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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI Parte_1 C.F._1 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CALDERINI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. RIMONDINI RE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRARDI RE e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Brennero, 139 38100 TRENTOpresso il difensore avv. GIRARDI
RE
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), contumace CP_3 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUFFIA Controparte_4 P.IVA_3 GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Vochieri, 9 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. SUFFIA GIORGIO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_4 dell'avv. BARDI RENATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 10/1 16129 GENOVApresso il difensore avv. BARDI RENATO
(C.F. ), contumace Controparte_6 C.F._3
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, premesso ogni provvedimento del caso e/o di legge: IN VIA PRINCIPALE
= respingere ogni avversa domanda e/o eccezione, da chiunque proposta - ivi compresa quella di carenza di legittimazione passiva dell' convenuta -, poiché infondata in fatto ed in Controparte_5 diritto e non provata;
pagina 1 di 11 = dichiarare la nullità della prova della teste per violazione dell'art. 246 c.p.c.; Testimone_1
= accertare e dichiarare che il sinistro subito dall'attore si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa dei Sigg.ri - C.F. – e – C.F. CP_3 C.F._2 Controparte_6
–, nelle rispettive dedotte qualità e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti C.F._3 dell'art. 2054 c.c., degli art. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.,
= dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti, ove occorra in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro anche ex art. 2055 c.c. al risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, patrimoniali e non, subiti dall'attore, che si quantificano in Euro 24.388,99 e/o in quel diverso importo, maggiore o minore, che verrà ritenuto di Giustizia all'esito dell'istruttoria, comunque maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito al saldo
IN VIA SUBORDINATA
= in denegata e non creduta ipotesi, previa reiezione di ogni avversa domanda e/o eccezione da chiunque proposta - ivi compresa quella di carenza di legittimazione passiva dell' convenuta -, Controparte_5 poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonché previa declatatoria di nullità della prova della teste per Testimone_1 violazione dell'art. 246 c.p.c., eventualmente ridurre il risarcimento da erogare all'attore sulla base all'altrettanto eventuale concorso colposo, comunque minoritario, che dovesse essere lui ascritto, condannando in ogni caso i convenuti, ove occorra in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro e/o in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna, al risarcimento di tutti i danni dal medesimo subiti, materiali e fisici, patrimoniali e non, nella misura che verrà ritenuta di Giustizia;
con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito al saldo
IN VIA ISTRUTTORIA
A) si insiste affinché il Giudice, previa revoca delle difformi ordinanze, Voglia ammettere la prova per testi sui capitoli da 1 a 4, 7, 11, 13, 14, e da 16 a 26 dedotti nella II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore, con i testi ivi indicati
B) si insiste affinché il Giudice Voglia, previa revoca delle difformi ordinanze, ammettere i capitoli per interrogatorio formale nn. 27, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 40 di cui alla II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore da deferire agli interrogandi ivi indicati C) si insiste affinché il Giudice Voglia ordinare ad l'esibizione e CP_1 produzione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., delle perizie tecniche e dei rilievi fotografici predisposti dal relativo fiduciario sull'autocarro tg. AT302151 (garantito ) e sull'autobus tg. EN120XK (assicurato CP_4
) CP_1
D) si chiede che il Giudice Voglia in ogni caso valutare – con riferimento ai capitoli ammessi - la mancata comparizione degli interrogandi citati e non comparsi ex art. 232 c.p.c. IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase di negoziazione assistita;
- con condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. e valutazione del danno da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- con condanna dei convenuti alla refusione delle spese sostenute dall'attore per CTU e CTP, medica e tecnica;
a tal fine, si produce: =
pagina 2 di 11 fattura del CTP medico-legale Dott. per Euro 488,00, con riserva Per_1 di produrre la fattura del CTU (sempre medico-legale) non appena emessa;
= fattura CTU tecnico Dott. per Euro 561,19, con riserva di produrre la fattura/ricevuta del CTU (tecnico) una volta Per_2 emessa.”
Per parte convenuta CP_1
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro da parte dei sigg.ri e , nonché contenere Controparte_6 Parte_1 l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
Per parte convenuta Controparte_4
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. In principalità
I) accertato e dichiarato che nessuna responsabilità possa essere ascritta al sig. nell'evento per cui è causa, mandarsi Controparte_6 assolta la conchiudente da ogni domanda. In subordine
II) nella non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo al sig. , determinarsi il grado di corresponsabilità Controparte_6 dello stesso, comunque minoritario, nella causazione del sinistro e, in ogni caso accertato e dichiarato lo stato di necessità nel quale egli ha agito, graduare il risarcimento dovuto all'attore, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2045 cc, limitandolo quanto alla conchiudente alla sola quota ascrivibile alla condotta del proprio assicurato.
Con condanna dei convenuti , CP_1 Controparte_2
e a rifondere alla società
[...] CP_3 [...]
quanto eventualmente corrisposto in ragione del sia Controparte_4 pur contestato vincolo solidale in quota eccedente la responsabilità ascritta al proprio assicurato. Con il favore delle spese.”
Per parte convenuta Controparte_7 non ha precisato per cui come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'estromissione dell' Controparte_5
, per carenza di legittimazione passiva
[...] In via principale e nel merito, respingere la domanda proposta nei confronti dell'odierna convenuta;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, condannare la a risarcire il danno per conto dell'assicurata Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
Il tutto con vittoria delle spese legali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.”
pagina 3 di 11 Altre parti: contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
-in data 12/3/17, ad ore 16.25 in qualità di conducente ed utilizzatore in leasing del veicolo BMW 318
D Station Wagon tg. ET003ZS, percorreva l'autostrada A21 con direzione Torino – Bologna si spostava nella corsia di sinistra per superare un autocarro che transitava in quella destra;
- mentre già percorreva la corsia sinistra, improvvisamente l'autocarro, senza alcuna segnalazione, sterzava repentinamente a sinistra ponendosi in diagonale su quella corsia - sinistra, così da occuparla totalmente;
- essendo piuttosto lungo, l'autocarro occupava pressochè totalmente anche la corsia destra e, così, gran parte della sede autostradale;
- per evitare l'urto, il frenava bruscamente sterzando a destra ma, trovandosi sbarrata, Pt_1
appunto, anche la corsia destra, si spostava ancor più a destra e, non essendovi corsia di emergenza, finiva fuori strada;
- riusciva ad evitare la collisione con l'autocarro e/o con altri veicoli soltanto grazie alla tempestiva manovra intrapresa;
- soltanto dopo esser finito fuori strada e dopo esser sceso dal mezzo apprendeva che il conducente dell'autocarro aveva posto in essere l'improvvisa manovra per evitare di collidere con un autobus (tg.
EN120XK, garantito per la RCA da , con il quale, invece, aveva colliso urtando CP_1
successivamente anche il guard-rail centrale;
- autobus che, fermatosi in una banchina di sosta, era poi ripartito immettendosi nella corsia di marcia senza concedere la prescritta precedenza ai veicoli che ne erano favoriti, tra i quali, appunto,
l'autocarro;
- autobus la cui manovra ha costituito, con tutta evidenza, antecedente logico giuridico della determinazione del sinistro
-il veicolo riportava danni tali da renderne antieconomica la riparazione, come da fotografie e preventivo prodotti;
- fornita comunicazione di avvenuto sinistro alla società proprietaria/concedente in leasing del veicolo pagina 4 di 11 attoreo – BMW Group Financial Service Italia,), quest'ultima provvedeva a gestire le pratiche di risarcimento e, ricevuto diniego da parte delle compagnie coinvolte, risolveva il contratto di leasing intimando all'utilizzatore il pagamento, entro dieci giorni, del residuo ancora dovuto sulla Pt_1
scorta del contratto, quantificato in Euro 12.894,23 e, successivamente, venduto (sempre da parte di
BMW) il relitto, nel minor importo di Euro 11.387,03 (doc. 7);
-costretto a versare alla società di leasing l'importo dovuto (come da contabile di bonifico) quest'ultima, su espressa richiesta, rilasciava quietanza di pagamento surrogandolo nei diritti vantati da
BMW Group Financial Service nei confronti dei responsabili della collisione.
Chiede il risarcimento dei danni, stante la già dedotta antieconomicità delle riparazioni,
da determinare come segue:
-a) valore del veicolo al dì del sinistro: stimato dalle riviste del settore (ne alleghiamo stralcio al doc.
26) in Euro 24.400,00;
b) spese per soccorso e traino del veicolo incidentato, Euro 436,00 come da ft. Lombarduzzi/Damiamo che si allega, doc. 27;
c) riaddebito bollo pagato da BMW, come da ft. BMW/Damiano di Euro 303,77 (doc. 28);
d) fattura BMW/Damiano per gestione risarcimenti danni sinistro, Euro 545,36 (doc. 29);
e) immatricolazione di un mezzo di pare cilindrata – che si propone di quantificare in misura non inferiore ad Euro 600,00;
f) FRAM/reperimento di un mezzo di pari categoria/cilindrata, voce di danno che si propone di quantificare in Euro 500,00 (50 Euro/die X 10 gg)
per un danno materiale totale, salva migliore e diversa quantificazione di Euro 26.785,13, oltre danno non patrimoniale e spese mediche.
Si è costituita , assicuratrice dell'autobus di proprietà della società CP_1 Controparte_2
condotto dal sig. eccependo e deducendo che:
[...] CP_3 terminata la sosta, l'autobus si immetteva nella carreggiata per poter proseguire il proprio viaggio quando – dopo aver trascorso circa 700 metri – veniva tamponato da tergo dall'autocarro condotto dal sig. e di proprietà dell' ; Controparte_6 Parte_2
-tale circostanza – ossia quella della collisione dopo l'aver l'autobus percorso circa 700 metri dal momento di quest'ultimo nella immissione della carreggiata – è cristallizzata all'interno delle pagina 5 di 11 dichiarazioni rese dai terzi trasportati;
nei casi simili sono i conducenti dei veicoli che provengono da tergo che dovrebbero (i.) mantenere la corretta distanza di sicurezza onde poter – in caso di necessità – fermare il veicolo senza creare intralcio alla circolazione e (ii.) essere in grado di controllare sempre il proprio veicolo.
Contesta, altresì, il quantum richiesto e conclude per il rigetto della domanda.
Si è costituita , assicuratrice del mezzo condotto dal sig. , Controparte_4 CP_6 contestando la adeguatezza della velocità mantenuta dall'attore e l'erroneità della manovra posta in essere, e, invocando, altresì, la responsabilità alla manovra dell'autobus.
Contesta, in ogni caso, il quantum e chiede il rigetto della domanda.
Si è costituita, altresì, , proprietaria dell'autocarro Controparte_8
trasportatore dei cavalli, che ha contestato la dinamica del sinistro e concluso per il rigetto della domanda;
non ha svolto difeso successive all'atto introduttivo.
Le Assicurazioni citate direttamente si sono costituite senza sollevare eccezioni in ordine alla azione proposta e alla loro legittimazione passiva diretta.
