Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Michela Palladino Giudice
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3421 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "divorzio -cessazione effetti civili", vertente
TRA
nata ad [...] il [...], rapp. e difesa dall'avv. Massimo Buono Parte_1
ricorrente
E
(C.F. nato il [...] ad [...], rapp. e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Gerardo Perillo
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.3.2025; in data 8.11.2023 è pervenuto parere del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1-Sul fatto
Con ricorso depositato il 31.10.2023, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in regime di comunione legale dei beni in data 20 agosto 2017 con , CP_1
matrimonio dal quale il 13 novembre 2017 nasceva che con decreto di omologa del 15 Per_1
Febbraio 2022 il Tribunale di Avellino omologava la separazione consensuale dei coniugi confermando che avevano vissuto separati senza alcuna riconciliazione né spirituale né materiale.
Ha chiesto, pertanto, il divorzio con affidamento congiunto di e collocamento presso Persona_2
la madre nell'abitazione presa in locazione in Chiusano San Domenico alla via Parte_1
Codrazzo n. 10, stabilendo che il padre potrà vedere e tenere il bambino con sé nei weekend durante i quali fa rientro in Chiusano San Domenico;
ha chiesto una contribuzione mensile di euro 885,00 di cui € 500,00 a titolo di concorso al mantenimento di ed euro 250,00 per sé essendo Persona_2
priva di reddito e di stabile occupazione, nonché euro 135,00 quale metà del fitto di locazione dell'immobile attese le mutate condizioni di vita e l'incremento delle esigenze del minore.
Si costituiva il quale si associava alla richiesta di divorzio e insisteva per una CP_1
regolamentazione specifica e dettagliata delle visite al minore spesso ostacolate dalla madre;
deduceva che la propria situazione economica era sensibilmente peggiorata, come da documentazione
CUD degli ultimi tre anni (allegati 7,8,9).
Concludeva per l'eliminazione dell'assegno di mantenimento in favore di e per la Parte_1
riduzione ad euro 350,00 di mantenimento per il figlio. All'udienza dell'11.3.2025, dopo avere ascoltato le parti e adottato i provvedimenti indifferibili con ordinanza del 5.3.2025, la causa veniva assegnata in decisione al collegio.
2. Sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione omologata con decreto del 15.2.2022) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Avellino (20.1.2022), nel procedimento di separazione definito con l'indicata omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
L'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, unitamente al tenore delle dichiarazioni rese dalle parti inducono, infatti, a ritenere accertata l'impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione spirituale materiale tra i coniugi coinvolti in giudizio.
3.Sull'assegno divorzile
chiede la corresponsione di un assegno divorzile, pari ad € 250,00 mensili, almeno Parte_1
fino a quando non troverà una stabile occupazione.
Diversi sono i presupposti dell'assegno separativo e di quello divorzile.
Secondo il superato orientamento tradizionale, il criterio prevalente adottato dai Tribunali per la determinazione dell'importo dell'assegno era quello del “tenore di vita”. Il Giudice, quindi, sulla base di questo criterio teneva in considerazione lo stile di vita adottato dalla coppia in costanza di matrimonio, assegnando in favore del coniuge economicamente debole un assegno idoneo a consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale. Tale impostazione è stata modificata dalla sentenza della Corte di Cass. resa a sezioni unite n. 18287
del 2018; le sezioni unite hanno affermato la funzione assistenziale, perequativa e compensativa svolta da tale assegno, precisando che occorre dare adeguato peso anche all'apporto che è stato dato dal singolo alla formazione della famiglia, con conseguente necessità di compensare e riequilibrare le posizioni di ciascun coniuge.
Con la pronuncia delle S.U. è stato definitamente superato il principio del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, per cui i criteri da utilizzare per l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio e dell'importo sono: il coniuge richiedente deve avere mezzi economici inadeguati e si deve trovare nell'impossibilità oggettiva di procurarseli;
occorre la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale tra i due coniugi;
lo squilibrio reddituale deve essere collegato ai sacrifici che il coniuge meno abbiente ha fatto per dedicarsi alla famiglia, favorendo in tal modo la carriera e le ricchezze dell'altro; l'assenza della capacità lavorativa o di produrre reddito da parte del soggetto richiedente.
L'importo dell'assegno di divorzio va, dunque, determinato tenendo conto di tutte e tre le funzioni dell'assegno. Il criterio primario per verificare se il coniuge richiedente disponga dei mezzi idonei al sostentamento dopo la fine del matrimonio si basa sulla valutazione della titolarità del reddito, della proprietà di beni immobili e di beni mobili nonché della capacità lavorativa.
In conclusione, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità
di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Si impone, in particolare, una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Lungi dal limitarsi ad accertare il mero prerequisito fattuale dell'assegno divorzile -individuazione del coniuge economicamente più debole – occorre, dunque, verificare che il richiedente abbia contribuito con il suo lavoro anche casalingo e di cura dei figli alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo lavoro con la necessaria libertà, svolgendo anche lavori meno consoni alle sue capacità e dal suo titolo di studio ma che le consentissero di vivere dignitosamente.
Occorre in altri termini una valutazione integrata dei due profili dell'assegno divorzile alla luce della sua funzione polivalente assistenziale e compensativa (Cass. Sez. unite n. 18287 del 2018), in linea con l'art. 5 co sei della l. n. 898 del 1970 nonché con i precedenti della giurisprudenza e di legittimità
per cui l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più
debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali – reddituale al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. N. 38362 del 3.12.2021).
Va poi ulteriormente considerato che, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'ex coniuge, occorre tenere conto della intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e,
conseguentemente, ricomprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere degli immobili a titolo di locazione (Cass. 2021 n. 20858).
Nel caso di specie, allora, occorre focalizzare la indagine sulla sperequazione economico - reddituale dei coniugi con valutazione improntata ad attualità ed effettività (Cass. 2021 n. 35710), tesa ad accertare che lo squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi trovi però ragione nella intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. N. 38362 del 12/12/2021), sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico (Cass. N. 23997 del 02/08/2022). Tanto premesso, occorre evidenziare quanto segue.
Il matrimonio tra le parti è durato pochi anni, solamente 5, si tratta cioè di una durata che non può
essere considerata tale da ipotizzare che il legame coniugale abbia coadiuvato il cementarsi o il concretizzarsi di una particolare posizione economica di tipo familiare.
Va, altresì, considerato che è un operaio, con contratto a tempo indeterminato. Ne CP_1
consegue che la sua situazione economica, tendenzialmente, non viene alterata in positivo o in negativo dal modus operandi della consorte.
ad oggi, non ha nemmeno trent'anni e a suo dire è inoccupata, ma non ha dimostrato Parte_1
che questo stato di inoccupazione è dovuto ad una situazione incolpevole: la stessa si limita a riferire che al momento “non esercita alcuna attività lavorativa, giusta documentazione allegata, pertanto,
necessita di mantenimento da parte del coniuge almeno fino a quando non riuscirà a trovare una
stabile occupazione che le consenta un degno stile di vita per sé e il figlio minore”. La ricorrente non specifica quale sarebbe l'occupazione verso la quale sta convogliando le proprie energie, non la qualifica in alcun modo e non dà atto di essersi attivata per trovare un'occupazione che sia compatibile con la gestione di un figlio che è certamente piccolo ma che oramai è assorbito anche dagli impegni scolastici.
Ne consegue che, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, il Collegio non ravvisa le condizioni per concedere un assegno divorzile, con la conseguenza che va revocata ogni forma di contribuzione a carico di nei confronti di CP_1 Parte_1
Sul mantenimento al minore
Il resistente ha richiesto una contrazione dell'assegno di mantenimento che versa al minore da euro
500,00 ad euro 350,00, assumendo un peggioramento delle proprie condizioni lavorative.
La ricorrente chiede invece un aumento da euro 500,00 ad euro 600,00. Entrambe le richieste non possono essere accolte con conferma della contribuzione pari ad euro
500,00 in favore di a carico del padre. Per_1
Vero è che in linea generale la giurisprudenza di legittimità assume che l'assegno di mantenimento per i figli cresce con il crescere dell'età e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ma nel caso in esame il minore ha sette anni e non vi sono elementi specifici di novità, rispetto alla recente separazione omologata, posto che in ricorso si fa riferimento a spese di tipo sanitario, già regolate nelle spese extra-assegno. Di contro, va anche considerato che l'incremento del contributo deve in astratto rientrare nella capacità economica dell'obbligato. Non può non considerarsi che il resistente ha documentato un ultimo reddito annuale percepito di € 17.305,49 di talché l'assegno concordato di
€ 500,00 appare congruo. Non vi è poi una drastica riduzione dei redditi denunziata dal resistente a sostegno della chiesta diminuzione dell'assegno tale da incidere sulla misura indicata, atteso che l'attuale reddito consente di sostenere l'assegno già concordato.
