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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/12/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA
Il giorno 15/12/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G. n. 1496 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti l'avv. LUCA MARCO NICOLÒ per parte ricorrente e l'avv.
IG LI in sostituzione dell'avv. TEMPRA FLORIANA per parte resistente. L'avv. Luca insiste nella adesione all'eccezione di controparte già formulata nei precedenti verbali di udienza del procedimento di sfratto e chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
L'avv. LI si riporta alla comparsa, prende atto dell'adesione di controparte e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MARIANO STABILE n. 85 PALERMO, presso lo studio dell'avv. LUCA MARCO NICOLÒ, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di intimazione di sfratto
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Bagheria, via Carlo Puleo n. 1, presso lo studio dell'avv. TEMPRA FLORIANA, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con atto di citazione regolarmente notificato intimava Parte_1
sfratto per finita locazione nei confronti di al fine di Controparte_1
ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile sito in Bagheria, via
Quattrociocchi n. 141, piano primo, scala B), locato alla stessa per uso abitativo giusto contratto stipulato il 17/01/2023 e registrato il 13/02/2023 al n. 339 serie 3T, asseritamente scaduto il 16/01/2025.
La conduttrice si costituiva in giudizio, contestando la finita locazione intimata in violazione della durata legale del contratto di locazione e chiedendo il rigetto dello sfratto.
All'udienza del 30/06/2025 parte intimante aderiva all'eccezione sollevata dalla conduttrice convenuta, che ne prendeva atto e chiedeva un rinvio per discussione e decisione.
Con ordinanza emessa all'indicata indicata udienza, veniva disposto il mutamento di rito, onerando le parti di intraprendere il procedimento di mediazione.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza odierna parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e parte resistente ha aderito alla richiesta avanzata da controparte con vittoria di spese.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo Tribunale: la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1° giugno
2004; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre
2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte locatrice.
In ordine alle spese processuali, ritenuto che l'adesione da parte della ricorrente alle eccezioni sollevate dalla intimata/resistente è stata espressa solo dopo la costituzione di quest'ultima, sussistono i presupposti per condannare a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_1
che si liquidano, sulla base del valore di causa dichiarato, in
[...]
complessivi € 850,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 850,00, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 15/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA
Il giorno 15/12/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G. n. 1496 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Sono presenti l'avv. LUCA MARCO NICOLÒ per parte ricorrente e l'avv.
IG LI in sostituzione dell'avv. TEMPRA FLORIANA per parte resistente. L'avv. Luca insiste nella adesione all'eccezione di controparte già formulata nei precedenti verbali di udienza del procedimento di sfratto e chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
L'avv. LI si riporta alla comparsa, prende atto dell'adesione di controparte e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 15/12/2025 ha pronunciato, dandone lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MARIANO STABILE n. 85 PALERMO, presso lo studio dell'avv. LUCA MARCO NICOLÒ, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di intimazione di sfratto
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Bagheria, via Carlo Puleo n. 1, presso lo studio dell'avv. TEMPRA FLORIANA, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con atto di citazione regolarmente notificato intimava Parte_1
sfratto per finita locazione nei confronti di al fine di Controparte_1
ottenere il provvedimento di rilascio dell'immobile sito in Bagheria, via
Quattrociocchi n. 141, piano primo, scala B), locato alla stessa per uso abitativo giusto contratto stipulato il 17/01/2023 e registrato il 13/02/2023 al n. 339 serie 3T, asseritamente scaduto il 16/01/2025.
La conduttrice si costituiva in giudizio, contestando la finita locazione intimata in violazione della durata legale del contratto di locazione e chiedendo il rigetto dello sfratto.
All'udienza del 30/06/2025 parte intimante aderiva all'eccezione sollevata dalla conduttrice convenuta, che ne prendeva atto e chiedeva un rinvio per discussione e decisione.
Con ordinanza emessa all'indicata indicata udienza, veniva disposto il mutamento di rito, onerando le parti di intraprendere il procedimento di mediazione.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, all'udienza odierna parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e parte resistente ha aderito alla richiesta avanzata da controparte con vittoria di spese.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo Tribunale: la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1° giugno
2004; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre
2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte locatrice.
In ordine alle spese processuali, ritenuto che l'adesione da parte della ricorrente alle eccezioni sollevate dalla intimata/resistente è stata espressa solo dopo la costituzione di quest'ultima, sussistono i presupposti per condannare a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_1
che si liquidano, sulla base del valore di causa dichiarato, in
[...]
complessivi € 850,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna a rifondere le spese di lite a Parte_1 Controparte_1
liquidate in complessivi € 850,00, oltre spese generali, IVA e CPA
[...]
come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 15/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
Tribunale di Termini Imerese sez. civile