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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1111/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore OGGETTO:
dott. Massimo Aprile Consigliere ausiliario lesione personale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1111/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
19/03/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Vincenzo Coppola e Ippolita Riva ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 22, giusta delega allegata citazione in riassunzione;
Attore in riassunzione
CONTRO pagina 1 di 16 (C.F. Controparte_1
), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Bucarest, Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata ex lege presso CP_1
Convenuti in riassunzione
In punto: Riassunzione a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di
cassazione in data 27.07.2024 n. 21052/24.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis,
In via preliminare: dichiarare la contumacia di Controparte_3
, ad oggi non costituito nella presente sede processuale, ancorché
[...]
raggiunto da regolare notifica, come provato in atti;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che l'attore ha diritto di ottenere il risarcimento per il danno da cenestesi lavorativa conseguente al sinistro per cui è causa, in conformità a quanto statuito dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
21052/2024 del 27.07.2024, liquidato nella misura e secondo i criteri indicati in atti;
- condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, per la causale di cui in domanda, a versare all'attore la somma di €.44.809,86, o la diversa somma che si riterrà di giustizia dovuta, comunque nel rispetto dei criteri di liquidazione pagina 2 di 16 fissati dalla Corte di cassazione, oltre rivalutazione dalla data della notifica dell'atto di citazione in riassunzione (27.11.2024) all'emissione della sentenza e con gli ulteriori interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
Vinte le spese di lite del presente grado e del secondo giudizio di Cassazione, da liquidarsi direttamente al difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.03.2002, conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Bergamo l , nonché Controparte_1 Controparte_2
avente sede in Bucarest, al fine di sentire accertare e dichiarare nei loro
[...]
confronti l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato Iveco tg
B6332 di proprietà della società rumena nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore in data 29.07.2000 con richiesta di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno subito, quantificato in € 294.242,23 o a quella diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Esponeva che, verso la mezzanotte del giorno 29.07.2000, al rientro da Pt_1
una festa di paese, si trovava nei pressi di un parcheggio per camion sito nel territorio di LZ BA (Bergamo), nelle vicinanze della superstrada collegante Bergamo con la Valle Seriana, in compagnia di due suoi amici,
ed con i quali stava terminando una Persona_1 Persona_2
conversazione in prossimità dell'autovettura Alfa 164 di proprietà di Per_2
posteggiata in uno spazio di sosta accingendosi poi a salire sulla macchina di quest'ultimo e che in quel momento veniva investito al piede sinistro dalla parte pagina 3 di 16 terminale posteriore dell'autoarticolato, un bilico con rimorchio, condotto da il quale nella errata manovra aveva danneggiato anche l'auto CP_4
ferma in loco. L'attore precisava che il mezzo pesante, ripartito da una piazzola di sosta distante circa 30 metri dal luogo dell'impatto, aveva allargato eccessivamente la curva di immissione nella carreggiata, occupandone il centro per poi sterzare bruscamente al fine di riprendere la giusta direzione e con detta manovra il mezzo aveva cagionato il danno alla sua persona e all'autovettura dell'amico. Proseguiva allegando di essere stato trasportato all'Ospedale di
LZ BA, ove gli era stato diagnosticato un trauma da schiacciamento del piede sinistro con lesione dell'estensore comune delle dita, frattura dello scafoide tarsale e del 5° metatarsale, vaste ferite ai legamenti e distorsione del ginocchio destro, per cui era stato sottoposto ad un intervento d'urgenza con sutura delle ferite e, in data 9.08.2000, era stato dimesso con divieto assoluto di scarico e ginocchiera gessata sulla gamba destra per 30 giorni;
che stante il formarsi di uno stato necrotico al piede investito, era stato poi sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica con innesto cutaneo presso gli Spedali Civili di
Brescia, la cui degenza era durata dieci giorni con esiti radiografici denotanti una netta riduzione globale del tono calcico del distretto infortunato a cui erano seguiti altri due ricoveri, uno per la revisione chirurgica di una necrosi al calcagno e l'altro nel mese di aprile 2001 a seguito di tromboflebite dell'arto inferiore sinistro. Allegava che rilevanti erano stati i postumi permanenti,
accertati nella misura del 24/25%, con pari incidenza sulla capacità lavorativa pagina 4 di 16 specifica e con riduzione della capacità lavorativa generica in misura di un quarto della totale per attività comportanti prolungato carico o mantenimento di stazione eretta o di posture coatte, ovvero sollecitazioni articolari ripetute.
