Art. 4. Nucleo di valutazione 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo di cui si tratta, i cui esperti restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta, composto:
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, o da un suo delegato;
da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, scelti tra funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente;
da un rappresentante con qualifica non inferiore a primo dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
da tre esperti nominati dal Ministro dell'industria tra terne segnalate dalle organizzazioni del commercio e della cooperazione e dell'associazionismo;
da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;
ed integrato da tre esperti nel campo dell'assistenza tecnica, dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica funzionale non inferiore alla VII.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio" di cui al presente articolo.
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che lo presiede, o da un suo delegato;
da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, scelti tra funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente;
da un rappresentante con qualifica non inferiore a primo dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
da tre esperti nominati dal Ministro dell'industria tra terne segnalate dalle organizzazioni del commercio e della cooperazione e dell'associazionismo;
da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;
ed integrato da tre esperti nel campo dell'assistenza tecnica, dell'innovazione tecnologica e della formazione professionale, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica funzionale non inferiore alla VII.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell' art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , l'organo collegiale "Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio" di cui al presente articolo.