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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7265 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Giusy Costa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torregrotta, Via Nazionale n.
287;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Appiani
n. 5/A;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia:
1) a parziale modifica del ricorso introduttivo, disciplinare il diritto di visita paterno come in parte espositiva (a weekend alternati, dalle 10 di sabato alle 21 di domenica;
- nelle settimane in cui il sig. Pt_1 lavora secondo gli orari del 1° turno (dalle ore 6 alle 14), un giorno infrasettimanale (il giovedì, in difetto di accordo), prelevando all'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna alle ore Per_1
19:30; nelle settimane in cui il sig. lavora secondo gli orari del 3° turno, coincidente con la settimana Pt_1 in cui il weekend spetta al padre, dal venerdì dall'uscita da scuola e fino alle 19:30 di domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che, qualora si trovi in Sicilia, possa trascorrere il periodo Per_1 spettante al sig. con i nonni paterni anche in assenza del ricorrente;
durante le festività pasquali, ad Pt_1 anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, il Lunedì dell'Angelo; in occasione delle ulteriori festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
nel periodo estivo: - nell'ipotesi in cui i genitori dovessero concordare la permanenza di n Lombardia, per 15 giorni consecutivi da Per_1 stabilire di concerto tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- nell'ipotesi in cui i genitori dovessero concordare la permanenza di in Sicilia per l'intero periodo, per 15 giorni consecutivi nel mese di Per_1 giugno, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare tra i genitori ogni anno entro il 30 aprile, prevedendo che, in assenza del sig. il bambino possa Pt_1 permanere presso i nonni paterni durante i giorni destinati all'esercizio del diritto di visita paterno;
il giorno del compleanno, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; inoltre, Per_1 il minore trascorrerà il giorno della Festa del Papà con il padre ed il giorno della Festa della Mamma con la madre;
in occasione degli incontri padre-figlio, si chiede che sia sempre il padre a prelevarlo (o i nonni paterni, nel caso in cui dovesse trovarsi in Sicilia) e la madre (o la nonna materna) a riprenderlo;
Per_1 resta inteso l'onere di consentire al bambino contatti telefonici quotidiani, ove possibile in videochiamata, con l'altro genitore).
2) fissare il quantum del contributo al mantenimento ordinario di a carico del sig. in misura Per_1 Pt_1 non superiore a € 250,00;
3) ripartire le spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) In subordine, nell'ipotesi in cui il mantenimento dovesse essere stabilito in misura superiore rispetto a quella dianzi indicata, si chiede di disporre la percezione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, come per legge;
5) rigettare le richieste istruttorie di parte resistente;
pagina 2 di 10 6) ferme restando le ulteriori domande di cui al ricorso introduttivo (richiamare la sig.ra all'esercizio CP_1 condiviso della responsabilità genitoriale;
disporre espressamente che le spese di viaggio necessarie affinché si rechi in Sicilia e ritorni in Lombardia, rientrino tra le spese straordinarie non obbligatorie;
Per_1 assumere ogni altro provvedimento che il Tribunale adito riterrà opportuno nell'interesse del minore)
7) con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori a prova contraria;
8) con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte resistente:
1.Confermare l'affido condiviso di n capo ai genitori e il collocamento del minore presso la madre Per_1 anche ai fini anagrafici;
2.Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
–weekend alternati dal venerdì alla domenica sera: il papà preleverà il minore a scuola e lo riaccompagnerà
a casa della madre la domenica sera per le ore 9.00 dopo cena;
–nel week end di spettanza materna il papà potrà tenere con sé il bambino, compatibilmente con gli impegni scolastistici ed extra scolastici del bambino, un giorno infrasettimanale con pernotto riaccompagnando il minore a scuola la mattina successiva.
–Quanto alle vacanze Natalizie: trascorrerà con un genitore ad anni alterni il periodo dal 22 Per_1 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 07.01 data di rientro a scuola. Ciò considerato che la signora ha i genitori in Sicilia e spesso trascorre le festività con i medesimi. CP_1
–per le vacanze pasquali rascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua, con l'altro il Per_1 lunedì dell'Angelo, l'inverso l'anno successivo, mentre per i restanti giorni di vacanza scolastica saranno equamente divisi tra i genitori.
–durante le vacanze estive: il minore resterà con ciascun genitore per due settimane, consecutive ad agosto,
e dovrà comunicare all'altro genitore il proprio periodo di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno. Le settimane saranno da alternarsi di anno in anno in modo tale che un anno un genitore farà le ferie i primi
15 giorni di agosto e l'anno seguente gli ultimi 15 giorni. A tal proposito, il genitore che avrà con sé il figlio ha l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ed i relativi recapiti. Per il restante periodo, in considerazione degli impegni lavorativi della signora della mancata collaborazione del signor CP_1 Pt_1
a tenere con sé il minore disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese di Pt_1 viaggio affinchè ossa essere affidato alle cure della nonna materna. Per_1
3.Disporre che il padre provvederà a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle Per_1 coordinate bancarie già note, la somma che verrà quantificata alla luce della documentazione reddituale e pagina 3 di 10 patrimoniale del signor e comunque non inferiore ad € 400,00 mensili da aggiornarsi annualmente Pt_1 secondo l'indice ISTAT.
4.Disporre che il signor sosterrà nella misura del 60% le spese straordinarie occorrende al figlio Pt_1
a tal fine troverà applicazione il Protocollo per la regolamentazione delle spese extra in uso avanti Per_1 al Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Si precisa che in caso di malattia del bambino, nei giorni di spettanza della madre, qualora quest'ultima non potesse stare a casa dal lavoro e il signor non fosse disponibile a tenere il bambino con sé si farà ricorso alla babysitter (non Pt_1 per propri impegni quindi, ma per malattia del bambino) che verrà pagata al 50% dai genitori.
5.Disporre che l'assegno unico verrà integralmente percepito nella misura del 100% dalla signora CP_1
In via istruttoria
-Voglia il Giudice disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc sia in con riguardo alla propria situazione economica/patrimoniale che con riguardo alla di lui compagna con-vivente e precisamente: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la docu-mentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili regi-strati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
-Riportandosi al contenuto dell'atto, la scrivente difesa chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli:
1)Vero che la signora ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. e, da tale CP_1 Controparte_2 unione è nato – in data 26.04.2016 il figlio riconosciuto dal padre nel 2019. Per_1
2)Vero che venuto meno il legame affettivo e cessata la convivenza la signora tornava a vivere, unitamente al figlio minore, presso la famiglia di origine.
3)Vero che il sig. risiedeva a Sesto San Giovanni e lavorava a tempo indetermi-nato presso una ditta Pt_1 con un reddito mensile base di € 1.500,00 circa e nulla corrispondeva a titolo di contributo al mantenimento per il figlio;
4)Vero che la signora risiedeva con la madre che provvedere anche al sostenta-mento della figlia e CP_1 del nipote;
5)Vero che la signora , madre della signora ancora oggi sup-porta economicamente Persona_2 CP_1 la figlia nei momenti di difficoltà;
6)Vero che il signor nei giorni di propria spettanza sono poche le volte che si attiene al calendario Pt_1 delle visite.
Si indicano a testi:
-Signora residente in [...]n. 7, ET MA (ME) Testimone_1
-Signor residente in [...] ET MA (ME) Testimone_2
-Signor residente in [...] Misinto (MB) Tes_3 pagina 4 di 10 Ci si oppone alla eventuale istruttoria che controparte articolerà e si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati nella presente memoria.
In ogni caso
Con riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre nei termini.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
pagina 5 di 10 Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. e 473bis.29 c.p.c. esponeva che dalla unione con Controparte_2 nasceva in data 26.04.2016 che la unione dei genitori entrava in crisi e si Controparte_1 Per_1 CP_1 trasferiva a vivere con presso i di lei genitori;
che ella proponeva ricorso ex articolo 337 bis c.c. nel Per_1
2020 presso il Tribunale di Messina, che disciplinava l'affido condiviso, con collocamento del minore presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
determinazione in euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento a carico del padre;
di essersi trasferito a vivere a Cantù (CO) in un immobile condotto in locazione insieme alla propria compagna, con la quale aveva un ottimo rapporto;
di lavorare come operaio a tempo determinato sino a gennaio 2025, su Per_1 turni;
che e si erano trasferiti a vivere a Cinisello Balsamo;
che stava con il padre a CP_1 Per_1 Per_1 fine settimana alternati;
che spesso aveva assunto le decisioni educative afferenti il minore senza CP_1 coinvolgerlo, anche con riferimento alla spese straordinarie da affrontare;
che il minore nell'estate 2024 aveva trascorso tre mesi in Sicilia senza la resistente, presso la nonna materna ed il di lei compagno e non aveva potuto trascorrere eguale tempo presso i nonni paterni;
domandava che la resistente fosse richiamata all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, l'ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, con previsione che le spese di viaggio necessarie affinché si recasse in Sicilia e ritornasse in Per_1
Lombardia, rientrassero tra le spese straordinarie non obbligatorie.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che al momento della cessazione della convivenza, il ricorrente lavorava con reddito mensile di euro 1500, mentre ella era disoccupata e tornava a vivere presso la di lei madre, in Sicilia;
che il Tribunale di Messina, nel regolamentare i rapporti con il padre, poneva a suo carico un importo irrisorio, in quanto egli nel frattempo era stato licenziato e percepiva la sola NASPI;
di aver poi fatto rientro in Lombardia con il figlio;
eccepiva di aver sempre coinvolto il ricorrente nelle determinazioni educative afferenti e che spesso non rispettava i suoi tempi di visita e non si rendeva Per_1 Pt_1 disponibile a tenere il minore quando la madre era in difficoltà; che egli era irregolare anche nella partecipazione alle spese straordinarie;
che egli domandava un ampliamento dei tempi di permanenza, ma solo con riferimento ai momenti ludici;
che la nonna materna ed il compagno della donna avevano con un rapporto molto stretto fin dalla nascita del minore;
che i nonni paterni screditavano la figura Per_1 materna agli occhi del minore;
di lavorare con reddito mensile di euro 1600, di vivere in locazione con canone mensile di euro 700, comprensivo di spese condominiali, oltre ad euro 166 di finanziamento;
che il ricorrente lavorava e condivideva i costi di vita con la nuova compagna;
che le spese di viaggio per la Sicilia erano necessarie, in quanto ella d'estate lavorava e oveva essere accudito. Per_1
Alla udienza del 27.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
vivo a Cantù, in locazione, con canone mensile di euro 750 oltre a 40 euro mensili di spese Parte_1 condominiali;
vivo con la mia compagna che lavora per a Como, con reddito mensile di euro 1600, oltre 13ma e Parte_2 pagina 6 di 10 14ma. io lavoro presso Agrati s.p.a. con contratto a tempo indeterminato, con reddito mensile di euro 1700/1800 oltre
13ma. adesso sto vedendo a fine settimane alternati o a volte per qualche fine settimana consecutivo, è capitato che io Per_1 non sia stato presente per qualche fine settimana per motivi familiari. Io lavoro su turni, se lavoro il pomeriggio non riesco a prendere perché finisco alle 22, ma se lavoro la mattina finisco alle 14 e posso andarlo a prendere a scuola e passare il Per_1 pomeriggio con lui, ma non tenerlo a dormire perché inizio a lavorare alle 6. Invece le settimane che faccio la notte, potrei prenderlo dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina a scuola. Faccio la prima settimana il turno di notte (dalle 22 alle
5.30), la settimana successiva il pomeriggio (dalle 14 alle 22) e quella ancora dopo la mattina (dalle 6 alle 14). Quindi potrei tenerlo il primo e il terzo fine settimana del mese dal venerdì al lunedì mattina e un giorno la settimana il giovedì quando lavoro la mattina o la notte potrei andarlo a prendere a scuola alle 16.30 fino a dopo cena, alle 21.30. mi impegno a comunicare i miei turni, che sono fissi. Quanto agli stipendi, io sono stato assunto nel 2023 con agenzia interinale e adesso invece sono a tempo indeterminato, avevo trattenute inferiori, lo stipendio era superiore, sui 2000 euro, e ad un certo punto ho avuto 4.000 euro perché avevo la buonuscita dell'Agenzia interinale, a febbraio 2025 ho avuto un premio produzione e ho avuto 2.500. i ticket sono di 7 euro per 5 giorni solo nella settimana della notte.
io vivo a Cinisello Balsamo, in locazione con canone mensile di euro 700 comprensivo delle Ema_1 CP_1 spese condominiali, vivo da sola con lavoro a Milano con reddito mensile di euro 1550, oltre 13ma e 14ma come Per_1 apprendista, fino a maggio 2025, spero mi rinnovino il contratto, anche se è ancora presto per avere certezze. Sto prendendo
l'assegno unico che è di euro 235 mensili. Io vorrei che lui fosse più presente, l'ho sempre interpellato in tutto quello che riguarda il bambino, vorrei che fosse più presente e avesse un diritto di visita più strutturato e che non rimandi all'ultimo.
Anche a me verrebbe comodo se lui lo tenesse un po' durante la settimana, ho bisogno di lavorare e studiare e quindi ho bisogno che lui tenga di più il bambino, altrimenti sono in difficoltà con il lavoro. Lui mi rimprovera perché non è Per_1 organizzato con i compiti, ma non è vero, perché comunque lui esce da scuola alle 18 e quindi ci dobbiamo organizzare, e ho bisogno che anche lui gli faccia fare i compiti. Il diritto di visita proposto mi va bene. Faccio presente che tutto il carico di gestione anche sanitaria e scolastica di è mio. Per_1
Il legale della resistente fa presente che il ricorrente trascorrerà 6 notti e due pomeriggi al mese con il figlio, la signora chiede
350 euro mensili. Anche perché il ricorrente vive con la compagna.
Il difensore del ricorrente propone al massimo euro 300 visti anche i costi dei trasporti per l'esercizio del diritto di visita, e visto che l'assegno unico è integralmente a carico della signora. Chiede comunque che se scenderà in Sicilia possa stare anche Per_1 coni nonni paterni.
La resistente: quando va dai nonni paterni torna con modi non giusti. Per_1
*******
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni pagina 7 di 10 originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, all'epoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Messina del 12.10.2020, il
Tribunale accertava che viveva in Lombardia;
era stato licenziato nel 2020 e percepiva NASPI e Pt_1 indennità per complessivi euro 12.000 in circa 6 mesi;
che la resistente viveva in Sicilia presso la di lei madre e non effettuava alcuna attività lavorativa.
Allo stato, il ricorrente vive a Cantù e la resistente a Cinisello Balsamo;
ciò consente una regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre in modo più ampio, tenuto conto della distanza tra le due abitazioni (circa 30 chilometri) che inibisce tuttavia l'esercizio dei tempi di permanenza con modalità quotidiane.
Gli accordi assunti dalle parti sul punto alla udienza del 27.3.2025 sono meritevoli di recepimento, in quanto non presentano profili di contrarietà a legge e rispondono agli interessi morali e materiali del minore.
La nuova regolamentazione afferirà anche le vacanze, anche estive, in quanto all'epoca del precedente provvedimento aveva 4 anni, mentre oggi 9 e dunque è in grado di permanere per tempi più ampi Per_1 presso entrambi i genitori, e le rispettive famiglie di origine, nel pieno rispetto del suo diritto alla bigenitorialità.
Invero, l'articolo 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata nel primo comma (…) il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa (…) determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
E dunque, – salvo sussistano evidenti elementi di pregiudizio per il minore – il pieno accesso all'altro genitore, quale imprescindibile presupposto del diritto del figlio alla bigenitorialità, postula necessariamente la partecipazione del minore ad ogni aspetto della vita del non collocatario e la frequentazione degli ascendenti di entrambi i rami, che costituiscono le origini del minore.
Le spese di viaggio per non rientrano tra quelle obbligatoriamente da condividere in relazione al Per_1
Protocollo vigente nell'intestato Tribunale;
appare peraltro corretto che ciascun genitore possa organizzare pagina 8 di 10 autonomamente i tempi e i costi di permanenza del minore presso di sé o presso i nonni senza dover dipendere dall'altro.
Quanto agli aspetti economici, il ricorrente è lavoratore dipendente;
tra novembre 2024 e febbraio 2025 ha percepito reddito medio netto mensile di euro 1.872 (7491/4).
Vive in locazione con la di lui compagna con canone mensile di euro 790,00, comprensivo di spese condominiali;
rimborsa due finanziamenti con rata mensile di euro 120,00 ed euro 165,00; percepisce 35 euro di buoni pasto per le settimane in cui effettua turno di notte (1 ogni 3); ipotizzando dunque che ciò accada per 15 settimane l'anno, trattasi di ulteriori 525 euro annui, ovvero 44 euro mensili su 12 mensili;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze e la metà del canone di locazione (sul presupposto della suddivisione con la compagna), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 736.
La resistente nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 22.660 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1.636 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; lavora come apprendista con contratto in scadenza a fine maggio 2025 e prospettive di stabilizzazione;
vive in locazione con canone di euro 700 e rimborsa finanziamento di euro 166 mensili;
percepisce il 100% dell'assegno unico di euro 233 mensili;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 505 circa.
Alla luce di quanto precede, visiti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze del minore ed i suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore (6 pernottamenti e circa 4 cene al mese con il padre), atteso che sul ricorrente gravano i costi di trasporto per l'esercizio del diritto di visita, viene stabilito come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con effetto dalla data della domanda.
L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla resistente, come sino ad ora avvenuto.
La circostanza per cui alla udienza del 27.3.2025 le parti hanno saputo trovare accordi, se pur parziali, per la gestione del figlio, inibisce di ravvisare elementi di pregiudizio per il minore nei comportamenti di entrambe le parti.
Si rigettano le istanze istruttorie articolate, in quanto generiche (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici o fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
pagina 9 di 10 -Dispone che il padre possa tenere con sé il primo e il terzo fine settimana del mese dal venerdì alla Per_1 uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola e nelle settimane in cui lavora la mattina o la notte un giorno (il giovedì), prendendolo a scuola alle 16.30 fino a dopo cena, alle 21.30; il ricorrente comunicherà alla resistente i propri turni entro il 18.4.2025; durante le festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2025 con il padre);
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre (Pasqua 2025 con la madre); quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 30.5 di ogni anno;
in difetto di accordo si stabilisce sin d'ora che negli anni pari tarà con il padre o con i nonni Per_1 paterni dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto e negli anni dispari starà con il padre o con i nonni Per_1 paterni dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto;
il minore potrà sentire in videochiamata una volta al giorno il genitore presso cui non si trova;
-eleva a far data da novembre 2024 ad euro 325,00 l'importo del contributo ordinario al mantenimento dovuto dal padre (somma soggetta a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione novembre 2025), oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Monza;
-stabilisce che la madre possa percepire il 100% dell'assegno unico per il figlio;
-conferma nel resto il provvedimento ottobre 2020 del Tribunale di Messina;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7265 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Giusy Costa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torregrotta, Via Nazionale n.
287;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] , con Controparte_1 C.F._2
l'avvocato Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Appiani
n. 5/A;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: che l'Ecc.mo Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia:
1) a parziale modifica del ricorso introduttivo, disciplinare il diritto di visita paterno come in parte espositiva (a weekend alternati, dalle 10 di sabato alle 21 di domenica;
- nelle settimane in cui il sig. Pt_1 lavora secondo gli orari del 1° turno (dalle ore 6 alle 14), un giorno infrasettimanale (il giovedì, in difetto di accordo), prelevando all'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna alle ore Per_1
19:30; nelle settimane in cui il sig. lavora secondo gli orari del 3° turno, coincidente con la settimana Pt_1 in cui il weekend spetta al padre, dal venerdì dall'uscita da scuola e fino alle 19:30 di domenica;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che, qualora si trovi in Sicilia, possa trascorrere il periodo Per_1 spettante al sig. con i nonni paterni anche in assenza del ricorrente;
durante le festività pasquali, ad Pt_1 anni alterni, un anno il giorno di Pasqua e, l'anno successivo, il Lunedì dell'Angelo; in occasione delle ulteriori festività civili e religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale;
nel periodo estivo: - nell'ipotesi in cui i genitori dovessero concordare la permanenza di n Lombardia, per 15 giorni consecutivi da Per_1 stabilire di concerto tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
- nell'ipotesi in cui i genitori dovessero concordare la permanenza di in Sicilia per l'intero periodo, per 15 giorni consecutivi nel mese di Per_1 giugno, 15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordare tra i genitori ogni anno entro il 30 aprile, prevedendo che, in assenza del sig. il bambino possa Pt_1 permanere presso i nonni paterni durante i giorni destinati all'esercizio del diritto di visita paterno;
il giorno del compleanno, trascorrerà, ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; inoltre, Per_1 il minore trascorrerà il giorno della Festa del Papà con il padre ed il giorno della Festa della Mamma con la madre;
in occasione degli incontri padre-figlio, si chiede che sia sempre il padre a prelevarlo (o i nonni paterni, nel caso in cui dovesse trovarsi in Sicilia) e la madre (o la nonna materna) a riprenderlo;
Per_1 resta inteso l'onere di consentire al bambino contatti telefonici quotidiani, ove possibile in videochiamata, con l'altro genitore).
2) fissare il quantum del contributo al mantenimento ordinario di a carico del sig. in misura Per_1 Pt_1 non superiore a € 250,00;
3) ripartire le spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) In subordine, nell'ipotesi in cui il mantenimento dovesse essere stabilito in misura superiore rispetto a quella dianzi indicata, si chiede di disporre la percezione dell'assegno unico al 50% tra i genitori, come per legge;
5) rigettare le richieste istruttorie di parte resistente;
pagina 2 di 10 6) ferme restando le ulteriori domande di cui al ricorso introduttivo (richiamare la sig.ra all'esercizio CP_1 condiviso della responsabilità genitoriale;
disporre espressamente che le spese di viaggio necessarie affinché si rechi in Sicilia e ritorni in Lombardia, rientrino tra le spese straordinarie non obbligatorie;
Per_1 assumere ogni altro provvedimento che il Tribunale adito riterrà opportuno nell'interesse del minore)
7) con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori a prova contraria;
8) con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte resistente:
1.Confermare l'affido condiviso di n capo ai genitori e il collocamento del minore presso la madre Per_1 anche ai fini anagrafici;
2.Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
–weekend alternati dal venerdì alla domenica sera: il papà preleverà il minore a scuola e lo riaccompagnerà
a casa della madre la domenica sera per le ore 9.00 dopo cena;
–nel week end di spettanza materna il papà potrà tenere con sé il bambino, compatibilmente con gli impegni scolastistici ed extra scolastici del bambino, un giorno infrasettimanale con pernotto riaccompagnando il minore a scuola la mattina successiva.
–Quanto alle vacanze Natalizie: trascorrerà con un genitore ad anni alterni il periodo dal 22 Per_1 dicembre al 30 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 07.01 data di rientro a scuola. Ciò considerato che la signora ha i genitori in Sicilia e spesso trascorre le festività con i medesimi. CP_1
–per le vacanze pasquali rascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua, con l'altro il Per_1 lunedì dell'Angelo, l'inverso l'anno successivo, mentre per i restanti giorni di vacanza scolastica saranno equamente divisi tra i genitori.
–durante le vacanze estive: il minore resterà con ciascun genitore per due settimane, consecutive ad agosto,
e dovrà comunicare all'altro genitore il proprio periodo di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno. Le settimane saranno da alternarsi di anno in anno in modo tale che un anno un genitore farà le ferie i primi
15 giorni di agosto e l'anno seguente gli ultimi 15 giorni. A tal proposito, il genitore che avrà con sé il figlio ha l'obbligo di comunicare all'altro il luogo di villeggiatura ed i relativi recapiti. Per il restante periodo, in considerazione degli impegni lavorativi della signora della mancata collaborazione del signor CP_1 Pt_1
a tenere con sé il minore disporre che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese di Pt_1 viaggio affinchè ossa essere affidato alle cure della nonna materna. Per_1
3.Disporre che il padre provvederà a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle Per_1 coordinate bancarie già note, la somma che verrà quantificata alla luce della documentazione reddituale e pagina 3 di 10 patrimoniale del signor e comunque non inferiore ad € 400,00 mensili da aggiornarsi annualmente Pt_1 secondo l'indice ISTAT.
4.Disporre che il signor sosterrà nella misura del 60% le spese straordinarie occorrende al figlio Pt_1
a tal fine troverà applicazione il Protocollo per la regolamentazione delle spese extra in uso avanti Per_1 al Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Si precisa che in caso di malattia del bambino, nei giorni di spettanza della madre, qualora quest'ultima non potesse stare a casa dal lavoro e il signor non fosse disponibile a tenere il bambino con sé si farà ricorso alla babysitter (non Pt_1 per propri impegni quindi, ma per malattia del bambino) che verrà pagata al 50% dai genitori.
5.Disporre che l'assegno unico verrà integralmente percepito nella misura del 100% dalla signora CP_1
In via istruttoria
-Voglia il Giudice disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc sia in con riguardo alla propria situazione economica/patrimoniale che con riguardo alla di lui compagna con-vivente e precisamente: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la docu-mentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili regi-strati, nonché di quote sociali;
gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
-Riportandosi al contenuto dell'atto, la scrivente difesa chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli:
1)Vero che la signora ha intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. e, da tale CP_1 Controparte_2 unione è nato – in data 26.04.2016 il figlio riconosciuto dal padre nel 2019. Per_1
2)Vero che venuto meno il legame affettivo e cessata la convivenza la signora tornava a vivere, unitamente al figlio minore, presso la famiglia di origine.
3)Vero che il sig. risiedeva a Sesto San Giovanni e lavorava a tempo indetermi-nato presso una ditta Pt_1 con un reddito mensile base di € 1.500,00 circa e nulla corrispondeva a titolo di contributo al mantenimento per il figlio;
4)Vero che la signora risiedeva con la madre che provvedere anche al sostenta-mento della figlia e CP_1 del nipote;
5)Vero che la signora , madre della signora ancora oggi sup-porta economicamente Persona_2 CP_1 la figlia nei momenti di difficoltà;
6)Vero che il signor nei giorni di propria spettanza sono poche le volte che si attiene al calendario Pt_1 delle visite.
Si indicano a testi:
-Signora residente in [...]n. 7, ET MA (ME) Testimone_1
-Signor residente in [...] ET MA (ME) Testimone_2
-Signor residente in [...] Misinto (MB) Tes_3 pagina 4 di 10 Ci si oppone alla eventuale istruttoria che controparte articolerà e si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testi indicati nella presente memoria.
In ogni caso
Con riserva di ulteriormente produrre, argomentare e dedurre nei termini.
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento.
pagina 5 di 10 Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. e 473bis.29 c.p.c. esponeva che dalla unione con Controparte_2 nasceva in data 26.04.2016 che la unione dei genitori entrava in crisi e si Controparte_1 Per_1 CP_1 trasferiva a vivere con presso i di lei genitori;
che ella proponeva ricorso ex articolo 337 bis c.c. nel Per_1
2020 presso il Tribunale di Messina, che disciplinava l'affido condiviso, con collocamento del minore presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
determinazione in euro 150 oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento a carico del padre;
di essersi trasferito a vivere a Cantù (CO) in un immobile condotto in locazione insieme alla propria compagna, con la quale aveva un ottimo rapporto;
di lavorare come operaio a tempo determinato sino a gennaio 2025, su Per_1 turni;
che e si erano trasferiti a vivere a Cinisello Balsamo;
che stava con il padre a CP_1 Per_1 Per_1 fine settimana alternati;
che spesso aveva assunto le decisioni educative afferenti il minore senza CP_1 coinvolgerlo, anche con riferimento alla spese straordinarie da affrontare;
che il minore nell'estate 2024 aveva trascorso tre mesi in Sicilia senza la resistente, presso la nonna materna ed il di lei compagno e non aveva potuto trascorrere eguale tempo presso i nonni paterni;
domandava che la resistente fosse richiamata all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, l'ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre, con previsione che le spese di viaggio necessarie affinché si recasse in Sicilia e ritornasse in Per_1
Lombardia, rientrassero tra le spese straordinarie non obbligatorie.
Si costituiva la resistente, la quale esponeva che al momento della cessazione della convivenza, il ricorrente lavorava con reddito mensile di euro 1500, mentre ella era disoccupata e tornava a vivere presso la di lei madre, in Sicilia;
che il Tribunale di Messina, nel regolamentare i rapporti con il padre, poneva a suo carico un importo irrisorio, in quanto egli nel frattempo era stato licenziato e percepiva la sola NASPI;
di aver poi fatto rientro in Lombardia con il figlio;
eccepiva di aver sempre coinvolto il ricorrente nelle determinazioni educative afferenti e che spesso non rispettava i suoi tempi di visita e non si rendeva Per_1 Pt_1 disponibile a tenere il minore quando la madre era in difficoltà; che egli era irregolare anche nella partecipazione alle spese straordinarie;
che egli domandava un ampliamento dei tempi di permanenza, ma solo con riferimento ai momenti ludici;
che la nonna materna ed il compagno della donna avevano con un rapporto molto stretto fin dalla nascita del minore;
che i nonni paterni screditavano la figura Per_1 materna agli occhi del minore;
di lavorare con reddito mensile di euro 1600, di vivere in locazione con canone mensile di euro 700, comprensivo di spese condominiali, oltre ad euro 166 di finanziamento;
che il ricorrente lavorava e condivideva i costi di vita con la nuova compagna;
che le spese di viaggio per la Sicilia erano necessarie, in quanto ella d'estate lavorava e oveva essere accudito. Per_1
Alla udienza del 27.3.2025 le parti rispettivamente dichiaravano:
vivo a Cantù, in locazione, con canone mensile di euro 750 oltre a 40 euro mensili di spese Parte_1 condominiali;
vivo con la mia compagna che lavora per a Como, con reddito mensile di euro 1600, oltre 13ma e Parte_2 pagina 6 di 10 14ma. io lavoro presso Agrati s.p.a. con contratto a tempo indeterminato, con reddito mensile di euro 1700/1800 oltre
13ma. adesso sto vedendo a fine settimane alternati o a volte per qualche fine settimana consecutivo, è capitato che io Per_1 non sia stato presente per qualche fine settimana per motivi familiari. Io lavoro su turni, se lavoro il pomeriggio non riesco a prendere perché finisco alle 22, ma se lavoro la mattina finisco alle 14 e posso andarlo a prendere a scuola e passare il Per_1 pomeriggio con lui, ma non tenerlo a dormire perché inizio a lavorare alle 6. Invece le settimane che faccio la notte, potrei prenderlo dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina a scuola. Faccio la prima settimana il turno di notte (dalle 22 alle
5.30), la settimana successiva il pomeriggio (dalle 14 alle 22) e quella ancora dopo la mattina (dalle 6 alle 14). Quindi potrei tenerlo il primo e il terzo fine settimana del mese dal venerdì al lunedì mattina e un giorno la settimana il giovedì quando lavoro la mattina o la notte potrei andarlo a prendere a scuola alle 16.30 fino a dopo cena, alle 21.30. mi impegno a comunicare i miei turni, che sono fissi. Quanto agli stipendi, io sono stato assunto nel 2023 con agenzia interinale e adesso invece sono a tempo indeterminato, avevo trattenute inferiori, lo stipendio era superiore, sui 2000 euro, e ad un certo punto ho avuto 4.000 euro perché avevo la buonuscita dell'Agenzia interinale, a febbraio 2025 ho avuto un premio produzione e ho avuto 2.500. i ticket sono di 7 euro per 5 giorni solo nella settimana della notte.
io vivo a Cinisello Balsamo, in locazione con canone mensile di euro 700 comprensivo delle Ema_1 CP_1 spese condominiali, vivo da sola con lavoro a Milano con reddito mensile di euro 1550, oltre 13ma e 14ma come Per_1 apprendista, fino a maggio 2025, spero mi rinnovino il contratto, anche se è ancora presto per avere certezze. Sto prendendo
l'assegno unico che è di euro 235 mensili. Io vorrei che lui fosse più presente, l'ho sempre interpellato in tutto quello che riguarda il bambino, vorrei che fosse più presente e avesse un diritto di visita più strutturato e che non rimandi all'ultimo.
Anche a me verrebbe comodo se lui lo tenesse un po' durante la settimana, ho bisogno di lavorare e studiare e quindi ho bisogno che lui tenga di più il bambino, altrimenti sono in difficoltà con il lavoro. Lui mi rimprovera perché non è Per_1 organizzato con i compiti, ma non è vero, perché comunque lui esce da scuola alle 18 e quindi ci dobbiamo organizzare, e ho bisogno che anche lui gli faccia fare i compiti. Il diritto di visita proposto mi va bene. Faccio presente che tutto il carico di gestione anche sanitaria e scolastica di è mio. Per_1
Il legale della resistente fa presente che il ricorrente trascorrerà 6 notti e due pomeriggi al mese con il figlio, la signora chiede
350 euro mensili. Anche perché il ricorrente vive con la compagna.
Il difensore del ricorrente propone al massimo euro 300 visti anche i costi dei trasporti per l'esercizio del diritto di visita, e visto che l'assegno unico è integralmente a carico della signora. Chiede comunque che se scenderà in Sicilia possa stare anche Per_1 coni nonni paterni.
La resistente: quando va dai nonni paterni torna con modi non giusti. Per_1
*******
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni pagina 7 di 10 originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, all'epoca del provvedimento emesso dal Tribunale di Messina del 12.10.2020, il
Tribunale accertava che viveva in Lombardia;
era stato licenziato nel 2020 e percepiva NASPI e Pt_1 indennità per complessivi euro 12.000 in circa 6 mesi;
che la resistente viveva in Sicilia presso la di lei madre e non effettuava alcuna attività lavorativa.
Allo stato, il ricorrente vive a Cantù e la resistente a Cinisello Balsamo;
ciò consente una regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso il padre in modo più ampio, tenuto conto della distanza tra le due abitazioni (circa 30 chilometri) che inibisce tuttavia l'esercizio dei tempi di permanenza con modalità quotidiane.
Gli accordi assunti dalle parti sul punto alla udienza del 27.3.2025 sono meritevoli di recepimento, in quanto non presentano profili di contrarietà a legge e rispondono agli interessi morali e materiali del minore.
La nuova regolamentazione afferirà anche le vacanze, anche estive, in quanto all'epoca del precedente provvedimento aveva 4 anni, mentre oggi 9 e dunque è in grado di permanere per tempi più ampi Per_1 presso entrambi i genitori, e le rispettive famiglie di origine, nel pieno rispetto del suo diritto alla bigenitorialità.
Invero, l'articolo 337 ter c.c. prevede che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata nel primo comma (…) il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa (…) determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
E dunque, – salvo sussistano evidenti elementi di pregiudizio per il minore – il pieno accesso all'altro genitore, quale imprescindibile presupposto del diritto del figlio alla bigenitorialità, postula necessariamente la partecipazione del minore ad ogni aspetto della vita del non collocatario e la frequentazione degli ascendenti di entrambi i rami, che costituiscono le origini del minore.
Le spese di viaggio per non rientrano tra quelle obbligatoriamente da condividere in relazione al Per_1
Protocollo vigente nell'intestato Tribunale;
appare peraltro corretto che ciascun genitore possa organizzare pagina 8 di 10 autonomamente i tempi e i costi di permanenza del minore presso di sé o presso i nonni senza dover dipendere dall'altro.
Quanto agli aspetti economici, il ricorrente è lavoratore dipendente;
tra novembre 2024 e febbraio 2025 ha percepito reddito medio netto mensile di euro 1.872 (7491/4).
Vive in locazione con la di lui compagna con canone mensile di euro 790,00, comprensivo di spese condominiali;
rimborsa due finanziamenti con rata mensile di euro 120,00 ed euro 165,00; percepisce 35 euro di buoni pasto per le settimane in cui effettua turno di notte (1 ogni 3); ipotizzando dunque che ciò accada per 15 settimane l'anno, trattasi di ulteriori 525 euro annui, ovvero 44 euro mensili su 12 mensili;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze e la metà del canone di locazione (sul presupposto della suddivisione con la compagna), la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 736.
La resistente nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito complessivo di euro 22.660 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1.636 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; lavora come apprendista con contratto in scadenza a fine maggio 2025 e prospettive di stabilizzazione;
vive in locazione con canone di euro 700 e rimborsa finanziamento di euro 166 mensili;
percepisce il 100% dell'assegno unico di euro 233 mensili;
considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 505 circa.
Alla luce di quanto precede, visiti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ivi comprese le esigenze del minore ed i suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore (6 pernottamenti e circa 4 cene al mese con il padre), atteso che sul ricorrente gravano i costi di trasporto per l'esercizio del diritto di visita, viene stabilito come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con effetto dalla data della domanda.
L'intero importo dell'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla resistente, come sino ad ora avvenuto.
La circostanza per cui alla udienza del 27.3.2025 le parti hanno saputo trovare accordi, se pur parziali, per la gestione del figlio, inibisce di ravvisare elementi di pregiudizio per il minore nei comportamenti di entrambe le parti.
Si rigettano le istanze istruttorie articolate, in quanto generiche (ovvero prive di specifici riferimenti cronologici, topici o fattuali) e comportanti valutazioni non demandabili a testi.
La natura, l'esito del giudizio ed i rapporti tra le parti integrano i presupposti normativi per la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
pagina 9 di 10 -Dispone che il padre possa tenere con sé il primo e il terzo fine settimana del mese dal venerdì alla Per_1 uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola e nelle settimane in cui lavora la mattina o la notte un giorno (il giovedì), prendendolo a scuola alle 16.30 fino a dopo cena, alle 21.30; il ricorrente comunicherà alla resistente i propri turni entro il 18.4.2025; durante le festività natalizie, ad anni alterni, un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale 2025 con il padre);
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni con la madre (Pasqua 2025 con la madre); quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare tra le parti entro il 30.5 di ogni anno;
in difetto di accordo si stabilisce sin d'ora che negli anni pari tarà con il padre o con i nonni Per_1 paterni dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto e negli anni dispari starà con il padre o con i nonni Per_1 paterni dal 16 al 31 luglio e dal 16 al 31 agosto;
il minore potrà sentire in videochiamata una volta al giorno il genitore presso cui non si trova;
-eleva a far data da novembre 2024 ad euro 325,00 l'importo del contributo ordinario al mantenimento dovuto dal padre (somma soggetta a rivalutazione ISTAT prima rivalutazione novembre 2025), oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di
Monza;
-stabilisce che la madre possa percepire il 100% dell'assegno unico per il figlio;
-conferma nel resto il provvedimento ottobre 2020 del Tribunale di Messina;
-compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice
Claudia Bonomi
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