Ordinanza collegiale 1 dicembre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 20/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2840 del 2025, proposto da
Cadi dei F.lli Milasi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B79321F250, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Leone Giacomo Merani e Roberto Serventi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE LI s.r.l., Gielle di LU CC, Blitz Antincendio s.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
“- della nota prot. n. 0030925/2025 del 2/10/2025 dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, notificata a mezzo pec in pari data, relativa alla procedura di gara indetta dalla stessa Agenzia, ex art. 71 D.lgs. 36/2023, per l’affidamento, tramite accordo quadro con unico operatore, del servizio di “controllo, revisione, manutenzione e lavori vari dei dispositivi antincendio nelle centrali termiche, vani scala e locali di pressurizzazione”, recante CIG B79321F250;
- della graduatoria relativa alla predetta gara, pubblicata in data 24 ottobre 2025, nella parte in cui la ricorrente è risultata ingiustamente ultima classificata anziché prima;
- del verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 29 settembre 2025 e di tutti gli altri atti e verbali di gara (ancorché ad oggi sconosciuti in quanto non pubblicati né comunicati), nella parte in cui non è stato accordato il corretto punteggio all’offerta tecnica della ricorrente, con conseguente aggiudicazione della gara in suo favore;
- del provvedimento di aggiudicazione della gara, ancorché ad oggi non pubblicato né comunicato;
nonché per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto che nelle more del ricorso venisse stipulato con l’aggiudicataria e del diritto al subentro della ricorrente, con contestuale condanna della Stazione Appaltante ad aggiudicare alla ricorrente il servizio per cui è causa, e di stipulare con la medesima ricorrente il relativo contratto di appalto;
nonché
in caso di mancato subentro e/o di mancata integrale possibilità di esecuzione del contratto da parte della ricorrente, per la condanna della Stazione Appaltante a risarcire a quest’ultima il danno ingiusto, da quantificarsi principalmente con l’utile di impresa ingiustamente negato alla ricorrente, e conseguente all’illegittima aggiudicazione alla controinteressata ed alla pure illegittima stipulazione del contratto di appalto con detta società aggiudicataria”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ET ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con determinazione n. 848 del 7 maggio 2025, rettificata parzialmente con successiva determinazione n. 1503 del 2 settembre 2025, l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord ha indetto una procedura di gara diretta alla stipulazione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del “ servizio di controllo, revisione, manutenzione e lavori vari dei dispositivi antincendio nelle centrali termiche, vani scala e locali di pressurizzazione ” (“ Lotto UNICO – Novara, Provincia Di Novara, Verbania, Provincia del V.C.O., Vercelli, Provincia di Vercelli, Biella e Provincia di Biella …”).
A tale procedura hanno partecipato la ricorrente e altri tre operatori economici.
Nella seduta riservata dell’8 settembre 2025 la Commissione di gara ha attribuito i punteggi alle offerte tecniche presentate. In particolare, per quanto rileva nel presente giudizio, la Commissione non ha attribuito all’offerta tecnica della ricorrente alcun punteggio per il criterio di valutazione relativo al “ Miglioramento del servizio di intervento urgente di cui all’art. 6 a scalare dalle 24 ore ” (da 0 a 30 punti, art. 16.1. del disciplinare di gara, criterio sub C della tabella), a causa dell’“indeterminatezza della dichiarazione”.
Nella seduta pubblica del 29 settembre 2025 la Commissione di gara ha formulato la graduatoria (nella quale la ricorrente è risultata quarta classificata) e ha proposto l’aggiudicazione in favore della controinteressata TE LI s.r.l.
Con lettera del 30 settembre 2025 la ricorrente – dopo avere rilevato di essere venuta a conoscenza, a seguito della partecipazione alla predetta seduta pubblica, del punteggio tecnico attribuitole – ha richiesto alla stazione appaltante le motivazioni di tale attribuzione e la rettifica del punteggio qualora si fosse trattato di errore materiale.
Con nota del 2 ottobre 2025 la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente che “ …in riferimento al punto C dell’offerta tecnica, la miglioria da Voi proposta non è stata cristallina: da una parte nel modulo dell’offerta è scritto “22 ore in riduzione a quelle garantite”, che porta ad avere un servizio in 2 ore e non sotto le 2 ore, dall’altra è scritto tra parentesi (intervento urgente entro le 2 ore). Di fronte a questa evidente contraddizione la Commissione ha avuto serie difficoltà in quanto non può ricorrere al soccorso istruttorio in questa sede e parimenti neanche esprimere un’opinione o farsi interprete della volontà di una ditta. Deve prendere atto di quanto legge e non avere dubbi. Per questo motivo il punteggio attribuito dalla Commissione alla VS spett. ditta per la parte relativa al punto C dell’offerta tecnica è pari a zero. Avverso al presente, è ammesso ricorso al TAR competente… ”.
Avverso tale nota e i presupposti atti di gara, la ricorrente ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendo, previa adozione delle misure cautelari, il loro annullamento e l’accoglimento delle domande specificate in epigrafe.
Si è costituita l’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Nord resistendo al ricorso. La controinteressata TE LI s.r.l. (prima classificata in graduatoria), cui è stato regolarmente notificato il ricorso, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1720/2025, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della seconda e della terza classificata in graduatoria.
In ottemperanza alla suddetta ordinanza, la ricorrente ha integrato il contraddittorio notificando nel termine assegnato il ricorso all’impresa “Gielle di LU CC” e alla società Blitz Antincendio s.r.l., le quali non si sono costituite in giudizio.
All’udienza camerale del 14 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo la ricorrente censura gli atti di gara impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere contestando l’illegittimità della mancata attribuzione alla propria offerta tecnica del punteggio previsto dall’art. 16.1. del disciplinare di gara per il criterio di valutazione relativo al “ Miglioramento del servizio di intervento urgente di cui all’art. 6 a scalare dalle 24 ore ” (da 0 a 30 punti). La ricorrente afferma che qualora “ …avesse ottenuto il punteggio corretto anche per il citato criterio tecnico sub C, con gli ulteriori 30 punti dovuti, la stessa sarebbe risultata aggiudicataria, con il seguente punteggio: 70 punti per l’offerta tecnica più 17,074 per l’offerta economica, per un totale di 87,074 punti, che rappresenta il miglior punteggio tra tutti i concorrenti… ”.
2.1. Il motivo deve ritenersi fondato.
La Commissione di gara ha ritenuto che l’indicazione “ 22 ore in riduzione a quelle garantite (intervento urgente entro le 2 ore) ” – contenuta nell’offerta tecnica della ricorrente nella sezione relativa al criterio di valutazione sopra citato – non sia idonea a fare comprendere in modo univoco l’entità della miglioria proposta per il “servizio di intervento urgente” e, conseguentemente, non consenta di individuare lo scaglione di punteggio nel quale inserirla (“Entro 2 ore punti 30, Da 2 a 6 punti 20, Da 6 a 12 punti 10, Da 12 a 24 punti 5, Oltre 24 ore punti 0”, cfr. tabella A art. 16.1. del disciplinare di gara). In particolare, la Commissione ha motivato la mancata attribuzione di punteggio ritenendo contraddittorio il fatto che “ …da una parte nel modulo dell’offerta è scritto “22 ore in riduzione a quelle garantite”, che porta ad avere un servizio in 2 ore e non sotto le 2 ore, dall’altra è scritto tra parentesi “(intervento urgente entro le 2 ore)… ” (cfr. verbale della seduta riservata dell’8 settembre 2025).
Ad avviso del Collegio, l’impostazione seguita dalla Commissione non risulta coerente con le indicazioni contenute negli atti di gara e con l’interpretazione letterale del contenuto dell’offerta tecnica della ricorrente.
L’art. 6 del disciplinare tecnico prestazionale prevede che “ L’oggetto dell’appalto riguarda controllo, revisione, manutenzione e lavori vari dei dispositivi antincendio nelle centrali termiche, vani scala e locali di pressurizzazione, degli edifici di proprietà ATC Piemonte Nord e da quelli gestiti per conto di terzi. Verrà considerata indispensabile la disponibilità ad eseguire gli interventi di controllo e manutenzione dei presidi antincendio su n. 3 diversi livelli di priorità come di seguito specificato: • INTERVENTO ORDINARIO entro 48h dalla richiesta di intervento • INTERVENTO URGENTE entro 24h dalla richiesta di intervento• INTERVENTO IN EMERGENZA entro la giornata… ”.
Per quanto concerne l’“intervento urgente”, il criterio di valutazione delle offerte tecniche sub “C” della tabella di cui all’art. 16.1 del disciplinare di gara ha previsto l’attribuzione di un punteggio per il miglioramento di tale servizio di intervento “ …a scalare dalle 24 ore ”, con l’individuazione di più “scaglioni orari” cui corrisponde un diverso punteggio conseguibile (“Entro 2 ore punti 30, Da 2 a 6 punti 20, Da 6 a 12 punti 10, Da 12 a 24 punti 5, Oltre 24 ore punti 0”).
Nel modello di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante – che i partecipanti alla procedura hanno dovuto utilizzare a pena di esclusione (art. 14 del disciplinare di gara) – è prevista, nella sezione dedicata al criterio di valutazione in questione (sub “C”), la seguente formulazione: “ C. Miglioramento del servizio di intervento urgente di cui all’ art. 6 a scalare dalle 24 ore. (punti da 0 a 30) numero di ore in riduzione a 24 garantite ………………………. ”.
L’indicazione richiesta espressamente dalla stazione appaltante nel modello di offerta da compilare a pena di esclusione era pertanto il “numero di ore in riduzione” (ossia da sottrarre) rispetto al limite massimo di 24 h (previsto dal sopra citato art. 6 del disciplinare tecnico prestazionale per eseguire l’intervento urgente dalla richiesta). La ricorrente ha indicato questo numero in “ 22 ore in riduzione a quelle garantite ”, con la conseguenza che il limite massimo di ore offerto per eseguire l’intervento urgente si riduce da 24 a 2. Non risulta invece condivisibile la lettura della Commissione di gara secondo la quale la predetta indicazione porterebbe “ …ad avere un servizio in 2 ore e non sotto le 2 ore… ”, in quanto, se il dato di partenza di 24 h è un limite massimo (e quindi “entro le 24 ore”, come del resto indicato espressamente al citato art. 6 del disciplinare tecnico prestazionale richiamato nel criterio sub “C” in questione), allora anche il dato risultante dalla sottrazione delle ore “in riduzione” al fine del miglioramento del servizio di “intervento urgente” non può che essere considerato come un limite massimo (e quindi entro le 2 ore).
Ciò è peraltro confermato dalla chiara indicazione aggiunta tra parentesi dalla ricorrente nel modello di offerta “… (intervento urgente entro le 2 ore) ”, la quale non si pone in contraddizione con la precedente indicazione di “ 22 ore in riduzione a quelle garantite ”, ma la esplicita ulteriormente in relazione agli scaglioni previsti nella tabella di cui all’art. 16.1 del disciplinare di gara.
Alcuna incertezza sull’entità del miglioramento del servizio di intervento urgente offerto dalla ricorrente può pertanto essere ravvisata nel caso di specie.
Né rileva in contrario la circostanza che le altre concorrenti abbiano indicato nelle loro offerte solamente lo “scaglione orario” previsto nella tabella di cui all’art. 16.1 del disciplinare di gara e non il “numero di ore in riduzione a 24 garantite”, atteso che è proprio il modello di offerta predisposto dalla stazione appaltante che richiedeva specificamente quest’ultimo dato, con la conseguenza che non può essere penalizzata la ricorrente per il solo fatto di averlo fornito, considerato peraltro che a tale dato è stata aggiunta anche l’indicazione dello scaglione di riferimento onde fugare ogni dubbio sulla miglioria offerta.
2.2. Dalle sopra illustrate argomentazioni, discende l’illegittimità della mancata attribuzione all’offerta della ricorrente del punteggio relativo al criterio relativo al “ Miglioramento del servizio di intervento urgente di cui all’art. 6 a scalare dalle 24 ore ” (art. 16.1 del disciplinare di gara, punto “C” della Tabella), con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rinnovare la relativa fase procedimentale nel rispetto degli effetti conformativi scaturenti dalla presente sentenza.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 5/2015), determina il venire meno dell’interesse alla decisione del secondo e del terzo motivo, espressamente proposti dalla ricorrente in via subordinata.
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nei termini sopra indicati.
Non risultando, sulla base degli atti e di quanto riferito dall’Amministrazione resistente, che sia intervenuta la stipulazione del contratto con la controinteressata, non vi è luogo a provvedere sulla domanda di declaratoria di inefficacia di quest’ultimo.
5. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, come liquidate in dispositivo, e compensate nei confronti delle controinteressate, non avendo queste ultime resistito in giudizio e non essendo alle stesse imputabile il riscontrato vizio di legittimità degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti delle controinteressate, non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE OS, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
ET ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET ZA | AE OS |
IL SEGRETARIO