TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 713/2024 tra
Oggi 16 aprile 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per l'opponente l'avv. Letizia Capponi in sostituzione dell'Avv. Armando Valeri si riporta al ricorso e agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate CP_ Per l l'avv. Daniela Pavoni in sostituzione dell'Avv. R. Del Sordo si riporta alla memoria e alle conclusioni rassegnate
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante
pagina1 di 6 N. Sentenza Fasc. n. 713/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 16.04.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Sulmona, alla via Lamaccio n. 1, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Armando Valeri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Del Sordo in virtù di procura generale alle liti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ISCRIZIONE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
CONCLUSIONI: come da verbale del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.02.2023 comunicata con nota del 6.04.2023.
Ha chiesto accertarsi in via giudiziale l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla predetta gestione previdenziale contestando la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva non avendo mai svolto attività prevalente ed abituale all'interno della Dynocco Consulting srl in quanto socio di capitali e comunque incaricato di svolgere esclusivamente attività di natura amministrativa in qualità di amministratore unico (come da dichiarazione inizialmente acquisita ed accolta CP_ dall' con nota del 30.03.2023 a seguito di comunicazione di inizio attività del 23.02.2023 ma successivamente smentita con l'iscrizione dell'opponente alla Gestione disposta a seguito di accertamento d'ufficio) .
pagina2 di 6 Ha dedotto pertanto di non svolgere all'interno della società alcuna attività lavorativa ma di essere unicamente socio di capitali e legale rappresentante della società tanto da avere provveduto alla nomina di un institore nella persona del socio di OR , preposto Controparte_2 all'esercizio e alla direzione dell'impresa ed altresì all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una impiegata amministrativa avvalendosi altresì di consulenze e prestazioni di vari professionisti .
Ha resistito in giudizio l' osservando come l'attività abituale e prevalente ai fini della CP_1
iscrizione previdenziale non può essere riferita e circoscritta alla sola attività di lavoro manuale ma include certamente anche l'attività della amministrazione e della direzione della società tenuto conto che il ricorrente è socio amministratore unico della società mentre il socio di OR che detiene l'1% è iscritto in Gestione commercio per altra impresa presso la sede di Chieti. Ha altresì dedotto di aver cancellato la posizione del ricorrente dal 11.12.2024 ma di averla mantenuta fino a tale data e con decorrenza dal 1.02.2023 tenuto conto che l'assunzione della dipendente risale all'11.12.2023 nel mentre il è stato nominato institore dal 12.02.2024. Controparte_2
Va premesso che l'art. 29 comma 1 della L. 03 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: "L'obbligo di iscrizione nella gestione/assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
pagina3 di 6 La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v.Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021,
n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso
"relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)" (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021 n. 35181). La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal CP_1
senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020/ n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021, n. 35181, Cass, civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945).
Sul criterio della abitualità e prevalenza di cui al comma 203, lett. a) e c) si è pronunciata, peraltro Cass. SS.UU. n. 3240/2010, rilevando che "la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno". Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
Occorre poi ricordare che l'attività di amministratore si basa "su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza" (Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439;Cass. civ.
Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280).
pagina4 di 6 È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore "la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseci nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attutivo delle determinazioni assunte" (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240). Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro Ord.
27/01/2021, n. 1759).
Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi" (v. Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Occorre, inoltre, ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n.
16197, 10/11/2010, n. 2286210/9/2010, n. 19354 e18/5/2010, n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque,
Incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. CP_1
Infatti, l'obbligo contributivo è collegato all'esistenza della situazione di fatto che lo determina e - in assenza di una domanda di iscrizione contenente la dichiarazione dell'istante circa lo svolgimento della propria attività con abitualità e prevalenza è onere dell' provare la presenza e CP_1
l'effettività di tali circostanze.
