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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8808/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8808/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
in persona del legale rapp.te , CF Controparte_1 Controparte_2
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv.to Francesco Ronga CF P.IVA_1
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti, PEC: C.F._1
Email_1
Opponente
E
La sig.ra res.te in Roma alla via Piazza Grazioli 5 (CF Controparte_3
) C.F._2
Opposta Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la si Controparte_1 opponeva all'atto di precetto notificato in data 14.9.2023, ad istanza della sig. CP_3
intimante il pagamento della somma di euro 13.082,72 a fronte di decreto
[...] ingiuntivo n. 3914/2021 RG. 8028/2021 reso dal Tribunale di Napoli Nord in data
29.9.2021, per il pagamento della somma di € 10.000,00 oltre interessi e spese di procedura.
Il D.I. ottenuto dalla nei confronti della Controparte_3 Controparte_1
traeva origine dal giudizio conclusosi innanzi al Tribunale di Napoli con
[...] sentenza n. 5874/2017, nel quale il , di cui la è Controparte_4 CP_3 condomina e la venivano condannati in solido al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di € 93.410,27 oltre interessi e spese Parte_1 liquidate;
La concordava transattivamente con il sig. il pagamento CP_3 Parte_1 complessivo della somma di euro 20.000,00 per poi richiedere alla il rimborso CP_1 della somma di € 10.000,00 a titolo di restituzione del 50% dell'intera somma corrisposta al , tenuto conto della responsabilità solidale delle parti, secondo Parte_1 quanto disposto dalla sentenza n. 5874/2017 del Tribunale di Napoli.
Avverso l'atto di precetto notificato dalla la Pt_2 Controparte_1 eccepiva in compensazione, ex art 1243 c.c. un proprio credito, pari ad € 85.568,67, vantato nei confronti del Condominio di Via Toledo n. 355, così come riconosciuto e liquidato nella sentenza n. 2925/2021 della Corte di Appello di Napoli.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione ex art. 624 c.p.c., la declaratoria di inefficacia/nullità del precetto, nel merito, la declaratoria dichiarazione di insussistenza del diritto di a procedere nei propri confronti per essere l'opponente Parte_3 titolare di un controcredito di importo di gran lunga superiore, posto a compensazione.
Rimaneva contumace la . Parte_3
L'opposizione va accolta, per i motivi di seguito esposti.
L'opposta ha eccepito un controcredito in compensazione, costituente motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Pag. 2 di 4 Va precisato che l'eccezione per come indicata nell'atto introduttivo, è stata sottoposta al vaglio di questo giudice, per come insegna Cass. SSUU 23225/2016, a mente degli artt. 1243 c.c., comma 2, e 35 c.p.c..
La stessa è fondata.
Va anzitutto rilevato che le allegazioni dell'opponente in punto di controcredito sono precise, giacché lo stesso nell'atto introduttivo viene indicato in € 23.695,74, in proporzione delle spese di riparto condominiale dovute dalla nella Parte_3 misura di 234,67 millesimi, sulla complessiva somma portata dalla sentenza n.
2925/2021 della corte di Appello di Napoli, pari ad € 85.568,67.
L'opponente ha depositato certificato dell'anagrafe condominiale del Condominio di
Via Toledo n. 355 da cui si evince la titolarità di proprietaria della Parte_3 nonché la certificazione del Riparto Spese Condominiale, da cui si evince che la detiene la quita di 234,67 millesimi. Pt_2
Pertanto, provato e non contestato il rapporto sottostante, costituito dalla qualità di condomina del Condominio di Via Toledo n. 355, può presumersi in capo all'opponente un credito pari all'importo indicato nell'atto di precetto, pari ad euro 23.695,74.
