Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2024, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1029/2022 promossa da:
in persona del l.r. pro-tempore c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carmela MALANDRINO ( unitamente al quale elegge domicilio C.F._1
presso la Filiale delle alla via De Sanctis p.e.c.: Controparte_1
Email_1
appellante contro c.f. ; rappresentata e difesa dall' avv. Zaira Monica Controparte_2 CodiceFiscale_2
Capobianco, c.f. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._3
, alla C.da Pignatella n. 3/D, p.e.c.: CP_1 Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, ha chiesto di “riformare la sentenza Nr. Parte_1
204/2022 resa dal Giudice di Pace di - dr. Ernesto Cerullo - nel procedimento R.G. nr. CP_1
1543/2021 depositata in cancelleria in data 14.02.2022 e notificata a in data Parte_1
03.03.2022, e , per l'effetto, rigettare la domanda attorea palesemente infondata ed in diritto. Con
pagina 1 di 6 vittoria di spese e compenso per il doppio grado di giudizio”. Premetteva l'appellante che CP_2
aveva adito il Giudice di Pace di per sentir condannare la convenuta Società al
[...] CP_1 pagamento della somma di € 970,34, quale differenza sull'incasso di un acquistato in data CP_3
21.09.1990 Serie “Q/P” del valore di £.250.000 e rimborsato per €. 1.384,52 anziché €.2.368,70, derivante dalla asserita errata quantificazione dell'importo dovuto per il decennio 21^ 30^ per il quale il D.M. di emissione del 13.06.1986 nulla avrebbe specificamente disciplinato, di talché avrebbe dovuto essere calcolato come da tabella a tergo del titolo.
Si è costituita la parte appellata, chiedendo dichiararsi inammissibile l'appello ed, in subordine, insistendo per il rigetto dell'appello.
Acquisito agli atti il fascicolo di prime cure, alla odierna udienza, il giudizio è stato introitato per la decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e note di udienza.
***
§ Sull'ammissibilità dell'appello
Parte appellata lamenta l'inammissibilità dell'appello, poiché proposto avverso sentenza di primo grado in un giudizio di valore inferiore all'importo di 1.100,00 euro.
Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, invero, sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c. La sottoscrizione di un buono fruttifero, invero, avviene senz'altro mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, di talché andrebbe esclusa dalla disciplina dell'equità.
Ad ogni modo, si richiama sul punto il dictum di legittimità a mente del quale “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022).
Orbene, nell'atto di appello, con un unico articolato motivo, le hanno lamentato la illogicità e Pt_1
carenza assoluta della motivazione, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione SS.UU. sentenza nr. 13979 del 2007 e nr 3963/2019 e dalla giurisprudenza di merito, evidenziando il legittimo comportamento di nel collocamento del buono della serie “q/p” sottoscritto dalla odierna Pt_1
appellata nonché la piena conoscenza del rendimento del buono sottoscritto dalla stessa.
pagina 2 di 6 In effetti, ciò che lamenta l'appellante è proprio la violazione dei principi regolatori della materia elaborati oramai chiaramente dalla giurisprudenza, in punto di legittimità della applicazione ai buoni fruttiferi postali emessi delle condizioni legali ratione temporis vigenti.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3,
c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 769 del
19/01/2021).
L'atto di appello è altresì rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 e 348 bis c.p.c., recando precisa indicazione delle diverse parti del provvedimento censurate e delle circostanze da cui deriva la denunciata violazione di legge ed è pertanto ammissibile per come formulato e può essere esaminato nel merito.
§ Nel merito
L'appello è fondato e va accolto.
Si richiama da ultimo il pronunciamento di legittimità espresso da Sez. 1, Ordinanza n. 4384 del
10/02/2022 (Rv. 664164 - 01) “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”.
Orbene, giova ricordare in questa sede che la disciplina ratione temporis applicabile al caso in lite sia l'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460/1974, convertito in legge n.
588/1974, atteso che il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, il quale ha disciplinato i pagina 3 di 6 buoni fruttiferi postali in adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni afferenti ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
Al fine di contemperare la pacifica natura di titoli di legittimazione dei BFP ed il principio dell'affidamento sopra esaminati, la Cassazione ha chiarito che: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal DM che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” ( Cassazione
Civile, SS.UU., sentenza n. 13979/2007).
Dalla lettura per esteso di suddetta sentenza si evince tuttavia che il caso concretamente sottoposto alle
Sezioni Unite del 2007 riguardava dei buoni postali emessi dopo la pubblicazione di un decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, prevedendo che, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una ulteriore stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza, che in qual caso non era avvenuto, per un errore imputabile all'amministrazione postale.
In altri termini, l'orientamento giurisprudenziale richiamato nella fattispecie sottoposta al vaglio del supremo consesso, ha sancito che le condizioni riportate sul buono fruttifero postale prevalgono sulle modifiche stabilite dal decreto ministeriale precedente o contestuale l'emissione, se il titolo non è stato integrato con tali modifiche, e che, solo in tale ipotesi, si deve tener conto delle condizioni integrate nel retro del titolo medesimo.
La Corte di Cassazione ha successivamente affermato con la Sentenza SS.UU. n. 3963/2019 che “è legittima la variazione del tasso di interesse disposta con decreto ministeriale sui buoni già emessi, la cui conoscenza da parte del risparmiatore è assicurata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”, sulla scorta della considerazione per la quale “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974,
pagina 4 di 6 conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore.” (Sez. U -, Sentenza n. 3963 del 11/02/2019).
Invero, la pronuncia appena menzionata non ha espressamente sconfessato il precedente orientamento nella diversa ipotesi di condizioni difformi tra quanto annotato sul buono e quanto disposto dal decreto ministeriale all'atto della sottoscrizione, avendo invece regolato la diversa ipotesi delle variazioni sopravvenute rispetto al momento della sottoscrizione;
inoltre, la Corte costituzionale (Sent. n.
26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173 DPR n. 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio
e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Tanto premesso in diritto, dalla documentazione presente agli atti si ricava che l'odierno giudizio d'opposizione non attiene alla legittimità dello ius variandi - cioè della possibilità di modificare le condizioni contrattuali durante la pendenza del rapporto, questione oggetto della pronuncia a sezioni unite 2019 prima esaminata - bensì alla corrispondenza tra le condizioni contrattuali enunciate all'atto della emissione e quelle applicate al rapporto stesso, avuto riguardo esclusivamente del periodo che va dal 21° al 30° anno dalla sottoscrizione dei BFP.
Proseguendo, va evidenziato che i buoni fruttiferi contestati risultano essere stati sottoscritti dall'odierna appellata in data 21.9.1990, ovvero successivamente alla modifica del tasso di rendimento apportata dal D.M. del 13.6.1986, e riportano in maniera chiara sia il timbro sulla parte anteriore con la dicitura “Serie Q/P” nonché quello sito sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.
pagina 5 di 6 Da ciò consegue che gli importi già liquidati da prima del deposito del ricorso Parte_1
monitorio siano satisfattivi del dovuto nei confronti di ed infatti, laddove i buoni, nulla Controparte_2
dispongono circa i rendimenti relativi all'ultimo decennio dal 21° al 30° anno, pur riportando la stampigliatura del doppio timbro fronte-retro e, a tergo, della tabella della nuova serie indicante i tassi di interesse applicabili per i primi 20 anni -conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del cit. DM
1986 il quale stabiliva testualmente: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera <
>, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie <
> emessi dal 1°/07/1986” -; pertanto, in applicazione del provvedimento delle S.U. ut supra richiamato, l'originaria tabella riportata sul retro dei titoli deve ritenersi annullata e sostituita ex lege dalla misura dei tassi previsti per la nuova serie
“Q”, senza che possa porsi una questione di tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore dei buoni, avendo in ogni caso lo stesso potuto riscontrare dalla stampigliatura richiamante la nuova serie, presente all'atto della formazione del vincolo contrattuale, l'applicazione dei nuovi tassi, senza alcuna lesione del suo affidamento.
In definitiva, merita accoglimento l'appello proposto da e per l'effetto va rigettata Parte_1
la domanda per come proposta in primo grado.
§ La presenza di orientamenti difformi, in considerazione dell'utilizzo di buoni non interamente aggiornati da parte delle , che si è limitata ad apporre nuove stampigliature senza sostituire i Pt_1
moduli prestampati, consente di compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado e rigetta la domanda attorea.
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
AVELLINO, 11 luglio 2024
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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