Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Madella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Mantova, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) del decreto del Questore della Provincia di Mantova, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, con cui viene:
- rifiutata l’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per “lavoro subordinato” avanzata dal ricorrente;
- contestualmente revocato il permesso di soggiorno n. -OMISSIS-e sottoposto il medesimo ricorrente alle procedure espulsive a pena espiata;
B) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso e ritenuto che
-OMISSIS-, in Italia dal 2015, coniugato con un’italiana dal 2018 e titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Mantova ha rigettato l’istanza di sua conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia;
con ordinanza cautelare n. 84 del 13.3.2025 il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di procedere al riesame della posizione del ricorrente;
in data 21.5.2025 l’Amministrazione ha depositato in giudizio la revoca del provvedimento impugnato, che ha disposto il contestuale accoglimento dell’istanza di conversione;
malgrado l’assenza di un’espressa dichiarazione di parte ricorrente, rileva il Collegio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento da ultimo adottato;
in forza del principio della soccombenza virtuale l’Amministrazione va condannata a rifondere al ricorrente la metà delle spese di lite (nella misura liquidata nel dispositivo), venendo l’ulteriore metà compensata, in ragione delle peculiarità concrete della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare al ricorrente la metà delle spese di lite, liquidata in euro 1.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge, compensando la residua parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Fede, Presidente FF
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Alessandro Fede |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.