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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3772/2022 vertente tra:
in liquidazione Controparte_1
opponente
e
– Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Controparte_2
Comune di CP_3
Comune di Aversa opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3722/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosamaria Petrella, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in , Via G.M. Bosco n. 80, in virtù di procura allegata agli atti;
CP_1
opponente
e
Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Roberto Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caivano, Via Gramsci
n.35, in virtù di procura allegata agli atti;
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_4
OM ET e SE ER, elettivamente domiciliati in Piazza Municipio, in CP_3
virtù di procura allegata agli atti;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 6.5.2022, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso l'accertamento esecutivo idrico n. 2022/1 del
[...]
25.1.2022, emesso in forza dell'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, inoltrato ad istanza della società
e notificato a mezzo pec in data 9.3.2022. Controparte_2
A supporto della opposizione adduceva le seguenti ragioni: 1. carenza di legittimazione attiva della
2. omessa indicazione del soggetto competente per la riscossione;
3. carenza di Controparte_2
motivazione; 4. insussistenza della pretesa azionata.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni l' istante domandava, in via cautelare, la Pt_1 sospensione della efficacia dell'atto impugnato e, nel merito, l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano gli opposti ed il le cui difese si provvederà Controparte_2 Controparte_4
sinteticamente ad illustrare.
L'Ente concessionario della riscossione, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione per le censure spiegate avverso la pretesa, in quanto di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
in ogni caso, contestando la fondatezza della avversa opposizione, concludeva per il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Il invece, eccepiva l'inammissibilità delle censure di opposizione agli atti, stante Controparte_4 la tardività di esse ed argomentando della legittimità della pretesa sottesa all'atto opposto, concludeva per il rigetto delle avverse istanze, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 27.10.2022, la scrivente – ritenuta prima facie l'insussistenza dei presupposti per disporre l'invocata sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto – respingeva la istanza cautelare ed assegnava i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva disposto rinvio in prosieguo alla data odierna.
Come innanzi accennato, oggetto della presente opposizione è l'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, a mezzo del quale il Concessionario della riscossione per il - sulla base della fattura n. 20192101429 del 30/06/2020 - Controparte_4 intimava all' il pagamento della Parte_1 somma di € 77.273,84 a titolo di mancato pagamento del canone idrico per l'anno 2018/2019.
La materia del contendere impone di svolgere un inquadramento sistematico.
E' noto che la L. n. 160/2019 ha introdotto una ipotesi di riscossione c.d. potenziata (in quanto include sia l'accertamento che l'intimazione di adempiere all'obbligo di pagamento) di cui gli enti indicati dal comma 784, anche tramite i soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del d lgs.
446/97 e di cui al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, possono avvalersi per il recupero
3 delle entrate patrimoniali sia di diritto pubblico o – come nel caso in esame – di diritto privato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 792 delle legge suddetta: “Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. …”.
In sostanza, al fine di rendere più efficace l'attività di riscossione, è stato esteso al sistema di riscossione delle entrate locali l'istituto del cd. "accertamento esecutivo", che il d.l. 78/2010 aveva previsto per i soli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva e per i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
La novella legislativa ha così attribuito natura impo-esattiva all'avviso de quo, il quale - decorso il termine stabilito dalla legge - diviene titolo esecutivo senza la necessità di notificare ulteriori atti.
Ed invero, l'avviso di accertamento introdotto dalla Legge n. 160/2019 presuppone un atto o, più correttamente, un titolo giuridico che fondi l'auto-accertamento del credito da parte dell'ente locale;
esso può essere un contratto, un atto amministrativo, una sentenza, l'esecuzione di una prestazione essenziale secondo una tariffa predeterminata, oppure un atto o fatto idoneo a costituire un'obbligazione di pagamento ex art. 1173 c.c. per un credito certo, liquido ed esigibile.
L'opposizione spiegata deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito preteso a titolo di canoni idrici.
Ed invero, l' opponente, tra le altre, ha contestato la legittimità della pretesa azionata “… in Pt_1
considerazione della circostanza che la persistenza della fornitura idrica per le epoche successive al
4 21.12.2000 (ovvero, al più tardi, al 31.12.2014) non è coperta da alcuna valida pattuizione tra i due
Enti, posto che: a) in primis, non risulta alcun valido contratto di fornitura. …”, specificando, altresì, che era titolare di n. 3 complessi immobiliari (Via Atellana, Via Saporito e Via Cilea), per la cui realizzazione era stato installato un contatore di cantiere – mai sostituito, però, al termine dei lavori, da singoli ed autonomi contatori – che aveva continuato a rifornire gli utenti.
Tanto chiarito, venendo alla gradata disamina delle doglianze devolute, quelle sopra indicate sub 2)
e 3) – riconducibili nell'alveo dell'art. 617, comma I c.p.c. – devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente spiegate: la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio avveniva il 6.5.2022 e, dunque, una volta elasso il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto opposto (individuata nella data del 9.3.2022), previsto dalla norma suddetta per far valere vizi formali.
Quanto alla censura afferente la carenza di legittimazione attiva della (motivo sub Controparte_2
1), il Tribunale reputa che essa sia infondata.
Dalla documentazione allegata agli atti si ricava che il con determinazioni Controparte_4
dirigenziali nn. 69 e 70 del 30.7.2020, rispettivamente: a. aggiudicava in via definitiva alla CP_2
l'appalto per l'affidamento di una serie di servizi, tra i quali quello di riscossione, riguardante
[...]
altresì i canoni idrici (cfr. doc. 4 in allegato alla comparsa del;
b. approvava il Controparte_4 verbale di consegna per l'appalto dei servizi indicati nella determinazione n. 69 (cfr. doc. 2 in allegato alla comparsa del . Controparte_4
A ciò faceva seguito la stipula, in data 24.2.2021, di apposito contratto (cfr. doc. 3 in allegato alla comparsa del . Controparte_4
L'ultima censura avanzata afferisce alla contestazione della stessa esistenza del credito (motivo di opposizione sub 4).
Stando all'assunto della parte opponente la pretesa sarebbe indebita per due ordini di ragioni:
- mancanza di pattuizione tra l'Istituto istante ed il Controparte_4
- illegittima fatturazione dei consumi idrici per le epoche successive al 21.12.2000, o al più tardi, al 31.12.2014. Ciò in ragione del fatto che “… qualsiasi erogazione è intervenuta arbitrariamente da parte del a far data dal 22.12.2000, epoca in cui l'IACP aveva CP_4 formalmente inviato disdetta dei rapporti di fornitura” (cfr. pag. 3 note illustrative . Pt_2
Precisamente, stando alle allegazioni di parte istante: “… Terminata la costruzione e assegnati gli alloggi, il Comune avrebbe dovuto provvedere alla stipula di singoli ed autonomi contatori, per unità immobiliare locata. Senonchè, tanto non è avvenuto ed il Comune ha continuato a rifornire gli utenti
5 attraverso il contatore di cantiere, imputando i relativi consumi all' ; benchè, lo si ripete, gli Pt_2
alloggi fossero stati assegnati, ovvero, i lavori di costruzione terminati. In considerazione di quanto sopra, in data 22.12.2000, l' provvide alla formale disdetta dei rapporti di fornitura de quibus, Pt_2
(si veda, sul punto la nota raccomandata con A/R a firma del Direttore Generale , Avv. Ernesto Pt_2
Toti, con protocollo 21621 che si allega agli atti), intimando – per oltre un decennio e del tutto infruttuosamente – al Comune di provvedere a dotare i singoli alloggi di misuratori individuali, previa instaurazione di rapporti contrattuali singoli. …” (cfr. pag. 3 e 4 atto introduttivo).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., occorrerà verificare se l'ente comunale convenuto abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e, ove tale verifica abbia esito positivo, se l'opponente abbia dimostrato l'esistenza di cause modificative o estintive di essi.
Ebbene, quanto alla dedotta assenza di regolamentazione del rapporto con l'Ente comunale creditore, occorre rilevare che quest'ultimo in sede di costituzione produceva copia dei contratti stipulati con l' (cfr. doc. 5, 6 e 7). Pt_2
L' opponente, nella prima difesa utile, ne ha contestato la conformità all'originale. Pt_1
Essa contestazione, nondimeno, non consente di pervenire al risultato sperato dall'Istituto opponente.
Muovendo, infatti, dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile, ma va operata
- a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che il documento differisca dall'originale (cfr cfr. ex multis Cass. civ. Sez. V,
Sent., (ud. 08/05/2019) 20-06-2019, n. 16557; Cass. civ. Sez. II Ord., 20/02/2018, n. 4053; Cass. civ.
Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/12/2017, n. 29993).
Nella specie, la illustrazione dei profili di difformità tra copia e originale risulta del tutto carente perché l' istante ha omesso, di precisare gli estremi della negazione della genuinità della copia, Pt_1
limitandosi ad eccepire la non conformità agli originali.
Non vale a mutare i termini della questione, ad avviso di chi scrive, il fatto che il documento disconosciuto fosse privo di attestazione di conformità (cfr. pag. 2 note scritte predisposte per la udienza dall' . Pt_2
Al riguardo deve farsi richiamo all'orientamento di legittimità a tenore del quale “L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare
6 l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.” (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav, n. 26200/2024).
Venendo, poi, alla assunta illegittimità della fatturazione dei consumi idrici, cui è sottesa la contestazione di inesistenza della pretesa, va detto che l'istituto istante a supporto di essa ha prodotto diversi documenti:
1. copia di comunicazione, distinta con Prot. N. 21621, delle “Forniture idriche complessi Pt_2
– Via Cilea – Via Atellana – Via Saporito”, indirizzata - tra gli altri - al Controparte_4
recante la data del 22.12.2000;
2. copia della comunicazione, distinta con Prot. N. 2846 del 30.4.2008, di contestazione delle fatture relative alle “Forniture idriche complessi – Via Cilea – Via Atellana – Via Pt_2
Saporito”, che richiama per relationem la disdetta di cui al punto che precede;
3. copia comunicazione recante la data del 20.10.2014, distinta con Prot. N. 2369, da cui si ricava la richiesta di ausilio della forza pubblica al fine di provvedere alla installazione dei misuratori idrici “a servizio delle singole utenze degli alloggi siti in alla Via Saporito”. Essa CP_3
comunicazione risulta corredata da copia della ricevuta di avvenuta consegna della pec in data
20.10.2014;
4. copia della comunicazione, distinta con Prot. N. 2561 del 26.11.2014, afferente l'invito diretto al Comune di alla installazione, in vista del completamento dei lavori, dei contatori CP_3
idrici per ciascun alloggio. Essa comunicazione risulta corredata da copia della ricevuta di avvenuta consegna della pec in data 17.11.2014;
5. copie di comunicazioni, trasmesse a mezzo fax, del 28.1.2015 e del 11.3.2015, entrambe volte a sollecitare la installazione dei misuratori idrici negli alloggi di Via Saporito;
6. copia comunicazione del 18.5.2015, di richiesta allaccio contatori installati nel quartiere Pt_2
di Via Filippo Saporito;
7. copia comunicazione del 21.5.2015, indirizzata al Prefetto di e p.c. al CP_1 CP_4
di richiesta di indizione di apposita conferenza di servizi, motivata sulla inerzia
[...] dell'ente comunale;
8. copia comunicazione dell'ACER del 22.11.2021.
Ebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, sia unitariamente che complessivamente considerate, non è possibile affermare che l' opponente abbia fornito prova certa e Pt_1
tranquillizzante del fatto estintivo dedotto, ciò in base alle ragioni di cui si dirà subito infra.
La comunicazione di cui al punto 1 sopra indicata, afferente la richiesta di “distacco immediato dei misuratori idrici” ivi indicati, avveniva in un momento (anno 2000) successivamente al quale – come
7 evincibile da comunicazioni inoltrate a distanza di oltre dieci anni prodotte in atti – i lavori funzionali alla installazione dei contatori idrici per ciascun alloggio erano ancora in essere, dacché non è dato comprendere in che termini, a fronte del protrarsi dei lavori, essa comunicazione renderebbe – a dire dell' – la pretesa ingiustificata. Pt_2
Le somme richieste nell'atto impugnato si riferiscono alla “Fattura 20192101429 del 30/06/2020
Anno 2018/2019 Sollecito num. 2020/4 notificato il 28/07/2021”.
Trattasi di consumi comunque registrati, rispetto a cui – fermo quanto innanzi detto in ordine alla richiesta di distacco, di fatto resa inoperante dal protrarsi dei lavori – non vi è stata contestazione della effettiva erogazione del servizio, né tantomeno della entità del relativo addebito.
Le comunicazioni successive al completamento dei lavori - avvenuto secondo gli elementi agli atti nell'anno 2014 - riguardano solleciti per la installazione di contatori idrici a servizio dei singoli alloggi, al fine di rilevare il consumo per ogni occupante.
L'opposto – a supporto della propria pretesa – ha richiamato il regolamento Controparte_4
approvato con Delibera del C.S. n. 135 del 4.6.2019 (cfr. copia allegata agli atti) che disciplina la distribuzione dell'acqua potabile, il cui art. 13, comma 9 stabilisce: “… In caso di mancata lettura del contatore, l'ENTE, fattura come consumo una media dei consumi storici registrati dall'utenza, salvo conguaglio”.
A ciò si aggiunga che l'assunta inerzia del non può valere ad incidere sul diritto Controparte_4
di esso ad ottenere il pagamento del corrispettivo per la fornitura. CP_5
Secondo quanto emerge dal regolamento comunale di distribuzione di acqua potabile, al fine di ottenere la somministrazione di acqua l'interessato, da intendersi quale utente finale, deve farne richiesta all'Ente e sottoscrivere apposito contratto (art. 4); inoltre, gli impianti e le reti di distribuzione a valle del “punto di consegna” (ovvero il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'Ente a quella dell'utente) sono di proprietà dell'utente (cfr. art. 17).
Tanto si dice con riguardo all'onere di installazione dei singoli contatori.
Per tutto quanto innanzi detto, l'opposizione va respinta.
Per ciò che concerne le spese di lite, la controvertibilità delle questioni su cui le parti hanno dibattuto, unitamente alla specificità ed alla capillarità della disciplina sottesa alla pretesa azionata con l'atto opposto, induce il Tribunale a ravvisare quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od
8 eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione spiegata dall' Parte_1
avverso l'accertamento esecutivo idrico n. 2022/1 del 25.1.2022;
[...]
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
9
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3772/2022 vertente tra:
in liquidazione Controparte_1
opponente
e
– Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Controparte_2
Comune di CP_3
Comune di Aversa opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3722/2022 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosamaria Petrella, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in , Via G.M. Bosco n. 80, in virtù di procura allegata agli atti;
CP_1
opponente
e
Controparte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Roberto Russo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Caivano, Via Gramsci
n.35, in virtù di procura allegata agli atti;
in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_4
OM ET e SE ER, elettivamente domiciliati in Piazza Municipio, in CP_3
virtù di procura allegata agli atti;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 6.5.2022, l' Parte_1
proponeva opposizione avverso l'accertamento esecutivo idrico n. 2022/1 del
[...]
25.1.2022, emesso in forza dell'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, inoltrato ad istanza della società
e notificato a mezzo pec in data 9.3.2022. Controparte_2
A supporto della opposizione adduceva le seguenti ragioni: 1. carenza di legittimazione attiva della
2. omessa indicazione del soggetto competente per la riscossione;
3. carenza di Controparte_2
motivazione; 4. insussistenza della pretesa azionata.
Sulla scorta delle suddette argomentazioni l' istante domandava, in via cautelare, la Pt_1 sospensione della efficacia dell'atto impugnato e, nel merito, l'accoglimento della opposizione.
Si costituivano gli opposti ed il le cui difese si provvederà Controparte_2 Controparte_4
sinteticamente ad illustrare.
L'Ente concessionario della riscossione, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione per le censure spiegate avverso la pretesa, in quanto di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
in ogni caso, contestando la fondatezza della avversa opposizione, concludeva per il rigetto della istanza cautelare, così come della opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Il invece, eccepiva l'inammissibilità delle censure di opposizione agli atti, stante Controparte_4 la tardività di esse ed argomentando della legittimità della pretesa sottesa all'atto opposto, concludeva per il rigetto delle avverse istanze, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 27.10.2022, la scrivente – ritenuta prima facie l'insussistenza dei presupposti per disporre l'invocata sospensione della efficacia esecutiva dell'atto opposto – respingeva la istanza cautelare ed assegnava i termini ex art. 183, VI comma c.p.c..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni;
successivamente, ritenuta preferibile l'applicazione alla fattispecie de qua del modello decisionale ex art. 281 sexies c.p.c., veniva disposto rinvio in prosieguo alla data odierna.
Come innanzi accennato, oggetto della presente opposizione è l'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, a mezzo del quale il Concessionario della riscossione per il - sulla base della fattura n. 20192101429 del 30/06/2020 - Controparte_4 intimava all' il pagamento della Parte_1 somma di € 77.273,84 a titolo di mancato pagamento del canone idrico per l'anno 2018/2019.
La materia del contendere impone di svolgere un inquadramento sistematico.
E' noto che la L. n. 160/2019 ha introdotto una ipotesi di riscossione c.d. potenziata (in quanto include sia l'accertamento che l'intimazione di adempiere all'obbligo di pagamento) di cui gli enti indicati dal comma 784, anche tramite i soggetti affidatari di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del d lgs.
446/97 e di cui al comma 691 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, possono avvalersi per il recupero
3 delle entrate patrimoniali sia di diritto pubblico o – come nel caso in esame – di diritto privato.
Ai sensi dell'art. 1, comma 792 delle legge suddetta: “Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo
52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché' il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché' l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. …”.
In sostanza, al fine di rendere più efficace l'attività di riscossione, è stato esteso al sistema di riscossione delle entrate locali l'istituto del cd. "accertamento esecutivo", che il d.l. 78/2010 aveva previsto per i soli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva e per i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
La novella legislativa ha così attribuito natura impo-esattiva all'avviso de quo, il quale - decorso il termine stabilito dalla legge - diviene titolo esecutivo senza la necessità di notificare ulteriori atti.
Ed invero, l'avviso di accertamento introdotto dalla Legge n. 160/2019 presuppone un atto o, più correttamente, un titolo giuridico che fondi l'auto-accertamento del credito da parte dell'ente locale;
esso può essere un contratto, un atto amministrativo, una sentenza, l'esecuzione di una prestazione essenziale secondo una tariffa predeterminata, oppure un atto o fatto idoneo a costituire un'obbligazione di pagamento ex art. 1173 c.c. per un credito certo, liquido ed esigibile.
L'opposizione spiegata deve qualificarsi come azione di accertamento negativo del credito preteso a titolo di canoni idrici.
Ed invero, l' opponente, tra le altre, ha contestato la legittimità della pretesa azionata “… in Pt_1
considerazione della circostanza che la persistenza della fornitura idrica per le epoche successive al
4 21.12.2000 (ovvero, al più tardi, al 31.12.2014) non è coperta da alcuna valida pattuizione tra i due
Enti, posto che: a) in primis, non risulta alcun valido contratto di fornitura. …”, specificando, altresì, che era titolare di n. 3 complessi immobiliari (Via Atellana, Via Saporito e Via Cilea), per la cui realizzazione era stato installato un contatore di cantiere – mai sostituito, però, al termine dei lavori, da singoli ed autonomi contatori – che aveva continuato a rifornire gli utenti.
Tanto chiarito, venendo alla gradata disamina delle doglianze devolute, quelle sopra indicate sub 2)
e 3) – riconducibili nell'alveo dell'art. 617, comma I c.p.c. – devono essere dichiarate inammissibili, in quanto tardivamente spiegate: la notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio avveniva il 6.5.2022 e, dunque, una volta elasso il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza dell'atto opposto (individuata nella data del 9.3.2022), previsto dalla norma suddetta per far valere vizi formali.
Quanto alla censura afferente la carenza di legittimazione attiva della (motivo sub Controparte_2
1), il Tribunale reputa che essa sia infondata.
Dalla documentazione allegata agli atti si ricava che il con determinazioni Controparte_4
dirigenziali nn. 69 e 70 del 30.7.2020, rispettivamente: a. aggiudicava in via definitiva alla CP_2
l'appalto per l'affidamento di una serie di servizi, tra i quali quello di riscossione, riguardante
[...]
altresì i canoni idrici (cfr. doc. 4 in allegato alla comparsa del;
b. approvava il Controparte_4 verbale di consegna per l'appalto dei servizi indicati nella determinazione n. 69 (cfr. doc. 2 in allegato alla comparsa del . Controparte_4
A ciò faceva seguito la stipula, in data 24.2.2021, di apposito contratto (cfr. doc. 3 in allegato alla comparsa del . Controparte_4
L'ultima censura avanzata afferisce alla contestazione della stessa esistenza del credito (motivo di opposizione sub 4).
