Articolo 1 della Legge 18 luglio 1984, n. 343
Articolo 2
Versione
5 agosto 1984
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento della Conferenza sul disarmo in Europa (CDE) di Stoccolma.
Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte sugli stati di previsione del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.
Entrata in vigore il 5 agosto 1984