TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 426
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per mancanza del presupposto legittimante - difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà - illogicità ed ingiustizia manifesta

    L'Agenzia delle Entrate ha correttamente interpretato l'art. 8, comma primo, lett. b) del d.m. 164/1999, ritenendo che il delitto per cui pende procedimento penale (bancarotta fraudolenta) sia ascrivibile alla categoria dei "reati finanziari", rendendo legittima, coerente, ragionevole e proporzionata la cancellazione dall'elenco.

  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 24, 27, co. 2, 52, 113 Cost. - eccesso di potere per violazione ed errata applicazione del principio di innocenza – illogicità, contraddittorietà, violazione del decreto legislativo 188/2021 - violazione ed errata applicazione degli artt. 6, n. 2 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    La Corte ha ritenuto che il delitto per cui pende procedimento penale (bancarotta fraudolenta) sia ascrivibile alla categoria dei "reati finanziari" ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del d.m. del 31 maggio 1999, n. 164. La giurisprudenza ha interpretato la categoria dei "reati finanziari" in modo ampio, includendo fattispecie che arrecano pregiudizio agli interessi economici e finanziari dello Stato, anche indirettamente, e che mettono a rischio l'interesse pubblico economico, danneggiando la fiducia degli investitori e le ragioni dei creditori, e impedendo la corretta formazione della base imponibile.

  • Accolto
    Sulla revoca del servizio Entratel – eccesso di potere per mancanza del presupposto legittimante - violazione del d.m. 164/1999

    La disciplina dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 164/1999 riguarda esclusivamente l'attività di assistenza fiscale e il rilascio del visto di conformità, non potendo applicarsi automaticamente alla revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel). Le cause di revoca per Entratel sono esclusivamente quelle previste dall'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322/1998. L'attività di mera trasmissione telematica è ontologicamente e qualitativamente diversa dall'attività di certificazione dei dati fiscali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 426
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 426
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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