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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa. Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3375 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nato a [...]- Guayas Parte_1
(Ecuador) il 11.08.1947, nato a [...]- Guayas Parte_2
(Ecuador) il 14.02.1974, nata a [...]- Guayas Parte_3
(Ecuador) il 01.12.1976, , nata a [...]- Guayas Parte_4
(Ecuador) il 06.11.1975, tutti residenti a [...](Ecuador) e tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Lupi, C.F.: pec: C.F._1
del Foro di Fermo, ed elettivamente domiciliati Email_1
presso il suo studio in Porto S. Elpidio (FM) alla Via Tunisia n. 3, per delega in calce al presente atto.
- RICORRENTI -
E
, C.F. , in persona del in Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da
Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_2 [...]
C.F._2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti diretti di , Persona_1
nato nel Comune di Santa Domenica Talao (CS) il 01.10.1880 da genitori italiani,
e (doc. 1-2-3 ). Controparte_3 Controparte_4
Dall'unione di fatto tra , divenuto in Ecuador Persona_1 Persona_2
e madre sconosciuta è nata a [...]-Guayaquil (Ecuador) il 14.10.1912
[...]
(doc.4), la quale si sposava con Persona_3 Controparte_5
, dall'unione coniugale è nato a [...]- Guayas (Ecuador) il 11.08.1947
[...] [...]
il quale si sposava con Parte_1 [...]
(doc.6), sono nati tre figli: Persona_4 Parte_2
nato a [...]- Guayas (Ecuador) il 14.02.1974 (doc. 7),
[...] [...]
, nata a [...]- Guayas il 01.12.1976 (doc. 8), Parte_3 Parte_4
, nata a [...]- Guayas (Ecuador) il 06.11.1975 (doc. 9)-
[...]
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei Controparte_1
principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.
10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 3 aprile 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Pag. 2 di 5 In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'ava è nata a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Inoltre, occorre evidenziare che, nel caso di specie, la trasmissione della cittadinanza tra le generazioni non è stata in alcun modo interrotta, in quanto, il capostipite cittadino italiano non si è mai naturalizzato quale cittadino Persona_1
ecuadoriano; pertanto, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come da dichiarazione allegata (doc. 10).
E' opportuno accennare al recente orientamento giurisprudenziale sull'estensione del riconoscimento della cittadinanza italiana anche alle figlie femmine di cittadini italiani e quindi alla problematica della eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte di donna che sposava cittadino straniero, prevista e disciplinata dall'art. 10 comma 3 della
L. 555/1912 e quella dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 che prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana solo per il figlio di padre cittadino.
Come noto, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 16 aprile 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 terzo comma L. n.555/1912, per violazione dell'art. 3 e 29 Costituzione, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna nel caso di matrimonio con cittadino straniero indipendentemente dalla sua volontà; mentre la Sentenza della Corte Costituzionale n. 30\1983 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912, per violazione dell'art. 3 comma primo e art. 29 comma secondo Costituzione, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Successivamente
è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466\ 2009 dove
è stato evidenziato che “per effetto delle sentenze della corte costituzionale n. 87 del
1975 e n. 30 del 1983, riacquistata automaticamente la cittadinanza italiana in capo
Pag. 3 di 5 alla donna italiana che ne sia stata privata a seguito di matrimonio con cittadino straniero nel vigore della l. n. 555\1912, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al figlio di donna nella situazione sopra descritta, nato all'estero prima del 1° gennaio 1948 e nel vigore delle suddetta legge e tale diritto deve essere anche riconosciuto ai suoi discendenti”.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'ava, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome della stessa (all.)
Ebbene, le discendenti donne di anche a seguito di Persona_1
matrimonio con cittadino straniero non avrebbero perso la cittadinanza italiana a loro trasmessa dagli ascendenti in virtù del rapporto di filiazione, in quanto tale status sarebbe stato comunque dalle stesse automaticamente riacquistato sulla base dei principi di diritto affermati nella suddetta Sentenza a Sezioni Unite. Pertanto, la trasmissione tra le generazioni della cittadinanza italiana non è stata in alcun modo interrotta, sino agli odierni ricorrenti e, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Da ultimo la legge n. 91/1992 all' art. 1 stabilisce espressamente che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
Pag. 4 di 5 A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
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