In questi termini, provata l'esistenza di un controcredito di euro 23.695,74 in capo all'opponente, deve disporsi ex art. 1243 c.c. co. 2 la compensazione del credito azionato dall'opposta con il precetto qui impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria, non svoltasi) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Pag. 3 di 4 - dichiara l'illegittimità del precetto per l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione stante l'avvenuto accertamento dell'esistenza di un controcredito superiore a quello azionato;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle Parte_3 spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ed € 280,00 per spese, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
N. R.G. 8808/2023
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del GOP Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8808/2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
in persona del legale rapp.te , CF Controparte_1 Controparte_2
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv.to Francesco Ronga CF P.IVA_1
dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti, PEC: C.F._1
Email_1
Opponente
E
La sig.ra res.te in Roma alla via Piazza Grazioli 5 (CF Controparte_3
) C.F._2
Opposta Contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la si Controparte_1 opponeva all'atto di precetto notificato in data 14.9.2023, ad istanza della sig. CP_3
intimante il pagamento della somma di euro 13.082,72 a fronte di decreto
[...] ingiuntivo n. 3914/2021 RG. 8028/2021 reso dal Tribunale di Napoli Nord in data
29.9.2021, per il pagamento della somma di € 10.000,00 oltre interessi e spese di procedura.
Il D.I. ottenuto dalla nei confronti della Controparte_3 Controparte_1
traeva origine dal giudizio conclusosi innanzi al Tribunale di Napoli con
[...] sentenza n. 5874/2017, nel quale il , di cui la è Controparte_4 CP_3 condomina e la venivano condannati in solido al Controparte_1 pagamento in favore del della somma di € 93.410,27 oltre interessi e spese Parte_1 liquidate;
La concordava transattivamente con il sig. il pagamento CP_3 Parte_1 complessivo della somma di euro 20.000,00 per poi richiedere alla il rimborso CP_1 della somma di € 10.000,00 a titolo di restituzione del 50% dell'intera somma corrisposta al , tenuto conto della responsabilità solidale delle parti, secondo Parte_1 quanto disposto dalla sentenza n. 5874/2017 del Tribunale di Napoli.
Avverso l'atto di precetto notificato dalla la Pt_2 Controparte_1 eccepiva in compensazione, ex art 1243 c.c. un proprio credito, pari ad € 85.568,67, vantato nei confronti del Condominio di Via Toledo n. 355, così come riconosciuto e liquidato nella sentenza n. 2925/2021 della Corte di Appello di Napoli.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione ex art. 624 c.p.c., la declaratoria di inefficacia/nullità del precetto, nel merito, la declaratoria dichiarazione di insussistenza del diritto di a procedere nei propri confronti per essere l'opponente Parte_3 titolare di un controcredito di importo di gran lunga superiore, posto a compensazione.
Rimaneva contumace la . Parte_3
L'opposizione va accolta, per i motivi di seguito esposti.
L'opposta ha eccepito un controcredito in compensazione, costituente motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Pag. 2 di 4 Va precisato che l'eccezione per come indicata nell'atto introduttivo, è stata sottoposta al vaglio di questo giudice, per come insegna Cass. SSUU 23225/2016, a mente degli artt. 1243 c.c., comma 2, e 35 c.p.c..
La stessa è fondata.
Va anzitutto rilevato che le allegazioni dell'opponente in punto di controcredito sono precise, giacché lo stesso nell'atto introduttivo viene indicato in € 23.695,74, in proporzione delle spese di riparto condominiale dovute dalla nella Parte_3 misura di 234,67 millesimi, sulla complessiva somma portata dalla sentenza n.
2925/2021 della corte di Appello di Napoli, pari ad € 85.568,67.
L'opponente ha depositato certificato dell'anagrafe condominiale del Condominio di
Via Toledo n. 355 da cui si evince la titolarità di proprietaria della Parte_3 nonché la certificazione del Riparto Spese Condominiale, da cui si evince che la detiene la quita di 234,67 millesimi. Pt_2
Pertanto, provato e non contestato il rapporto sottostante, costituito dalla qualità di condomina del Condominio di Via Toledo n. 355, può presumersi in capo all'opponente un credito pari all'importo indicato nell'atto di precetto, pari ad euro 23.695,74.
In questi termini, provata l'esistenza di un controcredito di euro 23.695,74 in capo all'opponente, deve disporsi ex art. 1243 c.c. co. 2 la compensazione del credito azionato dall'opposta con il precetto qui impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria, non svoltasi) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Pag. 3 di 4 - dichiara l'illegittimità del precetto per l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione stante l'avvenuto accertamento dell'esistenza di un controcredito superiore a quello azionato;
- condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle Parte_3 spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.701,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ed € 280,00 per spese, con attribuzione al procuratore antistatario.
Aversa, 27.11.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 4 di 4