A questo va, altresì, aggiunto che l'eliminazione di ogni forma di contribuzione in favore di Pt_1
rende la posizione economica di molto più gestibile con la conseguenza che sarà
[...] CP_1
giusto convogliare le sue risorse per le esigenze del minore.
Sulle ulteriori richieste
L'assegno di euro 500,00 in favore del piccolo deve ritenersi satisfattivo anche delle esigenze Per_1
abitative, di talché va rigettata la richiesta della ricorrente di contribuzione alle spese di locazione nella misura di euro 135,00 poiché su uno stipendio medio del resistente calcolato in circa € 1400,00
mensili, la somma di € 500,00 appare ampiamente satisfattiva ed omnicomprensiva.
A questo va aggiunto che entrambe le parti percepiranno la propria quota di assegno unico familiare.
Sui diritti di visita
Entrambe le parti hanno chiesto una regolamentazione delle visite più dettagliata;
in particolare CP_1
lamenta un forte ostruzionismo della ricorrente nel consentirgli di vedere con regolarità il
[...] figlio e lamenta che la ex moglie non è flessibile laddove egli abbia delle esigenze diverse dovute a cambiamenti dell'orario lavorativo.
Il collegio specifica, pertanto, che il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio presso la propria abitazione i giorni dal venerdì alla domenica, a weekend alternati, dal primo pomeriggio del venerdì, dopo la conclusione dell'orario scolastico, alla serata della domenica.
Avrà inoltre diritto di visita e frequentazione presso l'abitazione della madre quando desidera, previo accordo con questa e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici del bambino;
in caso di mancato accordo, il collegio dispone la visita del padre al figlio tutti i martedì e tutti i giovedì dalla fine della scuola alle ore 20.00.
Inoltre, il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé il figlio, alternativamente con la madre le festività natalizie dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio e le festività pasquali per la metà dei giorni di vacanza, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì in Albis;
30
giorni anche non consecutivi durante le ferie estive da concordare preventivamente con la madre;
in caso di malattia del figlio, il padre ha diritto di visita della bambina, anche fuori dagli orari concordati,
presso il domicilio del minore e, comunque, sempre previo avviso ed accordo con la madre e analogamente nel caso di altre festività non contemplate nel presente decreto;
qualora il bambino dovesse ammalarsi nel fine settimana o nei giorni di festa in cui è con il padre, quest'ultimo si occuperà della minore consentendo alla madre di vederlo;
il bambino trascorrerà il compleanno e l'onomastico alternativamente con ognuno dei genitori e se possibile con entrambi e trascorrerà con il padre i giorni della festa del papà e del suo onomastico e compleanno e con la madre i giorni della festa della mamma e del suo onomastico e compleanno;
i genitori potranno modificare concordemente i tempi di permanenza del figlio in base alle rispettive esigenze lavorative o per altre circostanze contingenti. Ciascun genitore nei periodi di sua pertinenza provvederà a tutte le necessità ed esigenze del figlio, ivi compresi, in futuro, lo svolgimento dei compiti scolastici e l'espletamento di attività
ludico sportive o la frequenza di piccoli amici. I genitori sono tenuti reciprocamente a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché i numeri telefonici ai quali possono essere facilmente reperibili e a consentire l'emissione del passaporto o rinnovo dello stesso, nonché il rilascio della carta d'identità, valido per l'espatrio in favore del minore Persona_2
4.Sulle spese di lite.
La peculiarità e delicatezza della materia trattata, le ragioni della decisione ed il suo esito, integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta l'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Chiusano San Domenico il 20.8.2017
tra n. ad Atripalda il 30.9.1994, e , n. ad Avellino il 2.5.1990, Parte_1 CP_1
Registro atti di matrimonio n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1;
2) COMFERMA l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre Parte_1
3) CONFERMA le disposizioni contenute in separazione con riguardo al mantenimento posto a carico di verso il figlio ivi confermando anche i diritti di visita;
CP_1 Persona_2
4) DISCIPLINA le visite secondo quanto previsto in parte motiva;
5) RIGETTA la richiesta di assegno divorzile avanzata da disponendo che, a Parte_1
far data dalla domanda, nulla sarà più tenuto a versare in favore della ricorrente;
CP_1
6) DISPONE che le spese straordinarie per il minore siano poste a carico delle parti nella misura del 50% come da protocollo siglato in data 28.12.2018 e successive modifiche con il Consiglio
dell'ordine degli avvocati;
7) RIGETTA ogni altra richiesta;
8) COMPENSA le spese;
9) MANDA la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza;
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Iandiorio Il Presidente
Dott. Raffaele Califano