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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 27/02/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
V.G. 209 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 21/02/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 209/2024
avente per oggetto:
omologazione delle condizioni di separazione congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] - ELBASAN (ALBANIA) Parte_1
E
nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPINA VITELLARO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori e manterrà la residenza e Persona_1
coabiterà con la madre in Monale Via Umberto I n.7 presso la casa familiare a Lei affidata;
2. Il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a week end alterni dal venerdì alle ore 19 ( all'uscita dall'attività sportiva judo) alle ore 21 della domenica nonché due 2 pomeriggi della settimana dalle ore 18,00 fino al dopo cena compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e dagli impegni scolastici e sportivi del minore;
3. ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo continuativo di 15 gg. durante le ferie estive da concordarsi con il coniuge e compatibilmente con gli impegni lavorativi;
4. parimenti, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, ad anni alterni, le festività di Natale, S.
Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, previa intesa con l'altro coniuge;
5. il padre si impegna a corrispondere alla madre a titolo di contributo mensile al mantenimento in favore del figlio minore la somma di € 200,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al 50 % delle spese scolastiche / scuola , mediche e straordinarie previamente concordate tra i coniugi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si riporta e quindi:
6. - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Organizzazione_1
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo
[...]
specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
7. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
8. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
9. - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
10. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
11. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12. i coniugi danno atto di avere definito tra loro ogni ultronea pendenza economica;
13. stante l'indipendenza economica dei ricorrenti, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento .”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale omologa le condizioni di separazione relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] - Elbasan (ALBANIA) il 15/08/1987 e da , nato a [...]_2
Elbasan (ALBANIA) il 19/02/1981, celebrato in ASTI in data 09/01/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di ASTI al n. 276, Parte II, Serie C, Anno 2022
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/02/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 21/02/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Dott.ssa Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 209/2024
avente per oggetto:
omologazione delle condizioni di separazione congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] - ELBASAN (ALBANIA) Parte_1
E
nato il [...] a [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIUSEPPINA VITELLARO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori e manterrà la residenza e Persona_1
coabiterà con la madre in Monale Via Umberto I n.7 presso la casa familiare a Lei affidata;
2. Il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio a week end alterni dal venerdì alle ore 19 ( all'uscita dall'attività sportiva judo) alle ore 21 della domenica nonché due 2 pomeriggi della settimana dalle ore 18,00 fino al dopo cena compatibilmente con le esigenze lavorative dei coniugi e dagli impegni scolastici e sportivi del minore;
3. ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo continuativo di 15 gg. durante le ferie estive da concordarsi con il coniuge e compatibilmente con gli impegni lavorativi;
4. parimenti, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli, ad anni alterni, le festività di Natale, S.
Stefano, Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, previa intesa con l'altro coniuge;
5. il padre si impegna a corrispondere alla madre a titolo di contributo mensile al mantenimento in favore del figlio minore la somma di € 200,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al 50 % delle spese scolastiche / scuola , mediche e straordinarie previamente concordate tra i coniugi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si riporta e quindi:
6. - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Organizzazione_1
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo
[...]
specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
7. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
8. - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
9. - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
10. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
11. - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
12. i coniugi danno atto di avere definito tra loro ogni ultronea pendenza economica;
13. stante l'indipendenza economica dei ricorrenti, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento .”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale omologa le condizioni di separazione relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] - Elbasan (ALBANIA) il 15/08/1987 e da , nato a [...]_2
Elbasan (ALBANIA) il 19/02/1981, celebrato in ASTI in data 09/01/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile del Comune di ASTI al n. 276, Parte II, Serie C, Anno 2022
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 21/02/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)