Ordinanza cautelare 2 agosto 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/05/2025, n. 10350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10350 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07708/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7708 del 2024, proposto da CA RO, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
CE OR DA, RT LA, GN IO e RI Corsale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionari, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno 2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di AL, a causa della errata valutazione dei titoli dichiarati;
- dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo , nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d’Appello di AL, a causa della errata valutazione dei titoli dichiarati;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno 2024, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo , nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- dell’Avviso 19 giugno 2024, recante “Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede”, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno 2024, con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo , nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori per il Distretto della Corte d’Appello di AL;
- degli elenchi dei vincitori del concorso de quo , distinti per ciascun Distretto di Corte d’Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell’elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d’Appello di AL, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla mancata attribuzione di 2 punti ulteriori per la laurea Vecchio Ordinamento e al raddoppio dei punti per i candidati che hanno conseguito la laurea entro 7 anni dal momento di proposizione della domanda di partecipazione al concorso;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l’assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno 2024, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l’odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di AL (Codice Concorso PA) e per la condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua , ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di AL, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Formez Pa;
Vista la dichiarazione resa dal difensore di parte ricorrente all’udienza del 20 maggio 2025, con la quale la stessa ha manifestato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, in considerazione della dichiarazione resa dal difensore all’udienza di discussione del 20 maggio 2025 circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito in ordine all’impugnazione degli atti indicati in epigrafe, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuti sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, avuto riguardo all’esito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO