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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. , in persona dei CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO TOGNATO, elettivamente domiciliate presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. ROBERTO LUPETTI, elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA CORREGGIO n. 3B , presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, la e la evocavano in giudizio la CP_4 CP_2 Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1 • in via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, anticipata rispetto a quella ex art. 183 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, la sospensione, ex art.
615 co. 1 c.p.c., dell'efficacia esecutiva del dispositivo della sentenza n. 655/2022 pronunciato in data
09.06.2022 dal Tribunale di Firenze – sezione penale nell'ambito del p.p.n. 18655/2018 R.G.N.R., con apposizione della relativa formula in data 25.07.2022, notificato in data 08.11.2022 previamente ma unitamente all'atto di precetto in rinnovazione; nel merito
• in via pregiudiziale: accertare e dichiarare in capo sia alla che alla il difetto Controparte_1 CP_2
di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto da e per Controparte_3
l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 08.11.2022, con ogni conseguenza di legge;
• nel merito ed in ogni caso: in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di che alla Controparte_3 Controparte_1 CP_2
in forza del dispositivo della sentenza n. 655/2022 pronunciato in data 09.06.2022 dal Tribunale di
[...]
Firenze – sezione penale nell'ambito del p.p.n. 18655/2018 R.G.N.R., con apposizione della relativa formula in data 25.07.2022, notificato in data 08.11.2022 previamente ma unitamente all'atto di precetto in rinnovazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la chiedendo che Parte_1
fosse accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa l'avvenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
La e la proponevano opposizione contro il precetto in CP_4 CP_2
rinnovazione, notificato dalla convenuta in data 08.11.2022, per l'importo di euro 29.990,77 sulla base del dispositivo della sentenza penale di condanna n. 655/2022, emessa dal Tribunale di Firenze in data 09.06. 2022.
A fondamento della propria domanda gli attori eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al credito indicato nel precetto, attesa la disciplina sulla responsabilità degli amministratori delle società di capitali, illimitata e di natura personale.
Proponevano, pertanto, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concorrendo gravi motivi in rapporto agli elementi di illegittimità che inficiavano la regolarità dell'atto di precetto. Più specificamente, l'atto di precetto doveva ritenersi palesemente
2 illegittimo in quanto affetto da un vizio di legge, riconducibile al difetto di legittimazione passiva di entrambe le Società opponenti e, in ogni caso, al difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale controverso.
Inoltre, veniva rilevato che l'eventuale azione esecutiva della società opposta avrebbe messo a serio rischio l'attività di impresa dalla sia in riferimento all'adempimento CP_2
degli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti, sia in relazione all'evasione degli ordinativi da parte dei clienti terzi. Da ultimo, gli opponenti rappresentavano la circostanza che la licenziataria di brevetti, si affidava alla per la produzione, pertanto, CP_4 CP_5
l'azione esecutiva, indirizzata al conto corrente della società opponente, avrebbe impedito il pagamento dei crediti vantati dalla società produttrice destinata così alla cessazione CP_5
dell'attività, con grave pregiudizio economico per entrambe le società.
Costituitasi in giudizio, la convenuta opposta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo l'atto di precetto divenuto inefficace.
Ed invero, l'atto di precetto in rinnovazione era stato notificato in data 08.11.2022, pertanto, lo stesso era divenuto inefficace, ex art. 481 c.p.c., già a partire dal 07.02.2023, non avendo la intrapreso alcuna procedura esecutiva nei confronti delle società Parte_1
destinatarie dell'atto opposto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Del resto, con pec del 03.11. 2022, la a mezzo del legale Parte_1
rappresentante, aveva comunicato la volontà di non procedere ad esecuzione, come già fatto presente telefonicamente, chiedendo, altresì, di non iscrivere a ruolo la causa relativa all'opposizione.
Il comportamento leale del procuratore giustificava la compensazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Risulta ex actis, oltre a non essere in contestazione tra le parti, che il precetto in questa sede opposto, notificato in data 08.11.2022, non è stato seguito dalla formale instaurazione della procedura esecutiva, tanto che lo stesso è divenuto inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 c.p.c.. Nondimeno non è revocabile in dubbio che le stesse difese svolte dalla creditrice
3 opposta abbiano integrato una sostanziale rinuncia al precetto anche a seguito della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11407 del 17/10/1992; Sez. L, Sentenza n. 5207 del
25/05/1998).
Come noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “la rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto” (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 11266 del 15/11/1993).
Nella specie, peraltro, l'opponente ha articolato, in via principale e nel merito, una domanda diretta ad accertare l'insussistenza del diritto di a procedere ad Controparte_3
esecuzione forzata nei confronti di e in forza del dispositivo della Controparte_1 CP_2
sentenza n. 655/2022 pronunciato in data 09.06.2022 dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento penale n. 18655/2018 R.G.N.R., con apposizione della relativa formula esecutiva in data 25.07.2022, notificato in data 08.11.2022 unitamente all'atto di precetto in rinnovazione.
Parte opposta, dal canto suo, ha dichiarato l'intento di desistere dall'azione esecutiva, non azionando nei termini di legge il precetto, così, rinunciando implicitamente al precetto stesso, come già comunicato con pec del 17.11.2022 (cfr. doc. in atti).
Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede, comunque, una pronuncia sulle spese di lite, che vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4 Ritiene il Tribunale che, nella specie, ricorrono i presupposti legittimanti la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, tenuto conto del complessivo comportamento processuale delle parti e, in particolare, del contegno dell'opposta che sin dalla costituzione in giudizio e, pertanto, prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione abbia manifestato la volontà di non azionare il precetto, con ciò rinunciando alla pretesa che ben avrebbe consentito all'attore in opposizione di desistere dalla prosecuzione del giudizio evitando alla controparte la stessa prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1982/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
❖ dichiara la cessazione della materia del contendere;
❖ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 04.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1982/2022 promossa da:
(C.F. e (C.F. , in persona dei CP_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO TOGNATO, elettivamente domiciliate presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTI OPPONENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. ROBERTO LUPETTI, elettivamente domiciliata in PORTO SAN GIORGIO, VIA CORREGGIO n. 3B , presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c., ritualmente notificato, la e la evocavano in giudizio la CP_4 CP_2 Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1 • in via preliminare: concedere, anche inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza, anticipata rispetto a quella ex art. 183 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa, la sospensione, ex art.
615 co. 1 c.p.c., dell'efficacia esecutiva del dispositivo della sentenza n. 655/2022 pronunciato in data
09.06.2022 dal Tribunale di Firenze – sezione penale nell'ambito del p.p.n. 18655/2018 R.G.N.R., con apposizione della relativa formula in data 25.07.2022, notificato in data 08.11.2022 previamente ma unitamente all'atto di precetto in rinnovazione; nel merito
• in via pregiudiziale: accertare e dichiarare in capo sia alla che alla il difetto Controparte_1 CP_2
di legittimazione passiva e/o di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto da e per Controparte_3
l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 08.11.2022, con ogni conseguenza di legge;
• nel merito ed in ogni caso: in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di che alla Controparte_3 Controparte_1 CP_2
in forza del dispositivo della sentenza n. 655/2022 pronunciato in data 09.06.2022 dal Tribunale di
[...]
Firenze – sezione penale nell'ambito del p.p.n. 18655/2018 R.G.N.R., con apposizione della relativa formula in data 25.07.2022, notificato in data 08.11.2022 previamente ma unitamente all'atto di precetto in rinnovazione.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la chiedendo che Parte_1
fosse accertata e dichiarata, per le ragioni di cui in narrativa l'avvenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate.
La e la proponevano opposizione contro il precetto in CP_4 CP_2
rinnovazione, notificato dalla convenuta in data 08.11.2022, per l'importo di euro 29.990,77 sulla base del dispositivo della sentenza penale di condanna n. 655/2022, emessa dal Tribunale di Firenze in data 09.06. 2022.
A fondamento della propria domanda gli attori eccepivano la propria carenza di legittimazione passiva in relazione al credito indicato nel precetto, attesa la disciplina sulla responsabilità degli amministratori delle società di capitali, illimitata e di natura personale.