Venendo all'esame del merito della domanda, in relazione alla dinamica del sinistro, i testi hanno riferito: quanto alla teste , coniugata con l'attore , ha Testimone_2 Parte_1
confermato il capitolo 8 di parte attrice per cui, mentre il si accingeva al sorpasso, Pt_1
l'autocarro, omettendo di azionare l'indicatore di direzione e senza alcuna segnalazione, sterzava a sinistra ponendosi in diagonale, occupando pressoché interamente la corsia sinistra” precisando che l'autocarro non aveva messo la freccia, il capitolo 9 che, “ perché era molto lungo” l'autocarro occupava pressoché totalmente anche la corsia destra e, così, pressoché interamente la carreggiata autostradale in direzione Bologna e il 10, ovvero che il Sig. accortosi di quanto stava Pt_1
accadendo, frenava e, avendo davanti a sé chiusa la strada sia a destra che a sinistra, si spostava ancora più a destra, uscendo dalla carreggiata, “trovandosi la strada ostruita in entrambe le corsie”.
La teste trasportata sull'autocarro trasporto cavalli sul sedile anteriore, ha Testimone_1 riferito che: “ arrivavamo da un dosso e abbiamo visto che il pullman si immetteva nella carreggiata e più ci avvicinavamo più il pulmino non era in accelerazione ma era quasi fermo;
il conducente
( ) ha quindi cercato di spostarsi sulla sinistra;
e poi è avvenuto l'impatto; non ho fatto caso a CP_6
che distanza dalla piazzola. Dopo l'urto siamo entrati in testa /coda , abbiamo urtato il guard rail e ci siamo fermati occupando sicuramente la corsia a sinistra ossia quella di sorpasso rivolti contromano e abbiamo visto le macchine venirci incontro fermarsi”. pagina 6 di 11 Dall'esame dei testi e della documentazione in atti (relazione Polizia Stradale e relative dichiarazioni delle parti allegate non in contraddizione con quanto dichiarato in sede processuale) è stata confermata la dinamica dell'evento allegata da parte attrice, ovvero che mentre l'autovettura condotta dallo stesso transitava sulla corsia di sinistra, sorpassando l'autocarro autocarro adibito a trasporto di cavalli assicurato da improvvisamente, senza avere azionato l'indicatore di Controparte_9
direzione invadeva la corsia di sinistra occupando, stante la lunghezza del mezzo, l'intera carreggiata autostradale.
L'autovettura, pertanto, trovando entrambe le corsie occupate, per evitare la collisione usciva di strada per evitare l'urto.
Quanto all'autocarro, ha posto in essere la manovra per evitare a sua volta di collidere con CP l'autobus (assicurato ) , pur senza riuscirvi, che, dopo essersi fermato in una banchina di sosta, si era immesso nel flusso di traffico senza concedere la precedenza.
Tale la dinamica , nessuna responsabilità può imputarsi al veicolo condotto dall'attore, posto che non risulta che mantenesse una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada in questione (130 Km/h) , come confermato anche dalla teste Tes_2
Tale velocità non può considerarsi non adeguata in relazioni alle condizioni della strada e del traffico, non essendovi motivo in fase di sorpasso di rallentare, e stanti le condizioni di cielo sereno e visibilità ottima del tratto di strada rettilineo, come accertato dalla relazione della Polizia Stradale.
Quanto alle responsabilità degli altri mezzi, per quanto attiene al bus, immettendosi nel flusso di circolazione proveniendo dall'area di sosta, ha omesso di concedere la precedenza.
Infatti, veicoli che marciano sulla corsia principale dell'autostrada hanno la precedenza su quelli che vi si immettono (art. 176 CdS).
Ai sensi dell'art. 141 comma 1 Cd.S. , è obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Nella fattispecie ne discendeva l'obbligo del veicolo che effettuava la manovra di immissione di raggiungere la velocità adeguata e impegnare la corsia solo quando fosse stato sicuro di non creare pericolo.
La collisione costituisce prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo necessarie per l'immissione sicura.
pagina 7 di 11 Per quanto attiene all'autocarro, che ha invaso la corsia di sorpasso, mentre vale l'assenza di responsabilità nel regolare la propria velocità ai sensi del predetto articolo per l'autovettura condotta dall'attore, la cui visuale era ostacolata dalla mole del veicolo sorpassato, non può concludersi analogamente per l'assenza di responsabilità dell'autocarro, che, viceversa, marciava sulla propria corsia di destra e non si è avveduto, nonostante l'area pianeggiante e la perfetta visibilità, che l'autobus si stava immettendo sulla sua corsia, ed anzi, si era già immesso nella corsia, poiché l'urto è stato rilevato dalla Polizia Stradale a 32 mt dal termine della piazzola di sosta, pur omettendo di concedere la precedenza.
Va , quindi accolta la domanda attrice nei confronti dei convenuti, la cui responsabilità nei rapporti reciproci va individuata nel 50%.
In ordine al quantum, i danni per lesioni vanno liquidati sulla base delle conclusioni della Ctu medico legale, sulle quali i Ctp hanno concordato, che ha accertato danno biologico permanente pari al 3%, indicando la durata dell'invalidità temporanea biologica nella misura che segue: giorni 15 al 50% giorni 15 al 25%.
Per quanto sopra, avuto riguardo, altresì, all'età del danneggiato al momento, del fatto (36 anni), la misura del risarcimento spettante per il danno biologico va calcolata secondo la tabella del danno biologico di lieve entità vigente al momento della liquidazione (DM 18/07/2025) senza personalizzazione in assenza di prova di elementi rilevanti in tal senso, e si determina, come segue:
Danno biologico permanente € 3.017,37
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68 Totale danno biologico temporaneo € 632,03
TOTALE GENERALE: € 3.649,40
oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate.
