Art. 10. 1. All' articolo 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare delle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV e di cui all'articolo 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori istituti case di cura, e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quane ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 42 della legge n. 685/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 42 (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi). - I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle, I, II, III, e IV di cui all'art. 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie riunite per documentazione al richiedente; le altre due vedono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.
La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata prima di due volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981 , in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge, e poi di cinque volte effetto dell' art. 103 della legge n. 685/1975 , nel testo introdotto dall'art. 32 della legge qui pubblicata. La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire unmilione e lire cinquemilioni".
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 685/1975 , soprarichiamato, si veda la precedente nota all'art. 9.
"I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare delle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV e di cui all'articolo 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori istituti case di cura, e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quane ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria".
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 42 della legge n. 685/1975 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 42 (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei medici chirurghi). - I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle, I, II, III, e IV di cui all'art. 12, nella quantita' occorrente per le normali necessita' degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie riunite per documentazione al richiedente; le altre due vedono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorita' sanitaria.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessita' e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquecentomila.
I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al primo comma debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.
Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.
La sanzione dell'ammenda di cui al secondo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata prima di due volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981 , in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge, e poi di cinque volte effetto dell' art. 103 della legge n. 685/1975 , nel testo introdotto dall'art. 32 della legge qui pubblicata. La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire unmilione e lire cinquemilioni".
Per il testo dell' art. 12 della legge n. 685/1975 , soprarichiamato, si veda la precedente nota all'art. 9.