Articolo 1 della Legge 11 luglio 1956, n. 699
Articolo 2
Versione
5 agosto 1956
Art. 1.
Il Ministero dell'interno e' autorizzato a bandire un concorso per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, limitatamente al numero dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, riservato agli ufficiali assunti in servizio temporaneo, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 .
A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali predetti, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo, siano in possesso di diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti magistrali, tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri e raggiungano la statura minima di metri 1,65.
Si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le norme del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524 , convertito nella legge 22 aprile 1953, n. 342 .
Entrata in vigore il 5 agosto 1956