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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/12/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2197/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Fusinato n. 12. difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini (RN), Via Cufra n.
4/A, PEC Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 18 dicembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 2 settembre 2025, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, datato 11.08.2025, depositato il 12.08.2025 e notificato a mezzo PEC il 02.09.2025, del Giudice di Pace di Rimini.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore della sig.ra Persona_1
nata il [...] a San Severo (Foggia), in [...], indagata in ordine ai fatti-reato p. e p dall'art.731
[...]
c.p. di cui al procedimento n. RGNR 1215/2018 mod. 21 bis – RGGdP 247/2020. L'Avv. ha altresì Pt_1 precisato di aver diligentemente adempiuto il suo incarico, avendo, dapprima, esaminato i documenti relativi pagina 1 di 4 al procedimento e, successivamente, avendo preso parte all'udienza dibattimentale per l'escussione dei testi, il cui esame non si è svolto per difetto di notifica.
A fondamento della opposizione, parte ricorrente ha evidenziato che il Giudice di Pace nulla ha liquidato con riferimento alla fase istruttoria/dibattimentale, nonostante egli abbia partecipato alla udienza istruttoria.
L'Avv. ha concluso affermando che l'importo corretto da liquidare in suo favore ammonta a Pt_1 complessivi euro 1.134,00 oltre accessori.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice ha invitato l'Avv. alla discussione e, successivamente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 Pt_1 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini è errato in quanto alcuna motivazione è stata adottata in ordine alla mancata liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria/dibattimentale, nonostante egli abbia effettivamente partecipato alla udienza dell'8 settembre 2020. A ulteriore fondamento della sua domanda, l'Avv. ha fatto rinvio all'orientamento Pt_1 espresso dalla giurisprudenza di Cassazione secondo la quale “la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.n. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso”.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
pagina 2 di 4 a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Orbene, dall'esame della documentazione depositata in atti risulta che l'Avv. ha partecipato Pt_1 all'udienza dibattimentale dell'8 settembre 2020, nel corso della quale, tuttavia, non si è in concreto svolta la prova per testi, avendo il Giudice di Pace ravvisato la mancata prova della citazione ed avendone disposto il rinnovo.
Sulla questione di cui è causa la Giurisprudenza di Cassazione ha recentemente enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile matura
l'onorario anche in caso di partecipazione a udienze di mero rinvio poiché il tempo necessario allo svolgimento della prestazione incide esclusivamente sul quantum del compenso, non sull'an, considerato che nel processo penale l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria, che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza e che il rinvio può essere determinato
(come nella specie) dalla necessità di effettuare ricerche dell'imputato” (Cassazione civile, sez. II, 20.02.2025, n. 4539).
In conformità al citato orientamento, ritiene l'adito Tribunale che ha errato il Giudice di Pace nella parte in cui ha omesso integralmente di liquidare il compenso in favore dell'Avv. con riferimento alla Pt_1 fase dibattimentale, avendo quest'ultimo effettivamente partecipato alla udienza fissata per l'esame testimoniale;
la circostanza che, in concreto, tale attività non sia stata svolta, infatti, non è imputabile all'Avv. ma alla mancata prova della notifica ai testi ammessi. Pt_1
Giova tuttavia evidenziare come il mancato svolgimento dell'esame dei testi, pur non incidendo sull'an della liquidazione della relativa fase incide sulla sua quantificazione.
Pertanto, le fasi che debbono essere liquidate in favore dell'Avv. sono: Pt_1
- fase studio (euro 378,00);
- fase decisionale (euro 756,00).
pagina 3 di 4 Ritiene il presente Tribunale che, nel caso in esame, con riferimento alla fase dibattimentale, debba essere fatta applicazione della riduzione ex art 12, comma 1, DM 55/2014 in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che l'attività svolta non ha avuto peculiare complessità sia alla luce delle questioni trattate sia della tipologia di imputazione e, in particolare, della attività che in concreto si è svolta all'udienza dell'8 settembre 2020 (udienza di mero rinvio per rinnovo notifica).
Si precisa che la riduzione di cui sopra viene effettuata dallo scrivente, trattandosi di ricorso totalmente devolutivo ed essendo rimessa al Giudice la valutazione della attività svolta e dell'importo da liquidare.
Nel caso di specie, quindi, all'esito della riduzione di cui sopra nella misura del 50% con riferimento alla fase dibattimentale e all'esito della ulteriore riduzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2022, la somma che deve essere liquidata in favore dell'Avv. è pari a euro 252,00. Pt_1
Da ciò consegue l'annullamento del decreto di liquidazione di compensi impugnato nella parte in cui è stata omessa la liquidazione dell'importo previsto per la fase dibattimentale, fermo quanto disposto con riferimento alla fase studio.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, visto il parziale accoglimento del ricorso, sono interamente da compensare tra le parti.
A riguardo si precisa che la domanda non è stata integralmente accolta in quanto l'Avv. nel presente Pt_1 procedimento, ha chiesto la liquidazione di una somma eccedente quella che in concreto è stata riconosciuta dallo scrivente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e, ferme le disposizioni relative alla fase Pt_1 studio, annulla il decreto del Tribunale Di Rimini di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, datato 11.08.2025 e depositato il 12.08.2025, relativo al procedimento penale n.
RGNR 1215/2018 mod. 21 bis – RGGdP 247/2020 a carico della sig.ra , Persona_1 con cui è stata omessa la liquidazione della fase istruttoria/dibattimentale e, per l'effetto, liquida per la predetta fase in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art 106 bis Pt_1
D.P.R. 115/2002, di euro 252,00 a titolo di onorari, oltre accessori di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, il 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 18.12.2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2197/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._1
Fusinato n. 12. difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rimini (RN), Via Cufra n.
4/A, PEC Email_1 Email_2
Ricorrente
Contro
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 18 dicembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 2 settembre 2025, l'Avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, datato 11.08.2025, depositato il 12.08.2025 e notificato a mezzo PEC il 02.09.2025, del Giudice di Pace di Rimini.
Il ricorrente ha esposto di avere prestato la propria opera professionale in favore della sig.ra Persona_1
nata il [...] a San Severo (Foggia), in [...], indagata in ordine ai fatti-reato p. e p dall'art.731
[...]
c.p. di cui al procedimento n. RGNR 1215/2018 mod. 21 bis – RGGdP 247/2020. L'Avv. ha altresì Pt_1 precisato di aver diligentemente adempiuto il suo incarico, avendo, dapprima, esaminato i documenti relativi pagina 1 di 4 al procedimento e, successivamente, avendo preso parte all'udienza dibattimentale per l'escussione dei testi, il cui esame non si è svolto per difetto di notifica.
A fondamento della opposizione, parte ricorrente ha evidenziato che il Giudice di Pace nulla ha liquidato con riferimento alla fase istruttoria/dibattimentale, nonostante egli abbia partecipato alla udienza istruttoria.
L'Avv. ha concluso affermando che l'importo corretto da liquidare in suo favore ammonta a Pt_1 complessivi euro 1.134,00 oltre accessori.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice ha invitato l'Avv. alla discussione e, successivamente, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 Pt_1 sexies c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del . Controparte_1
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto che il decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Rimini è errato in quanto alcuna motivazione è stata adottata in ordine alla mancata liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria/dibattimentale, nonostante egli abbia effettivamente partecipato alla udienza dell'8 settembre 2020. A ulteriore fondamento della sua domanda, l'Avv. ha fatto rinvio all'orientamento Pt_1 espresso dalla giurisprudenza di Cassazione secondo la quale “la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.n. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso”.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
pagina 2 di 4 a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Orbene, dall'esame della documentazione depositata in atti risulta che l'Avv. ha partecipato Pt_1 all'udienza dibattimentale dell'8 settembre 2020, nel corso della quale, tuttavia, non si è in concreto svolta la prova per testi, avendo il Giudice di Pace ravvisato la mancata prova della citazione ed avendone disposto il rinnovo.
Sulla questione di cui è causa la Giurisprudenza di Cassazione ha recentemente enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile matura
l'onorario anche in caso di partecipazione a udienze di mero rinvio poiché il tempo necessario allo svolgimento della prestazione incide esclusivamente sul quantum del compenso, non sull'an, considerato che nel processo penale l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria, che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza e che il rinvio può essere determinato
(come nella specie) dalla necessità di effettuare ricerche dell'imputato” (Cassazione civile, sez. II, 20.02.2025, n. 4539).
In conformità al citato orientamento, ritiene l'adito Tribunale che ha errato il Giudice di Pace nella parte in cui ha omesso integralmente di liquidare il compenso in favore dell'Avv. con riferimento alla Pt_1 fase dibattimentale, avendo quest'ultimo effettivamente partecipato alla udienza fissata per l'esame testimoniale;
la circostanza che, in concreto, tale attività non sia stata svolta, infatti, non è imputabile all'Avv. ma alla mancata prova della notifica ai testi ammessi. Pt_1
Giova tuttavia evidenziare come il mancato svolgimento dell'esame dei testi, pur non incidendo sull'an della liquidazione della relativa fase incide sulla sua quantificazione.
Pertanto, le fasi che debbono essere liquidate in favore dell'Avv. sono: Pt_1
- fase studio (euro 378,00);
- fase decisionale (euro 756,00).
pagina 3 di 4 Ritiene il presente Tribunale che, nel caso in esame, con riferimento alla fase dibattimentale, debba essere fatta applicazione della riduzione ex art 12, comma 1, DM 55/2014 in quanto dall'esame della documentazione in atti emerge che l'attività svolta non ha avuto peculiare complessità sia alla luce delle questioni trattate sia della tipologia di imputazione e, in particolare, della attività che in concreto si è svolta all'udienza dell'8 settembre 2020 (udienza di mero rinvio per rinnovo notifica).
Si precisa che la riduzione di cui sopra viene effettuata dallo scrivente, trattandosi di ricorso totalmente devolutivo ed essendo rimessa al Giudice la valutazione della attività svolta e dell'importo da liquidare.
Nel caso di specie, quindi, all'esito della riduzione di cui sopra nella misura del 50% con riferimento alla fase dibattimentale e all'esito della ulteriore riduzione ex art 106 bis D.P.R. 115/2022, la somma che deve essere liquidata in favore dell'Avv. è pari a euro 252,00. Pt_1
Da ciò consegue l'annullamento del decreto di liquidazione di compensi impugnato nella parte in cui è stata omessa la liquidazione dell'importo previsto per la fase dibattimentale, fermo quanto disposto con riferimento alla fase studio.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, visto il parziale accoglimento del ricorso, sono interamente da compensare tra le parti.
A riguardo si precisa che la domanda non è stata integralmente accolta in quanto l'Avv. nel presente Pt_1 procedimento, ha chiesto la liquidazione di una somma eccedente quella che in concreto è stata riconosciuta dallo scrivente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e, ferme le disposizioni relative alla fase Pt_1 studio, annulla il decreto del Tribunale Di Rimini di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, datato 11.08.2025 e depositato il 12.08.2025, relativo al procedimento penale n.
RGNR 1215/2018 mod. 21 bis – RGGdP 247/2020 a carico della sig.ra , Persona_1 con cui è stata omessa la liquidazione della fase istruttoria/dibattimentale e, per l'effetto, liquida per la predetta fase in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art 106 bis Pt_1
D.P.R. 115/2002, di euro 252,00 a titolo di onorari, oltre accessori di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, il 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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