TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 28 ottobre 2025 – ha pronunciato in data 28/10/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalla parte ricorrente costituita in data 27/10/2025, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 949/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Cataldo (CL), Via San Giovanni Bosco, 41;
- ricorrente -
E
(c.f.: ), con Controparte_1 C.F._2 sede legale in via Babaurra n 94 a San Cataldo e sede dell'attività lavorativa, in via Salvo D'Acquisto, 93100 Caltanissetta (CL) – (contumace);
-resistente - avente ad oggetto: retribuzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
- con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 22/08/2023, la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale affinché, nel legittimo contraddittorio con la ditta
[...]
, volesse: “(…) Reiectis contrariis, Controparte_1
- accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro in forza del contratto di apprendistato professionalizzante, il tutto con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge;
- accertare e dichiarare che alla ricorrente, per le ragioni di cui sopra, compete la somma di € 7.815,74 al lordo delle ritenute, per come si evince dalla relazione tecnica contabile di parte, a titolo di stipendi, differenza retributive, ferie maturate e non godute, TFR, tredicesima, e quattordicesima e/o alla maggiore o minore somma si riterrà di legge;
- per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma € 7.815,74 al lordo delle ritenute, ovvero quella maggiore e/o minore che si riterrà di legge, a titolo di stipendi, differenza retributive, ferie maturate e non godute, TFR, tredicesima, e quattordicesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. CP_
- l'odierna ricorrente, in particolare, assumeva di essere creditrice nei confronti della convenuta delle seguenti somme:
- € 4.124,00 a titolo di stipendi lordi da marzo 2023 al 13/06/2023;
- € 725,00 a titolo di ferie maturate e non godute;
- € 1.396,11 per T.F.R.;
- € 490,82 per tredicesima 2023;
- € 1.079,81 per quattordicesima e, quindi, per l'importo complessivo di € 7.815,74 al lordo delle ritenute, per come si evince dalla relazione tecnica contabile di parte, versata in atti, sub. 9a.
- alla prima udienza tenutasi in data 15/10/2024, il Giudice Angela Latorre, all'epoca assegnataria di questo procedimento, rilevata la nullità della notifica del libello introduttivo del giudizio, in quanto “eseguita con decreto di fissazione poi revocato”, ne ha disposto la rinnovazione (con implicito richiamato all'art. 291 c.p.c.,) assegnando all'uopo termine di 30 giorni per effettuare tale incombente1 e ha rinviato la causa all'odierna udienza, da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
- la ricorrente ha provveduto a rinnovare tale notifica ma lo ha fatto soltanto in data 23/07/2025 (cfr. produzione telematica del 23/07/2023) e, quindi, in palese ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dal precedente Giudicante ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Rilevato che:
- la mancata esecuzione tempestiva dell'ordine di rinnovazione della vocatio in ius comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 291, ultimo comma, c.p.c.;
- l'estinzione del processo opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, c.p.c.;
- il provvedimento che dichiara la estinzione del giudizio da parte del giudice monocratico va adottato con sentenza in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile (si veda, in tal senso, inter alia, Cass., ord. 11 aprile 2022, n. 11663);
- non può, quindi, essere accolta l'istanza di parte ricorrente “di potere proseguire il presente giudizio per l'intero importo dovuto” (ben potendo, comunque, la lavoratrice avvalersi in altra sede del verbale di conciliazione sottoscritto con la controparte ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 124/2024); Osservato, infine, che: “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, restando le stesse a carico delle parti che le hanno anticipate. Bologna – Caltanissetta 28/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel provvedimento assunto all'esito dell'udienza del 15/10/2024 si ha modo di legge “(…) Onera parte ricorrente del rinnovo della notifica nel termine di 30 giorni e del deposito della relata nel termine di 90 giorni”.(cfr. verbale udienza del 15/10/2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 28 ottobre 2025 – ha pronunciato in data 28/10/2025, previa lettura delle note scritte depositate dalla parte ricorrente costituita in data 27/10/2025, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 949/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PE ON ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Cataldo (CL), Via San Giovanni Bosco, 41;
- ricorrente -
E
(c.f.: ), con Controparte_1 C.F._2 sede legale in via Babaurra n 94 a San Cataldo e sede dell'attività lavorativa, in via Salvo D'Acquisto, 93100 Caltanissetta (CL) – (contumace);
-resistente - avente ad oggetto: retribuzione;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
- con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 22/08/2023, la sig.ra adiva Parte_1
l'intestato Tribunale affinché, nel legittimo contraddittorio con la ditta
[...]
