TAR
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01195/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00426 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01195/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Anna Borzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 è per legge domiciliata;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale si è disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di N. 01195/2025 REG.RIC.
conformità nonché la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico
“Entratel” dell'Agenzia delle Entrate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ER UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, esercente la professione di dottore commercialista, domanda l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, emesso dalla Direttrice Regionale Aggiunta dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, Uffici Servizi Fiscali, notificato in data -OMISSIS-, con il quale ha disposto: i) la cancellazione del Rag. -OMISSIS- dall'Elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; ii) la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico
“Entratel” dell'Agenzia delle Entrate rilasciata al Rag. -OMISSIS- dall'Ufficio di
Catania in data 04.05.2004 (Tipo utente A20 – Iscritto negli Albi dei Ragionieri e dei
Periti Commerciali) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) eccesso di potere per mancanza del presupposto legittimante - difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà - illogicità ed ingiustizia manifesta;
b) violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 24, 27, co. 2, 52, 113 Cost. - eccesso di potere per violazione ed errata applicazione del principio di innocenza – N. 01195/2025 REG.RIC.
illogicità, contraddittorietà, violazione del decreto legislativo 188/2021 - violazione ed errata applicazione degli artt. 6, n. 2 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
c) sulla revoca del servizio Entratel – eccesso di potere per mancanza del presupposto legittimante - violazione del d.m. 164/1999.
2.- Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia, che concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con ordinanza cautelare n. 458/2025 del 9.9.2025, veniva accolta l'istanza cautelare, limitatamente al terzo motivo di ricorso, ovvero con riguardo all'abilitazione all'accesso al servizio Entratel.
4.- All'udienza pubblica del 10.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
5.1- Quanto al primo e secondo motivo di ricorso, come già delibato in sede cautelare,
l'Agenzia delle Entrate ha correttamente interpretato l'art. 8, comma primo, lett. b) del d.m. 164/1999, nella parte in cui ha ritenuto che il delitto per il quale è pendente un procedimento penale a carico del ricorrente (bancarotta fraudolenta) è ascrivibile alla categoria dei “reati finanziari” di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del d.m. del 31 maggio 1999, n. 164, di tal che è legittima, coerente, ragionevole e proporzionata la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità.
Sul punto, si richiama un arresto giurisprudenziale di questo TAR (n. 1442/2022), ove si afferma che “In assenza di una qualificazione normativa dei "reati finanziari" – dato questo non in contestazione tra le parti - è rimessa all'interprete la delimitazione della latitudine applicativa di detta categoria di reati da effettuarsi prescindendo dalla collocazione sistematica delle singole diposizioni incriminatrici e alla luce della ratio legis della normativa richiamata che è appunto quella di contrastare N. 01195/2025 REG.RIC.
qualsiasi condotta che arrechi pregiudizio, anche in modo indiretto, agli interessi economici e finanziari dello Stato.
Va perciò condiviso l'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche all'amministrazione resistente, secondo il quale, conformemente alla predetta ratio legis e “sul presupposto che l'attività svolta dai soggetti abilitati costituisce una forma di partecipazione autorizzata all'esercizio della funzione impositiva, sicché essa può essere validamente esercitata soltanto da coloro che dimostrano di possedere e custodire requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo” (T.A.R.
Sicilia, Catania, sez. IV, 24 febbraio 2020, n. 466) in tale “atecnica” categoria devono ricomprendersi oltre ai reati tributari anche “tutte quelle fattispecie tese a punire condotte significativamente pericolose per il mercato e l'economia nazionale. L'ampia formulazione normativa reati finanziari consente di ricondurre alla categoria di reati in esame qualsiasi condotta che possa arrecare pregiudizio agli interessi economici e finanziari dello Stato. Ogni fattispecie incriminatrice che presenti rilevanza economica può essere agevolmente ricompresa nella categoria” (T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. III, 9 dicembre 2019, n. 2612; cfr. TAR Campania, Salerno, I, 15 dicembre 2021, n. 2750; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 11 marzo 2022, n. 121) cosicché possono assumere rilevanza anche altre fattispecie di reato per le conseguenze di carattere fiscale-tributario che queste producono, potendosi ritenere che
“l'onorabilità professionale sia incompatibile non solo con i reati propriamente tributari, ma anche con i reati riguardanti la composizione e la rappresentazione della realtà economico-finanziaria su cui si forma la base imponibile (v. TAR Milano Sez.
III 9 dicembre 2019 n. 2612). I reati finanziari sono pertanto quelli che mettono a rischio l'interesse pubblico economico, danneggiando la fiducia degli investitori e le ragioni dei creditori, e impedendo la corretta formazione della base imponibile”
(T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 17 marzo 2021, n. 255)”.
In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno respinti. N. 01195/2025 REG.RIC.
5.2- Quanto al terzo motivo di ricorso, il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale proprio del CGARS (n. 169/2025 e n. 271/2025), il quale ha chiarito che:
- la disciplina dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 164/1999 riguarda esclusivamente l'attività di assistenza fiscale e il rilascio del visto di conformità, restando precluso qualsiasi automatismo tra irregolarità personali del professionista e revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- le cause di legittima revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel) sono esclusivamente quelle previste dall'art. 3, comma 4, del
D.P.R. n. 322/1998, senza che il D.M. n. 164/1999 possa introdurre ipotesi ulteriori o consentire interpretazioni estensive, trattandosi di normativa dal contenuto sanzionatorio;
- i presupposti previsti dal D.M. 164/1999 non possono essere richiesti, né applicati, per la diversa abilitazione ora in esame, rappresentata dal servizio Entratel, essendo questa assoggettata a regolamentazione diversa, che richiede inferiori standards di onorabilità del professionista, in quanto l'attività di mera trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti è ontologicamente e qualitativamente diversa dall'attività di certificazione dei dati fiscali resa attraverso il cd. “visto di conformità” ai sensi dell'art. 3, co. 4, del DPR 322/1998.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.
6.- L'andamento del giudizio e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M. N. 01195/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER UO LV EN N. 01195/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00426 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01195/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosaria Anna Borzì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano Stabile 182 è per legge domiciliata;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale si è disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di N. 01195/2025 REG.RIC.
conformità nonché la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico
“Entratel” dell'Agenzia delle Entrate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Regionale Sicilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ER UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, esercente la professione di dottore commercialista, domanda l'annullamento del provvedimento del -OMISSIS-, emesso dalla Direttrice Regionale Aggiunta dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, Uffici Servizi Fiscali, notificato in data -OMISSIS-, con il quale ha disposto: i) la cancellazione del Rag. -OMISSIS- dall'Elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; ii) la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico
“Entratel” dell'Agenzia delle Entrate rilasciata al Rag. -OMISSIS- dall'Ufficio di
Catania in data 04.05.2004 (Tipo utente A20 – Iscritto negli Albi dei Ragionieri e dei
Periti Commerciali) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) eccesso di potere per mancanza del presupposto legittimante - difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà - illogicità ed ingiustizia manifesta;
b) violazione ed errata applicazione degli artt. 3, 24, 27, co. 2, 52, 113 Cost. - eccesso di potere per violazione ed errata applicazione del principio di innocenza – N. 01195/2025 REG.RIC.
illogicità, contraddittorietà, violazione del decreto legislativo 188/2021 - violazione ed errata applicazione degli artt. 6, n. 2 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
c) sulla revoca del servizio Entratel – eccesso di potere per mancanza del presupposto legittimante - violazione del d.m. 164/1999.
2.- Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sicilia, che concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con ordinanza cautelare n. 458/2025 del 9.9.2025, veniva accolta l'istanza cautelare, limitatamente al terzo motivo di ricorso, ovvero con riguardo all'abilitazione all'accesso al servizio Entratel.
4.- All'udienza pubblica del 10.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è fondato nei sensi e limiti di cui si dirà.
5.1- Quanto al primo e secondo motivo di ricorso, come già delibato in sede cautelare,
l'Agenzia delle Entrate ha correttamente interpretato l'art. 8, comma primo, lett. b) del d.m. 164/1999, nella parte in cui ha ritenuto che il delitto per il quale è pendente un procedimento penale a carico del ricorrente (bancarotta fraudolenta) è ascrivibile alla categoria dei “reati finanziari” di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del d.m. del 31 maggio 1999, n. 164, di tal che è legittima, coerente, ragionevole e proporzionata la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità.
Sul punto, si richiama un arresto giurisprudenziale di questo TAR (n. 1442/2022), ove si afferma che “In assenza di una qualificazione normativa dei "reati finanziari" – dato questo non in contestazione tra le parti - è rimessa all'interprete la delimitazione della latitudine applicativa di detta categoria di reati da effettuarsi prescindendo dalla collocazione sistematica delle singole diposizioni incriminatrici e alla luce della ratio legis della normativa richiamata che è appunto quella di contrastare N. 01195/2025 REG.RIC.
qualsiasi condotta che arrechi pregiudizio, anche in modo indiretto, agli interessi economici e finanziari dello Stato.
Va perciò condiviso l'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche all'amministrazione resistente, secondo il quale, conformemente alla predetta ratio legis e “sul presupposto che l'attività svolta dai soggetti abilitati costituisce una forma di partecipazione autorizzata all'esercizio della funzione impositiva, sicché essa può essere validamente esercitata soltanto da coloro che dimostrano di possedere e custodire requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo” (T.A.R.
Sicilia, Catania, sez. IV, 24 febbraio 2020, n. 466) in tale “atecnica” categoria devono ricomprendersi oltre ai reati tributari anche “tutte quelle fattispecie tese a punire condotte significativamente pericolose per il mercato e l'economia nazionale. L'ampia formulazione normativa reati finanziari consente di ricondurre alla categoria di reati in esame qualsiasi condotta che possa arrecare pregiudizio agli interessi economici e finanziari dello Stato. Ogni fattispecie incriminatrice che presenti rilevanza economica può essere agevolmente ricompresa nella categoria” (T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. III, 9 dicembre 2019, n. 2612; cfr. TAR Campania, Salerno, I, 15 dicembre 2021, n. 2750; TAR Friuli Venezia Giulia, I, 11 marzo 2022, n. 121) cosicché possono assumere rilevanza anche altre fattispecie di reato per le conseguenze di carattere fiscale-tributario che queste producono, potendosi ritenere che
“l'onorabilità professionale sia incompatibile non solo con i reati propriamente tributari, ma anche con i reati riguardanti la composizione e la rappresentazione della realtà economico-finanziaria su cui si forma la base imponibile (v. TAR Milano Sez.
III 9 dicembre 2019 n. 2612). I reati finanziari sono pertanto quelli che mettono a rischio l'interesse pubblico economico, danneggiando la fiducia degli investitori e le ragioni dei creditori, e impedendo la corretta formazione della base imponibile”
(T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 17 marzo 2021, n. 255)”.
In conclusione, i primi due motivi di ricorso vanno respinti. N. 01195/2025 REG.RIC.
5.2- Quanto al terzo motivo di ricorso, il Collegio richiama un orientamento giurisprudenziale proprio del CGARS (n. 169/2025 e n. 271/2025), il quale ha chiarito che:
- la disciplina dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 164/1999 riguarda esclusivamente l'attività di assistenza fiscale e il rilascio del visto di conformità, restando precluso qualsiasi automatismo tra irregolarità personali del professionista e revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- le cause di legittima revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel) sono esclusivamente quelle previste dall'art. 3, comma 4, del
D.P.R. n. 322/1998, senza che il D.M. n. 164/1999 possa introdurre ipotesi ulteriori o consentire interpretazioni estensive, trattandosi di normativa dal contenuto sanzionatorio;
- i presupposti previsti dal D.M. 164/1999 non possono essere richiesti, né applicati, per la diversa abilitazione ora in esame, rappresentata dal servizio Entratel, essendo questa assoggettata a regolamentazione diversa, che richiede inferiori standards di onorabilità del professionista, in quanto l'attività di mera trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti è ontologicamente e qualitativamente diversa dall'attività di certificazione dei dati fiscali resa attraverso il cd. “visto di conformità” ai sensi dell'art. 3, co. 4, del DPR 322/1998.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso va accolto, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.
6.- L'andamento del giudizio e la peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M. N. 01195/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER UO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER UO LV EN N. 01195/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.