Proponevano, pertanto, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, concorrendo gravi motivi in rapporto agli elementi di illegittimità che inficiavano la regolarità dell'atto di precetto. Più specificamente, l'atto di precetto doveva ritenersi palesemente
2 illegittimo in quanto affetto da un vizio di legge, riconducibile al difetto di legittimazione passiva di entrambe le Società opponenti e, in ogni caso, al difetto di titolarità passiva del diritto sostanziale controverso.
Inoltre, veniva rilevato che l'eventuale azione esecutiva della società opposta avrebbe messo a serio rischio l'attività di impresa dalla sia in riferimento all'adempimento CP_2
degli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti, sia in relazione all'evasione degli ordinativi da parte dei clienti terzi. Da ultimo, gli opponenti rappresentavano la circostanza che la licenziataria di brevetti, si affidava alla per la produzione, pertanto, CP_4 CP_5
l'azione esecutiva, indirizzata al conto corrente della società opponente, avrebbe impedito il pagamento dei crediti vantati dalla società produttrice destinata così alla cessazione CP_5
dell'attività, con grave pregiudizio economico per entrambe le società.
Costituitasi in giudizio, la convenuta opposta chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo l'atto di precetto divenuto inefficace.
Ed invero, l'atto di precetto in rinnovazione era stato notificato in data 08.11.2022, pertanto, lo stesso era divenuto inefficace, ex art. 481 c.p.c., già a partire dal 07.02.2023, non avendo la intrapreso alcuna procedura esecutiva nei confronti delle società Parte_1
destinatarie dell'atto opposto, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Del resto, con pec del 03.11. 2022, la a mezzo del legale Parte_1
rappresentante, aveva comunicato la volontà di non procedere ad esecuzione, come già fatto presente telefonicamente, chiedendo, altresì, di non iscrivere a ruolo la causa relativa all'opposizione.
Il comportamento leale del procuratore giustificava la compensazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
Risulta ex actis, oltre a non essere in contestazione tra le parti, che il precetto in questa sede opposto, notificato in data 08.11.2022, non è stato seguito dalla formale instaurazione della procedura esecutiva, tanto che lo stesso è divenuto inefficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 481 c.p.c.. Nondimeno non è revocabile in dubbio che le stesse difese svolte dalla creditrice
3 opposta abbiano integrato una sostanziale rinuncia al precetto anche a seguito della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c..
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio” (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11407 del 17/10/1992; Sez. L, Sentenza n. 5207 del
25/05/1998).
Come noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “la rinunzia al precetto non determina la cessazione della materia del contendere, nel giudizio di opposizione rivolto a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (non vizi formali del precetto stesso), atteso che quella rinuncia non estingue tale diritto” (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 11266 del 15/11/1993).
Nella specie, peraltro, l'opponente ha articolato, in via principale e nel merito, una domanda diretta ad accertare l'insussistenza del diritto di a procedere ad Controparte_3
esecuzione forzata nei confronti di e in forza del dispositivo della Controparte_1 CP_2
sentenza n. 655/2022 pronunciato in data 09.06.2022 dal Tribunale di Firenze, nell'ambito del procedimento penale n. 18655/2018 R.G.N.R., con apposizione della relativa formula esecutiva in data 25.07.2022, notificato in data 08.11.2022 unitamente all'atto di precetto in rinnovazione.
Parte opposta, dal canto suo, ha dichiarato l'intento di desistere dall'azione esecutiva, non azionando nei termini di legge il precetto, così, rinunciando implicitamente al precetto stesso, come già comunicato con pec del 17.11.2022 (cfr. doc. in atti).
Pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede, comunque, una pronuncia sulle spese di lite, che vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale.
4 Ritiene il Tribunale che, nella specie, ricorrono i presupposti legittimanti la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, tenuto conto del complessivo comportamento processuale delle parti e, in particolare, del contegno dell'opposta che sin dalla costituzione in giudizio e, pertanto, prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione abbia manifestato la volontà di non azionare il precetto, con ciò rinunciando alla pretesa che ben avrebbe consentito all'attore in opposizione di desistere dalla prosecuzione del giudizio evitando alla controparte la stessa prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1982/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
❖ dichiara la cessazione della materia del contendere;
❖ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 04.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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