Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00287/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01130/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2021, proposto da
RI AL, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Valla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bitonto (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Franco Mercutello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del responsabile del Servizio per il territorio del Comune di Bitonto prot. n. 32387/2021 del 1.9.2021, notificata il 3.9.2021, di diffida alla ricorrente “ ad arretrare la sezione del marciapiede ” realizzato dalla medesima sul proprio suolo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bitonto;
Vista la memoria del 29 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. ZO VA e uditi per le parti i difensori avv. Franco Mercutello, per il Comune resistente; avv. Roberta Valla, per la parte ricorrente, presente nelle preliminari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza della fissata udienza pubblica, parte resistente, con propria memoria, ha comunicato che il provvedimento impugnato è stato annullato, giusta nota prot. n. 2907 del 21.1.2026, notificata a mani in data 22.1.2026 (e, comunque, trasmessa per conoscenza via PEC al difensore); pertanto, ha chiesto dichiararsi il sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) , c.p.a.
Del pari, parte ricorrente, con distinta memoria, ha evidenziato che il Comune resistente ha disposto l’annullamento d’ufficio in autotutela del provvedimento impugnato, con ciò maturando causa di cessazione della materia del contendere.
Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno vieppiù compensare per la natura e peculiarità della controversia e sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI DA, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
ZO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO VA | VI DA |
IL SEGRETARIO