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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1006 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa in udienza in data, vertente
TRA
(C.F. ; ), nato in [...] [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Montereale Valcellina (PN), in via Battistella 2/C, presso lo studio dell'Avv. Massimo Tomè, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex Controparte_1
lege a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott. , Procuratore Persona_1
dello Stato.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 28/1/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/3/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 confronti della Questura di Pordenone, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 23/1/2024, notificato in data 9/2/2024, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 17/1/2025 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda spiegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita all'udienza del 28/1/2024 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito il
Giudice ha concesso termine sino all'8/2/2025 per provvedere alla produzione di documentazione integrativa, come richiesto da parte ricorrente e ha assegnato termine sino al 18/2/2025 per controdeduzioni di parte resistente.
1. Preliminarmente, il Collegio rigetta l'opposizione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso. Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che nei giudizi di cui all'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 non possa darsi ingresso a fatti sopravvenuti che, per ciò solo, non avrebbero potuto essere presi in considerazione dall'amministrazione procedente.
Ebbene, anche tale argomento non coglie nel segno.
I giudizi in questione hanno ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidale alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n.
30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa. Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Pertanto, la produzione documentale effettuata con la memoria del 7/2/2025 deve essere dichiarata ammissibile.
2. Tanto premesso, nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le
Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Sotto l'aspetto dell'inserimento, il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene fondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale, in forza della sussistenza di significativi indici di inserimento sociale in Italia, quanto ai profili lavorativo, linguistico e abitativo.
Anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente è giunto in Italia il 24 ottobre 2021, all'età di 22 anni, e si è trattenuto ininterrottamente sul territorio nazionale.
Durante tale periodo, egli ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendendone di: i) CP_2
con sede legale a Pordenone in via Monte Nero n. 14/4, con la qualifica di operaio e contratto
[...]
a tempo determinato a far data dal 7/2/2022 al 31/7/2022 (cfr. doc. n. 4); ii) con Parte_2
sede legale a Roveredo in Piano in via Garibaldi n. 36, come operaio agricolo con contratto a tempo determinato dal 05/08/2022 al 31/12/2022 (doc. n.n. 5 e 6); iii) , con sede legale a Porcia Parte_3
in via Volta n. 9, come bracciante agricolo con contratto a tempo determinato dal 14/11/024 al
13/5/2024 (cfr. doc. n. 8); iv) con sede legale e Milano in via Lepetit 8/10 (il Controparte_3
migrante lavora nella filiale di Pordenone), con la qualifica di operaio e contratto a tempo determinato: il rapporto è iniziato il 15/4/2024 ed attualmente è prorogato sino al 28/2/2025 (cfr. doc.
n.n. 16 e 17).
Dai predetti rapporti di lavoro il migrante è riuscito ad ottenere un buon livello reddituale che ammonta mediamente, durante l'anno 2024, in circa € 1.800,00 (cfr. doc. n. 16), stipendio grazie a cui egli riesce a offre un aiuto anche alla famiglia rimasta in Pakistan (cfr. doc. n. 18).
Per quanto concerne la sua integrazione sotto il profilo linguistico, invece, il ricorrente ha dato prova di essere in grado di sostenere una conversazione in lingua italiana, come è emerso nel corso dell'udienza tenuta davanti a questo tribunale il 28/1/2025. Egli, inoltre, è in possesso di un certificato di italiano di livello A1 (doc. n. 9) ed è iscritto al corso di livello A2 (doc. n. 10).
Infine, il migrante ha conseguito la patente di guida (doc. n. 11) ed è stato in grado di reperire una soluzione abitativa al di fuori del sistema di accoglienza (cfr. doc. n. 3).
A fronte dei predetti indici di integrazione, il Collegio ritiene recessivi i legami mantenuti con il Paese di provenienza, progressivamente affievoliti nel corso del tempo trascorso in Italia.
Pertanto, la presenza di indici significativi di inserimento nel tessuto sociale italiano, specie in considerazione della significativa durata del soggiorno e della cospicua attività lavorativa, unitamente al diradarsi delle connessioni con il proprio Paese di provenienza, fanno sì che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una ingiusta lesione del diritto alla vita personale.
Si impone, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998.
2. Le spese del presente giudizio vengono compensate in quanto l'accoglimento della domanda si è fondato anche su elementi emersi in sede giudiziale, per la cui mancata analisi non può muoversi rilievo alla condotta del , cosicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, Controparte_1
comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1006/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
(C.F. ) al riconoscimento della protezione Parte_1 C.F._1 speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 28/2/2025
Il Giudice est.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice relatore dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1006 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa in udienza in data, vertente
TRA
(C.F. ; ), nato in [...] [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Montereale Valcellina (PN), in via Battistella 2/C, presso lo studio dell'Avv. Massimo Tomè, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex Controparte_1
lege a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste, che la rappresenta e difende ex lege, nella persona della Dott. , Procuratore Persona_1
dello Stato.
Parte resistente
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza del 28/1/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/3/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1 confronti della Questura di Pordenone, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 23/1/2024, notificato in data 9/2/2024, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
In data 17/1/2025 si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda spiegata dal ricorrente.
La causa è stata istruita all'udienza del 28/1/2024 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito il
Giudice ha concesso termine sino all'8/2/2025 per provvedere alla produzione di documentazione integrativa, come richiesto da parte ricorrente e ha assegnato termine sino al 18/2/2025 per controdeduzioni di parte resistente.
1. Preliminarmente, il Collegio rigetta l'opposizione formulata da parte resistente in merito alla produzione di documentazione valevole ai fini integrativi, effettuata in un momento successivo al proponimento del ricorso, con particolare riferimento alla documentazione sopravvenuta.
Tale opposizione, si fonda sia su un argomento testuale, concernente l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., sia su un argomento teleologico-funzionale, in ragione del quale sarebbe ingiusto consentire l'introduzione in giudizio di fatti di cui l'amministrazione procedente non avrebbe potuto avere contezza, poiché sopravvenuti all'adozione della propria decisione di rigetto.
Gli argomenti citati non sono condivisi dal Collegio.
In primo luogo, l'attuale formulazione dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., nel far dipendere la riferita attività integrativa all'esigenza di reazione alle difese di controparte, non può ritenersi estesa alla prova di circostanze sopravvenute al deposito del ricorso.
Infatti, impedire ogni forma di attività istruttoria rispetto a tali fatti, comporterebbe, quale necessaria conseguenza, una surrettizia preclusione rispetto alla loro stessa allegazione, posto che non sarebbe in alcun modo possibile provarne l'effettiva sussistenza.
Tale esito è incompatibile con la delimitazione oggettiva della preclusione del dedotto e del deducibile propria del giudicato che, nel processo civile, si estende a tutti i fatti venuti in esistenza sino al trattenimento della causa in decisione, e non si arresta a quelli verificatisi al momento del proponimento della domanda giudiziale.
Conseguentemente, il legislatore, nel riformare il testo dell'art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. non ha inteso derogare alle preclusioni in tema di allegazione di fatti sopravvenuti, né, tantomeno, alla portata del giudicato, con ciò imponendo di limitare l'interpretazione della norma all'attività istruttoria concernente fatti già venuti in esistenza al momento del proponimento del ricorso. Parte resistente ha, inoltre, sostenuto che nei giudizi di cui all'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 non possa darsi ingresso a fatti sopravvenuti che, per ciò solo, non avrebbero potuto essere presi in considerazione dall'amministrazione procedente.
Ebbene, anche tale argomento non coglie nel segno.
I giudizi in questione hanno ad oggetto l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1., d.lgs. n. 286/1990, introdotta dal legislatore italiano a completamento del sistema di protezione internazionale, al fine di dotare di compiuta attuazione il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3, Cost.
Nei predetti giudizi, pertanto, si discorre della tutela concernente diritti inviolabili della persona, aventi fonte in Costituzione o in norme convenzionali internazionali ed europee, tra i quali ha trovato espressa menzione, nella formulazione vigente ratione temporis, il diritto alla vita privata e familiare, ex art. 8 CEDU, di cui si discute nel presente giudizio.
L'interpretazione proposta, pertanto, non può non tenere conto dell'oggetto dei giudizi in commento, non limitato alla validità del provvedimento amministrativo impugnato, ma esteso alla sussistenza dei presupposti di un diritto fondamentale e inviolabile della persona, ragione per la quale tali materie sono affidale alla giurisdizione dell'A.G.O. (cfr., da ultimo, Cass., sez. I, 22/11/2024, n.
30.137:«Rientrando tale diritto al riconoscimento della protezione speciale, al pari delle altre forme di protezione internazionale, nella categoria dei diritti soggettivi, e più in generale nell'ambito dei diritti fondamentali, deve derivarne una tutela assoluta per il soggetto titolare, che, qualora leso in tale posizione giuridica, deve avere la possibilità di adire il giudice ordinario e non quello amministrativo»).
Ciò posto, nessun rilievo assume, nella predetta ottica, la selezione dei fatti che l'amministrazione avrebbe potuto considerare a fondamento della propria decisione, in quanto tale profilo, che pure potrebbe acquisire una rilevanza ai fini del sindacato di “merito” del provvedimento impugnato, è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto azionato in giudizio.