Si costituiva in giudizio il solo il quale chiedeva il rigetto della domanda, CP_1
contestando la dinamica del sinistro, attribuibile alla responsabilità esclusiva dell'attore, e la quantificazione dei danni, ritenuta genericamente erronea ed eccessiva.
Espletata l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 2083/2006 del 20.10.2006,
rigettava le domande attoree ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse in capo al danneggiato, il quale, in violazione del disposto di cui all'art. 190 C.d.S., trovandosi sulla strada ed in un luogo insufficientemente illuminato,
non si sarebbe spostato al sopraggiungere del camion che avanzava lentamente.
Questa Corte, con sentenza n. 372/2012 del 12.03.2012, rigettava il gravame ribadendo che il sinistro era da ascriversi all'esclusiva responsabilità di Pt_1
il quale, con condotta anomala, si era messo in sosta sulla strada e si era attardato sulla traiettoria di marcia del mezzo pesante, condotta che aveva reso impossibile al conducente dell'autoarticolato evitare l'investimento.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto da la Suprema Corte, Parte_1
con sentenza n. 21072/2016, accoglieva il gravame affermando che nella valutazione del dinamismo lesivo andava accertata anche la condotta del conducente investitore al fine di verificare il superamento della presunzione a suo carico, mentre poteva affermarsi il concorso del pedone solo in caso di suo pagina 5 di 16 contegno talmente anomalo da interrompere la serie causale scaturente dalla condotta del mezzo.
A seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c., questa Corte, con sentenza n.
637/2020 del 18.06.2020, accertava che la responsabilità del sinistro andava attribuita per il 70% al conducente dell'autoarticolato Iveco e per il restante 30%
Contr al pedone condannando per l'effetto le convenute Pt_1 CP_2
, in solido, a risarcire al danneggiato nella predetta misura del 70% i
[...]
danni da questi subiti, quantificati in complessivi € 97.753,88, maggiorati di rivalutazione ed interessi, secondo Cass. sezioni unite 1712/1995, oltre al rimborso delle spese dei precedenti gradi di giudizio, compreso quello di rinvio,
Contr e dei costi della c.t.u., e condanna a carico di i restituire all'attore quanto percepito in esecuzione delle sentenze di merito, somme tutte a versarsi con le maggiorazioni di legge previste.
A seguito di nuovo ricorso per cassazione proposto da la Suprema Parte_1
Corte, con ordinanza del 27.07.2024 n. 21052, dichiarava inammissibile il primo motivo e accoglieva in parte il secondo motivo solo nella parte in cui non era stata accordata alcuna personalizzazione del danno così argomentando:
“La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni che il danno di
natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica
richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di
lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da
lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella
pagina 6 di 16 maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività
lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito
della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza
dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la
soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato in modo
onnicomprensivo come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato
per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di
invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di
ciascun punto … Sulla stessa linea si collocano anche le precedenti pronunce
che hanno collegato il danno da cenestesi lavorativa alla sola lesione del danno
biologico, in assenza di un'eliminazione o riduzione della capacità del
danneggiato di produrre reddito (ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22
maggio 2018, n. 12572).
Dando continuità ai principi espressi nelle pronunce suindicate, il Collegio
ritiene che l'accertata mancata diminuzione dei guadagni, da parte della
vittima, nel periodo di tempo immediatamente successivo al sinistro consentiva
sì di escludere il danno patrimoniale, ma non anche la maggiore fatica e usura
che ha dovuto sopportare per conseguire il medesimo reddito da Parte_1
lui guadagnato in precedenza. Il che viene a significare che la Corte d'Appello
avrebbe dovuto riconoscere, una volta escluso il danno patrimoniale, un
appesantimento del valore del punto in sede di liquidazione del danno biologico;
cosa che non ha fatto, tanto più che le tabelle milanesi richiamate in sentenza
pagina 7 di 16 prevedevano, in relazione all'età del danneggiato e alla percentuale di invalidità
del 24-25 per cento, un risarcimento leggermente più alto di quello liquidato.
Per cui è sicuro che il valore del punto non è stato in alcun modo aumentato a
titolo di cenestesi lavorativa ...”
riassumeva ancora il processo ex art. 392 c.p.c. e nessuno si Parte_1
costituiva per – e per la società Controparte_1 [...]
che tuttavia veniva attinta da notifica presso la stessa CP_2 CP_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 10.12.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_5
in quanto attinto da regolare notifica;
per la
[...] Controparte_2
contumacia è già stata dichiarata in udienza. Occorre tuttavia dare atto che,
nonostante la citazione introduttiva contenesse azione diretta ex art. 2054 c.c.
anche contro la società rumena, proprietaria del veicolo, la notifica nei suoi confronti non è mai stata eseguita ex art. 142 c.p.c. e dunque la stessa non poteva essere destinataria di condanna diretta. Infatti, nel caso di sinistro avvenuto in
Italia e causato da veicolo con targa straniera, ove siano proposte contestualmente azione diretta contro ed azione di responsabilità CP_1
aquiliana contro il cittadino straniero, e nei confronti di quest'ultimo non sia eseguita la notifica dell'atto introduttivo nel rispetto dell'art. 142 c.p.c., la pagina 8 di 16 controversia nei confronti dell per la quale il contraddittorio è integro, CP_1
può essere decisa nel merito, e, trattandosi di cause scindibili, ove il giudice di primo grado non abbia rilevato l'inesistenza della notifica, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro il cittadino straniero e decidere l'altra causa.
Nel caso di specie, la questione non è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e sul punto si è formato il giudicato interno, ma per questo grado la
Corte ritiene che non sia stata attinta da regolare CP_2 CP_2
notifica ex art. 142 c.p.c. a seguito di riassunzione non possa pertanto essere destinataria di alcuna pronuncia di condanna.
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per pagina 9 di 16 violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Premesso che nel caso concreto si è in presenza di un rinvio proprio, sui fatti salienti di causa si è formato il giudicato interno.
È stata ormai accertata la concorrente responsabilità del pedone e Parte_1
del mezzo pesante di proprietà della società rumena Controparte_2
in relazione al sinistro del 29.07.2000 in cui veniva investito dalla parte Pt_1
posteriore dell'autoarticolato nella misura rispettivamente del 30% e del 70%; si
è altresì formato il giudicato interno in relazione all'assenza di danno patrimoniale, attesa la carenza di prova in ordine ad una contrazione dei redditi a seguito dell'infortunio, ma la Suprema Corte ha invitato la Corte territoriale a rivalutare il rigetto della richiesta di personalizzazione del danno conseguente a cenestesi lavorativa.
Invero, come più volte rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale derivante da una lesione al bene primario della salute, la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con pagina 10 di 16 motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o comunque peculiari allegate e provate dal danneggiato, laddove le conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione. Ciò ovviamente non significa che la sofferenza e i patemi conseguenti alla lesione non siano meritevoli di risarcimento;
al contrario, di tali conseguenze già si tiene conto nella misura standard tabellare prevista per il risarcimento ordinario dei danni.
In primis, occorre che la parte che chiede la personalizzazione assolva in modo completo e pertinente i suoi doveri di allegazione e, nel caso concreto, detto onere è stato assolto. L'originario attore ha allegato che, a seguito dell'infortunio patito, la sua vita era stata stravolta dovendo interrompere qualsiasi attività
ricreativa e sportiva;
ha dedotto la compromissione alla vita di relazione a causa dell'impossibilità di deambulare correttamente, la sussistenza di un dolore continuo del piede sinistro impiegato per azionare il pedale della frizione e dunque una maggiorata difficoltà ad esercitare l'attività di autista svolta sino alla verificazione del fatto.
Nel suo supplemento peritale, la dott. dopo aver dato atto Persona_3
dell'intervento chirurgico del marzo 2004 di toilette chirurgica e lembo di copertura safeno reverse, confermava gli esiti cicatriziali da prelievo per innesti e che il piede sinistro aveva risentito di una riduzione significativa della sua mobilità; riferiva che aveva cessato l'attività di autista per svolgere poi Pt_1
le funzione di operaio edile presso l'impresa del padre e poi l'attività di agente pagina 11 di 16 di commercio e che, a suo parere, vi era stata una riduzione della capacità
lavorativa specifica quantificabile nella misura di ¼ in attività comportanti la necessità di carico prolungato, di mantenimento della stazione eretta protratta ovvero ripetute sollecitazioni articolari.
Non vi è dubbio che dette limitazioni incidano in modo significativo sulle attività lavorative svolte in concreto da ricorrendo dunque l'ipotesi di un Pt_1
danno da lesione della cenestesi lavorativa, ossia la compromissione della sensazione di benessere inteso quale assenza di dolore provata dal lavoratore e ricorrente tutte le volte in cui il lavoratore provi una maggiore stancabilità, un maggior sforzo per svolgere le stesse attività in precedenza svolte attingendo dalle c.d. energie di riserva.
Per questo ordine di motivi, ritiene la Corte che vada concessa una personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 30% consentita dalla legge (cfr. Cass. 25.01.2024 n. 2433) e con l'avvertenza che la personalizzazione non va accordata sul danno morale.
Applicando la tabella milanese 2024 a di anni 25 all'epoca del Parte_1
sinistro, competerebbe in astratto un danno biologico di € 96.995 avuto riguardo alla percentuale di postumi permanenti riconosciuti pari al 24/25%; detto importo si riduce ad € 67.896 avuto riguardo al concorso di colpa in misura pari al 30%, sicché su questo importo va calcolata la personalizzazione del 30%,
ossia € 20.369.
La somma va devalutata all'epoca del fatto, ossia € 12.810, e su questa somma pagina 12 di 16 decorrono gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, come indicato da sezioni unite 1712/95 la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a)
base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione,
ed in funzione del crescere di essa, c) base finale pari alla avvenuta taxtatio
damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul nuovo importo così
determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Ne consegue che su € 12.810 sono maturati dal giorno del fatto ad oggi € 7.559
per rivalutazione ed € 7.656 per interessi legali per una debenza complessiva di
€ 28.025, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
pagina 13 di 16 dalla della sentenza al saldo.
Oltre al danno già liquidato nella sentenza n. 637/2020 di questa Corte vanno aggiunti dunque € 28.025 a titolo di personalizzazione.
Con riguardo alle spese di lite, la Corte di cassazione ha demandato al giudice del rinvio per regolare le spese di lite del secondo giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Invero, questa condanna aggiuntiva non ha modificato lo scaglione di riferimento impiegato dalla Corte di Appello nel primo giudizio di rinvio, sicché
per il primo grado, per il primo giudizio di appello, per il primo giudizio di legittimità e per il primo giudizio di rinvio resta ferma la condanna alle spese già
disposta nella sentenza n. 637/2020 pubblicata in data 18.06.2020 di questa
Corte a pagina 18. In dettaglio, relativamente al primo grado del giudizio in euro
2.430 per la “fase di studio”, euro 1.550 per la “fase introduttiva”, euro 5.400 per la "fase istruttoria" ed euro 4.050 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato a titolo di anticipazioni;
per il primo giudizio d'appello in euro 2.835 per la “fase di studio”, euro 1.820
per la “fase introduttiva” ed euro 4.860 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato a titolo di anticipazione;
relativamente al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, rispettivamente in euro 3.240 per la “fase di studio”, euro 2.360 per la “fase introduttiva” ed euro
1.690 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato, ed in euro 2.300 per la “fase di studio”, euro 1.600 per la pagina 14 di 16 “fase introduttiva” ed euro 3.800 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato.
Per il secondo giudizio di legittimità iscritto al n. 32073/2020 R.G. le spese di lite vanno liquidate in € 3.082 per compenso (€ 1.276 per la fase studio, 1.134
per la fase introduttiva ed € 672 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15% i.v.a. e c.p.a come per legge e contributo unificato, mentre per questo secondo giudizio di rinvio vengono liquidate in € 545 per borsuali ed €
3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921
per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Viene utilizzato lo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed €
26.000 tenuto conto che si tratta di una condanna aggiuntiva rispetto a quella già
irrogata e che la complessiva debenza stabilita nella sentenza n. 637/2020 di questa Corte non è stata posta in discussione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione notificato in data 27.07.2024, così provvede:
- condanna , ferme le statuizioni contenute nella Controparte_1
sentenza n. 637/2020 del 18.06.2020 inter partes di questa Corte, a versare a l'ulteriore somma di € 28.025, oltre agli interessi legali ex art. Parte_1
pagina 15 di 16 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, come liquidate in parte motiva con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore OGGETTO:
dott. Massimo Aprile Consigliere ausiliario lesione personale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1111/2024 R.G. posta in decisione all'udienza del
19/03/2025, promossa
DA
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. Vincenzo Coppola e Ippolita Riva ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bergamo, Passaggio Canonici Lateranensi n. 22, giusta delega allegata citazione in riassunzione;
Attore in riassunzione
CONTRO pagina 1 di 16 (C.F. Controparte_1
), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
(C.F. ), con sede in Bucarest, Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata ex lege presso CP_1
Convenuti in riassunzione
In punto: Riassunzione a seguito di ordinanza emessa dalla Corte di
cassazione in data 27.07.2024 n. 21052/24.
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione:
Voglia la Corte adita, contrariis reiectis,
In via preliminare: dichiarare la contumacia di Controparte_3
, ad oggi non costituito nella presente sede processuale, ancorché
[...]
raggiunto da regolare notifica, come provato in atti;
Nel merito:
- accertare e dichiarare che l'attore ha diritto di ottenere il risarcimento per il danno da cenestesi lavorativa conseguente al sinistro per cui è causa, in conformità a quanto statuito dall'ordinanza della Corte di cassazione n.
21052/2024 del 27.07.2024, liquidato nella misura e secondo i criteri indicati in atti;
- condannare, per l'effetto, i convenuti, in solido tra loro, per la causale di cui in domanda, a versare all'attore la somma di €.44.809,86, o la diversa somma che si riterrà di giustizia dovuta, comunque nel rispetto dei criteri di liquidazione pagina 2 di 16 fissati dalla Corte di cassazione, oltre rivalutazione dalla data della notifica dell'atto di citazione in riassunzione (27.11.2024) all'emissione della sentenza e con gli ulteriori interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
Vinte le spese di lite del presente grado e del secondo giudizio di Cassazione, da liquidarsi direttamente al difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13.03.2002, conveniva avanti il Parte_1
Tribunale di Bergamo l , nonché Controparte_1 Controparte_2
avente sede in Bucarest, al fine di sentire accertare e dichiarare nei loro
[...]
confronti l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato Iveco tg
B6332 di proprietà della società rumena nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore in data 29.07.2000 con richiesta di condannare i convenuti in solido fra loro al risarcimento del danno subito, quantificato in € 294.242,23 o a quella diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Esponeva che, verso la mezzanotte del giorno 29.07.2000, al rientro da Pt_1
una festa di paese, si trovava nei pressi di un parcheggio per camion sito nel territorio di LZ BA (Bergamo), nelle vicinanze della superstrada collegante Bergamo con la Valle Seriana, in compagnia di due suoi amici,
ed con i quali stava terminando una Persona_1 Persona_2
conversazione in prossimità dell'autovettura Alfa 164 di proprietà di Per_2
posteggiata in uno spazio di sosta accingendosi poi a salire sulla macchina di quest'ultimo e che in quel momento veniva investito al piede sinistro dalla parte pagina 3 di 16 terminale posteriore dell'autoarticolato, un bilico con rimorchio, condotto da il quale nella errata manovra aveva danneggiato anche l'auto CP_4
ferma in loco. L'attore precisava che il mezzo pesante, ripartito da una piazzola di sosta distante circa 30 metri dal luogo dell'impatto, aveva allargato eccessivamente la curva di immissione nella carreggiata, occupandone il centro per poi sterzare bruscamente al fine di riprendere la giusta direzione e con detta manovra il mezzo aveva cagionato il danno alla sua persona e all'autovettura dell'amico. Proseguiva allegando di essere stato trasportato all'Ospedale di
LZ BA, ove gli era stato diagnosticato un trauma da schiacciamento del piede sinistro con lesione dell'estensore comune delle dita, frattura dello scafoide tarsale e del 5° metatarsale, vaste ferite ai legamenti e distorsione del ginocchio destro, per cui era stato sottoposto ad un intervento d'urgenza con sutura delle ferite e, in data 9.08.2000, era stato dimesso con divieto assoluto di scarico e ginocchiera gessata sulla gamba destra per 30 giorni;
che stante il formarsi di uno stato necrotico al piede investito, era stato poi sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica con innesto cutaneo presso gli Spedali Civili di
Brescia, la cui degenza era durata dieci giorni con esiti radiografici denotanti una netta riduzione globale del tono calcico del distretto infortunato a cui erano seguiti altri due ricoveri, uno per la revisione chirurgica di una necrosi al calcagno e l'altro nel mese di aprile 2001 a seguito di tromboflebite dell'arto inferiore sinistro. Allegava che rilevanti erano stati i postumi permanenti,
accertati nella misura del 24/25%, con pari incidenza sulla capacità lavorativa pagina 4 di 16 specifica e con riduzione della capacità lavorativa generica in misura di un quarto della totale per attività comportanti prolungato carico o mantenimento di stazione eretta o di posture coatte, ovvero sollecitazioni articolari ripetute.
Si costituiva in giudizio il solo il quale chiedeva il rigetto della domanda, CP_1
contestando la dinamica del sinistro, attribuibile alla responsabilità esclusiva dell'attore, e la quantificazione dei danni, ritenuta genericamente erronea ed eccessiva.
Espletata l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 2083/2006 del 20.10.2006,
rigettava le domande attoree ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro fosse in capo al danneggiato, il quale, in violazione del disposto di cui all'art. 190 C.d.S., trovandosi sulla strada ed in un luogo insufficientemente illuminato,
non si sarebbe spostato al sopraggiungere del camion che avanzava lentamente.
Questa Corte, con sentenza n. 372/2012 del 12.03.2012, rigettava il gravame ribadendo che il sinistro era da ascriversi all'esclusiva responsabilità di Pt_1
il quale, con condotta anomala, si era messo in sosta sulla strada e si era attardato sulla traiettoria di marcia del mezzo pesante, condotta che aveva reso impossibile al conducente dell'autoarticolato evitare l'investimento.
A seguito di ricorso per Cassazione proposto da la Suprema Corte, Parte_1
con sentenza n. 21072/2016, accoglieva il gravame affermando che nella valutazione del dinamismo lesivo andava accertata anche la condotta del conducente investitore al fine di verificare il superamento della presunzione a suo carico, mentre poteva affermarsi il concorso del pedone solo in caso di suo pagina 5 di 16 contegno talmente anomalo da interrompere la serie causale scaturente dalla condotta del mezzo.
A seguito di riassunzione ex art. 392 c.p.c., questa Corte, con sentenza n.
637/2020 del 18.06.2020, accertava che la responsabilità del sinistro andava attribuita per il 70% al conducente dell'autoarticolato Iveco e per il restante 30%
Contr al pedone condannando per l'effetto le convenute Pt_1 CP_2
, in solido, a risarcire al danneggiato nella predetta misura del 70% i
[...]
danni da questi subiti, quantificati in complessivi € 97.753,88, maggiorati di rivalutazione ed interessi, secondo Cass. sezioni unite 1712/1995, oltre al rimborso delle spese dei precedenti gradi di giudizio, compreso quello di rinvio,
Contr e dei costi della c.t.u., e condanna a carico di i restituire all'attore quanto percepito in esecuzione delle sentenze di merito, somme tutte a versarsi con le maggiorazioni di legge previste.
A seguito di nuovo ricorso per cassazione proposto da la Suprema Parte_1
Corte, con ordinanza del 27.07.2024 n. 21052, dichiarava inammissibile il primo motivo e accoglieva in parte il secondo motivo solo nella parte in cui non era stata accordata alcuna personalizzazione del danno così argomentando:
“La giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni che il danno di
natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica
richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di
lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da
lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella
pagina 6 di 16 maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività
lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito
della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza
dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la
soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato in modo
onnicomprensivo come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato
per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di
invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di
ciascun punto … Sulla stessa linea si collocano anche le precedenti pronunce
che hanno collegato il danno da cenestesi lavorativa alla sola lesione del danno
biologico, in assenza di un'eliminazione o riduzione della capacità del
danneggiato di produrre reddito (ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22
maggio 2018, n. 12572).
Dando continuità ai principi espressi nelle pronunce suindicate, il Collegio
ritiene che l'accertata mancata diminuzione dei guadagni, da parte della
vittima, nel periodo di tempo immediatamente successivo al sinistro consentiva
sì di escludere il danno patrimoniale, ma non anche la maggiore fatica e usura
che ha dovuto sopportare per conseguire il medesimo reddito da Parte_1
lui guadagnato in precedenza. Il che viene a significare che la Corte d'Appello
avrebbe dovuto riconoscere, una volta escluso il danno patrimoniale, un
appesantimento del valore del punto in sede di liquidazione del danno biologico;
cosa che non ha fatto, tanto più che le tabelle milanesi richiamate in sentenza
pagina 7 di 16 prevedevano, in relazione all'età del danneggiato e alla percentuale di invalidità
del 24-25 per cento, un risarcimento leggermente più alto di quello liquidato.
Per cui è sicuro che il valore del punto non è stato in alcun modo aumentato a
titolo di cenestesi lavorativa ...”
riassumeva ancora il processo ex art. 392 c.p.c. e nessuno si Parte_1
costituiva per – e per la società Controparte_1 [...]
che tuttavia veniva attinta da notifica presso la stessa CP_2 CP_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 10.12.2025 ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_5
in quanto attinto da regolare notifica;
per la
[...] Controparte_2
contumacia è già stata dichiarata in udienza. Occorre tuttavia dare atto che,
nonostante la citazione introduttiva contenesse azione diretta ex art. 2054 c.c.
anche contro la società rumena, proprietaria del veicolo, la notifica nei suoi confronti non è mai stata eseguita ex art. 142 c.p.c. e dunque la stessa non poteva essere destinataria di condanna diretta. Infatti, nel caso di sinistro avvenuto in
Italia e causato da veicolo con targa straniera, ove siano proposte contestualmente azione diretta contro ed azione di responsabilità CP_1
aquiliana contro il cittadino straniero, e nei confronti di quest'ultimo non sia eseguita la notifica dell'atto introduttivo nel rispetto dell'art. 142 c.p.c., la pagina 8 di 16 controversia nei confronti dell per la quale il contraddittorio è integro, CP_1
può essere decisa nel merito, e, trattandosi di cause scindibili, ove il giudice di primo grado non abbia rilevato l'inesistenza della notifica, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro il cittadino straniero e decidere l'altra causa.
