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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
la pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 984 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], TE C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesca Casarotto
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_2
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1 2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Varna (BZ) in data 28.07.2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 17.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a a titolo di contributo per il mantenimento del figlio TE
3 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro Per_1
350,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Torri di
Quartesolo (VI), via Battaglione Monte Berico n. 20, in favore di quale TE
genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 TE
, uniti in matrimonio in Varna (BZ) in data 28.07.2001 con atto trascritto al n. 16,
[...]
parte II- A, anno 2001 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varna (BZ) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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