, volesse: “(…) Reiectis contrariis, Controparte_1
- accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro in forza del contratto di apprendistato professionalizzante, il tutto con ogni conseguente e/o relativa statuizione di legge;
- accertare e dichiarare che alla ricorrente, per le ragioni di cui sopra, compete la somma di € 7.815,74 al lordo delle ritenute, per come si evince dalla relazione tecnica contabile di parte, a titolo di stipendi, differenza retributive, ferie maturate e non godute, TFR, tredicesima, e quattordicesima e/o alla maggiore o minore somma si riterrà di legge;
- per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma € 7.815,74 al lordo delle ritenute, ovvero quella maggiore e/o minore che si riterrà di legge, a titolo di stipendi, differenza retributive, ferie maturate e non godute, TFR, tredicesima, e quattordicesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. CP_
- l'odierna ricorrente, in particolare, assumeva di essere creditrice nei confronti della convenuta delle seguenti somme:
- € 4.124,00 a titolo di stipendi lordi da marzo 2023 al 13/06/2023;
- € 725,00 a titolo di ferie maturate e non godute;
- € 1.396,11 per T.F.R.;
- € 490,82 per tredicesima 2023;
- € 1.079,81 per quattordicesima e, quindi, per l'importo complessivo di € 7.815,74 al lordo delle ritenute, per come si evince dalla relazione tecnica contabile di parte, versata in atti, sub. 9a.
- alla prima udienza tenutasi in data 15/10/2024, il Giudice Angela Latorre, all'epoca assegnataria di questo procedimento, rilevata la nullità della notifica del libello introduttivo del giudizio, in quanto “eseguita con decreto di fissazione poi revocato”, ne ha disposto la rinnovazione (con implicito richiamato all'art. 291 c.p.c.,) assegnando all'uopo termine di 30 giorni per effettuare tale incombente1 e ha rinviato la causa all'odierna udienza, da trattarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
- la ricorrente ha provveduto a rinnovare tale notifica ma lo ha fatto soltanto in data 23/07/2025 (cfr. produzione telematica del 23/07/2023) e, quindi, in palese ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dal precedente Giudicante ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Rilevato che:
- la mancata esecuzione tempestiva dell'ordine di rinnovazione della vocatio in ius comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 291, ultimo comma, c.p.c.;
- l'estinzione del processo opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, c.p.c.;
- il provvedimento che dichiara la estinzione del giudizio da parte del giudice monocratico va adottato con sentenza in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile (si veda, in tal senso, inter alia, Cass., ord. 11 aprile 2022, n. 11663);
- non può, quindi, essere accolta l'istanza di parte ricorrente “di potere proseguire il presente giudizio per l'intero importo dovuto” (ben potendo, comunque, la lavoratrice avvalersi in altra sede del verbale di conciliazione sottoscritto con la controparte ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 124/2024); Osservato, infine, che: “le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”, ai sensi dell'art. 310, ult. comma, c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio e ne dispone la cancellazione dal ruolo;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, restando le stesse a carico delle parti che le hanno anticipate. Bologna – Caltanissetta 28/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel provvedimento assunto all'esito dell'udienza del 15/10/2024 si ha modo di legge “(…) Onera parte ricorrente del rinnovo della notifica nel termine di 30 giorni e del deposito della relata nel termine di 90 giorni”.(cfr. verbale udienza del 15/10/2024).