Premessi il quadro normativo e l'orientamento giurisprudenziale, nel merito deve osservarsi che dalla istruttoria espletata è emerso che la società ha ad oggetto prevalentemente la cessione dei crediti fiscali e che tale attività viene svolta dai consulenti esterni che provvedono a segnalare clienti che hanno bisogno di fare la cessione dei crediti e a procurare documentazione utile ai fini della cessione. L'attività di consulenza svolta dalla società viene di fatto poi resa prevalentemente da consulenti esterni e dal , socio dell'opponente che si occupa altresì di Controparte_2
assegnare incarichi ai consulenti ( v. dichiarazioni rese da e . Testimone_1 Testimone_2
pagina5 di 6 Inoltre dal bilancio dell'anno 2023 della società Dynocco srl, depositato su ordine del giudice, si evince la presenza di spese per servizi nella misura di circa 307.000,00 euro che, come dichiarato dal teste commercialista e consulente fiscale della società, corrispondono per Testimone_3 la maggior parte alle spese per prestazioni di terzi inerenti l'attività di cessione dei crediti.
Alla luce delle risultanze istruttorie deve pertanto escludersi che sussistano i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti non essendo emersa in giudizio la prova che il ricorrente ha svolto lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione ( capitale, dipendenti, mezzi).
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro
CP_ offerti dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio va annullato.
Segue l'accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta che non sussistono i presupposti di legge per CP_ l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e per le conseguenti pretese contributive;
condanna l' a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 16.04.2025
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LAVORO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 713/2024 tra
Oggi 16 aprile 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per l'opponente l'avv. Letizia Capponi in sostituzione dell'Avv. Armando Valeri si riporta al ricorso e agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate CP_ Per l l'avv. Daniela Pavoni in sostituzione dell'Avv. R. Del Sordo si riporta alla memoria e alle conclusioni rassegnate
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi. All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,30
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante
pagina1 di 6 N. Sentenza Fasc. n. 713/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 16.04.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Sulmona, alla via Lamaccio n. 1, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Armando Valeri che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Del Sordo in virtù di procura generale alle liti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ISCRIZIONE ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
CONCLUSIONI: come da verbale del 16.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.02.2023 comunicata con nota del 6.04.2023.
Ha chiesto accertarsi in via giudiziale l'assenza dei presupposti per l'iscrizione alla predetta gestione previdenziale contestando la sussistenza dei presupposti dell'obbligazione contributiva non avendo mai svolto attività prevalente ed abituale all'interno della Dynocco Consulting srl in quanto socio di capitali e comunque incaricato di svolgere esclusivamente attività di natura amministrativa in qualità di amministratore unico (come da dichiarazione inizialmente acquisita ed accolta CP_ dall' con nota del 30.03.2023 a seguito di comunicazione di inizio attività del 23.02.2023 ma successivamente smentita con l'iscrizione dell'opponente alla Gestione disposta a seguito di accertamento d'ufficio) .
pagina2 di 6 Ha dedotto pertanto di non svolgere all'interno della società alcuna attività lavorativa ma di essere unicamente socio di capitali e legale rappresentante della società tanto da avere provveduto alla nomina di un institore nella persona del socio di OR , preposto Controparte_2 all'esercizio e alla direzione dell'impresa ed altresì all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una impiegata amministrativa avvalendosi altresì di consulenze e prestazioni di vari professionisti .
Ha resistito in giudizio l' osservando come l'attività abituale e prevalente ai fini della CP_1
iscrizione previdenziale non può essere riferita e circoscritta alla sola attività di lavoro manuale ma include certamente anche l'attività della amministrazione e della direzione della società tenuto conto che il ricorrente è socio amministratore unico della società mentre il socio di OR che detiene l'1% è iscritto in Gestione commercio per altra impresa presso la sede di Chieti. Ha altresì dedotto di aver cancellato la posizione del ricorrente dal 11.12.2024 ma di averla mantenuta fino a tale data e con decorrenza dal 1.02.2023 tenuto conto che l'assunzione della dipendente risale all'11.12.2023 nel mentre il è stato nominato institore dal 12.02.2024. Controparte_2
Va premesso che l'art. 29 comma 1 della L. 03 giugno 1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: "L'obbligo di iscrizione nella gestione/assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio
1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
pagina3 di 6 La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v.Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021,
n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso
"relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)" (v. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021 n. 35181). La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità e prevalenza, quand'anche esplicata tramite attività di coordinamento e direttiva, è infatti attività diversa e non può essere confusa con l'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale il socio-amministratore d'azienda è già iscritto alla Gestione separata (in tal CP_1
senso v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020/ n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro
18/11/2021, n. 35181, Cass, civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945).
Sul criterio della abitualità e prevalenza di cui al comma 203, lett. a) e c) si è pronunciata, peraltro Cass. SS.UU. n. 3240/2010, rilevando che "la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, prevista ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, si riferisce all'apporto del soggetto all'attività della propria impresa e della sua preminenza rispetto all'attività prestata da altri soggetti al suo interno". Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per la iscrizione alla gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa.
Occorre poi ricordare che l'attività di amministratore si basa "su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza" (Cass. civ. Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439;Cass. civ.
Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280).
pagina4 di 6 È stato altresì precisato che, pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore "la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseci nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attutivo delle determinazioni assunte" (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240). Pertanto, è da ricondurre nell'alveo delle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro Ord.
27/01/2021, n. 1759).
Diversa invece è l'attività lavorativa vera e propria, questa infatti finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi" (v. Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), che si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Occorre, inoltre, ribadire che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n.
16197, 10/11/2010, n. 2286210/9/2010, n. 19354 e18/5/2010, n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque,
Incombe all' l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva. CP_1
Infatti, l'obbligo contributivo è collegato all'esistenza della situazione di fatto che lo determina e - in assenza di una domanda di iscrizione contenente la dichiarazione dell'istante circa lo svolgimento della propria attività con abitualità e prevalenza è onere dell' provare la presenza e CP_1
l'effettività di tali circostanze.
Premessi il quadro normativo e l'orientamento giurisprudenziale, nel merito deve osservarsi che dalla istruttoria espletata è emerso che la società ha ad oggetto prevalentemente la cessione dei crediti fiscali e che tale attività viene svolta dai consulenti esterni che provvedono a segnalare clienti che hanno bisogno di fare la cessione dei crediti e a procurare documentazione utile ai fini della cessione. L'attività di consulenza svolta dalla società viene di fatto poi resa prevalentemente da consulenti esterni e dal , socio dell'opponente che si occupa altresì di Controparte_2
assegnare incarichi ai consulenti ( v. dichiarazioni rese da e . Testimone_1 Testimone_2
pagina5 di 6 Inoltre dal bilancio dell'anno 2023 della società Dynocco srl, depositato su ordine del giudice, si evince la presenza di spese per servizi nella misura di circa 307.000,00 euro che, come dichiarato dal teste commercialista e consulente fiscale della società, corrispondono per Testimone_3 la maggior parte alle spese per prestazioni di terzi inerenti l'attività di cessione dei crediti.
Alla luce delle risultanze istruttorie deve pertanto escludersi che sussistano i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti non essendo emersa in giudizio la prova che il ricorrente ha svolto lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori della produzione ( capitale, dipendenti, mezzi).
In conclusione, in mancanza di elementi probatori quali accertamenti diretti ispettivi o altro
CP_ offerti dall' deve ritenersi che la iscrizione alla gestione commercianti e la conseguente pretesa contributiva relativa agli anni in esame non sia legittima e, pertanto, il provvedimento di iscrizione di ufficio va annullato.
Segue l'accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta che non sussistono i presupposti di legge per CP_ l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e per le conseguenti pretese contributive;
condanna l' a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida in complessivi euro CP_1
1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 16.04.2025
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
pagina6 di 6