Art. 4.
I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, ne' collocati d'uffizio in riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
La Commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della Commissione potra' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.
I presidenti e consiglieri della Corte non potranno essere revocati, ne' collocati d'uffizio in riposo, ne' allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e vice presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.
La Commissione e' presieduta dal presidente del Senato, e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle sessioni e delle legislature.
Il parere della Commissione potra' essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo.