Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 102
CASS
Sentenza 8 gennaio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In una polizza assicurativa contro gli infortuni, la clausola la quale limiti la durata della convalescenza indennizzabile ha la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto, e non di limitare la responsabilità dell'assicuratore, e quindi non necessita di approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ..

Nel contratto di assicurazione l'onere della forma scritta "ad probationem" ex art. 1888 cod. civ. è rispettato quando l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato abbia sottoscritto una clausola di rinvio, nella quale si dica che l'assicurato medesimo ha ricevuto ed accettato le condizioni generali di polizza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/01/1999, n. 102
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 102
    Data del deposito : 8 gennaio 1999

    Testo completo