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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/06/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 196/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 196/2023 tra (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUTINI MICHELE, (c.f. ) e dall'avv. LAZI GUIDO, tutti C.F._2 elettivamente domiciliati, presso e nello studio di quest'ultimi in indirizzo telematico ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 9,11 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. BUTINI MICHELE Parte_1 per nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni. Il procuratore attoreo precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,20 sospende la trattazione del procedimento per altri calendarizzati. Ad ore 10,41, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 13,09.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUTINI MICHELE, (c.f. ) e dall'avv. LAZI GUIDO, tutti C.F._2 elettivamente domiciliati, presso e nello studio di quest'ultimi in indirizzo telematico ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1 per ivi sentirsi accoglier le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
[...] di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e condannare
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via C. Colombo n. 10, Numana (AN) (PIVA , a risarcire integralmente la sig.ra di tutti i danni P.IVA_1 Parte_1 subiti per il fatto di cui è causa, per come quantificati, nella somma di Euro 22 . 201 ,36
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, sempre nei limiti dello scaglione di valore. Con vittoria di spese e compensi dell'introdotto giudizio.”
pagina 2 di 4 La soc. convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti, prova per testi e CTU medico legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della sola parte attrice la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Dall'istruttoria così come espletata è emerso che l'evento dannoso è ascrivibile alla condotta imprudente dell'attrice, che attraversando dalla zona doccia (presumibilmente ancora bagnata, dopo essersi fatta la doccia) alla pedana in plastica sita in direzione dei lettini verso il mare, scivolava solo per il fatto di non aver prestato la dovuta diligenza a prudenza ancorché cosciente che in quel punto fossero accaduti eventi simili (scivolate di numerose persone, vedasi teste escusso ) ma senza conseguenze, che Controparte_2 avrebbero dovuto indurla a saggiare lo stato della pedana prima di attraversarla ed a non avventurarsi ad attraversare detta pedana in modo poco attento e superficiale.
A ciò si aggiunga che è fatto notorio che intorno alle docce vi possano essere delle zone scivolose per cui ogni movimento uscendone, per esperienza comune, deve essere improntato alla massima cautela e prudenza.
La responsabilità ex artt. 2051 cc è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento. In tal senso Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n.2148.
Pertanto nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la colpa del danneggiato non è estranea alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere che in questo caso può ritenersi addebitabile in via esclusiva all'attrice.
pagina 3 di 4 Ed ancora osserva il giudicante che nella responsabilità ex art. 2051 cc - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art.2043 cc), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res". Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8449.
Alla luce di ciò non potrà che procedersi al rigetto della domanda.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia della convenuta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico dell'attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 196/2023 tra (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUTINI MICHELE, (c.f. ) e dall'avv. LAZI GUIDO, tutti C.F._2 elettivamente domiciliati, presso e nello studio di quest'ultimi in indirizzo telematico ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggi 25 giugno 2025 ad ore 9,11 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per 'avv. BUTINI MICHELE Parte_1 per nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni. Il procuratore attoreo precisa le conclusioni come da scritti conclusivi ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,20 sospende la trattazione del procedimento per altri calendarizzati. Ad ore 10,41, previa riapertura del verbale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 13,09.
Il Giudice dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 196/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUTINI MICHELE, (c.f. ) e dall'avv. LAZI GUIDO, tutti C.F._2 elettivamente domiciliati, presso e nello studio di quest'ultimi in indirizzo telematico ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa ricostruzione del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice sig. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società Controparte_1 per ivi sentirsi accoglier le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
[...] di Ancona, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e condannare
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via C. Colombo n. 10, Numana (AN) (PIVA , a risarcire integralmente la sig.ra di tutti i danni P.IVA_1 Parte_1 subiti per il fatto di cui è causa, per come quantificati, nella somma di Euro 22 . 201 ,36
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, sempre nei limiti dello scaglione di valore. Con vittoria di spese e compensi dell'introdotto giudizio.”
pagina 2 di 4 La soc. convenuta rimaneva contumace.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti, prova per testi e CTU medico legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della sola parte attrice la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Dall'istruttoria così come espletata è emerso che l'evento dannoso è ascrivibile alla condotta imprudente dell'attrice, che attraversando dalla zona doccia (presumibilmente ancora bagnata, dopo essersi fatta la doccia) alla pedana in plastica sita in direzione dei lettini verso il mare, scivolava solo per il fatto di non aver prestato la dovuta diligenza a prudenza ancorché cosciente che in quel punto fossero accaduti eventi simili (scivolate di numerose persone, vedasi teste escusso ) ma senza conseguenze, che Controparte_2 avrebbero dovuto indurla a saggiare lo stato della pedana prima di attraversarla ed a non avventurarsi ad attraversare detta pedana in modo poco attento e superficiale.
A ciò si aggiunga che è fatto notorio che intorno alle docce vi possano essere delle zone scivolose per cui ogni movimento uscendone, per esperienza comune, deve essere improntato alla massima cautela e prudenza.
La responsabilità ex artt. 2051 cc è di natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Può essere esclusa dal caso fortuito o da un fatto del danneggiato che assuma incidenza causale nell'avverarsi dell'evento. Il comportamento del danneggiato, la cui valutazione spetta al giudice del merito, è rilevante solo se colposo. Quest'ultimo determina la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze ascrivibili a tale comportamento. In tal senso Cassazione civile sez. III, 30/01/2025, n.2148.
Pertanto nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. la colpa del danneggiato non è estranea alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere che in questo caso può ritenersi addebitabile in via esclusiva all'attrice.
pagina 3 di 4 Ed ancora osserva il giudicante che nella responsabilità ex art. 2051 cc - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art.2043 cc), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res". Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8449.
Alla luce di ciò non potrà che procedersi al rigetto della domanda.
Nulla per le spese di lite stante la contumacia della convenuta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico dell'attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 25 giugno 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4