A tale importo vanno sommate le spese mediche, riconosciute congrue dal ctu nella misura di €
1.406,00, incluse le spese per consulenza medica di parte nella fase stragiudiziale, che costituiscono una componente del danno al pari delle altre, oltre interessi legali dalla data della fattura.
Quanto al danno materiale, la Ctu ha rilevato che “il veicolo non era più visibile e non vi era documentazione attestante l'avvenuta riparazione, nonostante dalla visura al risultasse che il veicolo è ancora marciante, con Targa FL872EA (Targa Precedente ET003ZS). Lo stesso era stato venduto con
pagina 8 di 11 Atto a in data 02/02/2018 a € 7.000,00.” Controparte_10
Il consulente ha , quindi, concluso che “ il valore del veicolo al giorno del sinistro ipotizzando un chilometraggio medio in base alla data di immatricolazione (non si è riusciti a risalire all'esatto chilometraggio) pari a km 70.000 viene indicato in € 16.500 come da indicazioni riviste del settore. A detto valore andrebbe sottratto il valore del relitto che in base all'ispezione PRA è indicata in €
7.000,00” .
Quanto alle ulteriori spese il CTU rilevava come congrue le seguenti:
Fattura V/000181 del 29.03.17 ditta Lombarduzzi Romeo Srl di € 436,00 per intervento di soccorso, congrua.
Fattura 06/004338 del 16.01.17 ditta BMW Group Segment Financial Service, di € 303,77 relativa al contratto 2922765 per riaddebito bollo, congrua.
Fattura 06/066514 del 20.06.17 ditta BMW Group Segment Financial Service, di € 545,36 per nota debito risarcimento danni sinistro, congrua, prendendo atto delle ulteriori spese :
Immatricolazione di un mezzo di pari cilindrata € 500,00
FRAM (reperimento di un mezzo di pari categoria/cilindrata) € 250,00 (5 giorni).
I Ctp concordavano con la stima, incluso quello di parte attrice, rilevando soltanto, quanto ai
CCTTPP delle parti assicuratrici, che sarebbe opportuno accertare se il danneggiato aveva possibilità di detrarre iva dall'autovettura e nel caso detrarre la quota di Iva detraibile.
Formulava osservazioni il difensore di parte attrice, contestando il valore del relitto, rilevando che la scrittura privata registrata al PRA dalla quale è stato ricavato tale importo è inopponibile a terzi
(infatti, l'attore non era proprietario dell'auto , ma utilizzatore in leasing).
La comunicazione di BMW prodotta al doc. 7 del fascicolo dell'attore recita “… con riferimento al contratto in oggetto, la informiamo che abbiamo provveduto alla vendita del veicolo di nostra proprietà, oggetto di locazione finanziaria, riconoscendole un importo di Euro 1507,21 pari all'imponibile della vendita …”, per cui il valore corrisposto al per il relitto risulta per tabulas Pt_1
di Euro 1.507,21.
Si deve precisare che, in base alla documentazione allegata, l'attore era mero utilizzatore del veicolo concesso in leasing;
la locatrice in seguito al sinistro risolveva il contratto, stante l'antieconomicità delle riparazioni, e procedeva alla vendita del veicolo, riconoscendo all'utilizzatore un importo di € 1.507,21 e intimando all'utilizzatore il pagamento del residuo ancora dovuto sulla scorta del contratto, quantificato in Euro 11.387,03 (prod. 7 attore).
pagina 9 di 11 L'odierno attore agisce in surroga della società di leasing, per quanto attiene al danno al veicolo.
L'importo del ricavato dal relitto va, quindi, individuato nella misura di € 1.507,21, ovvero quanto ricavato dalla società di leasing, nei cui diritti si è surrogato l'attore.
Il valore del veicolo al momento del sinistro, come rilevato dal ctu, aveva un valore di €
16.500,00, cui va detratto l'importo arrotondato di € 1.500,00, per un danno risarcibile di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
A tale importo vanno sommate le spese sostenute in proprio dall'attore come documentate, coincidenti con quelle ritenute congrue dal ctu, escluso importo per immatricolazione di altro veicolo, non documentata e reperimento di un mezzo di pari categoria/cilindrata, perché parimenti non documentate, per un totale di € 1.285,13 oltre € 488,00 per spese di Ctp medico legale ed interessi dalla data delle fatture al saldo.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Quanto alle parti convenute, accertata la rispettiva responsabilità nella misura del 50%, non possono essere accolte domande di regolare l'importo dei danni reciprocamente subiti per assenza di documentazione del danno e prova del quantum.
Quanto alle spese vengono liquidate come in dispositivo.
Vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese di Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a versare a parte attrice a titolo di risarcimento per danni come in motivazione:
A) € 3.649,40 per danno biologico oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del sinistro, oltre a spese mediche nella misura di € 1.406,00 con interessi legali dalla data delle singole fatture;
B) € 15.000,00 per danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, oltre € 1.285,13 per spese documentate con interessi dalla data delle singole fatture al saldo.
Condanna, altresì, le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano nell'importo di € 7.600,00 per compenso, oltre spese generali e accessori di legge e spese di pagina 10 di 11 Ctp per € 488,00.
Pone il costo delle Ctu definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Compensa le spese tra le parti convenute.
Alessandria, 24 ottobre 2025
Il Giudice
AR GI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2484/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RIMONDINI Parte_1 C.F._1 RE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA DE' CALDERINI 6 BOLOGNA presso il difensore avv. RIMONDINI RE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIRARDI RE e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via Brennero, 139 38100 TRENTOpresso il difensore avv. GIRARDI
RE
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
C.F. ), contumace CP_3 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SUFFIA Controparte_4 P.IVA_3 GIORGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Vochieri, 9 15121 ALESSANDRIApresso il difensore avv. SUFFIA GIORGIO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_4 dell'avv. BARDI RENATO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 10/1 16129 GENOVApresso il difensore avv. BARDI RENATO
(C.F. ), contumace Controparte_6 C.F._3
CONVENUTO/I sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, premesso ogni provvedimento del caso e/o di legge: IN VIA PRINCIPALE
= respingere ogni avversa domanda e/o eccezione, da chiunque proposta - ivi compresa quella di carenza di legittimazione passiva dell' convenuta -, poiché infondata in fatto ed in Controparte_5 diritto e non provata;
pagina 1 di 11 = dichiarare la nullità della prova della teste per violazione dell'art. 246 c.p.c.; Testimone_1
= accertare e dichiarare che il sinistro subito dall'attore si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa dei Sigg.ri - C.F. – e – C.F. CP_3 C.F._2 Controparte_6
–, nelle rispettive dedotte qualità e, per l'effetto, ai sensi e per gli effetti C.F._3 dell'art. 2054 c.c., degli art. 145 e 148 d. lgs. n. 209/2005 e, in subordine, dell'art. 2043 c.c.,
= dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti, ove occorra in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro anche ex art. 2055 c.c. al risarcimento di tutti i danni materiali e fisici, patrimoniali e non, subiti dall'attore, che si quantificano in Euro 24.388,99 e/o in quel diverso importo, maggiore o minore, che verrà ritenuto di Giustizia all'esito dell'istruttoria, comunque maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito al saldo
IN VIA SUBORDINATA
= in denegata e non creduta ipotesi, previa reiezione di ogni avversa domanda e/o eccezione da chiunque proposta - ivi compresa quella di carenza di legittimazione passiva dell' convenuta -, Controparte_5 poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata, nonché previa declatatoria di nullità della prova della teste per Testimone_1 violazione dell'art. 246 c.p.c., eventualmente ridurre il risarcimento da erogare all'attore sulla base all'altrettanto eventuale concorso colposo, comunque minoritario, che dovesse essere lui ascritto, condannando in ogni caso i convenuti, ove occorra in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in solido tra loro e/o in qualsiasi altra forma ritenuta opportuna, al risarcimento di tutti i danni dal medesimo subiti, materiali e fisici, patrimoniali e non, nella misura che verrà ritenuta di Giustizia;
con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere del credito al saldo
IN VIA ISTRUTTORIA
A) si insiste affinché il Giudice, previa revoca delle difformi ordinanze, Voglia ammettere la prova per testi sui capitoli da 1 a 4, 7, 11, 13, 14, e da 16 a 26 dedotti nella II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore, con i testi ivi indicati
B) si insiste affinché il Giudice Voglia, previa revoca delle difformi ordinanze, ammettere i capitoli per interrogatorio formale nn. 27, 28, 29, 31, 35, 36, 38, 40 di cui alla II memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attore da deferire agli interrogandi ivi indicati C) si insiste affinché il Giudice Voglia ordinare ad l'esibizione e CP_1 produzione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., delle perizie tecniche e dei rilievi fotografici predisposti dal relativo fiduciario sull'autocarro tg. AT302151 (garantito ) e sull'autobus tg. EN120XK (assicurato CP_4
) CP_1
D) si chiede che il Giudice Voglia in ogni caso valutare – con riferimento ai capitoli ammessi - la mancata comparizione degli interrogandi citati e non comparsi ex art. 232 c.p.c. IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase di negoziazione assistita;
- con condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. e valutazione del danno da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- con condanna dei convenuti alla refusione delle spese sostenute dall'attore per CTU e CTP, medica e tecnica;
a tal fine, si produce: =
pagina 2 di 11 fattura del CTP medico-legale Dott. per Euro 488,00, con riserva Per_1 di produrre la fattura del CTU (sempre medico-legale) non appena emessa;
= fattura CTU tecnico Dott. per Euro 561,19, con riserva di produrre la fattura/ricevuta del CTU (tecnico) una volta Per_2 emessa.”
Per parte convenuta CP_1
“in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro da parte dei sigg.ri e , nonché contenere Controparte_6 Parte_1 l'accoglimento delle domande attoree nei limiti della prova del danno raggiunta;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.”
Per parte convenuta Controparte_4
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione. In principalità
I) accertato e dichiarato che nessuna responsabilità possa essere ascritta al sig. nell'evento per cui è causa, mandarsi Controparte_6 assolta la conchiudente da ogni domanda. In subordine
II) nella non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità in capo al sig. , determinarsi il grado di corresponsabilità Controparte_6 dello stesso, comunque minoritario, nella causazione del sinistro e, in ogni caso accertato e dichiarato lo stato di necessità nel quale egli ha agito, graduare il risarcimento dovuto all'attore, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2045 cc, limitandolo quanto alla conchiudente alla sola quota ascrivibile alla condotta del proprio assicurato.
Con condanna dei convenuti , CP_1 Controparte_2
e a rifondere alla società
[...] CP_3 [...]
quanto eventualmente corrisposto in ragione del sia Controparte_4 pur contestato vincolo solidale in quota eccedente la responsabilità ascritta al proprio assicurato. Con il favore delle spese.”
