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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.1419/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1419/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIAZZALUNGA FEDERICA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BERTICELLI ALESSIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. disporre che i figli e siano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla loro educazione, istruzione e crescita affettiva;
2. disporre con riferimento al calendario di visita padre/figli quanto segue: a) i figli staranno il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, gli stessi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Il tutto fatte salve variazioni e /o modifiche concordate, da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
b) per quanto concerne le vacanze scolastiche Natalizie: varrà il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2025 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola ), mentre AN AN con il padre, Capodanno con la madre, IA con il padre. Per i Per_3 restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario, fatte salve le modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c) in riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: varrà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d) per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
e) relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti dovranno comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantire i contatti telefonici dei minori con il genitore non presente;
3. dare atto che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori;
4. disporre per ciò che concerne il mantenimento indiretto in favore dei minori che il padre sia tenuto a versare, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della signora , un contributo al mantenimento mensile, in favore dei tre figli, Parte_1 della complessiva somma di € 450,00 (€ 150,00 x figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. dare atto con riferimento all'Assegno Unico Universale che il suddetto beneficio verrà integralmente percepito dalla madre;
6. disporre, in merito alla gestione delle spese straordinarie, che i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro da ciascuno sostenute previa comunicazione ed approvazione reciproca e dietro esibizione della relativa prova documentale della spesa sostenuta o dell'eventuale preventivo di spesa, a mezzo versamento su c/c bancario o contanti entro i primi dieci giorni del mese successivo in cui la spesa è stata affrontata ovvero entro un termine precedente all'esborso da concordarsi tra i genitori. In particolare, non sarà necessario alcun preventivo accordo circa le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, abbonamento a mezzi di trasporto per e dall'istituto scolastico, gite scolastiche di un solo giorno, pre e post scuola), le spese relative ad una attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) compresa la relativa attrezzatura. Saranno invece oggetto di necessario accordo preventivo le spese straordinarie le quali riguardino spese particolarmente gravose, occasionali e sporadiche quali, a titolo di esempio: spese mediche come quelle chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche in genere (comprese quelle psicoterapeutiche, fisioterapiche), visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi i ticket del SSN;
spese scolastiche: gite scolastiche di più di un giorno, soggiorni studio, lezioni private extrascolastiche, corsi di lingue extrascolastici;
spese sportive-ricreative: attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) oltre la prima;
le eventuali detrazioni per spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori al 50%;
7. dare atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%, con obbligo per ciascun genitore di fornire all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso;
8. disporre che la casa familiare di Oleggio, in via Don Minzoni 61, ad oggi condotta in locazione con contratto ancora intestato al signor
[...]
sia assegnata in via esclusiva alla signora , la quale ivi già abita con i figli e la quale si è già Pt_2 Parte_1 volturata le utenze. Dare atto che la signora dovrà provvedere ad intestarsi anche il contratto di locazione entro la Pt_1 fine del corrente mese di novembre 2025; 9. dare atto che i genitori sono economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla viene previsto in punto loro mantenimento;
10. spese di lite compensate fra le parti
Parte resistente:
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio.
La ricorrente ha rappresentato di aver sposato in Pakistan, in data 3/1/2023 Parte_2
(matrimonio ma trascritto) e che, dalla loro unione sono nati l 25/12/2007, il 6/12/2008 Per_1 Per_2
e il 30/8/2015. In data 15/11/2022, otteneva il divorzio in Pakistan a condizioni Per_3 Pt_2 economiche non sufficienti per il mantenimento dei figli. Quindi, ha così concluso: “1. Disporre che i genitori si impegnino a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e fruttuosa comunicazione tra loro. Si impegnano, inoltre, a tutelare rispettivamente la figura dell'altro genitore alla presenza dei figli.
2. Dichiarare che i figli Per_1 Per_2
siano affidati ai genitori, con regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica
[...] Per_3 presso l'abitazione materna e con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla loro educazione, istruzione e crescita affettiva.
3. con riferimento al diritto di visita padre – minori dichiarare: a. in merito al calendario di visita ordinario dichiarare che: i figli staranno con il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, i ragazzi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Gli anzidetti accordi potranno subire variazioni e /o modifiche da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore. b. in merito alle le vacanze scolastiche Natalizie: vige il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2024 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola ) mentre Per_3
AN AN con il padre, Capodanno con la madre, IA con il padre. Per i restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c. In riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: i genitori concordano nell'applicare il calendario ordinario di cui al paragrafo 5), fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d. Per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo. e. Relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo. f. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i ragazzi due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti si impegnano a comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantiscono i contatti telefonici del minore con il genitore non presente.
4. Dichiarare che i coniugi si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore.
5. Per ciò che concerne il mantenimento indiretto in favore dei minori, dichiarare che il padre provvederà a versare un contributo al mantenimento mensile, in favore dei ragazzi, della somma pari ad € 450,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, sul conto corrente della signora .
6. Con riferimento all'Assegno Unico Universale, il suddetto beneficio verrà Parte_1 integralmente percepito dalla madre.
7. In merito alla gestione delle spese straordinarie, disporre che i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro da ciascuno sostenute previa comunicazione ed approvazione reciproca e dietro esibizione della relativa prova documentale della spesa sostenuta o dell'eventuale preventivo di spesa, a mezzo versamento su c/c bancario o contanti entro i primi dieci giorni del mese successivo in cui la spesa è stata affrontata ovvero entro un termine precedente all'esborso da concordarsi tra i genitori. In particolare, non sarà necessario alcun preventivo accordo circa le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, abbonamento a mezzi di trasporto per e dall'istituto scolastico, gite scolastiche di un solo giorno, pre e post scuola), le spese relative ad una attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) compresa la relativa attrezzatura. Saranno invece oggetto di necessario accordo preventivo le spese straordinarie le quali riguardino spese particolarmente gravose, occasionali e sporadiche quali, a titolo di esempio: spese mediche come quelle chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche in genere (comprese quelle psicoterapeutiche, fisioterapiche), visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi i ticket del SSN;
spese scolastiche: gite scolastiche di più di un giorno, soggiorni studio, lezioni private extrascolastiche, corsi di lingue extrascolastici;
spese sportive- ricreative: attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) oltre la prima;
le eventuali detrazioni per spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori al 50%;
8. Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%; ciascun coniuge si impegna a fornire all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso;
9. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 10. Stabilire che la casa familiare, di Oleggio in via Don Minzoni, è in locazione con contratto intestato al signor la signora continua a corrispondere il canone di locazione mensile Parte_2 Parte_1 di euro 500,00 nonché le utenze domestiche già volturate a suo nome. L'intestazione del contratto di locazione verrà modificata in favore della madre allorquando la stessa avrà un contratto a tempo indeterminato. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Si è costituto nei termini che ha così concluso: “1. disporre che i figli e Parte_2 Per_1 Per_2
siano affidati ad entrambi i genitori, con regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza Per_3 anagrafica presso l'abitazione materna e con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla loro educazione, istruzione e crescita affettiva;
2. disporre con riferimento al calendario di visita padre/figli quanto segue: a) i figli staranno il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, gli stessi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Il tutto fatte salve variazioni e /o modifiche concordate, da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
b) per quanto concerne le vacanze scolastiche Natalizie: varrà il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2025 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola ), mentre AN AN con il padre, Capodanno con la Per_3 madre, IA con il padre. Per i restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario, fatte salve le modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c) in riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: varrà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d) per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
e) relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti dovranno comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantire i contatti telefonici dei minori con il genitore non presente;
3. dare atto che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori;
4. disporre per ciò che concerne il mantenimento indiretto in favore dei minori che il padre sia tenuto a versare, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della signora , un contributo al mantenimento Parte_1 mensile, in favore dei tre figli, della complessiva somma di € 450,00 (€ 150,00 x figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. disporre con riferimento all'Assegno Unico Universale che il suddetto beneficio venga integralmente percepito dalla madre;
6. in merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro da ciascuno sostenute previa comunicazione ed approvazione reciproca e dietro esibizione della relativa prova documentale della spesa sostenuta o dell'eventuale preventivo di spesa, a mezzo versamento su c/c bancario o contanti entro i primi dieci giorni del mese successivo in cui la spesa è stata affrontata ovvero entro un termine precedente all'esborso da concordarsi tra i genitori. In particolare, non sarà necessario alcun preventivo accordo circa le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, abbonamento a mezzi di trasporto per e dall'istituto scolastico, gite scolastiche di un solo giorno, pre e post scuola), le spese relative ad una attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) compresa la relativa attrezzatura. Saranno invece oggetto di necessario accordo preventivo le spese straordinarie le quali riguardino spese particolarmente gravose, occasionali e sporadiche quali, a titolo di esempio: spese mediche come quelle chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche in genere (comprese quelle psicoterapeutiche, fisioterapiche), visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi i ticket del SSN;
spese scolastiche: gite scolastiche di più di un giorno, soggiorni studio, lezioni private extrascolastiche, corsi di lingue extrascolastici;
spese sportive-ricreative: attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) oltre la prima;
le eventuali detrazioni per spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori al 50%;
7. disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%; disporre che ciascun coniuge fornisca all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso;
8. disporre che la casa familiare di Oleggio, in via Don Minzoni 61, ad oggi condotta in locazione con contratto ancora intestato al signor sia assegnata in via esclusiva alla signora , la quale Parte_2 Parte_1 ivi già abita con i figli e la quale si è già volturata le utenze. Disporre che la signora si volturi anche il contratto di Pt_1 locazione;
9. nulla disporre in punto mantenimento degli ex coniugi a fronte della loro autosufficienza economica;
10. spese di lite compensate fra le parti”.
***
Con nota depositata in data 10/11/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato conclusioni congiunte e hanno chiesto che l'udienza del 13/11/2025 fosse celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, con ordinanza emessa fuori udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni predisposte dalle parti, in quanto conformi alle norme di legge, rispetto del principio della bigenitorialità e degli interessi dei minori.
Anche dal punto di vista dei rapporti economici, non vi sono osservazioni: rileva il Collegio la perfetta conformità alle norme di legge.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso di e con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 Per_3
2) assegna la casa familiare a prendendo atto dell'impegno della stessa ad intestarsi il Parte_1 contratto di locazione entro la fine del mese di novembre 2025;
3) dispone con riferimento al calendario di visita padre/figli quanto segue: a) i figli staranno il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, gli stessi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Il tutto fatte salve variazioni e /o modifiche concordate, da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
b) per quanto concerne le vacanze scolastiche Natalizie: varrà il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2025 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola , mentre Per_3 AN AN con il padre, Capodanno con la madre, IA con il padre. Per i restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario, fatte salve le modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c) in riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: varrà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d) per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
e) relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti dovranno comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantire i contatti telefonici dei minori con il genitore non presente;
4) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando, Parte_2 sul conto corrente della signora la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun Parte_1 figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) prende atto che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) prende atto che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori;
8) prende atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%, con obbligo per ciascun genitore di fornire all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso
9) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti;
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1419/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIAZZALUNGA FEDERICA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. BERTICELLI ALESSIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. disporre che i figli e siano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna e con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla loro educazione, istruzione e crescita affettiva;
2. disporre con riferimento al calendario di visita padre/figli quanto segue: a) i figli staranno il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, gli stessi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Il tutto fatte salve variazioni e /o modifiche concordate, da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
b) per quanto concerne le vacanze scolastiche Natalizie: varrà il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2025 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola ), mentre AN AN con il padre, Capodanno con la madre, IA con il padre. Per i Per_3 restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario, fatte salve le modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c) in riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: varrà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d) per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
e) relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti dovranno comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantire i contatti telefonici dei minori con il genitore non presente;
3. dare atto che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori;
4. disporre per ciò che concerne il mantenimento indiretto in favore dei minori che il padre sia tenuto a versare, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della signora , un contributo al mantenimento mensile, in favore dei tre figli, Parte_1 della complessiva somma di € 450,00 (€ 150,00 x figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. dare atto con riferimento all'Assegno Unico Universale che il suddetto beneficio verrà integralmente percepito dalla madre;
6. disporre, in merito alla gestione delle spese straordinarie, che i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro da ciascuno sostenute previa comunicazione ed approvazione reciproca e dietro esibizione della relativa prova documentale della spesa sostenuta o dell'eventuale preventivo di spesa, a mezzo versamento su c/c bancario o contanti entro i primi dieci giorni del mese successivo in cui la spesa è stata affrontata ovvero entro un termine precedente all'esborso da concordarsi tra i genitori. In particolare, non sarà necessario alcun preventivo accordo circa le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, abbonamento a mezzi di trasporto per e dall'istituto scolastico, gite scolastiche di un solo giorno, pre e post scuola), le spese relative ad una attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) compresa la relativa attrezzatura. Saranno invece oggetto di necessario accordo preventivo le spese straordinarie le quali riguardino spese particolarmente gravose, occasionali e sporadiche quali, a titolo di esempio: spese mediche come quelle chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche in genere (comprese quelle psicoterapeutiche, fisioterapiche), visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi i ticket del SSN;
spese scolastiche: gite scolastiche di più di un giorno, soggiorni studio, lezioni private extrascolastiche, corsi di lingue extrascolastici;
spese sportive-ricreative: attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) oltre la prima;
le eventuali detrazioni per spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori al 50%;
7. dare atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%, con obbligo per ciascun genitore di fornire all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso;
8. disporre che la casa familiare di Oleggio, in via Don Minzoni 61, ad oggi condotta in locazione con contratto ancora intestato al signor
[...]
sia assegnata in via esclusiva alla signora , la quale ivi già abita con i figli e la quale si è già Pt_2 Parte_1 volturata le utenze. Dare atto che la signora dovrà provvedere ad intestarsi anche il contratto di locazione entro la Pt_1 fine del corrente mese di novembre 2025; 9. dare atto che i genitori sono economicamente autosufficienti e, conseguentemente, nulla viene previsto in punto loro mantenimento;
10. spese di lite compensate fra le parti
Parte resistente:
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere Parte_1 la modifica delle condizioni di divorzio.
La ricorrente ha rappresentato di aver sposato in Pakistan, in data 3/1/2023 Parte_2
(matrimonio ma trascritto) e che, dalla loro unione sono nati l 25/12/2007, il 6/12/2008 Per_1 Per_2
e il 30/8/2015. In data 15/11/2022, otteneva il divorzio in Pakistan a condizioni Per_3 Pt_2 economiche non sufficienti per il mantenimento dei figli. Quindi, ha così concluso: “1. Disporre che i genitori si impegnino a mantenere reciprocamente un contegno di rispetto reciproco e fruttuosa comunicazione tra loro. Si impegnano, inoltre, a tutelare rispettivamente la figura dell'altro genitore alla presenza dei figli.
2. Dichiarare che i figli Per_1 Per_2
siano affidati ai genitori, con regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica
[...] Per_3 presso l'abitazione materna e con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla loro educazione, istruzione e crescita affettiva.
3. con riferimento al diritto di visita padre – minori dichiarare: a. in merito al calendario di visita ordinario dichiarare che: i figli staranno con il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, i ragazzi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Gli anzidetti accordi potranno subire variazioni e /o modifiche da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore. b. in merito alle le vacanze scolastiche Natalizie: vige il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2024 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola ) mentre Per_3
AN AN con il padre, Capodanno con la madre, IA con il padre. Per i restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c. In riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: i genitori concordano nell'applicare il calendario ordinario di cui al paragrafo 5), fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d. Per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo. e. Relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo. f. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i ragazzi due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti si impegnano a comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantiscono i contatti telefonici del minore con il genitore non presente.
4. Dichiarare che i coniugi si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del minore.
5. Per ciò che concerne il mantenimento indiretto in favore dei minori, dichiarare che il padre provvederà a versare un contributo al mantenimento mensile, in favore dei ragazzi, della somma pari ad € 450,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo, sul conto corrente della signora .
6. Con riferimento all'Assegno Unico Universale, il suddetto beneficio verrà Parte_1 integralmente percepito dalla madre.
7. In merito alla gestione delle spese straordinarie, disporre che i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro da ciascuno sostenute previa comunicazione ed approvazione reciproca e dietro esibizione della relativa prova documentale della spesa sostenuta o dell'eventuale preventivo di spesa, a mezzo versamento su c/c bancario o contanti entro i primi dieci giorni del mese successivo in cui la spesa è stata affrontata ovvero entro un termine precedente all'esborso da concordarsi tra i genitori. In particolare, non sarà necessario alcun preventivo accordo circa le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, abbonamento a mezzi di trasporto per e dall'istituto scolastico, gite scolastiche di un solo giorno, pre e post scuola), le spese relative ad una attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) compresa la relativa attrezzatura. Saranno invece oggetto di necessario accordo preventivo le spese straordinarie le quali riguardino spese particolarmente gravose, occasionali e sporadiche quali, a titolo di esempio: spese mediche come quelle chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche in genere (comprese quelle psicoterapeutiche, fisioterapiche), visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi i ticket del SSN;
spese scolastiche: gite scolastiche di più di un giorno, soggiorni studio, lezioni private extrascolastiche, corsi di lingue extrascolastici;
spese sportive- ricreative: attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) oltre la prima;
le eventuali detrazioni per spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori al 50%;
8. Disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%; ciascun coniuge si impegna a fornire all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso;
9. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri 10. Stabilire che la casa familiare, di Oleggio in via Don Minzoni, è in locazione con contratto intestato al signor la signora continua a corrispondere il canone di locazione mensile Parte_2 Parte_1 di euro 500,00 nonché le utenze domestiche già volturate a suo nome. L'intestazione del contratto di locazione verrà modificata in favore della madre allorquando la stessa avrà un contratto a tempo indeterminato. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali di lite”.
Si è costituto nei termini che ha così concluso: “1. disporre che i figli e Parte_2 Per_1 Per_2
siano affidati ad entrambi i genitori, con regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente e residenza Per_3 anagrafica presso l'abitazione materna e con separato esercizio della responsabilità genitoriale per le questioni di carattere ordinario, ma con obbligo di entrambi i genitori di provvedere alla loro educazione, istruzione e crescita affettiva;
2. disporre con riferimento al calendario di visita padre/figli quanto segue: a) i figli staranno il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, gli stessi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Il tutto fatte salve variazioni e /o modifiche concordate, da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
b) per quanto concerne le vacanze scolastiche Natalizie: varrà il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2025 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola ), mentre AN AN con il padre, Capodanno con la Per_3 madre, IA con il padre. Per i restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario, fatte salve le modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c) in riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: varrà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d) per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
e) relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti dovranno comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantire i contatti telefonici dei minori con il genitore non presente;
3. dare atto che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori;
4. disporre per ciò che concerne il mantenimento indiretto in favore dei minori che il padre sia tenuto a versare, mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente della signora , un contributo al mantenimento Parte_1 mensile, in favore dei tre figli, della complessiva somma di € 450,00 (€ 150,00 x figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
5. disporre con riferimento all'Assegno Unico Universale che il suddetto beneficio venga integralmente percepito dalla madre;
6. in merito alla gestione delle spese straordinarie, i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro da ciascuno sostenute previa comunicazione ed approvazione reciproca e dietro esibizione della relativa prova documentale della spesa sostenuta o dell'eventuale preventivo di spesa, a mezzo versamento su c/c bancario o contanti entro i primi dieci giorni del mese successivo in cui la spesa è stata affrontata ovvero entro un termine precedente all'esborso da concordarsi tra i genitori. In particolare, non sarà necessario alcun preventivo accordo circa le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante, le spese relative alla frequenza scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo e corredo scolastico di inizio anno, abbonamento a mezzi di trasporto per e dall'istituto scolastico, gite scolastiche di un solo giorno, pre e post scuola), le spese relative ad una attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) compresa la relativa attrezzatura. Saranno invece oggetto di necessario accordo preventivo le spese straordinarie le quali riguardino spese particolarmente gravose, occasionali e sporadiche quali, a titolo di esempio: spese mediche come quelle chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), terapeutiche in genere (comprese quelle psicoterapeutiche, fisioterapiche), visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, compresi i ticket del SSN;
spese scolastiche: gite scolastiche di più di un giorno, soggiorni studio, lezioni private extrascolastiche, corsi di lingue extrascolastici;
spese sportive-ricreative: attività extrascolastica (sportiva, ludica o ricreativa) oltre la prima;
le eventuali detrazioni per spese straordinarie saranno godute da entrambi i genitori al 50%;
7. disporre che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%; disporre che ciascun coniuge fornisca all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso;
8. disporre che la casa familiare di Oleggio, in via Don Minzoni 61, ad oggi condotta in locazione con contratto ancora intestato al signor sia assegnata in via esclusiva alla signora , la quale Parte_2 Parte_1 ivi già abita con i figli e la quale si è già volturata le utenze. Disporre che la signora si volturi anche il contratto di Pt_1 locazione;
9. nulla disporre in punto mantenimento degli ex coniugi a fronte della loro autosufficienza economica;
10. spese di lite compensate fra le parti”.
***
Con nota depositata in data 10/11/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, depositato conclusioni congiunte e hanno chiesto che l'udienza del 13/11/2025 fosse celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, con ordinanza emessa fuori udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover accogliere le conclusioni predisposte dalle parti, in quanto conformi alle norme di legge, rispetto del principio della bigenitorialità e degli interessi dei minori.
Anche dal punto di vista dei rapporti economici, non vi sono osservazioni: rileva il Collegio la perfetta conformità alle norme di legge.
Le spese di lite devono essere compensate, avuto riguardo alla natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dispone l'affido condiviso di e con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1 Per_2 Per_3
2) assegna la casa familiare a prendendo atto dell'impegno della stessa ad intestarsi il Parte_1 contratto di locazione entro la fine del mese di novembre 2025;
3) dispone con riferimento al calendario di visita padre/figli quanto segue: a) i figli staranno il padre per due pomeriggi alla settimana il martedì ed il giovedì, cena compresa. Inoltre, gli stessi staranno con il padre a weekend alternati o il sabato o la domenica, tutta la giornata senza pernotto. Il tutto fatte salve variazioni e /o modifiche concordate, da assumersi con un anticipo di 3-4 giorni, nell'interesse degli impegni scolastici, sportivi e ludici dei minori, nonché secondo le esigenze lavorative di ciascun genitore;
b) per quanto concerne le vacanze scolastiche Natalizie: varrà il criterio dell'alternanza annuale, in dettaglio: per l'anno 2025 i ragazzi festeggeranno il giorno di Natale insieme alla madre (sebbene pakistana la madre festeggia le festività natalizie con i figli, soprattutto con la bambina più piccola , mentre Per_3 AN AN con il padre, Capodanno con la madre, IA con il padre. Per i restanti giorni di vacanza dei minori, si seguirà il calendario ordinario, fatte salve le modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
c) in riferimento alle vacanze scolastiche Pasquali: varrà il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
d) per quanto riguarda le altre feste nazionali e/o ponti i genitori seguiranno in linea di massima il calendario ordinario, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
e) relativamente ai compleanni dei membri del nucleo famigliare in parola, i ragazzi festeggeranno il compleanno alla presenza di entrambi i genitori, in occasione dei compleanni dei genitori, i minori trascorreranno le ricorrenze con ciascuno di essi, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore con adeguato anticipo;
f) durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il giorno 31 maggio di ogni anno, fatte salve modifiche da concordare con l'altro genitore. Le parti dovranno comunicare la località di vacanza prescelta, la struttura ospitante e garantire i contatti telefonici dei minori con il genitore non presente;
4) pone a carico di 'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando, Parte_2 sul conto corrente della signora la somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 per ciascun Parte_1 figlio), oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
6) prende atto che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) prende atto che i genitori si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei minori;
8) prende atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno godute da entrambi i genitori al 50%, con obbligo per ciascun genitore di fornire all'altro tempestivamente la documentazione necessaria di cui fosse eventualmente in possesso
9) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e autosufficienti;
10) compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 13/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est. Dr.ssa Maria AMORUSO