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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 2/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPERA Parte_1 C.F._1
CINZIA, elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Pigliacelli n 64100 Teramo, presso il difensore avv. TEMPERA CINZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato presso la sede legale , in c.so San Giorgio n. 14-16, CP_1
Teramo
RESISTENTE
OGGETTO: Indennita di accompagnamento e handicap grave.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc ritualmente depositato, il ricorrente Parte_1
proponeva istanza di accertamento tecnico per il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n.
1 18 del 11.2.1980 e Legge n. 508 del 21.11.1988, nonchè la condizione di handicap grave, lamentando che la Commissione medica riconosceva l'interessato “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100 %”, e per l'effetto, non riconosceva il diritto delle indennità di accompagnamento come per legge in favore della ricorrente escludendo la ricorrenza dei presupposti di legge né avente diritto ai benefici della L.104/92 art.3 comma.3.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al N. 1776/2022 si concludeva con esito non favorevole per la ricorrente in quanto le veniva riconosciuto dal perito d'Ufficio un grado di invalidità civile del 100 % senza necessità di accompagnamento in quanto "le patologie consentono di ritenere non sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal ricorrente" accertando in sede peritale la possibilità per il ricorrente di deambulare autonomamente non confermando la condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità; pertanto il ricorrente dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU e proponeva ricorso ai sensi del 6° comma art. cit. chiedendo che fosse accertato giudizialmente il richiesto completo requisito sanitario con conseguente condanna dell' al riconoscimento agli effetti di legge di tale stato e CP_1
alla corresponsione in suo favore della relativa indennità di accompagnamento.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle CP_1
conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale attraverso la nomina di altro consulente e con la formulazione del quesito sull'accertamento, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Lo stesso CTU nominato da questo Tribunale dott. depositava in atti la Persona_1
Consulenza tecnica d'ufficio definitiva nella quale, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto a carico del periziato affetto da “EMIPARESI DX IN ESITI DI ICTUS CEREBRI ISCHEMICO,
ENCEFALOPATIA VASCOLARE ISCHEMICA MULTINFARTUALE, VASCULOPATIA
SCLEROTICA DIFFUSA, PREGRESSA GASTRO RESEZIONE CON SINDROME DA
MALASSORBIMENTO, POLICISTOSI E LITIASI Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6
DE (VOS: ZERO, VOD: 10/10) accertando la totale CP_7 Controparte_8
2 invalidità in capo al ricorrente e la compromissione delle “funzioni indispensabili per garantire completamente gli atti quotidiani, anche non lavorativi, della vita, come da Circolare numero 14 del
Ministero del Tesoro del 28 ottobre 1992 n. 10 ed alla elencazione ivi riportata”, nonché portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L. 5/02/1992 poiché “il paziente presenta riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” con decorrenza 1.08.2023.
(Cfr. CTU in atti).
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data 1.03.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità con riferimento alle affezioni descritte e la decorrenza della stessa;
le relative conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso con conseguente con- danna dell' a riconoscere alla ricorrente il beneficio delle agevolazioni previste dalla vigente CP_1
normativa, accertati gli eventuali ulteriori requisiti di natura extra-sanitaria, quale diretta conseguenza di essa.
Le spese di lite, attesa la decorrenza postuma rispetto alla domanda amministrativa ma prima del deposito del ricorso per ATP possono essere compensate tra le parti al 50% per entrambe le fasi e sono liquidate come in dispositivo al minimo in considerazione della natura del giudizio anche per la fase di ATP.
Infine, possono essere poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate
CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21.11.1998 n.
508 e il beneficio riconosciuto nei portatori di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 L.
3 104/92 con decorrenza dal 1.08.2023;
-compensa le spese di lite al 50% con condanna della parte resistente al pagamento della restante percentuale in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre oneri di legge;
-pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU liquidate con separati decreto.
Teramo, 2.04.2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 2/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TEMPERA Parte_1 C.F._1
CINZIA, elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Pigliacelli n 64100 Teramo, presso il difensore avv. TEMPERA CINZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato presso la sede legale , in c.so San Giorgio n. 14-16, CP_1
Teramo
RESISTENTE
OGGETTO: Indennita di accompagnamento e handicap grave.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc ritualmente depositato, il ricorrente Parte_1
proponeva istanza di accertamento tecnico per il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n.
1 18 del 11.2.1980 e Legge n. 508 del 21.11.1988, nonchè la condizione di handicap grave, lamentando che la Commissione medica riconosceva l'interessato “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100 %”, e per l'effetto, non riconosceva il diritto delle indennità di accompagnamento come per legge in favore della ricorrente escludendo la ricorrenza dei presupposti di legge né avente diritto ai benefici della L.104/92 art.3 comma.3.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo rubricato al N. 1776/2022 si concludeva con esito non favorevole per la ricorrente in quanto le veniva riconosciuto dal perito d'Ufficio un grado di invalidità civile del 100 % senza necessità di accompagnamento in quanto "le patologie consentono di ritenere non sussistenti le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere dal ricorrente" accertando in sede peritale la possibilità per il ricorrente di deambulare autonomamente non confermando la condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità; pertanto il ricorrente dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU e proponeva ricorso ai sensi del 6° comma art. cit. chiedendo che fosse accertato giudizialmente il richiesto completo requisito sanitario con conseguente condanna dell' al riconoscimento agli effetti di legge di tale stato e CP_1
alla corresponsione in suo favore della relativa indennità di accompagnamento.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma delle CP_1
conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale attraverso la nomina di altro consulente e con la formulazione del quesito sull'accertamento, in capo alla ricorrente, delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e dell'handicap in situazione di gravità, la causa è decisa alla presente udienza.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Lo stesso CTU nominato da questo Tribunale dott. depositava in atti la Persona_1
Consulenza tecnica d'ufficio definitiva nella quale, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha riconosciuto a carico del periziato affetto da “EMIPARESI DX IN ESITI DI ICTUS CEREBRI ISCHEMICO,
ENCEFALOPATIA VASCOLARE ISCHEMICA MULTINFARTUALE, VASCULOPATIA
SCLEROTICA DIFFUSA, PREGRESSA GASTRO RESEZIONE CON SINDROME DA
MALASSORBIMENTO, POLICISTOSI E LITIASI Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, Controparte_6
DE (VOS: ZERO, VOD: 10/10) accertando la totale CP_7 Controparte_8
2 invalidità in capo al ricorrente e la compromissione delle “funzioni indispensabili per garantire completamente gli atti quotidiani, anche non lavorativi, della vita, come da Circolare numero 14 del
Ministero del Tesoro del 28 ottobre 1992 n. 10 ed alla elencazione ivi riportata”, nonché portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L. 5/02/1992 poiché “il paziente presenta riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” con decorrenza 1.08.2023.
(Cfr. CTU in atti).
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data 1.03.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità con riferimento alle affezioni descritte e la decorrenza della stessa;
le relative conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso con conseguente con- danna dell' a riconoscere alla ricorrente il beneficio delle agevolazioni previste dalla vigente CP_1
normativa, accertati gli eventuali ulteriori requisiti di natura extra-sanitaria, quale diretta conseguenza di essa.
Le spese di lite, attesa la decorrenza postuma rispetto alla domanda amministrativa ma prima del deposito del ricorso per ATP possono essere compensate tra le parti al 50% per entrambe le fasi e sono liquidate come in dispositivo al minimo in considerazione della natura del giudizio anche per la fase di ATP.
Infine, possono essere poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate
CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21.11.1998 n.
508 e il beneficio riconosciuto nei portatori di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 L.
3 104/92 con decorrenza dal 1.08.2023;
-compensa le spese di lite al 50% con condanna della parte resistente al pagamento della restante percentuale in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre oneri di legge;
-pone definitivamente a carico della resistente le spese di CTU liquidate con separati decreto.
Teramo, 2.04.2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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