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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/05/2024, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 3.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7338 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 8.3.1971 in SANT'ANTONIO ABATE ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
BOSCOREALE alla o lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
LI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: sospensione prestazione assistenziale;
indebito.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 24.11.2023 la sig.ra Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA riv
[...] to ad ottenere dall' convenuto il ripristino del trattamento CP_1 assistenziale, cat. INV CIV, 5754, interrotto formalmente dal mese di novembre 2021, con conseguente erogazione dei ratei di spettanza, e
1 l'annullamento dell'indebito in data 30 gennaio 2023 incentrato sull'asserito illegittimo riconoscimento del medesimo trattamento per il periodo novembre 2021-gennaio 2022.
A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' che formalmente chiedeva il rigetto della CP_1 pretesa ex adverso azi ur aderendo alla sollecitazione istruttoria di controparte inerente la verifica medico legale del requisito sanitario legittimante la prestazione assistenziale per cui è contezioso.
Stante la natura delle questioni agitate dalle parti, ad evidenza documentale, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 3 maggio 2024, il Giudice, ricevuta contezza della conclusioni trasmesse con le note scritte “sostitutive”, assegnava la controversia a sentenza.
= = =
Il ricorso è fondato e la relativa domanda deve essere accolta per quanto di ragione, avuto anche riguardo alla posizione assunta in Giudizio dall . Controparte_2
to ed incontestato che la sig.ra era/è Parte_1 titolare di prestazione assistenziale cat. INV CIV n. nte la pensione prevista dalla Legge n.118/971 e l'indennità di accompagnamento, come da verbale I.N.P.S. “definitivo” in data 6 maggio 2020.
E' altrettanto pacifico che la relativa prestazione è stata corrisposta fino a gennaio (incluso) 2022.
Ancora documentata ed incontestata resta la circostanza che l'ente previdenziale ha formalizzato la sospensione del trattamento a mezzo provvedimento del 24 gennaio 2022 con il quale comunicava alla beneficiaria della prestazione l'avvio della procedura di revoca a seguito della mancata presentazione a visita di revisione fissata per il 25 ottobre 2021. Nella stessa missiva l paventava l'erogazione non dovuta dei ratei di novembre e CP_1 dicembre di gennaio 2022. Di qui l'indebito formalizzato il successivo 30 gennaio 2023, avente ad oggetto, appunto, i tre suddetti ratei della prestazione assistenziale.
Dunque, è processualmente “certo” che l' ha sospeso la CP_1 prestazione a seguito della mancata presentazione a revisione della beneficiaria, asseritamente prevista per il giorno 25 ottobre 2021.
Se non che, assume e documenta la ricorrente essere la missiva di invito a revisione stata inviata ad un indirizzo diverso da quello di pertinenza della destinataria. Che, pertanto, non sarebbe mai stata notiziata, né legalmente, né sostanzialmente, della necessità di sottoporsi alla stessa.
2 Anche quest'ultima circostanza è documentata, l'istante avendo prodotto l'esito dell'iter notificatorio della lettera in disamina restituita al mittente per essere la destinataria sconosciuta all'indirizzo indicato.
In realtà, pure su tale questione non sorge contenzioso, il resistente nulla avendo obiettato circa la fondatezza delle -ripetesi, CP_1 document gazioni attoree. Dalle quali si ricava che nemmeno l'iniziativa informativa del 24 gennaio 2022, a sua volta diretta verso una residenza diversa da quella “certificata”, era andata a buon fine.
Ora, precisato che i due documenti “informativi” in disamina sono venuti in possesso della sig.ra in epoca successiva alla corretta notifica Pt_1 dell'indebito datato 30 gen 023, come da prospettazione attorea nuovamente incontestata, deve concludersi mancare del tutto la prova dell'antecedente causale del provvedimento di sospensione del trattamento. Anzi, a ben vedere, risulta fornita la prova del contrario in quanto emerge dal carteggio in atti che sia prima, sia dopo le determinazioni assunte dall' CP_1 in tema di sospensione e di indebito, l'ente previdenziale aveva compulsato la sig.ra all'indirizzo corretto, desumibile dalla Pt_1 certificazione prodotta ed ibile dall'intestazione dell'atto introduttivo di lite: SANT'ANTONIO ABATE, via CASA ROCCA. Del resto, ed infine, il resistente nulla ha allegato e documentato in CP_1 senso contrario.
Deve, pertanto, ritenersi processualmente certo che l' ha CP_1 sospeso sine causa il trattamento assistenziale ed ha formalizzato ito inesistente, in quanto i ratei della prestazione di che trattasi “dovevano” essere erogati.
Se questo è lo scenario di fondo, pare al Giudice di ardua comprensione l'istanza istruttoria con cui la ricorrente ha sollecitato l'accertamento medico-legale delle sue condizioni psico-fisiche, istanza immediatamente “recepita” dall'Istituto. In realtà, trattasi di sollecitazione priva di causale, dovendosi ritenere accertato che la mancata visita di revisione è dipesa dall'ente previdenziale, non dal privato cittadino. Ragione per la quale non vi sono margini per dubitare, fino all'esito delle prossime determinazioni che l' riterrà di assumere in via CP_1 amministrativa, della permanen quadro clinico legittimante la prestazione assistenziale già riconosciuta nel maggio 2020. Quadro clinico che, a ben vedere, non è mai stato messo in discussione.
In conclusione.
L'indebito va annullato e l'ente previdenziale va condannato al ripristino del trattamento.
3 Naturalmente, tale ripristino sfocerà nella erogazione dei ratei a decorrere non dal novembre 2021, come vorrebbe l'istante, ma dal febbraio 2022 atteso che i tre ratei immediatamente precedenti sono già stati legittimamente corrisposti e restano, per statuizioni sentenziali, non ripetibili.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte soccombente. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto,
2. annulla l'indebito formalizzato in data 30 gennaio 2023 e dichiara che la somma ivi indicata è stata legittimamente erogata e, come tale, non è ripetibile;
3. condanna l' al ripristino del trattamento assistenziale CP_1 illegittimame eso con provvedimento in data 24 gennaio 2022 con conseguente corresponsione in favore della ricorrente dei ratei della prestazione cat. INVCIV n.07395754 a decorrere dal mese di febbraio 2022, oltre accessori di Legge;
4. condanna l'Istituto a rifondere a controparte, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.400,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/052024.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 3.5.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.7338 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nata il giorno 8.3.1971 in SANT'ANTONIO ABATE ed ivi Parte_1
elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
BOSCOREALE alla o lo studio dell'avv. Pasquale GUASTAFIERRO che la rappresenta e difende giusta procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
LI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Mauro ELBERTI RESISTENTE
OGGETTO: sospensione prestazione assistenziale;
indebito.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso iscritto al R.G. in data 24.11.2023 la sig.ra Parte_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA riv
[...] to ad ottenere dall' convenuto il ripristino del trattamento CP_1 assistenziale, cat. INV CIV, 5754, interrotto formalmente dal mese di novembre 2021, con conseguente erogazione dei ratei di spettanza, e
1 l'annullamento dell'indebito in data 30 gennaio 2023 incentrato sull'asserito illegittimo riconoscimento del medesimo trattamento per il periodo novembre 2021-gennaio 2022.
A seguito di rituale notifica di ricorso e decreto del G.U.L. si costituiva in Giudizio l' che formalmente chiedeva il rigetto della CP_1 pretesa ex adverso azi ur aderendo alla sollecitazione istruttoria di controparte inerente la verifica medico legale del requisito sanitario legittimante la prestazione assistenziale per cui è contezioso.
Stante la natura delle questioni agitate dalle parti, ad evidenza documentale, la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 3 maggio 2024, il Giudice, ricevuta contezza della conclusioni trasmesse con le note scritte “sostitutive”, assegnava la controversia a sentenza.
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Il ricorso è fondato e la relativa domanda deve essere accolta per quanto di ragione, avuto anche riguardo alla posizione assunta in Giudizio dall . Controparte_2
to ed incontestato che la sig.ra era/è Parte_1 titolare di prestazione assistenziale cat. INV CIV n. nte la pensione prevista dalla Legge n.118/971 e l'indennità di accompagnamento, come da verbale I.N.P.S. “definitivo” in data 6 maggio 2020.
E' altrettanto pacifico che la relativa prestazione è stata corrisposta fino a gennaio (incluso) 2022.
Ancora documentata ed incontestata resta la circostanza che l'ente previdenziale ha formalizzato la sospensione del trattamento a mezzo provvedimento del 24 gennaio 2022 con il quale comunicava alla beneficiaria della prestazione l'avvio della procedura di revoca a seguito della mancata presentazione a visita di revisione fissata per il 25 ottobre 2021. Nella stessa missiva l paventava l'erogazione non dovuta dei ratei di novembre e CP_1 dicembre di gennaio 2022. Di qui l'indebito formalizzato il successivo 30 gennaio 2023, avente ad oggetto, appunto, i tre suddetti ratei della prestazione assistenziale.
