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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessandro Paone, letto il ricorso per decreto ingiuntivo, iscritto al RG n. 682/2025, proposto dalla Parte_1
(P.IVA - C.F. ) nei confronti di (C.F. P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
); C.F._1 ritenuta la propria competenza;
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che
la domanda, sulla scorta della predetta documentazione, possa essere accolta;
ritenuto che
non paiono sussistere – nel contratto intercorso tra le parti – clausole abusive tali da incidere negativamente sul riconoscimento del credito oggetto di richiesta di ingiunzione;
ritenuto che
, all'esito della valutazione discrezionale riservata al Giudice dall'art. 642, co. 2 c.p.c., non siano stati adeguatamente rappresentati elementi tali da far ritenere opportuna la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
visto il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, contenente i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
visti ed applicati gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;
INGIUNGE ad (C.F. ) il pagamento in favore della parte ricorrente, Controparte_1 C.F._1 nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, per la causale di cui al ricorso, della somma di euro 34.338,63, di cui € 22.241,05 quale sorte capitale e € 12.097,58 quali interessi moratori già maturati, oltre interessi moratori maturandi come richiesti in ricorso, nonché delle spese e competenze del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 1.656,00, di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 1.370,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.
AVVERTE la parte ingiunta che nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione o di pagamento, il decreto diventerà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata;
la debitrice-consumatrice che in mancanza di opposizione non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Castrovillari, 07.04.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone