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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2615/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2615/2023, promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Beltramini n. 61, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Priamo Conti (C.F. PEC: C.F._2
Angelo Trezza (C.F. ) PEC: Email_1 C.F._3
e Michele Morosato (C.F. ) PEC: Email_2 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi Email_3 procuratori in Rimini, Via Curiel n. 11, giusta procura in atti;
Appellante
Contro
(P. I. ), con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 27, in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ), ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso la Sede comunale, PEC: giusta procura in atti;
Email_4
Appellato
Nonché contro
P.I. ), con sede legale in Rimini, Via della Lontra n. 30, in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Tomassoli (C.F. ), C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Rimini, Corso D'Augusto n. 134, PEC:
giusta procura in atti;
Email_5
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 27 marzo 2025, qui da intendersi integralmente pagina 1 di 9 richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 160/2023 del Giudice di Pace di Rimini (resa nella causa civile R.G. G.d.P. n. 172/2022) emessa in data 24.02.2022 e pubblicata in data 24.02.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI IN FATTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 13.09.2023, il Sig. Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 160/2023, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data
[...]
24.02.2022 e pubblicata in data 24.02.2023, al fine di far accertare, in riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del per i danni riportati dalla Controparte_1 propria autovettura Fiat Punto Evo, targata FC412AY, con conseguente condanna dell' Parte_2 al pagamento dei danni subiti, quantificati in euro 1.516,98 oltre interessi legali, e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per mancata adesione di controparte alla procedura di negoziazione assistita.
Parte appellante ha previamente ricostruito i fatti sui quali il Giudice di Pace ha fondato la sua pronuncia affermando che, in data 11.06.2020, mentre usciva a bordo dell'autovettura Fiat Punto Evo,
Targata FC412AY, da un parcheggio a pagamento sito in Rimini, Via Curiel n. 11, urtava con la fiancata destra dei “tondini di ferro” sporgenti dalla recinzione di cemento precedentemente abbattuta, riportando dei danni alla carrozzeria dell'automobile. La stessa parte ha proseguito esponendo che la responsabilità del sinistro è da addebitare ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. al quale custode Controparte_1
e/o detentore del parcheggio, tenuto altresì conto che la gestione del parcheggio fa capo all'ente.
All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace con sentenza n. 160/2023 ha dichiarato “il carente della titolarità passiva del rapporto dedotto dall'attore con la domanda principale e Controparte_1 CP_2 carente della titolarità passiva del rapporto introdotto dall'ente convenuto con la domanda di chiamata in garanzia”, respingendo la domanda di parte attrice e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il sig. ha impugnato detta pronuncia articolando plurimi motivi di appello. Parte_1
In primo luogo, ha eccepito la erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. nella parte in cui ha fatto richiamo del principio enunciato dalla giurisprudenza di Cassazione secondo il quale “rimane in capo al solo proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia”. L'appellante, a riguardo, ha evidenziato che la sentenza citata non attiene al caso di cui è causa, in quanto la stessa Cassazione ha affermato che “nell'espressione "strutture murarie
e impianti in esse conglobati" rientrano soltanto i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie”, e nel caso di specie il danno è stato cagionato non da elementi qualificabili quali “strutture murarie” ma da dei tondini di ferro sporgenti dai resti della recinzione in cemento che prima di essere abbattuta delimitava l'area di parcheggio. Sulla base delle citate osservazioni pagina 2 di 9 l'appellante ha dedotto che ricorre la responsabilità dell' convenuto, in capo al quale incombeva l'onere Pt_2 di provvedere alla manutenzione della res dalla quale è originato il danno.
Sempre con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellante ha evidenziato che, in ogni caso, dalla disamina della pronuncia impugnata emerge che il Giudice di Pace ha correttamente qualificato la odierna appellata quale custode ex art 2051 c.c. della cosa dalla quale è originato il danno, rivestendo il CP_1 la qualifica di conduttore dell'area adibita ad uso parcheggio ove si è verificato il sinistro.
[...]
Quale secondo motivo di gravame l'odierno appellante ha eccepito l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno, avendo il Giudice di Pace ritenuto assorbita ogni questione di merito, stante il difetto di legittimazione passiva dell'ente In particolare, il sig. ha chiesto che, in Pt_2 Parte_1 riforma della sentenza impugnata, venga disposta la condanna dell'appellata al risarcimento del danno subito e quantificato in euro 1.516,98.
Da ultimo, quale terzo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia sulla responsabilità ex art 96 c.p.c. in conseguenza della mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita visto che anche detto capo è stato assorbito a seguito dell'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto.
Si è regolarmente costituito in giudizio il il quale ha eccepito la totale Controparte_1 infondatezza dei motivi di gravame proposti e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Parte appellata, in particolare, ha sottolineato la correttezza della decisione del Giudice di
Pace, il quale ha dichiarato la sussistenza del difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 sull'assunto che:
i) l'area in cui è avvenuto l'asserito sinistro è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
ii) il contratto di locazione sottoscritto in data 06.11.2003 con il quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha concesso in locazione al Comune di Rimini l'area destinata a parcheggio è scaduto il 31.10.2015 e non
è stato sottoscritto un nuovo contratto;
iii) il non è più tenuto ad ottemperare agli obblighi contrattuali concernenti la Controparte_1 manutenzione, ma al più è tenuto alle obbligazioni relative alla piccola manutenzione/riparazione previste dagli artt. 1576 e 1609 c.c.;
In ordine al secondo motivo di appello, l'ente ha evidenziato l'assenza in ogni caso di una sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., in quanto l'asserito danno si è verificato a causa del comportamento colposo dell'attore, che non ha utilizzato la dovuta diligenza per evitare i resti della recinzione che erano ben visibili e facilmente evitabili.
Con riferimento al terzo motivo di appello, l'ente ha dedotto che la mancata adesione alla negoziazione assistita proposta da controparte è del tutto giustificata, vista la sua totale assenza di responsabilità nella causazione del sinistro. pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.12.2024 si è costituita in giudizio anche la società la quale ha richiesto il rigetto dell'appello, eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, posto che la recinzione in cemento abbattuta all'interno del parcheggio è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e qualsiasi attività manutentiva resta in capo al proprietario.
La terza chiamata ha altresì ribadito l'infondatezza della domanda attorea, considerata la condotta incauta e sprovveduta del danneggiato che è stata causa esclusiva del sinistro e, in ogni caso, ha evidenziato il difetto di prova relativo alla congruità del costo di riparazione, dell'entità del danno e del nesso causale con i fatti di causa.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 21.03.2024 il procuratore dell'appellante ha insistito nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, mentre il procuratore del ha chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa Controparte_1 in decisione. Il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie richieste e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art 189 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12.12.2024, successivamente differita al 27.03.2025. Alla predetta udienza i procuratori si sono riportati ai loro scritti difensivi e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME
Il Sig. ha eccepito la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace Parte_1 nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sull'assunto che Controparte_1 il solo legittimato passivo è il soggetto titolare dell'area adibita a parcheggio (Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a.).
In punto di diritto, giova premettere che l'art. 2051 c.c. individua, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (ex plurimis, Cass. 27724/18). La responsabilità del custode, una volta provato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile (Cass. 26051/2008; Cass. 5326/2005, Cass. 6753/2004).
E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare il rischio sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Quindi, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 2012).
L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa (da intendersi come qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso pagina 4 di 9 o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni) che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come non viene ricompresa la pericolosità tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame (Cass.
Sez. 3, 20.07.2002 n. 10641), così la discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento non è rilevante, dal momento che la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
La custodia - quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità - deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella disponibilità immediata sulla cosa, come disponibilità di fatto;
pertanto, la disposizione de qua non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. Sez. 3, 10.02.2003, Sentenza n. 1948).
In ordine al profilo relativo alla qualifica quale custode del Comune di Rimini, assume rilievo evidenziare che costituisce circostanza incontestata che l'area ove è avvenuto il sinistro, contraddistinta al
Catasto Fabbricati del Comune di Rimini al Foglio 48, Particelle 2836 e 2837 (già Particella 478), sia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (doc. 10 fascicolo di primo grado del . Controparte_1
Parimenti provato e pacifico è che con contratto di locazione sottoscritto in data 06.11.2003 la società per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., abbia concesso in locazione al Parte_3 di Rimini, per la durata di anni 6, l'area in questione con destinazione d'uso parcheggio (doc. 11 CP_1 fascicolo di primo grado del e che, nonostante il contratto di locazione sia scaduto Controparte_1 in data 31.10.2015, il abbia continuato a gestire l'area. Controparte_1
Con riferimento al venire meno della qualifica di custode in capo al conduttore in caso di cessazione del vincolo negoziale, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che
“il conduttore rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità pur dopo la scadenza del contratto e come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168 c.c., comma 2… il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile” (Cassazione civile sez. II, 01.09.2014,
n.18486). La giurisprudenza di Cassazione, pertanto, ha evidenziato che la scadenza del contratto di per sé non comporta il venire meno della qualifica di detentore del conduttore, visto il persistere, sino al momento del rilascio, della materiale relazione con la cosa. Sebbene la giurisprudenza abbia affrontato la questione relativa alla qualifica del detentore in relazione alla questione inerente alla legittimazione del conduttore all'esercizio delle azioni possessorie, detti principi possono essere estesi anche alla questione pagina 5 di 9 relativa alla legittimazione passiva ex art 2051 c.c. del conduttore in caso di scadenza del contratto, poiché il permanere della materiale disponibilità della cosa comporta il persistere dei doveri di custodia della stessa.
Facendo applicazione dei principi sopra citati al caso di specie, quindi, non può escludersi la qualifica quale detentore dell'area sulla quale si è verificato il sinistro da parte del in quanto la Controparte_1 scadenza del contratto non ha inciso su detta qualifica, costituendo fatto non contestato che l'ente non abbia provveduto alla restituzione del bene e, al contrario, abbia continuato a gestire il parcheggio. Giova altresì evidenziare che lo stesso in sede di comparsa di costituzione e risposta, non ha Controparte_1 escluso il persistere di una posizione di detenzione dell'area, avendo affermato che “siccome il contratto di locazione è scaduto, il non ha più gli obblighi di manutenzione previsti dall'art. 11 del contratto ma tutt'al più le CP_1 obbligazioni previste dagli artt. 1576 c.c. e 1609 c.c. ossia: obblighi di piccola manutenzione e/o riparazione. La manutenzione di una recinzione in cemento (presunta causa del sinistro) è un intervento di natura straordinaria che spetta esclusivamente al proprietario dell'area, ossia a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.”
Pertanto, il non ha escluso il permanere di taluni obblighi derivanti dalla mancata gestione del CP_1 bene, ma ha escluso il persistere degli obblighi ex art 11 del contratto e, in particolare, dell'obbligo di manutenzione della recinzione in cemento.
Orbene, ferma la qualifica di detentore dell'area da parte del residua da dover essere CP_1 esaminata la questione relativa alla qualifica della recinzione in cemento dalla quale è originato il danno quale “struttura muraria”.
Detta questione presuppone un previo esame della giurisprudenza di Cassazione in materia di ripartizione degli obblighi di manutenzione e dei doveri di custodia in ordine ad un bene locato e ai profili inerenti al riparto della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sul punto la Cassazione ha affermato che, in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cassazione civile, sez. III, 26/04/2023,
n. 10983). Con riferimento alla medesima tematica la Cassazione ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., sussiste la responsabilità del proprietario dell'immobile locato, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (perché la concessione in godimento del bene non comporta la perdita della loro disponibilità giuridica e materiale). Costituisce, peraltro, presupposto di tale conclusione che il proprietario del bene abbia e conservi la custodia anche durante la locazione, sicché la responsabilità del custode viene meno sia quando egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche pagina 6 di 9 dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno, sia quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore (Cassazione civile, sez. III, 05.07.2024, n. 18471). Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che nell'espressione strutture murarie e impianti in esse conglobati rientrano i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie
(Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2001, n. 782; Cass. civ.; sez. III, 09 febbraio 2004, n. 2422).
Dalla disamina delle citate sentenze si evince che il proprietario dell'immobile resta responsabile dei danni che derivano da parti della cosa locata che non sono nella disponibilità immediata e diretta del conduttore e delle quali il proprietario mantiene la custodia, quali sono le strutture murarie;
mentre il conduttore è responsabile di quei danni che sono riferibili alle altre parti dell'immobile (i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile) che rientrano nella sua immediata e diretta disponibilità e che costituiscono oggetto del suo godimento esclusivo. Pertanto, nel caso di elementi che sono acquisiti alla disponibilità del solo conduttore la legittimazione passiva in caso di azione ex art. 2051 c.c. fa capo a lui, mentre in caso di elementi che attengono la struttura esterna del bene e dei quali il conduttore non ha il godimento immediato e diretto, la legittimazione passiva fa capo esclusivamente al proprietario.
Orbene, venendo alla disamina del caso di specie, parte appellante ha dedotto che la causa del sinistro è ascrivibile al difetto di manutenzione della recinzione in cemento posta a confine dell'area locata, dalla quale sporgevano dei tondini di ferro che hanno causato il danno al veicolo da lui condotto.
Facendo applicazione dei principi sopra menzionati, ritiene il presente Tribunale che sia corretta la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del CP_1 sull'assunto che la cosa dalla quale è originato il danno rientri nella nozione di struttura muraria
[...]
e, pertanto, di cosa la cui responsabilità fa capo in via esclusiva al titolare del bene stesso ossia Ferrovie dello Stato. La recinzione esterna dell'area di parcheggio sulla quale si è verificato il sinistro non può essere qualificata quale elemento accessorio, ma costituisce un elemento strutturale la cui custodia fa capo al solo proprietario. La recinzione in muratura che segna il confine dell'area locata con altro fondo, infatti, non è una cosa che rientra nel godimento immediato e diretto del conduttore così come al contrario sono le strutture che si trovano all'interno dell'area adibita a parcheggio, ma è una struttura esterna alla cosa che è obbligo del titolare conservare in buono stato di manutenzione. In caso di locazione di area adibita a parcheggio, quindi, rientrano nell'area di responsabilità del conduttore i danni arrecati dalla non corretta manutenzione del manto stradale o cagionati da strutture site all'interno della stessa area adibita a parcheggio (ad es. il marciapiede, gli alberi, il parchimetro, la segnaletica stradale), ma non possono essere allocati in capo al conduttore quei danni che derivano dalle mura (recinzione in cemento) che delimitano il confine tra il bene locato ed altro bene. La struttura muraria di confine,
pagina 7 di 9 infatti, non è qualificabile quale elemento accessorio dell'area locata ma è un elemento strutturale, il cui dovere di custodia non incombe in capo al conduttore.
A ulteriore conferma di quanto affermato, si evidenzia che l'art. 1576 c.c. prevede che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Anche dalla lettura di tale norma si evince che opere quali il rifacimento di un muro di confine in cemento non sono qualificabili quali opere di piccola manutenzione, ma rientrano in quelle opere la cui realizzazione fa capo al locatore, con conseguente responsabilità in capo allo stesso delle conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dal difetto di manutenzione.
Ritiene, pertanto, il presente Tribunale che il primo motivo di gravame debba essere rigettato per le motivazioni di cui sopra, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Il rigetto del primo motivo di gravame comporta altresì l'assorbimento di quelli successivi.
SULLE SPESE DI LITE
Ferma la disciplina inerente alle spese di lite di primo grado, visto che le appellate non ne hanno chiesto la riforma, deve essere esaminato il profilo relativo alla ripartizione delle spese di lite di detto grado di giudizio.
In ordine alle spese correlate alla posizione del queste seguono la soccombenza e Controparte_1 devono essere allocate in capo alla appellante, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
In ordine alle spese correlate alla posizione della terza chiamata giova preliminarmente esaminare la giurisprudenza di Cassazione in materia di criteri di allocazione delle stesse.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cassazione civile sez. III, 07.03.2024, n. 6144). Sempre la Cassazione ha evidenziato che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso, peraltro, rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cassazione civile sez. I, 18.04.2023, n. 10364). pagina 8 di 9 Nel caso in esame parte appellante non ha mai esteso la sua pretesa risarcitoria nei confronti di come si può evincere dalla lettura delle conclusioni depositate in atti. CP_2
La chiamata in causa fatta dal è qualificabile quale manifestamente infondata, in Controparte_1 quanto dalla lettura della documentazione in atti emerge che l'attività che fa capo ad (in qualità di CP_2 soggetto cessionario dei servizi effettuati da Hera S.p.a.) è solo quella di manutenzione delle strade comunali, ossia delle strade che sono di titolarità del e l'area sulla quale si è verificato il sinistro CP_1 di cui è causa non è di titolarità del come emerge dalla documentazione in atti, con CP_1 conseguente difetto di legittimazione passiva della terza chiamata.
Da quanto esposto discende che le spese di lite di detto grado di giudizio relative alla posizione di debbono essere allocate in capo all'ente stesso che ha effettuato la chiamata, precisandosi CP_2 che anche da detto calcolo è esclusa la fase istruttoria e verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto da Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
160/2023, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 24.02.2022 e pubblicata in data
24.02.2023 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Condanna il Sig. al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese relative al presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00, oltre accessori di legge;
➢ Condanna il al pagamento in favore di delle spese relative al Controparte_1 CP_2 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo Tomassoli ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Rimini, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 27.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2615/2023, promossa da:
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
Beltramini n. 61, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Priamo Conti (C.F. PEC: C.F._2
Angelo Trezza (C.F. ) PEC: Email_1 C.F._3
e Michele Morosato (C.F. ) PEC: Email_2 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi Email_3 procuratori in Rimini, Via Curiel n. 11, giusta procura in atti;
Appellante
Contro
(P. I. ), con sede in Rimini, Piazza Cavour n. 27, in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ), ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso la Sede comunale, PEC: giusta procura in atti;
Email_4
Appellato
Nonché contro
P.I. ), con sede legale in Rimini, Via della Lontra n. 30, in persona del legale CP_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Tomassoli (C.F. ), C.F._6 elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Rimini, Corso D'Augusto n. 134, PEC:
giusta procura in atti;
Email_5
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 27 marzo 2025, qui da intendersi integralmente pagina 1 di 9 richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 160/2023 del Giudice di Pace di Rimini (resa nella causa civile R.G. G.d.P. n. 172/2022) emessa in data 24.02.2022 e pubblicata in data 24.02.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
OSSERVAZIONI IN FATTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 13.09.2023, il Sig. Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 160/2023, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data
[...]
24.02.2022 e pubblicata in data 24.02.2023, al fine di far accertare, in riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità ex art. 2051 e/o 2043 c.c. del per i danni riportati dalla Controparte_1 propria autovettura Fiat Punto Evo, targata FC412AY, con conseguente condanna dell' Parte_2 al pagamento dei danni subiti, quantificati in euro 1.516,98 oltre interessi legali, e al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per mancata adesione di controparte alla procedura di negoziazione assistita.
Parte appellante ha previamente ricostruito i fatti sui quali il Giudice di Pace ha fondato la sua pronuncia affermando che, in data 11.06.2020, mentre usciva a bordo dell'autovettura Fiat Punto Evo,
Targata FC412AY, da un parcheggio a pagamento sito in Rimini, Via Curiel n. 11, urtava con la fiancata destra dei “tondini di ferro” sporgenti dalla recinzione di cemento precedentemente abbattuta, riportando dei danni alla carrozzeria dell'automobile. La stessa parte ha proseguito esponendo che la responsabilità del sinistro è da addebitare ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. al quale custode Controparte_1
e/o detentore del parcheggio, tenuto altresì conto che la gestione del parcheggio fa capo all'ente.
All'esito del primo grado di giudizio, il Giudice di Pace con sentenza n. 160/2023 ha dichiarato “il carente della titolarità passiva del rapporto dedotto dall'attore con la domanda principale e Controparte_1 CP_2 carente della titolarità passiva del rapporto introdotto dall'ente convenuto con la domanda di chiamata in garanzia”, respingendo la domanda di parte attrice e condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il sig. ha impugnato detta pronuncia articolando plurimi motivi di appello. Parte_1
In primo luogo, ha eccepito la erronea applicazione dell'art. 2051 c.c. nella parte in cui ha fatto richiamo del principio enunciato dalla giurisprudenza di Cassazione secondo il quale “rimane in capo al solo proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia”. L'appellante, a riguardo, ha evidenziato che la sentenza citata non attiene al caso di cui è causa, in quanto la stessa Cassazione ha affermato che “nell'espressione "strutture murarie
e impianti in esse conglobati" rientrano soltanto i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie”, e nel caso di specie il danno è stato cagionato non da elementi qualificabili quali “strutture murarie” ma da dei tondini di ferro sporgenti dai resti della recinzione in cemento che prima di essere abbattuta delimitava l'area di parcheggio. Sulla base delle citate osservazioni pagina 2 di 9 l'appellante ha dedotto che ricorre la responsabilità dell' convenuto, in capo al quale incombeva l'onere Pt_2 di provvedere alla manutenzione della res dalla quale è originato il danno.
Sempre con riferimento al primo motivo di gravame, l'appellante ha evidenziato che, in ogni caso, dalla disamina della pronuncia impugnata emerge che il Giudice di Pace ha correttamente qualificato la odierna appellata quale custode ex art 2051 c.c. della cosa dalla quale è originato il danno, rivestendo il CP_1 la qualifica di conduttore dell'area adibita ad uso parcheggio ove si è verificato il sinistro.
[...]
Quale secondo motivo di gravame l'odierno appellante ha eccepito l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno, avendo il Giudice di Pace ritenuto assorbita ogni questione di merito, stante il difetto di legittimazione passiva dell'ente In particolare, il sig. ha chiesto che, in Pt_2 Parte_1 riforma della sentenza impugnata, venga disposta la condanna dell'appellata al risarcimento del danno subito e quantificato in euro 1.516,98.
Da ultimo, quale terzo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia sulla responsabilità ex art 96 c.p.c. in conseguenza della mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita visto che anche detto capo è stato assorbito a seguito dell'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'ente convenuto.
Si è regolarmente costituito in giudizio il il quale ha eccepito la totale Controparte_1 infondatezza dei motivi di gravame proposti e ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Parte appellata, in particolare, ha sottolineato la correttezza della decisione del Giudice di
Pace, il quale ha dichiarato la sussistenza del difetto di legittimazione passiva del Controparte_1 sull'assunto che:
i) l'area in cui è avvenuto l'asserito sinistro è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.;
ii) il contratto di locazione sottoscritto in data 06.11.2003 con il quale Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ha concesso in locazione al Comune di Rimini l'area destinata a parcheggio è scaduto il 31.10.2015 e non
è stato sottoscritto un nuovo contratto;
iii) il non è più tenuto ad ottemperare agli obblighi contrattuali concernenti la Controparte_1 manutenzione, ma al più è tenuto alle obbligazioni relative alla piccola manutenzione/riparazione previste dagli artt. 1576 e 1609 c.c.;
In ordine al secondo motivo di appello, l'ente ha evidenziato l'assenza in ogni caso di una sua responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., in quanto l'asserito danno si è verificato a causa del comportamento colposo dell'attore, che non ha utilizzato la dovuta diligenza per evitare i resti della recinzione che erano ben visibili e facilmente evitabili.
Con riferimento al terzo motivo di appello, l'ente ha dedotto che la mancata adesione alla negoziazione assistita proposta da controparte è del tutto giustificata, vista la sua totale assenza di responsabilità nella causazione del sinistro. pagina 3 di 9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.12.2024 si è costituita in giudizio anche la società la quale ha richiesto il rigetto dell'appello, eccependo il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, posto che la recinzione in cemento abbattuta all'interno del parcheggio è di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e qualsiasi attività manutentiva resta in capo al proprietario.
La terza chiamata ha altresì ribadito l'infondatezza della domanda attorea, considerata la condotta incauta e sprovveduta del danneggiato che è stata causa esclusiva del sinistro e, in ogni caso, ha evidenziato il difetto di prova relativo alla congruità del costo di riparazione, dell'entità del danno e del nesso causale con i fatti di causa.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 21.03.2024 il procuratore dell'appellante ha insistito nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, mentre il procuratore del ha chiesto fissarsi udienza di rimessione della causa Controparte_1 in decisione. Il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie richieste e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art 189 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 12.12.2024, successivamente differita al 27.03.2025. Alla predetta udienza i procuratori si sono riportati ai loro scritti difensivi e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
SUL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME
Il Sig. ha eccepito la erroneità della pronuncia del Giudice di Pace Parte_1 nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del sull'assunto che Controparte_1 il solo legittimato passivo è il soggetto titolare dell'area adibita a parcheggio (Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a.).
In punto di diritto, giova premettere che l'art. 2051 c.c. individua, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (ex plurimis, Cass. 27724/18). La responsabilità del custode, una volta provato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile (Cass. 26051/2008; Cass. 5326/2005, Cass. 6753/2004).
E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare il rischio sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Quindi, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 2012).
L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa (da intendersi come qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso pagina 4 di 9 o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni) che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come non viene ricompresa la pericolosità tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame (Cass.
Sez. 3, 20.07.2002 n. 10641), così la discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento non è rilevante, dal momento che la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
La custodia - quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità - deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella disponibilità immediata sulla cosa, come disponibilità di fatto;
pertanto, la disposizione de qua non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. Sez. 3, 10.02.2003, Sentenza n. 1948).
In ordine al profilo relativo alla qualifica quale custode del Comune di Rimini, assume rilievo evidenziare che costituisce circostanza incontestata che l'area ove è avvenuto il sinistro, contraddistinta al
Catasto Fabbricati del Comune di Rimini al Foglio 48, Particelle 2836 e 2837 (già Particella 478), sia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (doc. 10 fascicolo di primo grado del . Controparte_1
Parimenti provato e pacifico è che con contratto di locazione sottoscritto in data 06.11.2003 la società per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., abbia concesso in locazione al Parte_3 di Rimini, per la durata di anni 6, l'area in questione con destinazione d'uso parcheggio (doc. 11 CP_1 fascicolo di primo grado del e che, nonostante il contratto di locazione sia scaduto Controparte_1 in data 31.10.2015, il abbia continuato a gestire l'area. Controparte_1
Con riferimento al venire meno della qualifica di custode in capo al conduttore in caso di cessazione del vincolo negoziale, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che
“il conduttore rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità pur dopo la scadenza del contratto e come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168 c.c., comma 2… il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile” (Cassazione civile sez. II, 01.09.2014,
n.18486). La giurisprudenza di Cassazione, pertanto, ha evidenziato che la scadenza del contratto di per sé non comporta il venire meno della qualifica di detentore del conduttore, visto il persistere, sino al momento del rilascio, della materiale relazione con la cosa. Sebbene la giurisprudenza abbia affrontato la questione relativa alla qualifica del detentore in relazione alla questione inerente alla legittimazione del conduttore all'esercizio delle azioni possessorie, detti principi possono essere estesi anche alla questione pagina 5 di 9 relativa alla legittimazione passiva ex art 2051 c.c. del conduttore in caso di scadenza del contratto, poiché il permanere della materiale disponibilità della cosa comporta il persistere dei doveri di custodia della stessa.
Facendo applicazione dei principi sopra citati al caso di specie, quindi, non può escludersi la qualifica quale detentore dell'area sulla quale si è verificato il sinistro da parte del in quanto la Controparte_1 scadenza del contratto non ha inciso su detta qualifica, costituendo fatto non contestato che l'ente non abbia provveduto alla restituzione del bene e, al contrario, abbia continuato a gestire il parcheggio. Giova altresì evidenziare che lo stesso in sede di comparsa di costituzione e risposta, non ha Controparte_1 escluso il persistere di una posizione di detenzione dell'area, avendo affermato che “siccome il contratto di locazione è scaduto, il non ha più gli obblighi di manutenzione previsti dall'art. 11 del contratto ma tutt'al più le CP_1 obbligazioni previste dagli artt. 1576 c.c. e 1609 c.c. ossia: obblighi di piccola manutenzione e/o riparazione. La manutenzione di una recinzione in cemento (presunta causa del sinistro) è un intervento di natura straordinaria che spetta esclusivamente al proprietario dell'area, ossia a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.”
Pertanto, il non ha escluso il permanere di taluni obblighi derivanti dalla mancata gestione del CP_1 bene, ma ha escluso il persistere degli obblighi ex art 11 del contratto e, in particolare, dell'obbligo di manutenzione della recinzione in cemento.
Orbene, ferma la qualifica di detentore dell'area da parte del residua da dover essere CP_1 esaminata la questione relativa alla qualifica della recinzione in cemento dalla quale è originato il danno quale “struttura muraria”.
Detta questione presuppone un previo esame della giurisprudenza di Cassazione in materia di ripartizione degli obblighi di manutenzione e dei doveri di custodia in ordine ad un bene locato e ai profili inerenti al riparto della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Sul punto la Cassazione ha affermato che, in tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità (Cassazione civile, sez. III, 26/04/2023,
n. 10983). Con riferimento alla medesima tematica la Cassazione ha evidenziato che, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., sussiste la responsabilità del proprietario dell'immobile locato, per i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati (perché la concessione in godimento del bene non comporta la perdita della loro disponibilità giuridica e materiale). Costituisce, peraltro, presupposto di tale conclusione che il proprietario del bene abbia e conservi la custodia anche durante la locazione, sicché la responsabilità del custode viene meno sia quando egli provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile - che può essere costituito anche pagina 6 di 9 dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno, sia quando il danno è provocato da parti dell'immobile che sono acquisite alla disponibilità del solo conduttore (Cassazione civile, sez. III, 05.07.2024, n. 18471). Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che nell'espressione strutture murarie e impianti in esse conglobati rientrano i cornicioni, i tetti, le tubature idriche, gli impianti idrici e sanitari e quanto possa essere raggiunto con interventi sulle opere murarie
(Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2001, n. 782; Cass. civ.; sez. III, 09 febbraio 2004, n. 2422).
Dalla disamina delle citate sentenze si evince che il proprietario dell'immobile resta responsabile dei danni che derivano da parti della cosa locata che non sono nella disponibilità immediata e diretta del conduttore e delle quali il proprietario mantiene la custodia, quali sono le strutture murarie;
mentre il conduttore è responsabile di quei danni che sono riferibili alle altre parti dell'immobile (i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile) che rientrano nella sua immediata e diretta disponibilità e che costituiscono oggetto del suo godimento esclusivo. Pertanto, nel caso di elementi che sono acquisiti alla disponibilità del solo conduttore la legittimazione passiva in caso di azione ex art. 2051 c.c. fa capo a lui, mentre in caso di elementi che attengono la struttura esterna del bene e dei quali il conduttore non ha il godimento immediato e diretto, la legittimazione passiva fa capo esclusivamente al proprietario.
Orbene, venendo alla disamina del caso di specie, parte appellante ha dedotto che la causa del sinistro è ascrivibile al difetto di manutenzione della recinzione in cemento posta a confine dell'area locata, dalla quale sporgevano dei tondini di ferro che hanno causato il danno al veicolo da lui condotto.
Facendo applicazione dei principi sopra menzionati, ritiene il presente Tribunale che sia corretta la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui ha escluso la legittimazione passiva del CP_1 sull'assunto che la cosa dalla quale è originato il danno rientri nella nozione di struttura muraria
[...]
e, pertanto, di cosa la cui responsabilità fa capo in via esclusiva al titolare del bene stesso ossia Ferrovie dello Stato. La recinzione esterna dell'area di parcheggio sulla quale si è verificato il sinistro non può essere qualificata quale elemento accessorio, ma costituisce un elemento strutturale la cui custodia fa capo al solo proprietario. La recinzione in muratura che segna il confine dell'area locata con altro fondo, infatti, non è una cosa che rientra nel godimento immediato e diretto del conduttore così come al contrario sono le strutture che si trovano all'interno dell'area adibita a parcheggio, ma è una struttura esterna alla cosa che è obbligo del titolare conservare in buono stato di manutenzione. In caso di locazione di area adibita a parcheggio, quindi, rientrano nell'area di responsabilità del conduttore i danni arrecati dalla non corretta manutenzione del manto stradale o cagionati da strutture site all'interno della stessa area adibita a parcheggio (ad es. il marciapiede, gli alberi, il parchimetro, la segnaletica stradale), ma non possono essere allocati in capo al conduttore quei danni che derivano dalle mura (recinzione in cemento) che delimitano il confine tra il bene locato ed altro bene. La struttura muraria di confine,
pagina 7 di 9 infatti, non è qualificabile quale elemento accessorio dell'area locata ma è un elemento strutturale, il cui dovere di custodia non incombe in capo al conduttore.
A ulteriore conferma di quanto affermato, si evidenzia che l'art. 1576 c.c. prevede che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Anche dalla lettura di tale norma si evince che opere quali il rifacimento di un muro di confine in cemento non sono qualificabili quali opere di piccola manutenzione, ma rientrano in quelle opere la cui realizzazione fa capo al locatore, con conseguente responsabilità in capo allo stesso delle conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dal difetto di manutenzione.
Ritiene, pertanto, il presente Tribunale che il primo motivo di gravame debba essere rigettato per le motivazioni di cui sopra, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Il rigetto del primo motivo di gravame comporta altresì l'assorbimento di quelli successivi.
SULLE SPESE DI LITE
Ferma la disciplina inerente alle spese di lite di primo grado, visto che le appellate non ne hanno chiesto la riforma, deve essere esaminato il profilo relativo alla ripartizione delle spese di lite di detto grado di giudizio.
In ordine alle spese correlate alla posizione del queste seguono la soccombenza e Controparte_1 devono essere allocate in capo alla appellante, precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
In ordine alle spese correlate alla posizione della terza chiamata giova preliminarmente esaminare la giurisprudenza di Cassazione in materia di criteri di allocazione delle stesse.
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cassazione civile sez. III, 07.03.2024, n. 6144). Sempre la Cassazione ha evidenziato che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda. Il rimborso, peraltro, rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (Cassazione civile sez. I, 18.04.2023, n. 10364). pagina 8 di 9 Nel caso in esame parte appellante non ha mai esteso la sua pretesa risarcitoria nei confronti di come si può evincere dalla lettura delle conclusioni depositate in atti. CP_2
La chiamata in causa fatta dal è qualificabile quale manifestamente infondata, in Controparte_1 quanto dalla lettura della documentazione in atti emerge che l'attività che fa capo ad (in qualità di CP_2 soggetto cessionario dei servizi effettuati da Hera S.p.a.) è solo quella di manutenzione delle strade comunali, ossia delle strade che sono di titolarità del e l'area sulla quale si è verificato il sinistro CP_1 di cui è causa non è di titolarità del come emerge dalla documentazione in atti, con CP_1 conseguente difetto di legittimazione passiva della terza chiamata.
Da quanto esposto discende che le spese di lite di detto grado di giudizio relative alla posizione di debbono essere allocate in capo all'ente stesso che ha effettuato la chiamata, precisandosi CP_2 che anche da detto calcolo è esclusa la fase istruttoria e verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti vista la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'appello proposto da Sig. avverso la sentenza n. Parte_1
160/2023, emessa dal Giudice di Pace di Rimini in data 24.02.2022 e pubblicata in data
24.02.2023 e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
➢ Condanna il Sig. al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese relative al presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00, oltre accessori di legge;
➢ Condanna il al pagamento in favore di delle spese relative al Controparte_1 CP_2 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 852,00, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Filippo Tomassoli ex art 93 c.p.c.;
Così deciso in Rimini, 16 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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