Per parte convenuta Controparte_7 non ha precisato per cui come in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'estromissione dell' Controparte_5
, per carenza di legittimazione passiva
[...] In via principale e nel merito, respingere la domanda proposta nei confronti dell'odierna convenuta;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, condannare la a risarcire il danno per conto dell'assicurata Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
Il tutto con vittoria delle spese legali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.”
pagina 3 di 11 Altre parti: contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio deducendo che:
-in data 12/3/17, ad ore 16.25 in qualità di conducente ed utilizzatore in leasing del veicolo BMW 318
D Station Wagon tg. ET003ZS, percorreva l'autostrada A21 con direzione Torino – Bologna si spostava nella corsia di sinistra per superare un autocarro che transitava in quella destra;
- mentre già percorreva la corsia sinistra, improvvisamente l'autocarro, senza alcuna segnalazione, sterzava repentinamente a sinistra ponendosi in diagonale su quella corsia - sinistra, così da occuparla totalmente;
- essendo piuttosto lungo, l'autocarro occupava pressochè totalmente anche la corsia destra e, così, gran parte della sede autostradale;
- per evitare l'urto, il frenava bruscamente sterzando a destra ma, trovandosi sbarrata, Pt_1
appunto, anche la corsia destra, si spostava ancor più a destra e, non essendovi corsia di emergenza, finiva fuori strada;
- riusciva ad evitare la collisione con l'autocarro e/o con altri veicoli soltanto grazie alla tempestiva manovra intrapresa;
- soltanto dopo esser finito fuori strada e dopo esser sceso dal mezzo apprendeva che il conducente dell'autocarro aveva posto in essere l'improvvisa manovra per evitare di collidere con un autobus (tg.
EN120XK, garantito per la RCA da , con il quale, invece, aveva colliso urtando CP_1
successivamente anche il guard-rail centrale;
- autobus che, fermatosi in una banchina di sosta, era poi ripartito immettendosi nella corsia di marcia senza concedere la prescritta precedenza ai veicoli che ne erano favoriti, tra i quali, appunto,
l'autocarro;
- autobus la cui manovra ha costituito, con tutta evidenza, antecedente logico giuridico della determinazione del sinistro
-il veicolo riportava danni tali da renderne antieconomica la riparazione, come da fotografie e preventivo prodotti;
- fornita comunicazione di avvenuto sinistro alla società proprietaria/concedente in leasing del veicolo pagina 4 di 11 attoreo – BMW Group Financial Service Italia,), quest'ultima provvedeva a gestire le pratiche di risarcimento e, ricevuto diniego da parte delle compagnie coinvolte, risolveva il contratto di leasing intimando all'utilizzatore il pagamento, entro dieci giorni, del residuo ancora dovuto sulla Pt_1
scorta del contratto, quantificato in Euro 12.894,23 e, successivamente, venduto (sempre da parte di
BMW) il relitto, nel minor importo di Euro 11.387,03 (doc. 7);
-costretto a versare alla società di leasing l'importo dovuto (come da contabile di bonifico) quest'ultima, su espressa richiesta, rilasciava quietanza di pagamento surrogandolo nei diritti vantati da
BMW Group Financial Service nei confronti dei responsabili della collisione.
Chiede il risarcimento dei danni, stante la già dedotta antieconomicità delle riparazioni,
da determinare come segue:
-a) valore del veicolo al dì del sinistro: stimato dalle riviste del settore (ne alleghiamo stralcio al doc.
26) in Euro 24.400,00;
b) spese per soccorso e traino del veicolo incidentato, Euro 436,00 come da ft. Lombarduzzi/Damiamo che si allega, doc. 27;
c) riaddebito bollo pagato da BMW, come da ft. BMW/Damiano di Euro 303,77 (doc. 28);
d) fattura BMW/Damiano per gestione risarcimenti danni sinistro, Euro 545,36 (doc. 29);
e) immatricolazione di un mezzo di pare cilindrata – che si propone di quantificare in misura non inferiore ad Euro 600,00;
f) FRAM/reperimento di un mezzo di pari categoria/cilindrata, voce di danno che si propone di quantificare in Euro 500,00 (50 Euro/die X 10 gg)
per un danno materiale totale, salva migliore e diversa quantificazione di Euro 26.785,13, oltre danno non patrimoniale e spese mediche.
Si è costituita , assicuratrice dell'autobus di proprietà della società CP_1 Controparte_2
condotto dal sig. eccependo e deducendo che:
[...] CP_3 terminata la sosta, l'autobus si immetteva nella carreggiata per poter proseguire il proprio viaggio quando – dopo aver trascorso circa 700 metri – veniva tamponato da tergo dall'autocarro condotto dal sig. e di proprietà dell' ; Controparte_6 Parte_2
-tale circostanza – ossia quella della collisione dopo l'aver l'autobus percorso circa 700 metri dal momento di quest'ultimo nella immissione della carreggiata – è cristallizzata all'interno delle pagina 5 di 11 dichiarazioni rese dai terzi trasportati;
nei casi simili sono i conducenti dei veicoli che provengono da tergo che dovrebbero (i.) mantenere la corretta distanza di sicurezza onde poter – in caso di necessità – fermare il veicolo senza creare intralcio alla circolazione e (ii.) essere in grado di controllare sempre il proprio veicolo.
Contesta, altresì, il quantum richiesto e conclude per il rigetto della domanda.
Si è costituita , assicuratrice del mezzo condotto dal sig. , Controparte_4 CP_6 contestando la adeguatezza della velocità mantenuta dall'attore e l'erroneità della manovra posta in essere, e, invocando, altresì, la responsabilità alla manovra dell'autobus.
Contesta, in ogni caso, il quantum e chiede il rigetto della domanda.
Si è costituita, altresì, , proprietaria dell'autocarro Controparte_8
trasportatore dei cavalli, che ha contestato la dinamica del sinistro e concluso per il rigetto della domanda;
non ha svolto difeso successive all'atto introduttivo.
Le Assicurazioni citate direttamente si sono costituite senza sollevare eccezioni in ordine alla azione proposta e alla loro legittimazione passiva diretta.