Nel caso di specie, la questione non è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e sul punto si è formato il giudicato interno, ma per questo grado la
Corte ritiene che non sia stata attinta da regolare CP_2 CP_2
notifica ex art. 142 c.p.c. a seguito di riassunzione non possa pertanto essere destinataria di alcuna pronuncia di condanna.
Nel merito, occorre precisare il perimetro del giudizio di rinvio.
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa, alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Nel giudizio di rinvio, pertanto,
non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano e delimitare, da un lato,
l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Inoltre, nel giudizio di rinvio in seguito a ricorso per Cassazione accolto per pagina 9 di 16 violazione o falsa applicazione di norme di diritto il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione,
senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel caso, invece, il cui il ricorso sia stato accolto per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. 18.03.2021 n. 7621).
Premesso che nel caso concreto si è in presenza di un rinvio proprio, sui fatti salienti di causa si è formato il giudicato interno.
È stata ormai accertata la concorrente responsabilità del pedone e Parte_1
del mezzo pesante di proprietà della società rumena Controparte_2
in relazione al sinistro del 29.07.2000 in cui veniva investito dalla parte Pt_1
posteriore dell'autoarticolato nella misura rispettivamente del 30% e del 70%; si
è altresì formato il giudicato interno in relazione all'assenza di danno patrimoniale, attesa la carenza di prova in ordine ad una contrazione dei redditi a seguito dell'infortunio, ma la Suprema Corte ha invitato la Corte territoriale a rivalutare il rigetto della richiesta di personalizzazione del danno conseguente a cenestesi lavorativa.
Invero, come più volte rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale derivante da una lesione al bene primario della salute, la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con pagina 10 di 16 motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o comunque peculiari allegate e provate dal danneggiato, laddove le conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione. Ciò ovviamente non significa che la sofferenza e i patemi conseguenti alla lesione non siano meritevoli di risarcimento;
al contrario, di tali conseguenze già si tiene conto nella misura standard tabellare prevista per il risarcimento ordinario dei danni.
In primis, occorre che la parte che chiede la personalizzazione assolva in modo completo e pertinente i suoi doveri di allegazione e, nel caso concreto, detto onere è stato assolto. L'originario attore ha allegato che, a seguito dell'infortunio patito, la sua vita era stata stravolta dovendo interrompere qualsiasi attività
ricreativa e sportiva;
ha dedotto la compromissione alla vita di relazione a causa dell'impossibilità di deambulare correttamente, la sussistenza di un dolore continuo del piede sinistro impiegato per azionare il pedale della frizione e dunque una maggiorata difficoltà ad esercitare l'attività di autista svolta sino alla verificazione del fatto.
Nel suo supplemento peritale, la dott. dopo aver dato atto Persona_3
dell'intervento chirurgico del marzo 2004 di toilette chirurgica e lembo di copertura safeno reverse, confermava gli esiti cicatriziali da prelievo per innesti e che il piede sinistro aveva risentito di una riduzione significativa della sua mobilità; riferiva che aveva cessato l'attività di autista per svolgere poi Pt_1
le funzione di operaio edile presso l'impresa del padre e poi l'attività di agente pagina 11 di 16 di commercio e che, a suo parere, vi era stata una riduzione della capacità
lavorativa specifica quantificabile nella misura di ¼ in attività comportanti la necessità di carico prolungato, di mantenimento della stazione eretta protratta ovvero ripetute sollecitazioni articolari.
Non vi è dubbio che dette limitazioni incidano in modo significativo sulle attività lavorative svolte in concreto da ricorrendo dunque l'ipotesi di un Pt_1
danno da lesione della cenestesi lavorativa, ossia la compromissione della sensazione di benessere inteso quale assenza di dolore provata dal lavoratore e ricorrente tutte le volte in cui il lavoratore provi una maggiore stancabilità, un maggior sforzo per svolgere le stesse attività in precedenza svolte attingendo dalle c.d. energie di riserva.
Per questo ordine di motivi, ritiene la Corte che vada concessa una personalizzazione del danno biologico nella misura massima del 30% consentita dalla legge (cfr. Cass. 25.01.2024 n. 2433) e con l'avvertenza che la personalizzazione non va accordata sul danno morale.
Applicando la tabella milanese 2024 a di anni 25 all'epoca del Parte_1
sinistro, competerebbe in astratto un danno biologico di € 96.995 avuto riguardo alla percentuale di postumi permanenti riconosciuti pari al 24/25%; detto importo si riduce ad € 67.896 avuto riguardo al concorso di colpa in misura pari al 30%, sicché su questo importo va calcolata la personalizzazione del 30%,
ossia € 20.369.
La somma va devalutata all'epoca del fatto, ossia € 12.810, e su questa somma pagina 12 di 16 decorrono gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, come indicato da sezioni unite 1712/95 la quale ha confermato la legittimità del cumulo, nei debiti di valore, tra rivalutazione della somma e gli interessi, pur precisando che gli interessi non vanno calcolati sulla somma già rivalutata o liquidata in moneta attuale, ma sul valore iniziale dovuto al momento del verificarsi dell'illecito e sui progressivi adeguamenti di valore stesso, corrispondenti alla sopravvenuta inflazione. In altri termini, gli interessi hanno tre basi diverse di riferimento: a)
base iniziale, corrispondente alla somma dovuta originariamente con decorrenza dalla data dell'evento dannoso, b) basi successive corrispondenti alle somme gradualmente crescenti, per effetto del progressivo verificarsi della svalutazione,
ed in funzione del crescere di essa, c) base finale pari alla avvenuta taxtatio
damni, cioè alla somma determinata come controvalore del danno, che rappresenta la liquidazione di esso all'attualità. Sul nuovo importo così
determinato decorreranno gli interessi legali dalla data della pronuncia sino all'integrale soddisfo. Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni (cfr. Cass. 18.02.2022 n. 5317).
Ne consegue che su € 12.810 sono maturati dal giorno del fatto ad oggi € 7.559
per rivalutazione ed € 7.656 per interessi legali per una debenza complessiva di
€ 28.025, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c.
pagina 13 di 16 dalla della sentenza al saldo.
Oltre al danno già liquidato nella sentenza n. 637/2020 di questa Corte vanno aggiunti dunque € 28.025 a titolo di personalizzazione.
Con riguardo alle spese di lite, la Corte di cassazione ha demandato al giudice del rinvio per regolare le spese di lite del secondo giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Invero, questa condanna aggiuntiva non ha modificato lo scaglione di riferimento impiegato dalla Corte di Appello nel primo giudizio di rinvio, sicché
per il primo grado, per il primo giudizio di appello, per il primo giudizio di legittimità e per il primo giudizio di rinvio resta ferma la condanna alle spese già
disposta nella sentenza n. 637/2020 pubblicata in data 18.06.2020 di questa
Corte a pagina 18. In dettaglio, relativamente al primo grado del giudizio in euro
2.430 per la “fase di studio”, euro 1.550 per la “fase introduttiva”, euro 5.400 per la "fase istruttoria" ed euro 4.050 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato a titolo di anticipazioni;
per il primo giudizio d'appello in euro 2.835 per la “fase di studio”, euro 1.820
per la “fase introduttiva” ed euro 4.860 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato a titolo di anticipazione;
relativamente al giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio, rispettivamente in euro 3.240 per la “fase di studio”, euro 2.360 per la “fase introduttiva” ed euro
1.690 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato, ed in euro 2.300 per la “fase di studio”, euro 1.600 per la pagina 14 di 16 “fase introduttiva” ed euro 3.800 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e contributo unificato.
Per il secondo giudizio di legittimità iscritto al n. 32073/2020 R.G. le spese di lite vanno liquidate in € 3.082 per compenso (€ 1.276 per la fase studio, 1.134
per la fase introduttiva ed € 672 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15% i.v.a. e c.p.a come per legge e contributo unificato, mentre per questo secondo giudizio di rinvio vengono liquidate in € 545 per borsuali ed €
3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921
per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Viene utilizzato lo scaglione per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed €
26.000 tenuto conto che si tratta di una condanna aggiuntiva rispetto a quella già
irrogata e che la complessiva debenza stabilita nella sentenza n. 637/2020 di questa Corte non è stata posta in discussione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione notificato in data 27.07.2024, così provvede:
- condanna , ferme le statuizioni contenute nella Controparte_1
sentenza n. 637/2020 del 18.06.2020 inter partes di questa Corte, a versare a l'ulteriore somma di € 28.025, oltre agli interessi legali ex art. Parte_1
pagina 15 di 16 1284 primo comma c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite, come liquidate in parte motiva con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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