Dunque, è processualmente “certo” che l' ha sospeso la CP_1 prestazione a seguito della mancata presentazione a revisione della beneficiaria, asseritamente prevista per il giorno 25 ottobre 2021.
Se non che, assume e documenta la ricorrente essere la missiva di invito a revisione stata inviata ad un indirizzo diverso da quello di pertinenza della destinataria. Che, pertanto, non sarebbe mai stata notiziata, né legalmente, né sostanzialmente, della necessità di sottoporsi alla stessa.
2 Anche quest'ultima circostanza è documentata, l'istante avendo prodotto l'esito dell'iter notificatorio della lettera in disamina restituita al mittente per essere la destinataria sconosciuta all'indirizzo indicato.
In realtà, pure su tale questione non sorge contenzioso, il resistente nulla avendo obiettato circa la fondatezza delle -ripetesi, CP_1 document gazioni attoree. Dalle quali si ricava che nemmeno l'iniziativa informativa del 24 gennaio 2022, a sua volta diretta verso una residenza diversa da quella “certificata”, era andata a buon fine.
Ora, precisato che i due documenti “informativi” in disamina sono venuti in possesso della sig.ra in epoca successiva alla corretta notifica Pt_1 dell'indebito datato 30 gen 023, come da prospettazione attorea nuovamente incontestata, deve concludersi mancare del tutto la prova dell'antecedente causale del provvedimento di sospensione del trattamento. Anzi, a ben vedere, risulta fornita la prova del contrario in quanto emerge dal carteggio in atti che sia prima, sia dopo le determinazioni assunte dall' CP_1 in tema di sospensione e di indebito, l'ente previdenziale aveva compulsato la sig.ra all'indirizzo corretto, desumibile dalla Pt_1 certificazione prodotta ed ibile dall'intestazione dell'atto introduttivo di lite: SANT'ANTONIO ABATE, via CASA ROCCA. Del resto, ed infine, il resistente nulla ha allegato e documentato in CP_1 senso contrario.
Deve, pertanto, ritenersi processualmente certo che l' ha CP_1 sospeso sine causa il trattamento assistenziale ed ha formalizzato ito inesistente, in quanto i ratei della prestazione di che trattasi “dovevano” essere erogati.
Se questo è lo scenario di fondo, pare al Giudice di ardua comprensione l'istanza istruttoria con cui la ricorrente ha sollecitato l'accertamento medico-legale delle sue condizioni psico-fisiche, istanza immediatamente “recepita” dall'Istituto. In realtà, trattasi di sollecitazione priva di causale, dovendosi ritenere accertato che la mancata visita di revisione è dipesa dall'ente previdenziale, non dal privato cittadino. Ragione per la quale non vi sono margini per dubitare, fino all'esito delle prossime determinazioni che l' riterrà di assumere in via CP_1 amministrativa, della permanen quadro clinico legittimante la prestazione assistenziale già riconosciuta nel maggio 2020. Quadro clinico che, a ben vedere, non è mai stato messo in discussione.
In conclusione.
L'indebito va annullato e l'ente previdenziale va condannato al ripristino del trattamento.
3 Naturalmente, tale ripristino sfocerà nella erogazione dei ratei a decorrere non dal novembre 2021, come vorrebbe l'istante, ma dal febbraio 2022 atteso che i tre ratei immediatamente precedenti sono già stati legittimamente corrisposti e restano, per statuizioni sentenziali, non ripetibili.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte soccombente. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto,
2. annulla l'indebito formalizzato in data 30 gennaio 2023 e dichiara che la somma ivi indicata è stata legittimamente erogata e, come tale, non è ripetibile;
3. condanna l' al ripristino del trattamento assistenziale CP_1 illegittimame eso con provvedimento in data 24 gennaio 2022 con conseguente corresponsione in favore della ricorrente dei ratei della prestazione cat. INVCIV n.07395754 a decorrere dal mese di febbraio 2022, oltre accessori di Legge;
4. condanna l'Istituto a rifondere a controparte, e per essa al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese di lite che si liquidano, con attribuzione, in euro 1.400,00 oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 10/052024.
Il Giudice
Dottor Dionigio VERASANI
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