Venendo all'esame del merito della domanda, in relazione alla dinamica del sinistro, i testi hanno riferito: quanto alla teste , coniugata con l'attore , ha Testimone_2 Parte_1
confermato il capitolo 8 di parte attrice per cui, mentre il si accingeva al sorpasso, Pt_1
l'autocarro, omettendo di azionare l'indicatore di direzione e senza alcuna segnalazione, sterzava a sinistra ponendosi in diagonale, occupando pressoché interamente la corsia sinistra” precisando che l'autocarro non aveva messo la freccia, il capitolo 9 che, “ perché era molto lungo” l'autocarro occupava pressoché totalmente anche la corsia destra e, così, pressoché interamente la carreggiata autostradale in direzione Bologna e il 10, ovvero che il Sig. accortosi di quanto stava Pt_1
accadendo, frenava e, avendo davanti a sé chiusa la strada sia a destra che a sinistra, si spostava ancora più a destra, uscendo dalla carreggiata, “trovandosi la strada ostruita in entrambe le corsie”.
La teste trasportata sull'autocarro trasporto cavalli sul sedile anteriore, ha Testimone_1 riferito che: “ arrivavamo da un dosso e abbiamo visto che il pullman si immetteva nella carreggiata e più ci avvicinavamo più il pulmino non era in accelerazione ma era quasi fermo;
il conducente
( ) ha quindi cercato di spostarsi sulla sinistra;
e poi è avvenuto l'impatto; non ho fatto caso a CP_6
che distanza dalla piazzola. Dopo l'urto siamo entrati in testa /coda , abbiamo urtato il guard rail e ci siamo fermati occupando sicuramente la corsia a sinistra ossia quella di sorpasso rivolti contromano e abbiamo visto le macchine venirci incontro fermarsi”. pagina 6 di 11 Dall'esame dei testi e della documentazione in atti (relazione Polizia Stradale e relative dichiarazioni delle parti allegate non in contraddizione con quanto dichiarato in sede processuale) è stata confermata la dinamica dell'evento allegata da parte attrice, ovvero che mentre l'autovettura condotta dallo stesso transitava sulla corsia di sinistra, sorpassando l'autocarro autocarro adibito a trasporto di cavalli assicurato da improvvisamente, senza avere azionato l'indicatore di Controparte_9
direzione invadeva la corsia di sinistra occupando, stante la lunghezza del mezzo, l'intera carreggiata autostradale.
L'autovettura, pertanto, trovando entrambe le corsie occupate, per evitare la collisione usciva di strada per evitare l'urto.
Quanto all'autocarro, ha posto in essere la manovra per evitare a sua volta di collidere con CP l'autobus (assicurato ) , pur senza riuscirvi, che, dopo essersi fermato in una banchina di sosta, si era immesso nel flusso di traffico senza concedere la precedenza.
Tale la dinamica , nessuna responsabilità può imputarsi al veicolo condotto dall'attore, posto che non risulta che mantenesse una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada in questione (130 Km/h) , come confermato anche dalla teste Tes_2
Tale velocità non può considerarsi non adeguata in relazioni alle condizioni della strada e del traffico, non essendovi motivo in fase di sorpasso di rallentare, e stanti le condizioni di cielo sereno e visibilità ottima del tratto di strada rettilineo, come accertato dalla relazione della Polizia Stradale.
Quanto alle responsabilità degli altri mezzi, per quanto attiene al bus, immettendosi nel flusso di circolazione proveniendo dall'area di sosta, ha omesso di concedere la precedenza.
Infatti, veicoli che marciano sulla corsia principale dell'autostrada hanno la precedenza su quelli che vi si immettono (art. 176 CdS).
Ai sensi dell'art. 141 comma 1 Cd.S. , è obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Nella fattispecie ne discendeva l'obbligo del veicolo che effettuava la manovra di immissione di raggiungere la velocità adeguata e impegnare la corsia solo quando fosse stato sicuro di non creare pericolo.
La collisione costituisce prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo necessarie per l'immissione sicura.
pagina 7 di 11 Per quanto attiene all'autocarro, che ha invaso la corsia di sorpasso, mentre vale l'assenza di responsabilità nel regolare la propria velocità ai sensi del predetto articolo per l'autovettura condotta dall'attore, la cui visuale era ostacolata dalla mole del veicolo sorpassato, non può concludersi analogamente per l'assenza di responsabilità dell'autocarro, che, viceversa, marciava sulla propria corsia di destra e non si è avveduto, nonostante l'area pianeggiante e la perfetta visibilità, che l'autobus si stava immettendo sulla sua corsia, ed anzi, si era già immesso nella corsia, poiché l'urto è stato rilevato dalla Polizia Stradale a 32 mt dal termine della piazzola di sosta, pur omettendo di concedere la precedenza.
Va , quindi accolta la domanda attrice nei confronti dei convenuti, la cui responsabilità nei rapporti reciproci va individuata nel 50%.
In ordine al quantum, i danni per lesioni vanno liquidati sulla base delle conclusioni della Ctu medico legale, sulle quali i Ctp hanno concordato, che ha accertato danno biologico permanente pari al 3%, indicando la durata dell'invalidità temporanea biologica nella misura che segue: giorni 15 al 50% giorni 15 al 25%.
Per quanto sopra, avuto riguardo, altresì, all'età del danneggiato al momento, del fatto (36 anni), la misura del risarcimento spettante per il danno biologico va calcolata secondo la tabella del danno biologico di lieve entità vigente al momento della liquidazione (DM 18/07/2025) senza personalizzazione in assenza di prova di elementi rilevanti in tal senso, e si determina, come segue:
Danno biologico permanente € 3.017,37
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68 Totale danno biologico temporaneo € 632,03
TOTALE GENERALE: € 3.649,40
oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate.
A tale importo vanno sommate le spese mediche, riconosciute congrue dal ctu nella misura di €
1.406,00, incluse le spese per consulenza medica di parte nella fase stragiudiziale, che costituiscono una componente del danno al pari delle altre, oltre interessi legali dalla data della fattura.
Quanto al danno materiale, la Ctu ha rilevato che “il veicolo non era più visibile e non vi era documentazione attestante l'avvenuta riparazione, nonostante dalla visura al risultasse che il veicolo è ancora marciante, con Targa FL872EA (Targa Precedente ET003ZS). Lo stesso era stato venduto con
pagina 8 di 11 Atto a in data 02/02/2018 a € 7.000,00.” Controparte_10
Il consulente ha , quindi, concluso che “ il valore del veicolo al giorno del sinistro ipotizzando un chilometraggio medio in base alla data di immatricolazione (non si è riusciti a risalire all'esatto chilometraggio) pari a km 70.000 viene indicato in € 16.500 come da indicazioni riviste del settore. A detto valore andrebbe sottratto il valore del relitto che in base all'ispezione PRA è indicata in €
7.000,00” .
Quanto alle ulteriori spese il CTU rilevava come congrue le seguenti:
Fattura V/000181 del 29.03.17 ditta Lombarduzzi Romeo Srl di € 436,00 per intervento di soccorso, congrua.
Fattura 06/004338 del 16.01.17 ditta BMW Group Segment Financial Service, di € 303,77 relativa al contratto 2922765 per riaddebito bollo, congrua.
Fattura 06/066514 del 20.06.17 ditta BMW Group Segment Financial Service, di € 545,36 per nota debito risarcimento danni sinistro, congrua, prendendo atto delle ulteriori spese :
Immatricolazione di un mezzo di pari cilindrata € 500,00
FRAM (reperimento di un mezzo di pari categoria/cilindrata) € 250,00 (5 giorni).
I Ctp concordavano con la stima, incluso quello di parte attrice, rilevando soltanto, quanto ai
CCTTPP delle parti assicuratrici, che sarebbe opportuno accertare se il danneggiato aveva possibilità di detrarre iva dall'autovettura e nel caso detrarre la quota di Iva detraibile.
Formulava osservazioni il difensore di parte attrice, contestando il valore del relitto, rilevando che la scrittura privata registrata al PRA dalla quale è stato ricavato tale importo è inopponibile a terzi
(infatti, l'attore non era proprietario dell'auto , ma utilizzatore in leasing).
La comunicazione di BMW prodotta al doc. 7 del fascicolo dell'attore recita “… con riferimento al contratto in oggetto, la informiamo che abbiamo provveduto alla vendita del veicolo di nostra proprietà, oggetto di locazione finanziaria, riconoscendole un importo di Euro 1507,21 pari all'imponibile della vendita …”, per cui il valore corrisposto al per il relitto risulta per tabulas Pt_1
di Euro 1.507,21.
Si deve precisare che, in base alla documentazione allegata, l'attore era mero utilizzatore del veicolo concesso in leasing;
la locatrice in seguito al sinistro risolveva il contratto, stante l'antieconomicità delle riparazioni, e procedeva alla vendita del veicolo, riconoscendo all'utilizzatore un importo di € 1.507,21 e intimando all'utilizzatore il pagamento del residuo ancora dovuto sulla scorta del contratto, quantificato in Euro 11.387,03 (prod. 7 attore).
pagina 9 di 11 L'odierno attore agisce in surroga della società di leasing, per quanto attiene al danno al veicolo.
L'importo del ricavato dal relitto va, quindi, individuato nella misura di € 1.507,21, ovvero quanto ricavato dalla società di leasing, nei cui diritti si è surrogato l'attore.
Il valore del veicolo al momento del sinistro, come rilevato dal ctu, aveva un valore di €
16.500,00, cui va detratto l'importo arrotondato di € 1.500,00, per un danno risarcibile di € 15.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
A tale importo vanno sommate le spese sostenute in proprio dall'attore come documentate, coincidenti con quelle ritenute congrue dal ctu, escluso importo per immatricolazione di altro veicolo, non documentata e reperimento di un mezzo di pari categoria/cilindrata, perché parimenti non documentate, per un totale di € 1.285,13 oltre € 488,00 per spese di Ctp medico legale ed interessi dalla data delle fatture al saldo.
Non può accogliersi la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. in assenza di qualsivoglia prova in ordine all'an ed al quantum del danno.
Quanto alle parti convenute, accertata la rispettiva responsabilità nella misura del 50%, non possono essere accolte domande di regolare l'importo dei danni reciprocamente subiti per assenza di documentazione del danno e prova del quantum.
Quanto alle spese vengono liquidate come in dispositivo.
Vengono definitivamente poste a carico delle parti convenute in solido le spese di Ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara tenute e condanna le parti convenute in solido a versare a parte attrice a titolo di risarcimento per danni come in motivazione:
A) € 3.649,40 per danno biologico oltre rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del sinistro, oltre a spese mediche nella misura di € 1.406,00 con interessi legali dalla data delle singole fatture;
B) € 15.000,00 per danno patrimoniale oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, oltre € 1.285,13 per spese documentate con interessi dalla data delle singole fatture al saldo.
Condanna, altresì, le parti convenute in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano nell'importo di € 7.600,00 per compenso, oltre spese generali e accessori di legge e spese di pagina 10 di 11 Ctp per € 488,00.
Pone il costo delle Ctu definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Compensa le spese tra le parti convenute.
Alessandria, 24 ottobre 2025
Il Giudice
AR GI
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