CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1065/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5245/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2013
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2016
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2018
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2013
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2018
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2019
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2020
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2021
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2022
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2013
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2014
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2018
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006836250000 notificata in data 18/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 180.700,95 a titolo di 21 cartelle, 1 avviso di accertamento e 1 atto successivo all'avviso di accertamento. Eccepiva, genericamente l'omessa notifica degli atti prodromici;
prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo parziale difetto di legittimazione passiva, avvenuta notifica ed impugnazione dell'avviso TYX01F400510/2014, avvenuta notifica del successivo, conseguente, avviso
TYXIPPN001212016; insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, assumendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti
Si costituiva Regione Siciliana assumendo avvenuta notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato al limite della temerarietà.
Del tutto inappropriata, e comunque infondata, è l'eccezione di omessa dichiarazione di conformità dei documenti. I documenti depositati consistono nelle pec mediante di notifica delle cartelle: trattasi, dunque, di documento telematico (e non analogico) originale, sicchè nessuna conformità andava attesta.
In ogni caso, Deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice. Tanto posto, l'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità.
L'intimazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
In ogni caso, l'eccezione, oltre che inammissibile, è, comunque, infondata.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle:
- cartella n. 29520160030193573 notificata tramite pec in data 30.11.2016.
- cartella 29520170020584232 notificata tramite pec in data 20.12.2017.
- cartella 29520180018154786 notificata tramite pec in data 11.01.2019.
- cartella 29520180022110526 notificata tramite pec in data 21.12.2018.
- cartella 29520190008394524 notificata tramite pec in data 09.09.2019.
- cartella 29520200000415612 notificata tramite pec in data 24.02.2020.
- cartella 29520200020882783 notificata tramite pec in data 15.11.2022.
- cartella 29520210030871370 notificata tramite pec in data 16.12.2022.
- cartella 29520210034412852 notificata tramite pec in data 02.02.2023.
- cartella 29520210034412953 notificata tramite pec in data 31.01.2023.
- cartella 29520220020419365 notificata tramite pec in data 28.10.2022.
- cartella 29520220029708954 notificata tramite pec in data 01.02.2023.
- cartella 29520220032290617 notificata tramite pec in data 25.11.2022.
- cartella 29520230006206221 notificata tramite pec in data 21.04.2023.
- cartella 29520230018392150 notificata tramite pec in data 12.05.2023.
- cartella 29520230021333071 notificata tramite pec in data 23.06.2023.
- cartella 29520230027239783 notificata tramite pec in data 14.07.2023
- cartella 29520230027732481 notificata tramite pec in data 26.07.2023.
- cartella 29520230029445507 notificata tramite pec in data 26.09.2023.
- cartella 29520240006571429 notificata tramite pec in data 13.03.2024. Come documentato dall'agente della riscossione, tutte le cartelle sono state notificate.
Inoltre, successivamente, a mezzo pec, in data 12/12/2022, è stata notificata l'intimazione n. 95 2022
90091892 09/000 (relativa alle prime sei cartelle: 29520160030193573, 29520170020584232,
29520180018154786, 29520180022110526, 29520190008394524, 29520200000415612).
Quindi, in data 22/7/2024, comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202400001169000 (relativa a tutte le superiori cartelle con esclusione di quelle aventi nn. 29520220020419365 e 29520220029708954), oggetto, persino, di impugnazione.
Va rammentato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
L'avviso TYX01F400510/2014 non solo è stato notificato, ma addirittura impugnato dal ricorrente con ricorso che veniva rigettato con sentenza di primo grado e sentenza di appello (896/2024 del 2/2/2024).
L'avviso TYXIPPN001212016, come documentato dall'Agenzia delle Entrate è stato emesso in conseguenza della pronuncia di primo grado relativa all'avviso TYX01F400510/2014 per il terzo esigibile, è stato notificato in data 26/6/2016 a mani di familiare convivente. La prescrizione, ovviamente, è rimasta sospesa fino a definizione del giudizio relativo all'atto presupposto.
Conseguentemente, insussistente e temeraria è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e, quindi, infondata è l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 10.400,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agente della RI, in € 6.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 1.200,00 oltre accessori di legge a favore della
Regione Sicilia
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.400,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agente della RI, in € 6.500,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 1.200,00 oltre accessori di legge a favore della Regione Sicilia.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SALAMONE MAURIZIO, Giudice
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5245/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - RI - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2013
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2016
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRPEF-ALTRO 2018
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2013
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2014
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2015
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2018
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2019
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2020
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2021
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IVA-ALTRO 2022
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2010
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2013
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2014
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 IRAP 2018
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INT. PAGAMENTO n. 29520259006836250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4/7/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006836250000 notificata in data 18/4/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 180.700,95 a titolo di 21 cartelle, 1 avviso di accertamento e 1 atto successivo all'avviso di accertamento. Eccepiva, genericamente l'omessa notifica degli atti prodromici;
prescrizione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo parziale difetto di legittimazione passiva, avvenuta notifica ed impugnazione dell'avviso TYX01F400510/2014, avvenuta notifica del successivo, conseguente, avviso
TYXIPPN001212016; insussistenza della prescrizione.
Si costituiva l'agente della riscossione, assumendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti
Si costituiva Regione Siciliana assumendo avvenuta notifica degli atti presupposti.
Il ricorrente depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato al limite della temerarietà.
Del tutto inappropriata, e comunque infondata, è l'eccezione di omessa dichiarazione di conformità dei documenti. I documenti depositati consistono nelle pec mediante di notifica delle cartelle: trattasi, dunque, di documento telematico (e non analogico) originale, sicchè nessuna conformità andava attesta.
In ogni caso, Deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 25-bis c.
5-bis d.Lv. 546/92 («gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non
è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore») non sia applicabile agli atti depositati dall'Agenzia delle Entrate ed agli atti depositati dagli altri enti pubblici, ivi compreso l'agente della riscossione, quando gli stessi stiano in giudizio per il tramite di propri funzionari e non di procuratori, né sia applicabile al contribuente che si difenda in proprio: infatti la norma fa espresso riferimento all'attestazione di conformità resa dal “difensore”. Deve, pertanto, ritenersi che l'ambito applicativo della norma sia confinato agli atti depositati nel processo non dalla parte personalmente, ma per il tramite del suo difensore.
Parimenti la norma trova applicazione unicamente con riferimento al deposito di copia analogica, non al deposito di copia di atto telematico (quale pec in formato .eml o analogo, la quale, ovviamente, non è un supporto cartaceo, né copia di un supporto cartaceo, ma atto informatico originale.
In ogni caso, e in via generale, deve, poi, ritenersi che la previsione di cui all'art. 25-bis c.
5-bis vada, necessariamente, letta in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 2719 c.c. e di cui agli artt. 20 e ss. del codice dell'Amministrazione Digitale (d.Lv. 82/2005), dal momento che quest'ultima normativa ha portata generale con riferimento a tutta, indistintamente, la documentazione digitale, e costituisce, come tale, la disciplina quadro, rispetto alla quale tutta la diversa normativa attuativa o di dettaglio non può che essere coerente. In particolare, la disciplina di cui al menzionato art. 25-bis deve essere coordinata, tra l'altro, con quella di cui agli artt. 20 c.
1-bis («il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida»), 22 comma 1 («
I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale») e 22 c. 3 («le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta») del Codice dell'Amministrazione Digitale. Discende che l'inutilizzabilità di cui all'art. 25-bis c. 5 non può che derivare da un espresso e puntuale disconoscimento dei controinteressati, in mancanza del quale l'atto resta valutabile ai sensi dell'art. 2719 c.c., come qualunque altra copia fotografica.
Sicchè, in mancanza di un disconoscimento della controparte, mediante il quale si indichi espressamente in cosa il documento esibito differirebbe dalla copia detenuta dal difensore, il documento informatico resta liberamente valutabile dal giudice. Tanto posto, l'eccezione di omessa notifica degli “atti prodromici” è inammissibile per assoluta genericità.
L'intimazione è stata emessa sul presupposto di numerosi atti presupposti. Il ricorrente, in maniera assolutamente generica, eccepisce omessa notifica di atti genericamente detti “prodromici” o “presupposti” senza in alcun modo specificare di quali atti si tratti e la rilevanza degli stessi. La genericità dell'eccezione, che si traduce in una sorta di rinvio in bianco al giudice per la definizione dei confini dell'eccezione, per l'individuazione dei presupposti e delle conseguenze, rende l'eccezione inammissibile, dal momento che, tra l'altro ai sensi dell'art. 18 d.Lv. 546/92, il ricorso, a pena di inammissibilità, deve indicare in maniera specifica l'atto impugnato, i termini della domanda ed i motivi della stessa. Talchè il rinvio generico ad una molteplicità di atti richiamati dall'intimazione o dalla comunicazione deve ritenersi a tal fine insufficiente.
In ogni caso, l'eccezione, oltre che inammissibile, è, comunque, infondata.
L'intimazione risulta emessa sul presupposto delle seguenti cartelle:
- cartella n. 29520160030193573 notificata tramite pec in data 30.11.2016.
- cartella 29520170020584232 notificata tramite pec in data 20.12.2017.
- cartella 29520180018154786 notificata tramite pec in data 11.01.2019.
- cartella 29520180022110526 notificata tramite pec in data 21.12.2018.
- cartella 29520190008394524 notificata tramite pec in data 09.09.2019.
- cartella 29520200000415612 notificata tramite pec in data 24.02.2020.
- cartella 29520200020882783 notificata tramite pec in data 15.11.2022.
- cartella 29520210030871370 notificata tramite pec in data 16.12.2022.
- cartella 29520210034412852 notificata tramite pec in data 02.02.2023.
- cartella 29520210034412953 notificata tramite pec in data 31.01.2023.
- cartella 29520220020419365 notificata tramite pec in data 28.10.2022.
- cartella 29520220029708954 notificata tramite pec in data 01.02.2023.
- cartella 29520220032290617 notificata tramite pec in data 25.11.2022.
- cartella 29520230006206221 notificata tramite pec in data 21.04.2023.
- cartella 29520230018392150 notificata tramite pec in data 12.05.2023.
- cartella 29520230021333071 notificata tramite pec in data 23.06.2023.
- cartella 29520230027239783 notificata tramite pec in data 14.07.2023
- cartella 29520230027732481 notificata tramite pec in data 26.07.2023.
- cartella 29520230029445507 notificata tramite pec in data 26.09.2023.
- cartella 29520240006571429 notificata tramite pec in data 13.03.2024. Come documentato dall'agente della riscossione, tutte le cartelle sono state notificate.
Inoltre, successivamente, a mezzo pec, in data 12/12/2022, è stata notificata l'intimazione n. 95 2022
90091892 09/000 (relativa alle prime sei cartelle: 29520160030193573, 29520170020584232,
29520180018154786, 29520180022110526, 29520190008394524, 29520200000415612).
Quindi, in data 22/7/2024, comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202400001169000 (relativa a tutte le superiori cartelle con esclusione di quelle aventi nn. 29520220020419365 e 29520220029708954), oggetto, persino, di impugnazione.
Va rammentato che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, compresa quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Tanto più che, con riferimento alla prescrizione, trattasi di condizione non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte e rinunciabile.
Consegue che l'eventuale maturazione della prescrizione anteriormente alla notifica di un atto non impugnato, o non impugnato per tale motivo, non può essere eccepita in occasione della impugnazione di un atto successivo, potendo, in tale sede, essere fatti valere solo i vizi propri dell'atto impugnato e, conseguentemente, solo la eventuale prescrizione maturata successivamente (e non anteriormente) alla notifica dell'atto precedente (cfr. Cass. tr. 29/11/2021, 37259; Cass. VI, 3005/2020; Cass. tr., 18448/2015).
Valutazione che vale anche con riferimento all'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50 DPR 602/73 – atto, peraltro di cui è obbligatoria la notifica, ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010 se entro l'anno dalla notifica della cartella non è iniziata l'esecuzione, e costituente a tutti gli effetti atto di messa in mora – ed, in generale,
a qualunque intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione idonea a produrre l'effetto della messa in mora, come tale autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.L. 546/92 (cfr. Cass. SS.UU.
8279/08), ed al quale è equiparabile la comunicazione preventiva di ipoteca, parimenti imposta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/73; con la conseguenza che la prescrizione eventualmente maturata anteriormente all'intimazione, così come qualunque altro vizio inerente agli atti a questa presupposti, non può più essere fatta valere se non eccepita tempestivamente mediante impugnazione dell'intimazione stessa (cfr. Cass.
6436/25; Cass. 20476/2025); sicchè, in generale, la mancata tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di fare valere tanto la prescrizione del credito maturata anteriormente, quanto la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento, quanto, in generale, qualsiasi altro vizio della sequenza procedimentale
(cfr. Cass. 20476/2025; Cass. 35019/2025).
L'avviso TYX01F400510/2014 non solo è stato notificato, ma addirittura impugnato dal ricorrente con ricorso che veniva rigettato con sentenza di primo grado e sentenza di appello (896/2024 del 2/2/2024).
L'avviso TYXIPPN001212016, come documentato dall'Agenzia delle Entrate è stato emesso in conseguenza della pronuncia di primo grado relativa all'avviso TYX01F400510/2014 per il terzo esigibile, è stato notificato in data 26/6/2016 a mani di familiare convivente. La prescrizione, ovviamente, è rimasta sospesa fino a definizione del giudizio relativo all'atto presupposto.
Conseguentemente, insussistente e temeraria è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e, quindi, infondata è l'eccezione di prescrizione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, anche tenuto conto della temerarietà del ricorso, vanno liquidate in € 10.400,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agente della RI, in € 6.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 1.200,00 oltre accessori di legge a favore della
Regione Sicilia
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.400,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agente della RI, in € 6.500,00 oltre accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate e in € 1.200,00 oltre accessori di legge a favore della Regione Sicilia.