Stando all'assunto della parte opponente la pretesa sarebbe indebita per due ordini di ragioni:
- mancanza di pattuizione tra l'Istituto istante ed il Controparte_4
- illegittima fatturazione dei consumi idrici per le epoche successive al 21.12.2000, o al più tardi, al 31.12.2014. Ciò in ragione del fatto che “… qualsiasi erogazione è intervenuta arbitrariamente da parte del a far data dal 22.12.2000, epoca in cui l'IACP aveva CP_4 formalmente inviato disdetta dei rapporti di fornitura” (cfr. pag. 3 note illustrative . Pt_2
Precisamente, stando alle allegazioni di parte istante: “… Terminata la costruzione e assegnati gli alloggi, il Comune avrebbe dovuto provvedere alla stipula di singoli ed autonomi contatori, per unità immobiliare locata. Senonchè, tanto non è avvenuto ed il Comune ha continuato a rifornire gli utenti
5 attraverso il contatore di cantiere, imputando i relativi consumi all' ; benchè, lo si ripete, gli Pt_2
alloggi fossero stati assegnati, ovvero, i lavori di costruzione terminati. In considerazione di quanto sopra, in data 22.12.2000, l' provvide alla formale disdetta dei rapporti di fornitura de quibus, Pt_2
(si veda, sul punto la nota raccomandata con A/R a firma del Direttore Generale , Avv. Ernesto Pt_2
Toti, con protocollo 21621 che si allega agli atti), intimando – per oltre un decennio e del tutto infruttuosamente – al Comune di provvedere a dotare i singoli alloggi di misuratori individuali, previa instaurazione di rapporti contrattuali singoli. …” (cfr. pag. 3 e 4 atto introduttivo).
Sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., occorrerà verificare se l'ente comunale convenuto abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e, ove tale verifica abbia esito positivo, se l'opponente abbia dimostrato l'esistenza di cause modificative o estintive di essi.
Ebbene, quanto alla dedotta assenza di regolamentazione del rapporto con l'Ente comunale creditore, occorre rilevare che quest'ultimo in sede di costituzione produceva copia dei contratti stipulati con l' (cfr. doc. 5, 6 e 7). Pt_2
L' opponente, nella prima difesa utile, ne ha contestato la conformità all'originale. Pt_1
Essa contestazione, nondimeno, non consente di pervenire al risultato sperato dall'Istituto opponente.
Muovendo, infatti, dall'orientamento espresso dalla Suprema Corte, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile, ma va operata
- a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica degli aspetti per i quali si assume che il documento differisca dall'originale (cfr cfr. ex multis Cass. civ. Sez. V,
Sent., (ud. 08/05/2019) 20-06-2019, n. 16557; Cass. civ. Sez. II Ord., 20/02/2018, n. 4053; Cass. civ.
Sez. II Sent., 30/10/2018, n. 27633; Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 13/12/2017, n. 29993).
Nella specie, la illustrazione dei profili di difformità tra copia e originale risulta del tutto carente perché l' istante ha omesso, di precisare gli estremi della negazione della genuinità della copia, Pt_1
limitandosi ad eccepire la non conformità agli originali.
Non vale a mutare i termini della questione, ad avviso di chi scrive, il fatto che il documento disconosciuto fosse privo di attestazione di conformità (cfr. pag. 2 note scritte predisposte per la udienza dall' . Pt_2
Al riguardo deve farsi richiamo all'orientamento di legittimità a tenore del quale “L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare
6 l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.” (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav, n. 26200/2024).
Venendo, poi, alla assunta illegittimità della fatturazione dei consumi idrici, cui è sottesa la contestazione di inesistenza della pretesa, va detto che l'istituto istante a supporto di essa ha prodotto diversi documenti:
1. copia di comunicazione, distinta con Prot. N. 21621, delle “Forniture idriche complessi Pt_2
– Via Cilea – Via Atellana – Via Saporito”, indirizzata - tra gli altri - al Controparte_4
recante la data del 22.12.2000;
2. copia della comunicazione, distinta con Prot. N. 2846 del 30.4.2008, di contestazione delle fatture relative alle “Forniture idriche complessi – Via Cilea – Via Atellana – Via Pt_2
Saporito”, che richiama per relationem la disdetta di cui al punto che precede;
3. copia comunicazione recante la data del 20.10.2014, distinta con Prot. N. 2369, da cui si ricava la richiesta di ausilio della forza pubblica al fine di provvedere alla installazione dei misuratori idrici “a servizio delle singole utenze degli alloggi siti in alla Via Saporito”. Essa CP_3
comunicazione risulta corredata da copia della ricevuta di avvenuta consegna della pec in data
20.10.2014;
4. copia della comunicazione, distinta con Prot. N. 2561 del 26.11.2014, afferente l'invito diretto al Comune di alla installazione, in vista del completamento dei lavori, dei contatori CP_3
idrici per ciascun alloggio. Essa comunicazione risulta corredata da copia della ricevuta di avvenuta consegna della pec in data 17.11.2014;
5. copie di comunicazioni, trasmesse a mezzo fax, del 28.1.2015 e del 11.3.2015, entrambe volte a sollecitare la installazione dei misuratori idrici negli alloggi di Via Saporito;
6. copia comunicazione del 18.5.2015, di richiesta allaccio contatori installati nel quartiere Pt_2
di Via Filippo Saporito;
7. copia comunicazione del 21.5.2015, indirizzata al Prefetto di e p.c. al CP_1 CP_4
di richiesta di indizione di apposita conferenza di servizi, motivata sulla inerzia
[...] dell'ente comunale;
8. copia comunicazione dell'ACER del 22.11.2021.
Ebbene, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, sia unitariamente che complessivamente considerate, non è possibile affermare che l' opponente abbia fornito prova certa e Pt_1
tranquillizzante del fatto estintivo dedotto, ciò in base alle ragioni di cui si dirà subito infra.
La comunicazione di cui al punto 1 sopra indicata, afferente la richiesta di “distacco immediato dei misuratori idrici” ivi indicati, avveniva in un momento (anno 2000) successivamente al quale – come
7 evincibile da comunicazioni inoltrate a distanza di oltre dieci anni prodotte in atti – i lavori funzionali alla installazione dei contatori idrici per ciascun alloggio erano ancora in essere, dacché non è dato comprendere in che termini, a fronte del protrarsi dei lavori, essa comunicazione renderebbe – a dire dell' – la pretesa ingiustificata. Pt_2
Le somme richieste nell'atto impugnato si riferiscono alla “Fattura 20192101429 del 30/06/2020
Anno 2018/2019 Sollecito num. 2020/4 notificato il 28/07/2021”.
Trattasi di consumi comunque registrati, rispetto a cui – fermo quanto innanzi detto in ordine alla richiesta di distacco, di fatto resa inoperante dal protrarsi dei lavori – non vi è stata contestazione della effettiva erogazione del servizio, né tantomeno della entità del relativo addebito.
Le comunicazioni successive al completamento dei lavori - avvenuto secondo gli elementi agli atti nell'anno 2014 - riguardano solleciti per la installazione di contatori idrici a servizio dei singoli alloggi, al fine di rilevare il consumo per ogni occupante.
L'opposto – a supporto della propria pretesa – ha richiamato il regolamento Controparte_4
approvato con Delibera del C.S. n. 135 del 4.6.2019 (cfr. copia allegata agli atti) che disciplina la distribuzione dell'acqua potabile, il cui art. 13, comma 9 stabilisce: “… In caso di mancata lettura del contatore, l'ENTE, fattura come consumo una media dei consumi storici registrati dall'utenza, salvo conguaglio”.
A ciò si aggiunga che l'assunta inerzia del non può valere ad incidere sul diritto Controparte_4
di esso ad ottenere il pagamento del corrispettivo per la fornitura. CP_5
Secondo quanto emerge dal regolamento comunale di distribuzione di acqua potabile, al fine di ottenere la somministrazione di acqua l'interessato, da intendersi quale utente finale, deve farne richiesta all'Ente e sottoscrivere apposito contratto (art. 4); inoltre, gli impianti e le reti di distribuzione a valle del “punto di consegna” (ovvero il luogo dove la fornitura idrica viene trasferita dalla rete pubblica gestita dall'Ente a quella dell'utente) sono di proprietà dell'utente (cfr. art. 17).
Tanto si dice con riguardo all'onere di installazione dei singoli contatori.
Per tutto quanto innanzi detto, l'opposizione va respinta.
Per ciò che concerne le spese di lite, la controvertibilità delle questioni su cui le parti hanno dibattuto, unitamente alla specificità ed alla capillarità della disciplina sottesa alla pretesa azionata con l'atto opposto, induce il Tribunale a ravvisare quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta, ogni contraria istanza od
8 eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione spiegata dall' Parte_1
avverso l'accertamento esecutivo idrico n. 2022/1 del 25.1.2022;
[...]
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 10.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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