Sentenza 8 gennaio 1999
Massime • 2
In una polizza assicurativa contro gli infortuni, la clausola la quale limiti la durata della convalescenza indennizzabile ha la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto, e non di limitare la responsabilità dell'assicuratore, e quindi non necessita di approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ..
Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta "ad probationem" ex art. 1888 cod. civ. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Rel. Consigliere -
Dott. Claudio FANCELLI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA RI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PINETA SACCHETTI 470, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO LANCELLOTTI, che la difende unitamente all'avvocato MAURO CIMINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TORO ASSIC SPA, nella persona rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo difende unitamente all'avvocato ARNAUDO CERCHIO SILVIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/96 del Tribunale di FERMO, emessa il 29/3/96 depositata il 18/04/96; RG. 1073/88. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato EDOARDO PONTECORVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 20.5.1987 CU RI PI conveniva dinanzi il Pretore di Fermo la RO IO per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 1.400.000 corrispondente alla indennità dovuta per 28 giorni di convalescenza.
Radicatosi il contraddittorio, l'Istituto assicuratore assumeva che alla CU competesse la sola somma di lire 202.200, poi versata nelle more del giudizio.
Il Pretore con sentenza del 14.4.1988 accoglieva la domanda. Avverso la predetta pronuncia proponeva appello la RO IO insistendo per la riforma della sentenza del Pretore. Il Tribunale di Fermo con sentenza del 18.4.1996 rigettava la domanda della CU compensando le spese di entrambi i gradi. Osservava, tra l'altro, il Tribunale che la CU aveva concluso con la RO un contratto di assicurazione avente ad oggetto una indennità per i casi di ricovero ospedaliero e successiva convalescenza con la specificazione che la indennità per convalescenza successiva al ricovero non avrebbe potuto superare il limite di due volte i giorni di durata del ricovero in caso di malattia. Tale clausola, in quanto non rientrante tra quelle che costituiscono limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore ma tra quelle che precisano l'oggetto del contratto, non era, pertanto, soggetta alla specifica approvazione ex art. 1341 c.c. La clausola, in concreto, è volta infatti a determinare non un diverso ammontare delle prestazioni a carico dell'assicuratore rispetto a quanto risulterebbe dalle previsioni contrattuali, bensì a delimitare il rischio inteso come avvenimento futuro ed incerto in relazione al cui possibile verificarsi è stipulato il contratto.
Quanto alla sussistenza della prova scritta, questa poteva ritenersi soddisfatta dalla clausola di rinvio con la quale l'assicurata aveva dichiarato nel contratto di avere ricevuto ed accettato in copia le condizioni generali di polizza, entrate, quindi, attraverso la tecnica del rinvio tutte a fare parte del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti, e pertanto, conosciute o conoscibili ex art. 1341 c.c. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la CU affidandolo a due motivi.
Ha resistito con controricorso la RO IO che ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la CU, denunziata la violazione dell'art. 132 c.p.c., nonché contraddittorietà nella motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 stesso codice, lamenta che il Tribunale di Fermo abbia rigettato la domanda di essa ricorrente nonostante non proposta nei confronti della RO essendo essa stata convenuta in sede di appello. Deduce, in conseguenza, la nullità della sentenza per assoluta inintellegibilità della decisione. La censura non ha pregio.
La portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata, in linea generale, tenendo conto non solo delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione. In concreto, i giudici di appello hanno respinto la domanda proposta dalla CU con atto di citazione del 20.5.1987, domanda esaminata ed accolta dal primo giudice, ma disattesa dal Tribunale a seguito di impugnazione della RO IO. È evidente che se la parte convenuta si costituisce in appello per resistere alle richieste dell'appellante, con ciò stesso propone delle domande contro l'appellante medesimo.
Conclusivamente, la identificazione della decisione dei giudici è ben chiara e la motivazione della sentenza a sostegno della decisione adottata è del tutto coerente e per nulla viziata di contraddittorietà. Con il secondo mezzo di impugnazione la CU, denunziata la violazione dell'art. 1341 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola con la quale si delimitava il danno risarcibile a seguito di ricovero e successiva convalescenza. Assume, in particolare, la ricorrente che la clausola in oggetto non restringe fissando la esclusione di alcuni casi, l'effettiva portata della copertura assicurativa, ma fissa unicamente i limiti quantitativi al danno risarcibile e, pertanto, andrebbe specificamente approvata per iscritto.
La censura è priva di fondamento.
La clausola delle condizioni generali concernente il limite della indennità di convalescenza non va ritenuta rientrante tra quelle che prevedono una limitazione di responsabilità e non è, quindi, soggetta alla specifica approvazione per iscritto ivi prevista perché non riduce l'ambito obiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o di contratto, ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante fissando con la esclusione di alcuni casi la effettiva portata della copertura assicurativa.
Nella motivazione della sentenza impugnata i secondi giudici hanno rilevato che la clausola in oggetto, in effetti, ha per scopo quello di delimitare il rischio inteso come avvenimento futuro ed incerto in relazione al cui possibile verificarsi è stipulato il contratto in senso qualitativo ed ontologico con la previsione che la indennità di convalescenza viene corrisposta solo in relazione ad un periodo corrispondente a due giorni di durata del ricovero. Incidendo sul solo rischio assicurativo, cioè sull'oggetto del contratto, la predetta clausola non necessita di specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 c.c., secondo comma. In tale modo argomentando, i giudici di appello hanno operato corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità. Del pari corretta la decisione del tribunale di Fermo nel punto in cui ha ritenuto sussistere la prova scritta, in quanto mediante la clausola di rinvio con cui la CU ha dichiarato nel contratto di avere ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza vi è stata da un lato conoscenza o conoscibilità delle predette condizioni generali ex art. 1341 c.c., e, dall'altro, può ritenersi soddisfatto il requisito della prova scritta giacché attraverso la tecnica del rinvio tali condizioni entrano a fare parte del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti (cfr.Cass. 3479/97). Conclusivamente, la sentenza impugnata non merita le censure ad essa rivolte il che importa il rigetto del ricorso.
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo secondo le regole della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 272.000 e degli onorari che liquida in lire 2.000.000. Così deciso in Roma il 29.4.1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, L'8 GENNAIO 1999.