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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 8524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8524 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
GIUDICE: Dott.ssa Paola RI
ha emesso la seguente SENTENZA nella
Causa iscritta al RG n. 3519/2025, promossa da , C.F. Parte_1
, elettivamente e domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._1
AL PA e Avv. ELISA CACCIATO INSILLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
ricorrente contro
rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari
resistente OGGETTO: Prestazioni assistenziali per invalidità civile.
CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto a:
- l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88;
- condizione di disabilità grave ex art. 3 co 3 della legge n. 104/92;
- esonero totale ticket sanitario;
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Roma, con esito negativo in relazione all'indennità di accompagnamento e alla condizione di disabilità grave, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava genericamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase
1 di CP_2
tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l' a corrisponderle i CP_1 relativi ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e CP_1 affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Esclusa la necessità di disporre C.T.U. medico-legale, la causa è stata decisa ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, all'esito del deposito di note scritte sostitutive di udienza, mediante la presente sentenza.
In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, puntualmente sollevata da parte convenuta, va osservato che parte ricorrente non ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P., essendosi limitata a contestare in toto l'elaborato peritale, evidenziando in via del tutto vaga e generica la "omessa considerazione patologie documentate – omesso esame documentale" senza però indicare le patologie esistenti e non considerate dal CTU, nè per quali documenti sia stato omesso l'esame; parte ricorrente ha inoltre dedotto che "il CTU ha altresì omesso di applicare le tabelle di cui al dm citato", circostanza che appare del tutto incomprensibile, all'esito del vaglio dell'elaborato peritale, e comunque non conferente al caso di specie nel quale il CTU a riconosciuto comunque una percentuale di invalidità del 100%.
Ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al primo comma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
In difetto di tale specificazione, nei termini dianzi indicati, il ricorso in esame non può che essere dichiarato inammissibile.
Considerato che
la definizione del presente giudizio prescinde dalla valutazione della fondatezza nel merito delle domande ivi avanzate, può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, difesa o eccezione disattesa,
2 così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 17/07/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola RI
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