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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
All'udienza del 27 marzo 2025, la Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 505/2021 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Caruso (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via G. La Farina n. 62, è elettivamente domiciliato,
Appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Saccà (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Via E. Boner n. 76, è elettivamente domiciliato,
Appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 50/2021 emessa, in data 13 gennaio 2021, dal
Tribunale di Messina.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti si sono riportate alle precedenti deduzioni e difese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 25 giugno 2018, il conveniva in Controparte_1 giudizio , davanti al Tribunale di Messina, esponendo: che, a seguito di Parte_1 concorso per l'assegnazione di alloggi agli sfrattati, tra le parti era stato stipulato, in data 17 novembre 1987, un contratto di locazione, avente l'unità immobiliare, per civile abitazione, sita nel Complesso “Città Nuova”, in Messina, Via Torr. , pal. A/12, piano III, int. 6.; CP_2 che, a seguito dell'inadempimento del conduttore, con provvedimenti del 4 luglio 1996, il Pretore di Messina aveva convalidato l'intimato sfratto, ingiungendo al il pagamento Parte_1 in favore del della somma di £. 42.391.066, oltre accessori e spese;
che, il Controparte_1 contratto di locazione era stato dichiarato risolto dal Tribunale di Messina, con sentenza n.
1714/06, emessa il 24 giugno 2008; che, nonostante la notifica di atti di precetto, il Parte_1 non aveva inteso rilasciare l'immobile, continuando a detenerlo sine titulo, maturando ulteriore posizione debitoria nei confronti del Comune.
1 Chiedeva, pertanto, “1) Ritenere e dichiarare che l'immobile di proprietà comunale sito in
Messina, Via Torr. Trapani Alto, Compl. Città Nuova, pal. A/12, piano III, int. 6 è detenuto senza titolo dal convenuto sig. e, conseguentemente, ordinare a quest'ultimo Parte_1 il rilascio dello stesso, sgombro di persone e/o cose, in fissando termine. 2) Condannare il convenuto al risarcimento dei danni per la ritardata restituzione e/o l'occupazione senza titolo dell'immobile, da farsi consistere, quantomeno, negli importi (non corrisposti) corrispondenti alle somme pattuite a titolo di corrispettivo della locazione, ammontanti, alla data del
31.12.2014, ad €. 41.520,94, oltre che agli oneri condominiali sborsati dal Controparte_1 in relazione all'appartamento, ammontanti ad €. 8.654,76 alla data del 31.12.2013, ovvero nei diversi importi che risulteranno dovuti, oltre a quanto dovuto successivamente alle suindicate date per corrispettivo, oneri accessori, eventuali ulteriori danni, rivalutazione monetaria ed interessi. 3) Quale mezzo al fine, autorizzare il sequestro giudiziario dell'immobile di proprietà comunale sito in Messina, Via Torr. Trapani Alto, Compl. Città Nuova, pal. A/12, piano III, int.
6, nominando il custode dello stesso e, nel contempo, autorizzare il Controparte_1 sequestro conservativo, fino alla concorrenza della somma di €. 50.175,70, ovvero di quella che sarà ritenuta di giustizia, dei beni mobili e/o delle somme e cose a qualsiasi titolo dovute al sig. . 4) Con vittoria nel regime di spese e compensi”. Parte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , eccependo il difetto di Parte_1 interesse, ex art. 100 c.p.c., in capo al avendo lo stesso già conseguito, con Controparte_1
i provvedimenti precedentemente resi tra le parti, il risultato perseguito con le domande svolte nel presente giudizio;
eccepiva, inoltre, la prescrizione dei diritti vantati nei suoi confronti dal rilevando di avere titolo, anche per avere corrisposto quanto richiestogli Controparte_1 dall'ente, a detenere l'immobile. Chiedeva, pertanto, “a) rigettare l'avverso atto di citazione perché del tutto infondato in fatto ed inammissibile in diritto, accertando, dichiarando e riconoscendo la improcedibilità della domanda relativa al rilascio dell'immobile per carenza di interesse, e la infondatezza di quella relativa al pagamento dei canoni sia per intervenuta prescrizione, sia per l'avvenuto pagamento degli stessi, giusta premessa”. Con vittoria di spese e compensi.
Istruita la causa, con sentenza n. 270/2022 emessa, in data 10 febbraio 2022, il Tribunale di
Messina così provvedeva: “Accoglie parzialmente le domande svolte dal Controparte_1
e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di Parte_1 causa libero e sgombro da persone e cose nonché al pagamento, a favore del CP_1 ricorrente, della somma di € 18.200,00 a titolo di indennità di occupazione, dal luglio 2008 ad oggi;
compensa, in ragione di 2/3, le spese tra le parti e condanna il convenuto al pagamento,
a favore del , del restante 1/3, liquidato in € 358,00 per spese ed € 1.000,00 Controparte_1 per compensi ex D.M. n. 55/14 (€ 600,00 fase studio, € 400,00 fase introduttiva, € 1.150,00 fase istruttoria, € 850,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza: “… b) accertare, dichiarare e riconoscere l'illegittimità della impugnata sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 63 della Legge Regionale
Siciliana 08/05/2018 n. 8 e dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, commi 2,
2 3, 4 e 5, giusta premessa;
c) accertare, dichiarare e riconoscere che ai sensi della citata normativa (art. 63 della Legge Regionale Siciliana 08/05/2018 n. 8 e dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, commi 2, 3, 4 e 5), l'indennità dovuta per il periodo di occupazione va decurtata degli importi versati dall'appellante nel periodo medesimo, giusta premessa;
d) accertare, dichiarare e riconoscere l'illegittimità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese legali che, viceversa, andavano addossate al , giusta premessa;
e) con vittoria di spese e Controparte_1 compensi dei due gradi del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il contestando nel Controparte_1 merito la fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma la sentenza impugnata e con condanna al pagamento di spese e compensi di lite.
All'odierna udienza, fissata per la discussione orale e decisione, le parti si sono riportate alle precedenti deduzioni, eccezioni e domande e la Corte, in esito alla camera di consiglio, ha emesso sentenza, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione o falsa applicazione del l'art. 63 della Legge Regionale Siciliana 08/05/2018 n. 8 e dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, commi 2, 3, 4 e 5”. Ha lamentato che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, in base al principio “iura novit curia”, il disposto dell'art. 63 della Legge Regionale Siciliana 08/05/2018 n. 8, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 “a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017”. Ha precisato che l'art.1 Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 11 recita: “A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto” (comma 2). “La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio
è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda” (comma 3). “L'ente gestore può consentire rateizzazioni, anche mensili, dei canoni pregressi, della durata complessiva non superiore a 10 anni, applicando gli interessi nella misura del tasso legale” (comma 4).
Pertanto, a dire dell'appellante, il avrebbe dovuto far pervenire al - CP_1 Parte_1 detentore sine titulo dell'immobile sito in Messina, Via Torrente Trapani alto, Complesso Città
Nuova, Pal. A/12, int. 6, piano 3°, alla data del 31 dicembre 2017 - una specifica comunicazione invitandolo a presentare, entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione medesima, apposita domanda di assegnazione in locazione dell'immobile occupato, e, non avendo attivato tale procedura, non avrebbe potuto intraprendere azione di rilascio dell'immobile occupato.
La doglianza è infondata.
3 Occorre premettere, in diritto, che l'art. 1 Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 11 testualmente dispone: “
1. I comuni e gli istituti autonomi per le case popolari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, integrano i dati del censimento effettuato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1 e dell'articolo 6 della legge regionale
9 dicembre 1996, n. 47, censendo, attraverso avviso pubblico, anche i soggetti che alla data del 31 dicembre 2001 avevano in godimento di fatto alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati
o acquistati con finanziamenti regionali o con assegnazione di fondi dello Stato alla Regione o al comune, sempre che si tratti di alloggi per cui manchi un provvedimento di assegnazione o ai quali gli assegnatari abbiano esplicitamente rinunciato.
2. A seguito della individuazione dei soggetti occupanti alla data del 31 dicembre 2001 alloggi di edilizia economica e popolare, il comune o l'ente gestore provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 febbraio
1992, n. 1, all'assegnazione degli alloggi a coloro che li detengono in via di fatto, e che risultino in possesso dei requisiti per l'assegnazione degli stessi, ed alla stipula del relativo contratto. 3.
La predetta assegnazione in locazione dell'alloggio è disposta da parte dell'ente gestore nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 che presentino, entro tre mesi dalla data di ricezione di specifica comunicazione da parte dell'ente gestore, apposita domanda. L'assegnazione è subordinata alle seguenti condizioni: a) che l'occupante sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni;
b) che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già in possesso di decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata a norma di legge;
c) che l'ente gestore recuperi tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione;
d) che l'occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, nonché gli ambienti o le superfici non rientranti nell'originaria consistenza dell'alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate”.
Dalla documentazione tempestivamente prodotta dal nel corso del primo Controparte_1 grado del giudizio emerge che, con nota prot. 286286 del 30 ottobre 2018, avente ad oggetto
“Regolarizzazione posizione locativa ai sensi della L.R. n°. 8 del 08/05/2018 (Sanatoria)” - la cui notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza - il Comune di Messina informava della possibilità di regolarizzare la propria posizione abitativa, invitandolo a Parte_1 presentarsi presso gli uffici del competente dipartimento “per consegnare debitamente compilato il modello allegato”. Nessuna prova è stata, invece, fornita dall'attore in merito alla avvenuta presentazione della domanda di assegnazione, entro il termine, espressamente previsto dalla legge, di tre mesi dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
Ed anzi, in contrario, è stato dedotto nell'atto di appello che solo a distanza di più di un anno, con istanza del 19 novembre 2019, l'appellante invitava il a dar corso alla procedura CP_1 di cui all'art. 1 Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 11 e, con istanza del 26 novembre 2019, produceva dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria situazione economica,
e quella del suo nucleo familiare, ad integrazione della precedente richiesta. La relativa documentazione, peraltro, prodotta in grado appello, deve ritenersi inammissibile.
4 Né può condividersi l'argomentazione difensiva secondo la quale sarebbe mancata una
“conoscenza diretta della comunicazione” in quanto “come si evince dall'avviso di ricevimento steso in calce alla comunicazione medesima”, la nota del Comune era tornata indietro per compiuta giacenza.
Ed infatti, a prescindere dal prelievo del plico nel termine di legge (trascorso il quale il plico viene restituito al mittente), la procedura di notificazione perfezionatasi con attestazione di
“compiuta giacenza” fa presumere la conoscenza dell'atto recettizio da parte del destinatario
(cfr. art. 1335 c.c.).
Così che, per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 20482/2011). Fatto, o situazione, non sussistente e neanche allegata nel caso in esame.
2. Con il secondo motivo, l'appellante ha dedotto “Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art.112 c.p.c.”. Ha evidenziato che il convenuto, con la comparsa di costituzione, aveva espressamente eccepito la improcedibilità della domanda dell'attore per non avere il espletato la procedura di cui all'art. 63 Legge Regionale Siciliana Controparte_1
8 maggio 2018 n. 18, applicabile a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017, ma il Tribunale non aveva preso in considerazione l'eccezione.
La censura è infondata.
In primo luogo, occorre osservare che nella comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20 febbraio 2020, il convenuto non ha formulato eccezione di improcedibilità della domanda dell'attore per non avere il espletato la procedura di cui all'art. 63 Legge Controparte_1
Regionale Siciliana 8 maggio 2018 n. 18, ma si è limitato ad eccepire la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., per il rilascio dell'immobile e la prescrizione dei crediti vantati dal
CP_1
Né tale eccezione è stata formulata nel corso del giudizio di primo grado, atteso che nelle successive note difensive, depositate il 9 dicembre 2020 e il 16 dicembre 2020, il convenuto si
è limitato a riportarsi “a quanto dedotto con la comparsa di costituzione e risposta del 20/02/2020”, insistendo “nelle eccezioni di carenza di interesse e di intervenuta prescrizione dei crediti presuntivamente vantati ex adverso” e riproponendo le medesime domande già formulate con la comparsa di costituzione.
Dunque, nessun vizio di omessa pronuncia può essere ravvisato nel caso in esame (che, comunque, non determinerebbe alcuna remissione della causa al primo giudice).
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, l'improcedibilità del ricorso non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal primo giudice, posto che la normativa invocata dal difensore non prevede alcuna condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria diretta al rilascio dell'immobile abusivamente occupato (nella specie, peraltro, con inosservanza di molteplici provvedimenti giudiziari di rilascio).
5 3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della “Infondatezza del credito riconosciuto”, evidenziando che l'attivazione della procedura di cui all'art. 63 della Legge Regionale Siciliana 08/05/2018 n. 8 avrebbe consentito di evidenziare che l'appellante aveva versato numerosi altri importi, documentalmente comprovati, a titolo di canoni locativi.
La censura, formulata ai limiti della inammissibilità, è infondata.
Ed infatti, il primo giudice nel quantificare la somma dovuta dal , non solo ha bene Parte_1 esposto i criteri posti a fondamento della liquidazione, ma ha tenuto conto delle ricevute di pagamento ritualmente depositate nel corso del giudizio, ritenendo correttamente che il resistente avesse dimostrato di avere corrisposto complessivamente la somma di € 2.403,36.
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Ne segue il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata. In ossequio al principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione, in favore del in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente Controparte_1 grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed €
956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 50/2021 emessa, in data 13 gennaio 2021, dal Parte_1
Tribunale di Messina, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
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