Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1886/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
( ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in C.le Caitina II traversa n. 7/A, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cappello Rizzarello che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
e da
(C.F. , nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in C.le Caitina II Traversa n. 7/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Gaetano Franzone, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 05.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c oncordatari o a Modica il 24.05.2004, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 41, parte II, Serie A, dell'anno
2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
14.11.2009); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.10.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. pronunciare la separazione consensuale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati.
2. La casa coniugale, unitamente al mobilio e ai suppellettili, sita in Modica (RG), C.le Caitina
II Traversa n. 7/A, di proprietà del Sig. , viene assegnata alla Sig.ra Parte_3 che vi continuerà ad abitare insieme ai due figli minori. Pt_1
3. Con riferimento ai figli minori statuire tra i genitori il regime di affidamento condiviso previsto dalla legge n. 54/06, alle seguenti condizioni:
i minori saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori con pari esercizio della potestà genitoriale ma, ritenendo gli odierni ricorrenti maggiormente rispondente agli interessi ed alle esigenze dei figli, questi, vivranno stabilmente con la madre presso la quale rimarranno collocati prevalentemente.
La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, che dovranno condividere le responsabilità genitoriali ed occuparsi, paritariamente, della cura, dell'istruzione e della educazione, anche religiosa, dei figli, assumendo, di comune accordo tra loro, le decisioni di maggiore interesse per gli stessi figli per quanto concerne l'istruzione, l'educazione e la salute, e sempre tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei desideri dei figli medesimi.
Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, impegnandosi a comunicare all'altro genitore le decisioni prese nell'interesse dei minori. Le questioni relative invece alla straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Le scelte inerenti ad eventuali situazioni di emergenza restano demandate, disgiuntamente, a quello dei due genitori che, in quel momento, avrà con sé i figli, restando, comunque,
l'obbligo di tempestivo avviso dell'altro genitore.
Gli odierni ricorrenti, espressamente, concordano che, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici e con gli impegni lavorativi, le esigenze e le necessità di ciascuno dei genitori e soprattutto tenuto conto che il padre, lavorando con contratto stagionale, concorderà con congruo anticipo, i tempi di permanenza con i figli.
I genitori avranno entrambi cura di far sì di trascorrere e festeggiare insieme fra loro, con modalità da concordarsi di anno in anno, il giorno del compleanno dei figli e , Per_1 Per_2
nonché ogni ricorrenza per loro importante (comunioni, cresime, etc.).
In ogni caso il padre avrà diritto di visita e/o di avere con sé i figli, almeno due volte a settimana nei giorni e negli orari che saranno concordati dai coniugi compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con gli impegni scolastici dei minori.
A fine settimana alterni, il padre terrà con se i figli, dalle ore 09.00 del sabato mattina alle ore 22.00 della domenica sera.
Per quanto riguarda le festività maggiori (Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo) alternativamente negli anni con ciascun genitore, nonché ulteriori 15 giorni anche non consecutivi potranno essere trascorsi dai minori e insieme al padre concordando Per_3 Per_2 con l'altro genitore con esattezza i giorni stabiliti previo preavviso di quindici giorni.
Il padre potrà tenere contatti telefonici con i minori, attraverso l'utenza mobile o fissa della signora e/o direttamente con figli, qualora questi siano già dotati di telefono Pt_1
cellulare, ogni qualvolta lo desidererà (escluse le ore notturne). Lo stesso diritto potrà essere esercitato dalla precitata signora attraverso l'utenza telefonica del signor Pt_1 Pt_2
, allorquando i figli si troveranno con il padre.
[...]
Salvo diverse organizzazioni, da concordarsi, di volta in volta e preventivamente, fra i genitori, le modalità di cui sopra, eccezionalmente e per comprovate ed indifferibili esigenze dei figli minori o di ciascuno dei genitori, potranno subire eventuali variazioni, previo accordo e congruo avviso fra i genitori. Il tutto, in ogni caso, sempre nel massimo spirito di cooperazione e collaborazione genitoriale nell'interesse dei figli minori.
4. Il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1 mantenimento dei due figli minori, la somma di € 600,00 (Euro seicento/00) mensili, che verrà versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra mediante bonifico bancario sul conto Pt_1
corrente intestato alla stessa e acceso presso Banca Nazionale del Lavoro, con sede a
Modica, contraddistinto dal seguente codice Iban: [...], il tutto oltre a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie documentate inerenti i figli, quali spese scolastiche, sportive, ricreative, mediche, ecc.;
5. L'assegno unico e universale per i figli a carico sarà percepito nella sua interezza dalla sig.ra
Pt_1 6. Il Sig. continuerà, in via esclusiva, a farsi carico della rata di mutuo gravante Parte_2 sull'immobile coniugale.
7. Il Sig. , a mezzo del presente accordo si riconosce sin d'ora debitore Parte_2 nei confronti della Sig.ra dell'importo di € 3.400,00, concesso in prestito dalla Pt_1 predetta ed utilizzato a titolo di anticipo per l'acquisto di una nuova vettura intestata al Sig.
. Il predetto importo, il Sig. , s'impegna a restituirlo alla Sig.ra Parte_2 Parte_2 al momento della cessazione dell'attuale contratto di lavoro stagionale e non Pt_1
appena gli verranno liquidate le competenze di fine rapporto, ad ogni buon conto entro e non oltre il 31.12.2024.
8. Per quanto riguarda, invece, il finanziamento in essere, contratto per l'acquisto della sopracitata autovettura e di cui la Sig.ra è garante, il Sig. s'impegna Pt_1 Parte_2
a dare evidenza mensilmente, alla Sig.ra dell'avvenuto pagamento della rata. Pt_1
9. I coniugi si danno sin d'ora il reciproco consenso all'espatrio ed alla richiesta e rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti relativi ai figli minori.
10. Il sig. provvederà, entro giorni 30 dalla sottoscrizione del presente ricorso a Parte_2
trasferire la propria residenza presso un diverso immobile.
11. I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni altro loro rapporto patrimoniale.
12. Il tutto dalla sottoscrizione del presente ricorso.
13. Le spese del presente giudizio restano interamente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà ex art. 13/8 L.P.F. che l'udienza di comparizione del dì 5.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario a Modica in data 24 .05. 20 04 , con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Modica, al n. 41, parte II, Serie A, anno
2004;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Modica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti