CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2024, n. 28378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28378 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IO UN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
trdi.te il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO chre ha concluso chiedendo t C', u-t CD'Oi) ; i cd-U1) >42-- t,' I- re- C-Ce- kit$.
9 -e i Q— ( C-0 usff3 utlito-H-e4f-efieere Penale Sent. Sez. 1 Num. 28378 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica dichiarava NA Di NT colpevole del rea1:o di cui all'art. 651 cod. pen. e la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della stessa e della non menzione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NA Di NT, articolandolo in due motivi , e t/47-P1 iw quali si denuncia violazione dell'art. 163 cod. pen. per avere il suddetto Tribunale concesso la sospensione condizionale della pena, in assenza di richiesta dell'imputata e con pregiudizio degli interessi dell'imputata. A giudizio della difesa, invero, la sospensione condizionale della sola pena pecuniaria potrebbe rivelarsi in concreto pregiudizievole per la Di NT, stante l'impossibilità - in seguito - dell'eventuale sospensione di una successiva pena detentiva. Nulla, inoltre, il Tribunale avrebbe allegato in ordine alla concreta utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne. Lamenta la difesa che avendo il Giudice disposto d'ufficio detta sospensione, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen., avrebbe dovuto dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio, in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione del destinatario. E insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'avv. Fabio Cassisa, per l'imputata, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e manifesta infondatezza. Come attentamente evidenziato dal Procuratore generale, l'istituto della sospensione condizionale della pena persegue uno scopo special- 1 preventivo, fondato da un lato sulla minaccia delia futura esecuzione della pena in caso di nuove violazioni della legge penale entro un tempo determinato, dall'altro sull'esigenza di evitare che la stessa sanzione produca effetti ulteriormente desocializzanti in caso, ad esempio, di pena detentiva breve. Si attribuisce, in tal modo, al giudice uno strumento processuale attraverso il quale valutare il disvalore sociale delle condotte di rilevanza penale. In tale prospettiva, lo stesso può pacificamente disporre d'ufficio la sospensione condizionale della pena, sulla base di una valutazione di utilità in rapporto alle finalità di prevenzione speciale e di risocializzazione che costituiscono la ratio dell'istituto in esame (Sez. 3, n. 28690 del 9 febbraio 2017, Rochira, Rv. 270588). E' evidente che può sussistere un contrario interesse dell'imputato a non giovarsene, stanti le possibili conseguenze pregiudizievoli che possono derivargliene, che devono però essere espresse e meritevoli. Passando al caso in esame, a fronte di una motivazione nella quale si specifica che l'esperienza giudiziaria maturata e la condotta tenuta dall'imputata dopo la consumazione del reato (avendo la stessa ottemperato alla richiesta delle generalità poco dopo rivoltale dai militari) consentono di esprimere una prognosi favorevole per il futuro e di giustificare l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, il ricorrente riferisce il pregiudizio che potrebbe derivare dal beneficio all'ipotesi astratta e perciò non meritevole di tutela, di un'ipotetica, eventuale, futura condanna. In tal modo entrando in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475: fattispecie relativa all'applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa e>ovart. Jen 2 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento). 2. All'inammissibilità consegue la condanna della Di NT al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
trdi.te il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO chre ha concluso chiedendo t C', u-t CD'Oi) ; i cd-U1) >42-- t,' I- re- C-Ce- kit$.
9 -e i Q— ( C-0 usff3 utlito-H-e4f-efieere Penale Sent. Sez. 1 Num. 28378 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica dichiarava NA Di NT colpevole del rea1:o di cui all'art. 651 cod. pen. e la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda, con i benefici della sospensione condizionale della stessa e della non menzione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NA Di NT, articolandolo in due motivi , e t/47-P1 iw quali si denuncia violazione dell'art. 163 cod. pen. per avere il suddetto Tribunale concesso la sospensione condizionale della pena, in assenza di richiesta dell'imputata e con pregiudizio degli interessi dell'imputata. A giudizio della difesa, invero, la sospensione condizionale della sola pena pecuniaria potrebbe rivelarsi in concreto pregiudizievole per la Di NT, stante l'impossibilità - in seguito - dell'eventuale sospensione di una successiva pena detentiva. Nulla, inoltre, il Tribunale avrebbe allegato in ordine alla concreta utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne. Lamenta la difesa che avendo il Giudice disposto d'ufficio detta sospensione, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 163 cod. pen., avrebbe dovuto dare concreta dimostrazione dell'utilità del beneficio, in relazione alle sue finalità di prevenzione speciale e di rieducazione del destinatario. E insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
l'avv. Fabio Cassisa, per l'imputata, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e manifesta infondatezza. Come attentamente evidenziato dal Procuratore generale, l'istituto della sospensione condizionale della pena persegue uno scopo special- 1 preventivo, fondato da un lato sulla minaccia delia futura esecuzione della pena in caso di nuove violazioni della legge penale entro un tempo determinato, dall'altro sull'esigenza di evitare che la stessa sanzione produca effetti ulteriormente desocializzanti in caso, ad esempio, di pena detentiva breve. Si attribuisce, in tal modo, al giudice uno strumento processuale attraverso il quale valutare il disvalore sociale delle condotte di rilevanza penale. In tale prospettiva, lo stesso può pacificamente disporre d'ufficio la sospensione condizionale della pena, sulla base di una valutazione di utilità in rapporto alle finalità di prevenzione speciale e di risocializzazione che costituiscono la ratio dell'istituto in esame (Sez. 3, n. 28690 del 9 febbraio 2017, Rochira, Rv. 270588). E' evidente che può sussistere un contrario interesse dell'imputato a non giovarsene, stanti le possibili conseguenze pregiudizievoli che possono derivargliene, che devono però essere espresse e meritevoli. Passando al caso in esame, a fronte di una motivazione nella quale si specifica che l'esperienza giudiziaria maturata e la condotta tenuta dall'imputata dopo la consumazione del reato (avendo la stessa ottemperato alla richiesta delle generalità poco dopo rivoltale dai militari) consentono di esprimere una prognosi favorevole per il futuro e di giustificare l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, il ricorrente riferisce il pregiudizio che potrebbe derivare dal beneficio all'ipotesi astratta e perciò non meritevole di tutela, di un'ipotetica, eventuale, futura condanna. In tal modo entrando in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato avverso una sentenza di condanna a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, qualora l'impugnazione concerna interessi giuridicamente apprezzabili poiché correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, e non si risolva nella prospettazione di motivi di mera opportunità, come quello di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi (Sez. 1, n. 35315 del 25/03/2022, Terranova, Rv. 283475: fattispecie relativa all'applicazione "ex officio" del beneficio della sospensione condizionale della pena per condanna alla sola ammenda, in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un interesse a ricorrere dell'imputato, in quanto l'estinzione dopo un biennio della pena pecuniaria sospesa e>ovart. Jen 2 163 cod. pen. determina una situazione a lui più favorevole di quella che consegue all'eliminazione della iscrizione della condanna decorso un decennio dal pagamento). 2. All'inammissibilità consegue la condanna della Di NT al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.