Articolo 970 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 949Articolo 939
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 970. Ulteriori ferme per il personale militare 1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate, in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita', vincolati, in connessione alla frequenza di corsi di formazione e specializzazione legati al proprio profilo di impiego nel settore del traffico aereo, a ferme obbligatorie per la complessiva durata di dieci anni, ai sensi dell'articolo 969 e degli articoli 971 e 972, al termine del periodo di ferma obbligatoria e successivamente al conseguimento del massimo grado di abilitazione previsto, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte ((entro il quarantacinquesimo anno di eta')) .
Entrata in vigore il 27 marzo 2012