Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6857 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06857/2025REG.PROV.COLL.
N. 08216/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8216 del 2024, proposto da
GR MO, IE DR, CE QU, RA LI, AN NI, TA EL, NI BI, UC RI AL, RO OG, OV DR GL, SS TT, ZO HE, CR RU, TO IC, SC ON IL, SS UT, PP OL, ON CA, ON CA, NA CC, ON LI, SC CA, CI EL, IO D'LO, ER IG D'ON, SS De CA, ZO De IS, AR De ON, TO EL SA, ELfino DE, UC IM, IG Di OR, PP Di NO, LI Di AN, OB IA, SC IT LL, NA BB, GO RI FA, SS EG, FF ER, RE RE, RC FU, ERluigi GA, PP GI, DA BB, IO EO ER, IO SS, CA La CA, CE IE, ID AZ, TT NI, ON MO, TO MA, IR LA, IO ST, SC ME, ON AT, ER TI, CA LA, TA PI RI PA, NA ER, ET PE, NG PI, PP IO, CE IL, RA IO, CA NO, ER IA, CE AN TI, LI CH, ON AT, LO EZ, RI TA AR, SI RO, ON SO, FI TU, PP AI, rappresentati e difesi dall'avvocato CE De Michele, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati SS Di Meglio e LO Aquilone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), 21 giugno 2024, n. 12620, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere NG Rotondano e uditi per le parti gli avvocati CE De Michele, LO Aquilone e l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellanti, tutti giudici tributari onorari, attualmente in servizio quali componenti delle Corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39- bis , della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiornato al 31 dicembre 2022, appellano la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tar del Lazio, accogliendo l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Ministero resistente, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale dell'11 maggio 2023 n.109 - avente ad oggetto la «Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale» .
2. Gli appellanti hanno censurato tali statuizioni, declinatorie della giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, deducendone l’erroneità e domandandone la riforma per un unico articolato motivo, mediante il quale hanno lamentato la violazione dell’art. 133 comma 1 lett. i) c.p.a., nonché l’erronea applicazione dei principi affermati dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato in tema di giurisdizione in materia di equiparazione della retribuzione e della previdenza dei giudici onorari rispetto ai magistrati togati .
2.1. Gli appellanti hanno altresì riproposto le questioni pregiudiziali ex art. 267 paragrafo 3 TFUE prospettate in primo grado, nonché un ulteriore quesito concernente la compatibilità con le norme del giusto processo di origine eurounitaria (in particolare, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e artt. n. 6 e n. 13 della CEDU) della disciplina di cui all’art. 105 cod. proc. amm. laddove prevede, in caso di accoglimento dell’appello vertente su una questione di giurisdizione, il rinvio al giudice di primo grado.
3. Si sono costituite le Amministrazioni intimate. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello sulla questione di giurisdizione, insistendo per il rigetto. L’INPS ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo la propria estromissione dal giudizio, non sussistendo un rapporto di pubblico impiego tra i ricorrenti e l’Amministrazione pubblica.
4. All’udienza camerale del 25 febbraio 2025, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Preliminarmente, deve darsi atto della rinuncia all’appello da parte di uno degli appellanti, il dottor ON CA.
6. L’appello è infondato.
7. Gli appellanti sostengono l’erroneità delle statuizioni che hanno negato la sussistenza della giurisdizione amministrativa adita, essenzialmente sul rilievo che la presente controversia, concernente la domanda di equiparazione economica e previdenziale dei ricorrenti (giudici tributari) rispetto ai magistrati tributari, sia del tutto assimilabile alle controversie in tema di richiesta equiparazione retributiva e contributiva del giudice onorario al magistrato professionale.
Queste ultime controversie, come chiarito dalla giurisprudenza, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati (sono, in particolare, richiamate le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 novembre 2021, n. 7427 e 9 aprile 2024 n.3242, nonché le pronunce la sentenza 16 novembre 2017, n. 27198 e le ordinanze 30 luglio 2021, n. 21986 e 19 giugno 2024, n. 16839 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
A tal fine, gli appellanti deducono che il Tar avrebbe errato nell’affermare la giurisdizione del giudice ordinario sulla base della sentenza n.13722/2017 delle Sezioni unite della Cassazione, in quanto tale pronuncia attiene alla diversa fattispecie – in effetti spettante alla giurisdizione ordinaria - del trattamento economico dei giudici tributari applicati alle articolazioni regionali della Commissione tributaria centrale, regolato direttamente dalla legge e dalle norme ordinamentali (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, art. 13).
Invece, nella odierna causa, con l’atto introduttivo del giudizio, si è domandato l’annullamento del decreto del MEF del 24 marzo 2023, avente ad oggetto la «Definizione dei compensi fissi e aggiuntivi spettanti ai giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria presenti nel ruolo unico nazionale» , ai fini dell’accertamento del diritto dei giudici tributari ricorrenti, quali componenti delle Corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39- bis , della legge 12 novembre 2011, n. 183, a ricevere lo stesso trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei magistrati tributari di cui all’art.13- bis del 31 dicembre 1992 n.545, con decorrenza dal 16 settembre 2022 e fino al raggiungimento del 75° anno di età e con la qualifica di inquadramento economico corrispondente all’anzianità di nomina in ruolo come giudice tributario di cui alla tabella F- bis allegata alla legge n.130/1992.
I motivi di ricorso sono, in particolare, volti a contestare la disparità di trattamento, determinata in conseguenza della riforma della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130 che ha istituito la figura del magistrato tributario (assunto a seguito del superamento di specifico concorso pubblico), tra i componenti dei collegi giudicanti che svolgeranno le medesime funzioni giurisdizionali, con gli stessi carichi di lavoro e la stessa organizzazione giudiziaria, a seconda delle rispettive provenienze (magistrato tributario o giudice tributario).
Si è altresì prospettato che l’assetto risultante dalla riforma di cui alla L. n. 130/2022 violerebbe la normativa eurounitaria, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto di ricevere dal MEF le informazioni sulle condizioni di lavoro subordinato di diritto pubblico equiparate a quelle del magistrato tributario di cui all’art.1 comma 1 lettere a), d), f), l), m), n) ed r) del d.lgs. n.104 del 27 giugno 2022, anche agli effetti della richiesta di cui all’art.16 comma 2 del d.lgs. n.104/2022, ai fini dell’eventuale intervento dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, per quanto riguarda l’intervento sanzionatorio in caso di inadempimento, e dell’INPS, per quanto riguarda il riconoscimento della posizione contributiva ed assicurativa.
Anche sotto tale profilo, concernente la violazione dei sopra indicati obblighi di informativa, si è infatti dedotta l’illegittimità del decreto ministeriale impugnato.
8. Le doglianze non sono fondate.
9. Benché, come già rilevato dal primo giudice, le censure proposte dai ricorrenti avverso il menzionato Decreto ministeriale lamentano la disparità di trattamento economico e giuridico, che verrebbe a crearsi, a seguito dell’introduzione della figura dei magistrati tributari togati ad opera delle legge 130/2022, tra i componenti dei collegi giudicanti che svolgeranno le medesime funzioni giurisdizionali a seconda delle rispettive provenienze (magistrato tributario o giudice tributario), tanto non basta a radicare la giurisdizione amministrativa sulla presente controversia.
9.1. In via preliminare, deve essere innanzitutto rammentato che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 545 del 1992 (cfr. ora art. 17 D.Lgs. 175/2024), la nomina a componente delle Commissioni tributarie non determina l’insorgenza di un rapporto di pubblico impiego con l’Amministrazione che ha proceduto alla nomina, cosicché si è in presenza di rapporto di servizio onorario per l'esercizio di una funzione giurisdizionale.
9.2. Inoltre, l’art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2004 (l. 350/2003) prevede espressamente che: “Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario” .
9.3. Sulla base delle norme sopra indicate, che disciplinano il caso di specie, correttamente la sentenza appellata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
9.4. Infatti, nell’ambito del presente giudizio, seppur formalmente impugnando un provvedimento amministrativo, i ricorrenti avanzano chiaramente una pretesa relativa al trattamento economico loro riservato, sotto il profilo della disparità di trattamento con i componenti togati delle Corti di giustizia tributaria.
9.5. Come evidenziato, per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 121, della legge n. 350/2003) le controversie concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di giudice tributario sono devolute alla cognizione del giudice ordinario.
9.6. È corretto anche il richiamo operato dal primo giudice, ai fini della determinazione della giurisdizione, all’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Quest’ultima ha, infatti, chiarito che: “la legge finanziaria 2004 (legge 24/12/2003, n. 350) stabilisce che "Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario" (art. 3, comma 121). Si tratta di disposizione che non contraddice affatto l'enunciato delle sezioni unite del 2013. Infatti il legislatore, dopo aver ribadito che la giustizia tributaria non configura mai attività di pubblico impiego, individua la giurisdizione piena del giudice ordinario riguardo alle controversie concernenti il relativo trattamento economico del singolo giudice. Individua, nella sostanza, una categoria di controversie su diritti patrimoniali che segue pedissequamente le regole delle ordinarie obbligazioni nummarie. Il che è ben possibile, senza venire meno ad alcun principio di riparto secondo l’architettura disegnata dalla Corte costituzionale, laddove al giudice ordinario sia sostanzialmente devoluta la risoluzione in via solo incidentale delle questioni da cui dipende la decisione delle controversie rientranti ex lege nella propria giurisdizione. Ne deriva che, nelle controversie concernenti il trattamento economico dei giudici tributari, il giudice ordinario, se ritiene illegittimo un Regolamento o un atto amministrativo generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'impugnazione diretta dinanzi al giudice amministrativo laddove si vogliano censurate le relative operazioni deliberative dell'amministrazione finanziaria, per denunciarne i vizi tipici previsti dall'art. 7 cod. proc. amm. Dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende, quale non trascurabile corollario, il diverso risultato che il loro annullamento giudiziale determina col venire meno degli effetti nei confronti di tutti i destinatari, compresi quelli rimasti estranei alla controversia (conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, in materia fiscale). Di contro la giurisdizione ordinaria, così come individuata dalla legge finanziaria 2004 (art. 3, comma 121), ha carattere sì pieno e ha per oggetto sia l'an che il quantum della pretesa pecuniaria. Però ciò che viene in rilievo nelle controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario è il bene della vita al quale gli attori aspirano, che non è tanto l'interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa, quanto la tutela di una pretesa pecuniaria normalmente azionabile, dunque, dinanzi al giudice ordinario. La legge finanziaria 2004 nello stabilire che "Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (...) sono devolute alla competenza del giudice ordinario" delinea, dunque, una ipotesi di giurisdizione piena. In essa il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario trova ampia espansione, anche laddove si sia affermato, in tesi generale, che esso non possa essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 31 maggio 2017, n. 13722).
9.7. Nella fattispecie la pretesa sostanziale avanzata dai ricorrenti concerne inequivocabilmente il trattamento economico dei giudici tributari.
9.8. Ed infatti negli scritti difensivi degli appellanti viene precisato che l’oggetto della domanda è: “la declaratoria di illegittimità (del Decreto) ai fini dell’accertamento del diritto dei giudici tributari ricorrenti, quali componenti delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, a ricevere lo stesso trattamento economico, previdenziale ed assicurativo dei magistrati tributari di cui all’art.13-bis del 31 dicembre 1992 n.545, con decorrenza dal 16 settembre 2022 e fino al raggiungimento del 75° anno di età e con la qualifica di inquadramento economico corrispondente all’anzianità di nomina in ruolo come giudice tributario di cui alla tabella F-bis allegata alla legge n.130/1992” .
9.9. Non può, invece, essere condivisa la prospettazione di parte appellante secondo cui nella fattispecie verrebbe in rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. i) del c.p.a. sulle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Infatti, la legislazione vigente non prevede una equiparazione tra i giudici tributari onorari e i magistrati tributari introdotti dalla legge n.130/2022.
10. L’appello avverso la declinatoria di giurisdizione deve essere, pertanto, respinto, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande qualora il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza ai sensi dell’art. 11 Cod. proc. amm.
Dinanzi al giudice ordinario potranno essere quindi riproposte le domande formulate in questa sede nonché sollevate le questioni pregiudiziali comunitarie prospettate.
11. Sussistono giusti motivi, stante la definizione in rito della causa e la natura delle questioni controverse, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
NG Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria RI Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO