogni mese, in via anticipata, a decorrere dalla domanda, l'importo di 250 euro mensili per ciascuna (500 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, detratte le somme eventualmente già versate a questo titolo.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo lo schema riportato in dispositivo.
Si precisa infine che la ricorrente, quale affidataria esclusiva delle minori, avrà diritto a percepire
CP_ dall' l'intero ammontare dell'assegno unico.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, vista la natura necessaria del giudizio e la contumacia del resistente che, non costituendosi, non si è opposto alle domande della moglie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, assorbita o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a ER MB Parte_1 CP_1
(Senegal) l'11 aprile 2004; affida le figlie minori in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., alla quale viene attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. per i colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché di tenere i rapporti con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, tessera sanitaria etc.) e di assumere in via esclusiva, anche senza il consenso dell'altro genitore, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse dalle figlie, tutte le decisioni che le riguardano comprese quelle di maggiore interesse relative alla salute (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), istruzione, educazione e residenza abituale;
dispone il collocamento prevalente delle minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale, con ogni arredo e pertinenza, affinché possa continuare a vivervi con loro;
dispone che le frequentazioni padre-figlie potranno avvenire solamente previo accordo con la madre affidataria, pur sempre nel rispetto della volontà e degli impegni scolastici ed extra-scolastici delle figlie;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma complessiva di euro 500,00 al mese (pari a 250,00 euro per ciascuna figlia), a titolo di contributo al mantenimento indiretto delle minori, a decorrente dalla data di deposito del ricorso introduttivo (annualmente rivalutabile in base agli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo