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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/12/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 471/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 471/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.06.1959, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Maria
UP (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in LO (RC) alla via Roma
n. 2 (indirizzo PEC: 02192010805@impresa.italia.it); resistente contumace preso atto che l'udienza del 16.12.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali,
è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 10.09.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da tale parte in data 10 e 15 dicembre 2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pagina 1 di 8 n. 471/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass.
11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. C.P.C., ha Parte_1
adito in giudizio la società al fine Controparte_1 dell'invocata statuizione di accertamento “che tra i soci della Controparte_1
è intervenuto all'atto della costituzione un negozio simulato, in
[...]
forza del quale la Società veniva costituita solo formalmente dai Soci meramente apparenti e , ma in realtà veniva costituita anche dal Persona_1 Controparte_1
Socio , titolare del 50% dei conferimenti”, disponendo per l'effetto Parte_1
l'attribuzione al ricorrente, “in atto socio occulto accomandante, la qualifica di socio palese accomandante della per una Controparte_1 quota pari al 50% dei conferimenti”.
In particolare, a fondamento della domanda il ricorrente ha addotto le eseguenti circostanze:
- in data 05.11.2002 veniva costituita la Controparte_1
dai soci , e i
[...] Parte_1 Persona_1 Controparte_1 Parte_2
quali, tuttavia, in tale occasione ponevano in essere un negozio simulato in forza del quale la compagine societaria era apparentemente e formalmente composta dai soli
(socio accomandante) e (socio accomandatario), Persona_1 Controparte_1 nonché, rispetto al totale dei conferimenti pari ad € 100.000,00, solo formalmente ed
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apparentemente € 50.000,00 risultavano conferiti da e gli altri € Persona_1
50.000,00 da;
Controparte_1
- di fatto, invece, l'odierno ricorrente – socio occulto accomandante – conferiva effettivamente un ammontare di capitale pari ad € 50.000,00, come emerge dalle dichiarazioni in atti rese a verbale in data 25.09.2007 da e Persona_1 [...]
; CP_1
Dunque, secondo la prospettazione attorea, la fattispecie oggetto di causa è riconducibile alla previsione di cui all'art. 1414 C.C., essendosi integrato tra i soci un atto costitutivo simulato, destinato a non produrre effetti tra le parti, avendo efficacia tra i soci apparenti ed i soci occulti solo l'atto dissimulato, stante la possibilità che alla società in accomandita semplice partecipino anche soci occulti, nonché tale simulazione emerge dalla suddetta dichiarazione in ordine sia all'esistenza del negozio simulato sia all'attribuzione all'odierno ricorrente della quota pari al 50% dei conferimenti.
Integrato il contraddittorio, la società resistente non si costituiva rimanendo così contumace, pur se ritualmente evocata in giudizio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 22.05.2025 presso l'indirizzo PEC indicato in epigrafe, risultante dal registro INIPEC e dalla relativa visura camerale, come documentato in atti.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente sempre come in epigrafe indicato.
Il ricorso risulta fondato e, quindi, va accolto sulla base delle risultanze della documentazione allegata all'atto introduttivo.
In primo luogo, nella relativa visura camerale in atti è indicato che la società
[...]
venne costituita mediante atto del 05.11.2002 e Controparte_1 con un ammontare dei conferimenti pari ad € 100.000,00, da parte dei due soci
[...]
(accomandatario a partire dalla suddetta data) e (socio CP_1 Persona_1
accomandate dalla medesima data).
In secondo luogo, dal verbale in atti di assemblea dei soci del 25.09.2007, relativa ad altra società (la MI EN & C. S.n.c.) ed intercorsa tra “
[...]
, e rappresentanti l'intero Parte_1 Persona_1 Parte_2 Controparte_1 capitale sociale”, emerge la seguente dichiarazione inerente alla società odierna
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resistente (sottoscritta dagli anzidetti soggetti in calce al verbale): “I soci si danno reciprocamente atto che tra loro corre anche la società con sede in Controparte_1
LO il cui capitale sociale, di fatto, è suddiviso come segue: : 50%; Parte_1
e restante 50%, in parti uguali”. Persona_1 Parte_2 Controparte_1
Tale scrittura privata, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società resistente (l'accomandatario ) e dall'altro apparente socio della stessa Controparte_1
(l'accomandante , risulta tacitamente riconosciuta nell'odierno giudizio Persona_1
ai sensi dell'art. 215, comma primo n. 1), C.P.C. stante la contumacia di tale società.
Dunque, siffatta dichiarazione datata 25.09.2007 deve ritenersi elemento probatorio di per sé solo sufficiente per considerare provata la dissimulazione della società odierna ricorrente nella composizione sociale e nei relativi conferimenti, nei termini come prospettati da parte ricorrente, tenuto in particolare conto che, al fine di accertare la simulazione di un atto costitutivo occorre tenere conto della partecipazione di tutti i soci al concerto simulatorio (così Tribunale Milano, 22/04/2003), come avvenuto nel caso di specie in base al chiaro tenore in tal senso della dichiarazione in esame. In particolare, relativamente ai sottoscrittori , il legale rappresentante della società Controparte_1 odierna resistente (socio accomandatario) e l'altro apparente socio Persona_1
della stessa (accomandante), il contenuto della predetta dichiarazione costituisce invero dichiarazione confessoria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
Sez. Un. Sent. n. 7381 del 25.03.2013: “Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.”), risultando evidente che, nella fattispecie in esame, la dichiarazione in esame attesta la sussistenza in capo all'odierno ricorrente della affectio societatis nei confronti degli altri soci dell'accomandita semplice resistente. Invero, lo specifico tenore della stessa dichiarazione presuppone necessariamente l'esistenza di un legame sociale di ampio contenuto, non solo relativo all'attribuzione del conferimento, ma anche alla conseguente comune partecipazione agli utili ed alle perdite nonché la collaborazione per il perseguimento dell'oggetto sociale. Tale dichiarazione inoltre, a fronte del
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carattere simulato dell'atto costitutivo (ove non emergono tutti gli effettivi soci, tra cui
, né l'avvenuto conferimento, nella misura del 50% del capitale sociale, Parte_1
da parte dello stesso), costituisce una controdichiarazione che era stata resa in occasione di una assemblea sociale relativa ad altra società intercorsa tra i medesimi soggetti. La dichiarazione così rilasciata, tra gli altri, da , il legale rappresentante Controparte_1 della società odierna resistente (socio accomandatario) e da l'altro Persona_1
apparente socio della stessa (accomandante), consente di ravvedere sia l'elemento soggettivo del riconoscimento di un fatto a loro sfavorevole sia l'elemento oggettivo del concreto pregiudizio agli anzidetti dichiaranti conseguente al contenuto della dichiarazione, compendiandosi quest'ultima nel riconoscere che il patrimonio sociale non era di esclusiva proprietà dei dichiaranti ma anche dei soci occulti Persona_2
(in misura maggioritaria) e . Parte_2
Sul punto, va evidenziato che lo status socii prescinde dall'esteriorizzazione di tale qualità nei confronti dei terzi, in quanto l'ordinamento riconosce la figura del socio occulto di società palese, estendendo a tale soggetto la responsabilità per le obbligazioni sociali ed il fallimento (art. 147, comma 4, legge fallimentare). Al fine di accertare la presenza di un socio occulto, è richiesta la prova del compimento nei rapporti interni di comportamenti rivelatori della sua partecipazione sociale: il sostegno finanziario della società, la percezione di somme di denaro spettanti alla società, la partecipazione al rischio societario, l'affectio societatis (cfr., in questo senso Trib. Bergamo, sent. n.
2282/2023 del 27.10.2023, in motivazione), appunto quali circostanze nel caso di specie univocamente presupposte nello specifico tenore della dichiarazione confessoria allegata in atti.
Risulta in tal modo fondata la pretesa di parte ricorrente, stante l'avvenuto e accertamento, nei termini finora illustrati, della circostanza per cui tra i soci della era intervenuto, all'atto della Controparte_1
costituzione, un negozio simulato, ove la stessa compagine sociale risultava solo formalmente composta dai soci e , ma in realtà veniva Persona_1 Controparte_1
costituita anche dal socio , titolare del 50% dei conferimenti, con la Parte_1 conseguenza che va disposta l'attribuzione all'odierno ricorrente, quale socio occulto accomandante, la qualifica di socio palese accomandante della società odierna resistente, per una quota pari al 50% dei conferimenti.
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A quest'ultimo proposito, va evidenziato che la situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice, caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità, non è di per sé idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all'uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal socio, mentre nel caso di specie non è dato rinvenirsi alcun significativo elemento probatorio su cui poter ritenere che
[...]
avesse contravvenuto al divieto di compiere atti di amministrazione o di Parte_1
trattare o concludere affari in nome della società, quale indispensabile presupposto per assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2320 C.C.
(cfr. Cass., Sez. I, 17.12.2012 n. 232111, in motivazione: “Con l'unico motivo di ricorso il fallimento deduce la violazione degli artt. 2267, 2297, 2313, 2317 e 2320, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva equiparato, rispetto al problema della responsabilità dei soci di società in accomandita semplice, la posizione del socio palese la cui situazione non sia stata pubblicizzata presso il registro delle imprese e la situazione del socio occulto;
secondo il ricorrente solo nel primo caso si applicherebbe la disciplina dettata dall'art. 2317 c.c., mentre nel secondo caso troverebbe applicazione il disposto dell'art. 2267 c.c., con la conseguente responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali del socio occulto di società in accomandita semplice. Il ricorso è infondato e deve essere confermato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte nelle due decisioni citate nella sentenza impugnata (Cass. 19 gennaio 1991, n. 508; Cass.25 luglio 1996, n. 6725) e ribadito implicitamente da Cass. 16 marzo 2007, n. 6299. La società in accomandita semplice è caratterizzata, come è noto, dall'esistenza di due categorie di soci, delle quali una, quella dei soci accomandatari, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali
e l'altra, quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale.
Tale distinzione è mantenuta ferma (art. 2317 c.c., comma 2) anche nel caso di società in accomandita irregolare (che presuppone l'estrinsecazione dell'accordo sociale restando inosservato l'onere formale dell'iscrizione al registro delle imprese). La ratio di tale disposizione va ravvisata nella circostanza che, quando la società opera pubblicizzando di fatto la propria natura di società in accomandita, i terzi che con essa vengono in contatto sanno di poter contare soltanto sulla responsabilità illimitata del socio accomandatario. L'esistenza di un socio accomandante occulto, indipendentemente dal fatto che la società in accomandita sia regolare o irregolare,
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non altera tale percezione della situazione da parte dei terzi e non deroga al principio di corrispondenza tra la responsabilità illimitata ed il potere di gestione dell'impresa sociale che caratterizza le società di persone. Una responsabilità illimitata del socio occulto, affermata indipendentemente dal fatto che lo stesso sia un accomandante o un accomandatario e indipendentemente dal fatto che, se accomandante, si sia ingerito o meno nell'amministrazione della società, si tradurrebbe, in quanto non giustificata da esigenze di tutela dei terzi, in una mera sanzione della posizione di socio occulto. Una tale sanzione, tuttavia, non trova alcun riscontro nella disciplina di legge. Si deve escludere, pertanto, la responsabilità illimitata del socio accomandante occulto di società in accomandita semplice regolare o irregolare.”).
Costituisce invece un dato contraddittorio rispetto all'eventuale compimento di atti di amministrazione da parte di la circostanza per cui lo stesso, con atto di Parte_1
diffida del 17.06.2024 allegato al ricorso, aveva chiesto al legale rappresentate della la rendicontazione degli ultimi cinque Controparte_1
anni, appunto esercitando la facoltà di controllo del socio accomandante di cui all'ultimo comma dell'art. 2320 C.C..
Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa), dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata di quella decisoria, nonché facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la circostanza per cui tra i soci della era intervenuto, all'atto della Controparte_1
costituzione, un negozio simulato, ove la stessa compagine sociale risultava solo formalmente composta dai soci e , ma in realtà veniva Persona_1 Controparte_1
costituita anche dal socio , titolare del 50% dei conferimenti, e, per Parte_1
l'effetto, dispone l'attribuzione all'odierno ricorrente , quale socio Parte_1
occulto accomandante, la qualifica di socio palese accomandante della società odierna resistente, per una quota pari al 50% dei conferimenti;
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b) condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in € 4.358,00 per onorari ed € 43,00 per spese documentate, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, nelle misure di legge.
Così deciso in Locri il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n. 471/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06.06.1959, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Maria
UP (indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in LO (RC) alla via Roma
n. 2 (indirizzo PEC: 02192010805@impresa.italia.it); resistente contumace preso atto che l'udienza del 16.12.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali,
è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 10.09.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da tale parte in data 10 e 15 dicembre 2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Pagina 1 di 8 n. 471/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass.
11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. C.P.C., ha Parte_1
adito in giudizio la società al fine Controparte_1 dell'invocata statuizione di accertamento “che tra i soci della Controparte_1
è intervenuto all'atto della costituzione un negozio simulato, in
[...]
forza del quale la Società veniva costituita solo formalmente dai Soci meramente apparenti e , ma in realtà veniva costituita anche dal Persona_1 Controparte_1
Socio , titolare del 50% dei conferimenti”, disponendo per l'effetto Parte_1
l'attribuzione al ricorrente, “in atto socio occulto accomandante, la qualifica di socio palese accomandante della per una Controparte_1 quota pari al 50% dei conferimenti”.
In particolare, a fondamento della domanda il ricorrente ha addotto le eseguenti circostanze:
- in data 05.11.2002 veniva costituita la Controparte_1
dai soci , e i
[...] Parte_1 Persona_1 Controparte_1 Parte_2
quali, tuttavia, in tale occasione ponevano in essere un negozio simulato in forza del quale la compagine societaria era apparentemente e formalmente composta dai soli
(socio accomandante) e (socio accomandatario), Persona_1 Controparte_1 nonché, rispetto al totale dei conferimenti pari ad € 100.000,00, solo formalmente ed
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apparentemente € 50.000,00 risultavano conferiti da e gli altri € Persona_1
50.000,00 da;
Controparte_1
- di fatto, invece, l'odierno ricorrente – socio occulto accomandante – conferiva effettivamente un ammontare di capitale pari ad € 50.000,00, come emerge dalle dichiarazioni in atti rese a verbale in data 25.09.2007 da e Persona_1 [...]
; CP_1
Dunque, secondo la prospettazione attorea, la fattispecie oggetto di causa è riconducibile alla previsione di cui all'art. 1414 C.C., essendosi integrato tra i soci un atto costitutivo simulato, destinato a non produrre effetti tra le parti, avendo efficacia tra i soci apparenti ed i soci occulti solo l'atto dissimulato, stante la possibilità che alla società in accomandita semplice partecipino anche soci occulti, nonché tale simulazione emerge dalla suddetta dichiarazione in ordine sia all'esistenza del negozio simulato sia all'attribuzione all'odierno ricorrente della quota pari al 50% dei conferimenti.
Integrato il contraddittorio, la società resistente non si costituiva rimanendo così contumace, pur se ritualmente evocata in giudizio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in data 22.05.2025 presso l'indirizzo PEC indicato in epigrafe, risultante dal registro INIPEC e dalla relativa visura camerale, come documentato in atti.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente sempre come in epigrafe indicato.
Il ricorso risulta fondato e, quindi, va accolto sulla base delle risultanze della documentazione allegata all'atto introduttivo.
In primo luogo, nella relativa visura camerale in atti è indicato che la società
[...]
venne costituita mediante atto del 05.11.2002 e Controparte_1 con un ammontare dei conferimenti pari ad € 100.000,00, da parte dei due soci
[...]
(accomandatario a partire dalla suddetta data) e (socio CP_1 Persona_1
accomandate dalla medesima data).
In secondo luogo, dal verbale in atti di assemblea dei soci del 25.09.2007, relativa ad altra società (la MI EN & C. S.n.c.) ed intercorsa tra “
[...]
, e rappresentanti l'intero Parte_1 Persona_1 Parte_2 Controparte_1 capitale sociale”, emerge la seguente dichiarazione inerente alla società odierna
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resistente (sottoscritta dagli anzidetti soggetti in calce al verbale): “I soci si danno reciprocamente atto che tra loro corre anche la società con sede in Controparte_1
LO il cui capitale sociale, di fatto, è suddiviso come segue: : 50%; Parte_1
e restante 50%, in parti uguali”. Persona_1 Parte_2 Controparte_1
Tale scrittura privata, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società resistente (l'accomandatario ) e dall'altro apparente socio della stessa Controparte_1
(l'accomandante , risulta tacitamente riconosciuta nell'odierno giudizio Persona_1
ai sensi dell'art. 215, comma primo n. 1), C.P.C. stante la contumacia di tale società.
Dunque, siffatta dichiarazione datata 25.09.2007 deve ritenersi elemento probatorio di per sé solo sufficiente per considerare provata la dissimulazione della società odierna ricorrente nella composizione sociale e nei relativi conferimenti, nei termini come prospettati da parte ricorrente, tenuto in particolare conto che, al fine di accertare la simulazione di un atto costitutivo occorre tenere conto della partecipazione di tutti i soci al concerto simulatorio (così Tribunale Milano, 22/04/2003), come avvenuto nel caso di specie in base al chiaro tenore in tal senso della dichiarazione in esame. In particolare, relativamente ai sottoscrittori , il legale rappresentante della società Controparte_1 odierna resistente (socio accomandatario) e l'altro apparente socio Persona_1
della stessa (accomandante), il contenuto della predetta dichiarazione costituisce invero dichiarazione confessoria, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.,
Sez. Un. Sent. n. 7381 del 25.03.2013: “Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.”), risultando evidente che, nella fattispecie in esame, la dichiarazione in esame attesta la sussistenza in capo all'odierno ricorrente della affectio societatis nei confronti degli altri soci dell'accomandita semplice resistente. Invero, lo specifico tenore della stessa dichiarazione presuppone necessariamente l'esistenza di un legame sociale di ampio contenuto, non solo relativo all'attribuzione del conferimento, ma anche alla conseguente comune partecipazione agli utili ed alle perdite nonché la collaborazione per il perseguimento dell'oggetto sociale. Tale dichiarazione inoltre, a fronte del
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carattere simulato dell'atto costitutivo (ove non emergono tutti gli effettivi soci, tra cui
, né l'avvenuto conferimento, nella misura del 50% del capitale sociale, Parte_1
da parte dello stesso), costituisce una controdichiarazione che era stata resa in occasione di una assemblea sociale relativa ad altra società intercorsa tra i medesimi soggetti. La dichiarazione così rilasciata, tra gli altri, da , il legale rappresentante Controparte_1 della società odierna resistente (socio accomandatario) e da l'altro Persona_1
apparente socio della stessa (accomandante), consente di ravvedere sia l'elemento soggettivo del riconoscimento di un fatto a loro sfavorevole sia l'elemento oggettivo del concreto pregiudizio agli anzidetti dichiaranti conseguente al contenuto della dichiarazione, compendiandosi quest'ultima nel riconoscere che il patrimonio sociale non era di esclusiva proprietà dei dichiaranti ma anche dei soci occulti Persona_2
(in misura maggioritaria) e . Parte_2
Sul punto, va evidenziato che lo status socii prescinde dall'esteriorizzazione di tale qualità nei confronti dei terzi, in quanto l'ordinamento riconosce la figura del socio occulto di società palese, estendendo a tale soggetto la responsabilità per le obbligazioni sociali ed il fallimento (art. 147, comma 4, legge fallimentare). Al fine di accertare la presenza di un socio occulto, è richiesta la prova del compimento nei rapporti interni di comportamenti rivelatori della sua partecipazione sociale: il sostegno finanziario della società, la percezione di somme di denaro spettanti alla società, la partecipazione al rischio societario, l'affectio societatis (cfr., in questo senso Trib. Bergamo, sent. n.
2282/2023 del 27.10.2023, in motivazione), appunto quali circostanze nel caso di specie univocamente presupposte nello specifico tenore della dichiarazione confessoria allegata in atti.
Risulta in tal modo fondata la pretesa di parte ricorrente, stante l'avvenuto e accertamento, nei termini finora illustrati, della circostanza per cui tra i soci della era intervenuto, all'atto della Controparte_1
costituzione, un negozio simulato, ove la stessa compagine sociale risultava solo formalmente composta dai soci e , ma in realtà veniva Persona_1 Controparte_1
costituita anche dal socio , titolare del 50% dei conferimenti, con la Parte_1 conseguenza che va disposta l'attribuzione all'odierno ricorrente, quale socio occulto accomandante, la qualifica di socio palese accomandante della società odierna resistente, per una quota pari al 50% dei conferimenti.
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A quest'ultimo proposito, va evidenziato che la situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice, caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità, non è di per sé idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo all'uopo necessario accertare, di volta in volta, la posizione in concreto assunta dal socio, mentre nel caso di specie non è dato rinvenirsi alcun significativo elemento probatorio su cui poter ritenere che
[...]
avesse contravvenuto al divieto di compiere atti di amministrazione o di Parte_1
trattare o concludere affari in nome della società, quale indispensabile presupposto per assumere responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2320 C.C.
(cfr. Cass., Sez. I, 17.12.2012 n. 232111, in motivazione: “Con l'unico motivo di ricorso il fallimento deduce la violazione degli artt. 2267, 2297, 2313, 2317 e 2320, lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva equiparato, rispetto al problema della responsabilità dei soci di società in accomandita semplice, la posizione del socio palese la cui situazione non sia stata pubblicizzata presso il registro delle imprese e la situazione del socio occulto;
secondo il ricorrente solo nel primo caso si applicherebbe la disciplina dettata dall'art. 2317 c.c., mentre nel secondo caso troverebbe applicazione il disposto dell'art. 2267 c.c., con la conseguente responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali del socio occulto di società in accomandita semplice. Il ricorso è infondato e deve essere confermato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte nelle due decisioni citate nella sentenza impugnata (Cass. 19 gennaio 1991, n. 508; Cass.25 luglio 1996, n. 6725) e ribadito implicitamente da Cass. 16 marzo 2007, n. 6299. La società in accomandita semplice è caratterizzata, come è noto, dall'esistenza di due categorie di soci, delle quali una, quella dei soci accomandatari, illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali
e l'altra, quella dei soci accomandanti, responsabili nei soli limiti della quota sociale.
Tale distinzione è mantenuta ferma (art. 2317 c.c., comma 2) anche nel caso di società in accomandita irregolare (che presuppone l'estrinsecazione dell'accordo sociale restando inosservato l'onere formale dell'iscrizione al registro delle imprese). La ratio di tale disposizione va ravvisata nella circostanza che, quando la società opera pubblicizzando di fatto la propria natura di società in accomandita, i terzi che con essa vengono in contatto sanno di poter contare soltanto sulla responsabilità illimitata del socio accomandatario. L'esistenza di un socio accomandante occulto, indipendentemente dal fatto che la società in accomandita sia regolare o irregolare,
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non altera tale percezione della situazione da parte dei terzi e non deroga al principio di corrispondenza tra la responsabilità illimitata ed il potere di gestione dell'impresa sociale che caratterizza le società di persone. Una responsabilità illimitata del socio occulto, affermata indipendentemente dal fatto che lo stesso sia un accomandante o un accomandatario e indipendentemente dal fatto che, se accomandante, si sia ingerito o meno nell'amministrazione della società, si tradurrebbe, in quanto non giustificata da esigenze di tutela dei terzi, in una mera sanzione della posizione di socio occulto. Una tale sanzione, tuttavia, non trova alcun riscontro nella disciplina di legge. Si deve escludere, pertanto, la responsabilità illimitata del socio accomandante occulto di società in accomandita semplice regolare o irregolare.”).
Costituisce invece un dato contraddittorio rispetto all'eventuale compimento di atti di amministrazione da parte di la circostanza per cui lo stesso, con atto di Parte_1
diffida del 17.06.2024 allegato al ricorso, aveva chiesto al legale rappresentate della la rendicontazione degli ultimi cinque Controparte_1
anni, appunto esercitando la facoltà di controllo del socio accomandante di cui all'ultimo comma dell'art. 2320 C.C..
Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa), dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata di quella decisoria, nonché facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
a) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la circostanza per cui tra i soci della era intervenuto, all'atto della Controparte_1
costituzione, un negozio simulato, ove la stessa compagine sociale risultava solo formalmente composta dai soci e , ma in realtà veniva Persona_1 Controparte_1
costituita anche dal socio , titolare del 50% dei conferimenti, e, per Parte_1
l'effetto, dispone l'attribuzione all'odierno ricorrente , quale socio Parte_1
occulto accomandante, la qualifica di socio palese accomandante della società odierna resistente, per una quota pari al 50% dei conferimenti;
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b) condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in € 4.358,00 per onorari ed € 43,00 per spese documentate, oltre spese generali, CPA ed IVA, se dovute, nelle misure di legge.
Così deciso in Locri il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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