Di contro, la pronuncia giudiziale richiesta da parte ricorrente impone un grado elevato di aggiornamento, dal momento che la dimensione esistenziale dei migranti è notoriamente soggetta a repentine e continue variazioni, in senso sia favorevole, sia sfavorevole all'accoglimento della domanda.
Parimenti, non è convincente l'argomento per cui la libera allegazione dei fatti sopravvenuti farebbe indebitamente gravare sull'amministrazione il tempo della durata del processo, offrendo a parte ricorrente l'opportunità di consolidare un percorso di integrazione carente al momento della decisione amministrativa. Tale argomento, infatti, risente di un'ottica aprioristica, poiché nel tempo successivo al ricorso il migrante potrebbe rimanere inerte, commettere fatti di reato, fare ritorno nel proprio paese d'origine o porre in essere qualsiasi altra condotta potenzialmente idonea a sostenere le ragioni dell'originaria decisione ministeriale, tutti avvenimenti che, ancorché sopravvenuti, devono poter trovare ingresso nel giudizio mediante apposita allegazione e prova, al pari di quanto previsto per gli elementi a favore della domanda del ricorrente.
Pertanto, la produzione documentale effettuata con la memoria del 7/2/2025 deve essere dichiarata ammissibile.
2. Tanto premesso, nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le
Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Sotto l'aspetto dell'inserimento, il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022, 465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene fondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale, in forza della sussistenza di significativi indici di inserimento sociale in Italia, quanto ai profili lavorativo, linguistico e abitativo.
Anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente è giunto in Italia il 24 ottobre 2021, all'età di 22 anni, e si è trattenuto ininterrottamente sul territorio nazionale.
Durante tale periodo, egli ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendendone di: i) CP_2
con sede legale a Pordenone in via Monte Nero n. 14/4, con la qualifica di operaio e contratto
[...]
a tempo determinato a far data dal 7/2/2022 al 31/7/2022 (cfr. doc. n. 4); ii) con Parte_2
sede legale a Roveredo in Piano in via Garibaldi n. 36, come operaio agricolo con contratto a tempo determinato dal 05/08/2022 al 31/12/2022 (doc. n.n. 5 e 6); iii) , con sede legale a Porcia Parte_3
in via Volta n. 9, come bracciante agricolo con contratto a tempo determinato dal 14/11/024 al
13/5/2024 (cfr. doc. n. 8); iv) con sede legale e Milano in via Lepetit 8/10 (il Controparte_3
migrante lavora nella filiale di Pordenone), con la qualifica di operaio e contratto a tempo determinato: il rapporto è iniziato il 15/4/2024 ed attualmente è prorogato sino al 28/2/2025 (cfr. doc.
n.n. 16 e 17).
Dai predetti rapporti di lavoro il migrante è riuscito ad ottenere un buon livello reddituale che ammonta mediamente, durante l'anno 2024, in circa € 1.800,00 (cfr. doc. n. 16), stipendio grazie a cui egli riesce a offre un aiuto anche alla famiglia rimasta in Pakistan (cfr. doc. n. 18).
Per quanto concerne la sua integrazione sotto il profilo linguistico, invece, il ricorrente ha dato prova di essere in grado di sostenere una conversazione in lingua italiana, come è emerso nel corso dell'udienza tenuta davanti a questo tribunale il 28/1/2025. Egli, inoltre, è in possesso di un certificato di italiano di livello A1 (doc. n. 9) ed è iscritto al corso di livello A2 (doc. n. 10).
Infine, il migrante ha conseguito la patente di guida (doc. n. 11) ed è stato in grado di reperire una soluzione abitativa al di fuori del sistema di accoglienza (cfr. doc. n. 3).
A fronte dei predetti indici di integrazione, il Collegio ritiene recessivi i legami mantenuti con il Paese di provenienza, progressivamente affievoliti nel corso del tempo trascorso in Italia.
Pertanto, la presenza di indici significativi di inserimento nel tessuto sociale italiano, specie in considerazione della significativa durata del soggiorno e della cospicua attività lavorativa, unitamente al diradarsi delle connessioni con il proprio Paese di provenienza, fanno sì che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una ingiusta lesione del diritto alla vita personale.
Si impone, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998.
2. Le spese del presente giudizio vengono compensate in quanto l'accoglimento della domanda si è fondato anche su elementi emersi in sede giudiziale, per la cui mancata analisi non può muoversi rilievo alla condotta del , cosicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, Controparte_1
comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1006/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
(C.F. ) al riconoscimento della protezione Parte_1 C.F._1 speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 28/2/2025
Il Giudice est.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida