Sentenza 13 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/09/2002, n. 13387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13387 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 3387/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - R.G.N. 21120/01 - Consigliere Cron. 31000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.25/06/02 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: 1 DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona MINISTERO del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
d ricorrente
contro
TA NA, I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
intimati 2002 avverso la sentenza n. 59/01 della Corte d'Appello di 3023 TRIESTE, depositata il 09/05/01 R.G.N. 140/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. $ 言 -2- R.G. n. 21120/01 Svolgimento del processo Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ricorre per la cassazione della sentenza, de- scritta in epigrafe, della Corte d'appello di Trieste che, confermando quella di primo gra- do, resa su ricorso del maggio 1999, ha accolto la domanda di AL ZZ formu- lata nei suoi confronti (essendone stata dichiarata dal Tribunale l'improponibilità nei con- fronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale) "per sentir dichiarare l'esistenza dei requisiti sanitari per il godimento della pensione d'inabilità civile", accertati dall'espletata ctu con decorrenza dall'ottobre 1998. La sentenza della Corte territoriale, espressa nella contumacia della parte privata, ha riba- dito che a fronte della domanda d'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari, "la so- la qui coltivata in via esclusiva", l'Inps difettava di legittimazione passiva. Contro questa sentenza l'Avvocatura erariale ricorrente prospetta, per conto del Ministero, le violazioni di legge infra descritte. Il ZZ e l'Istituto previdenziale non si sono costituiti. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso per cassazione l'Avvocatura ricorrente illustra la violazione e falsa applicazione degli artt. 130 del d.lgs. 112/98 e 37 della 1. n. 448/98 (art. 360, n.
3. cod.proc.civ.) sostenendo che l'articolo 130 del d.lgs. 112/98 prevede al 3° comma che nei procedimenti giurisdizionali relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi at- tivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 (ossia il 3.9.98) la legittimazione passiva spetti alle Regioni per le provvidenze di loro competenza ed in tutti gli altri casi all'Inps, sicché per i giudizi incardinati dopo il 3 settembre '98 - avuto riguardo alla data di deposi- to del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - unico legittimato passivo è l'Isti- tuto previdenziale e non il Ministero ricorrente, come ribadito dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte n. 483/2000, che ha chiarito come la domanda diretta all'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle provvidenze ove finalizzata al pagamento delle prestazioni d'invalidità civile (pensione, assegno o indennità d'accom- pagnamento) vada indirizzata nei soli confronti dell'Ente erogatore, nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato incidenter tantum, posto che la domanda proposta in primo grado era tesa ad ottenere l'accertamento medico per conseguire la corresponsione della pensione d'invalidità. Il ricorso merita di essere accolto. La questione che viene sottoposta alla Corte consiste nell'identificazione del legit- timato passivo alla causa, che abbia ad oggetto il mero accertamento del diritto ad una prestazione per invalidità civile ovvero la relativa condanna, La questione si pone ora con riferimento ai processi iniziati dopo il 3 settembre 1998, ossia nella vigenza del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112. Per il periodo precedente, ossia nella vigenza della legge 23 dicembre 1993, n. 537 e del regolamento approvato con d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, le Sezioni unite della Corte con sentenza 12 luglio 2000, n. 483 affermarono che la separazione (stabilita nei due atti normativi) tra fase dell'accertamento sanitario e fase della - concessione del (recte del riconoscimento del diritto soggettivo al) beneficio di as- sistenza -sociale, nonché la espressa attribuzione della legittimazione alla causa a due diversi ministeri, comportassero non già che il cittadino dovesse chiedere pri- ma l'accertamento sanitario e poi il beneficio economico in due distinti e successivi procedimenti giurisdizionali, bensì che egli potesse chiedere: a) o il mero accerta- mento dello status di invalido nei confronti del Ministero del Tesoro, allora compe- tente in materia;
b) o la condanna de] Ministero dell'Interno, previo accertamento soltanto incidentale dell'invalidità. Ratio di tale decisione era che le dette norme andassero interpretate senza imporre due processi per la realizzazione di un solo diritto soggettivo ossia senza contrasta- re con i diritti alla difesa in giudizio e all'assistenza sociale, garantiti dagli artt. 24, secondo comma, e 38, primo comma, Cost. E' sopravvenuto l'art. 130 d. lgs. n. 112 del 1998, secondo cui: "A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislati- vo (ossia dal 3 settembre 1998) la funzione di erogazione di pensioni, assegni e in- dennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza so- ciale (INPS)" (comma I); "Fermo il principio di separazione tra la fase dell'accer- tamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecu- tivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi,, attivati a decorrere dal termine di cui al comma I del precedente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle re- gioni stesse, ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma. 1 " (comma 3). Nel caso qui in esame il procedimento risulta "attivato" dopo il 3 settembre 1998. Come risulta espressamente dal riportato art. 130, comma 3, quale che sia la ripar- tizione delle competenze amministrative quanto all'accertamento dei requisiti sani- tari ed alla concessione dei benefici economici, il legislatore ha ora attribuito la le- gittimazione passiva alle controversie giurisdizionali "alle regioni ove il procedi- mento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'Inps ne- gli altri casi" (la norma parla di legittimazione passiva" con lessico processualistico e non importa stabilire in questa sede se trattisi di legittimazione ordinaria, ossia di titolarità del rapporto obbligatorio sostanziale, oppure di legittimazione straordina- ria, ossia di sostituzione processuale ex art. 81, cod. proc. civ., alle Amministrazioni statali centrali, come sostiene l'Avvocatura dello Stato). Mentre nella disciplina del d.P.R. n. 693 del 1994 alla separazione dei procedimen- ti di accertamento dei requisiti sanitari e di attribuzione delle provvidenze si ac- compagnava la distinzione quanto alla legittimazione passiva, rispettivamente dei Ministeri del Tesoro e dell'Interno., nel d.lgs. n. 112 del 1998 si prevede come uni- co legittimato passivo l'Inps. Il legislatore delegato non distingue dunque fra accer- tamento e condanna bensì usa il termine onnicomprensivo di legittimazione, ciò stando a significare che il privato intenzionato a far valere un debito della regione converrà in giudizio questa, oppure converrà l'Inps se faccia valere un debito gra- vante sull'Istituto, senza dover più distinguere tra azione di mero accertamento ed azione di condanna. Quanto all'azione d'accertamento, anzi, essa potrà avere per oggetto il diritto alla singola prestazione assistenziale, ma non anche, come si desume dall'esposizione di questa vicenda, la mera situazione di fatto consistente in una infermità o in una menomazione fisica. Infatti, secondo i principi generali (v. Sez. un. sent. n. 483 del 5 2000 cit.) l'azione giudiziaria può tendere all'accertamento di situazioni giuridiche soggettive e non di semplici fatti. E mentre il d.P.R. n. 698 dei 1994 prevedeva - ripetesi - un processo giurisdiziona- le teso al mero accertamento di condizioni sanitarie dell'attore, e quindi allo status di invalido, il d.lgs. n. 112 del 1998, per contro, devolve alla regione gli accerta- menti in sede amministrativa, individua nell'Inps il soggetto obbligato alle presta- zioni, ed esclude il Ministero del tesoro dall'accertamento sanitario, cosi rendendo inammissibile la domanda di sentenza dichiarativa delle condizioni sanitarie ed ammettendo solamente la domanda di accertamento di un determinato credito op- pure di condanna alla relativa prestazione. Solo queste domande sono infatti sorret- te da un interesse giuridicamente tutelato (art. 100 c.p.c.). Né tale assetto normativo appare alterato dalla normativa sopravvenuta al d. lgs. n. 112 del 1998, in materia di distribuzione delle funzioni amministrative fra regioni, enti locali ed Inps. L'art. 37, quinto comma, 1. 23 dicembre 1998, n. 448, attribuisce al Ministero del tesoro soltanto la funzione di controllo delle provvidenze già in godimento giacché si riferisce solo ai provvedimenti di revoca ed agli accertamenti effettuati dalle commissioni di verifica. L'art. 45 d. 1gs. 30 marzo 1999 n. 96 attribuisce alle regioni "funzioni amministrati- ve" in materia di invalidità, ma non innova in ordine ai processi civili. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (in G.U. 12 ot- tobre 2000, n. 239) è privo di efficacia abrogativa a causa della sua natura infrale- gislativa, ma è comunque significativo che esso rechi il medesimo contenuto quan- to alle funzioni amministrative e - in materia di legittimazione ai procedimenti giu- risdizionali richiami espressamente l'art. 130 d.P.R. n. 112 del 1998, mentre il successivo decreto 13 novembre 2000 (in G.U. 2 febbraio 2001 n. 27) individua ancora risorse umane e materiali da trasferire a regioni ed enti locali "per l'esercizio delle funzioni amministrative" in materia. L'art. 80, commi 7 e 8, 1. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria del 2001) di- spone ancora in tema di "potestà concessiva" di benefici assistenziali, così come i 6 decreti governativi testé citati, parlano di "funzioni in materia di concessione", pre- vedendo particolari accordi fra Inps ed enti locali. ma sempre in ordine ad attività amministrative e non anche in materia di diritto processuale. In definitiva la legislazione attualmente vigente, interpretata in conformità ai prin- cipi di garanzia del diritto di difesa in giudizio (art. 24, secondo comma, Cost.), di economia, di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e di diritto all'assistenza sociale (art. 38, primo comma Cost.) è nel senso che soltanto gli enti chiamati dalla legge a rispondere del debito, regioni oppure Inps, debbano essere convenuti in giudizio, tanto nelle azioni di mero accertamento dei singoli di- ritti alle prestazioni di assistenza sociale quanto nelle azioni di condanna. E ciò quali che siano i soggetti amministrativi della cui opera regioni e Inps si avvalgono, e che in senso civilistico assumono la figura di ausiliari del debitore (art. 1228 cod. civ.). Sono per contro inammissibili le domande di accertamento delle sole condizioni sanitarie. In conclusione la sentenza impugnata dev'essere cassata e, poiché non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la domanda va rigettata. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sulle spese dell'intero processo non si deve provvedere.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 25 giugno 2000 Π Il Consigliere Il PresidentPresidente A O N I A S I T C I O лив I June selle T I N N S V I L I L H N June Aless L I O G ' CANCELLIERE S O V I D Depositato in Cancelleria V I I D Hertz 13 SET.2002 Ɑ N E V S J Ä O O * N fanselle S D £ S oggi, I • I N I Ð V » G IL CANCELLIERE S I ¿ N D I T I C Quene fors T S N I V O ' V N I ' N L T I V B O S ' C I S C G O V I 7