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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/09/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 1266/2024
Alla udienza tenuta il 19/09/2025 nella causa civile iscritta al r.g.n. 1266/2024 innanzi al G.I. Dr. Giampaolo Fabbrizzi per l'attore compare l'Avv. ANTONIO PELLEGRINO in sostituzione dell'Avv. SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO, il quale preliminarmente chiede rinvio rappresentando la sussistenza di trattative per una definizione bonaria e, in subordine, precisa come in atto di opposizione;
per la convenuta opposta compare l'Avv. ALFONO MAINI in sostituzione dell'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN il quale precisa come da comparsa di risposta rimettendosi sull'istanza di rinvio.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si allontanano.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto che costituiscono parte integrante del presente verbale.
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA
- 1 - IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1266 dell'anno 2024, pendente
TRA
[...]
Parte_1
: AVV. CLAUDIO SABBATANI SCHIUMA
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
E PER ESSA Controparte_1 Controparte_2
DIFENSORE: AVV. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che nessun importo è dovuto dai signori e alla er le ragioni Parte_1 Parte_1 Controparte_1 esposte nel presente atto. In ogni caso dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi come per legge”.
➢ Parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
- 2 - • concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
• concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale:
• respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
• nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli opponenti al pagamento, in favore di
[...] dell'importo di Euro 212.120,88, oltre successivi interessi di mora da Controparte_1 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria:
• con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato e raggiunti dalla notifica del decreto Parte_1 Parte_1
ingiuntivo del 4.3.2024, emesso dal Tribunale di Lucca su istanza di
[...]
(di seguito anche soltanto ”), che aveva richiesto l'emissione Controparte_1
di un'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 212.120,88 oltre interessi e spese del procedimento, hanno proposto opposizione, denunciando l'inesistenza del rapporto contrattuale posto a sostegno del ricorso monitorio, risultando dagli atti non già un contratto tra gli odierni opponenti e OM NA s.r.l., bensì un contratto di mutuo n. 00354040505047346 tra e Parte_1
- 3 - in qualità di mutuatari e quale parte Parte_1 Controparte_3
mutuante; che il credito era comunque prescritto;
che non vi era prova dell'inclusione del credito per cui è causa nella cessione di crediti in blocco attraverso la quale il ridetto credito era pervenuto ad . Hanno quindi concluso per sentir revocare il decreto opposto.
§1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
e, per essa, deducendo che per Controparte_1 Controparte_2
mero errore era stata indicata OM NA quale controparte contrattuale degli opponenti, atteso che il contratto di mutuo prodotto nel fascicolo monitorio (doc. 3) recava correttamente l'indicazione di quale Controparte_3
parte mutuante;
che il credito di era stato ceduto pro soluto a Controparte_3
OM NA s.r.l. che, a sua volta, lo aveva ceduto a e, Controparte_4
quest'ultima, lo aveva nuovamente ceduto ad che il Controparte_1
credito non risultava affatto prescritto, atteso che la prescrizione cominciava a decorrere soltanto dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento.
§1.2 – La causa è stata avviata alla precisazione delle conclusioni sulla base dei documenti in atti. All'udienza del 19 settembre 2025, discussa oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione è infondata e va respinta.
§3. – All'odierna opposta il credito azionato in via monitoria è pervenuto all'esito di ben tre cessioni di crediti in blocco a norma dell'art. 58 T.U.B. La prima, tra e OM NA s.r.l.; la seconda, tra Controparte_5
OM NA s.r.l. e la terza da a Controparte_4 Controparte_4 [...]
Queste ultime due cessioni sono comprovate attraverso la Controparte_1
produzione dei contratti di cessione (doc. 9, 10 fasc. opposta).
§4. – In ordine alla prima cessione, gli opponenti lamentano che difetterebbe la prova dell'inclusione dello specifico rapporto nell'ambito della
- 4 - cessione di crediti in blocco, segnalando precipuamente che nella pubblicazione in G.U. dell'avviso di avvenuta cessione (doc. 7 fasc. opposta) si documenterebbe una cessione avvenuta in data 27.7.2006 quando il rapporto di mutuo è stato viceversa contratto in data 31.10.2006.
§4.1 – Orbene, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31118 del 2017; n. 15884 del 2019).
E' stato poi ulteriormente precisato che “ … in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. n. 21821 del
2023).
§4.2 – Nella pubblicazione dell'avviso della cessione si legge testualmente quanto segue: “OM NA S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che in data 21Settembre
2007 ha concluso con (" ") un contratto quadro di cessione di Controparte_3 CP_3
- 5 - crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degliarticoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti edell'articolo 58 del Testo
Unico Bancario. In virtu' di tale contratto offrirà, e l'Acquirente acquistera', CP_3
periodicamente epro soluto, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, portafogli di crediti, unitamente ad ogni altro diritto, garanzia e titolo,derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in boniserogati ai sensi di contratti di mutuo (rispettivamente, i "Mutui" edi "Contratti di Mutuo") stipulati da con i propri clienti. Nell'ambito del CP_3
programma di cessioni sopra indicato, si comunicache l'Acquirente ha acquistato pro soluto da
, con effetto dal 21 Settembre 2007, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o CP_3
inrelazione ai Contratti di Mutuo (ivi inclusi, a mero scopoesemplificativo, (a) il diritto a ricevere tutte le somme dovute apartire dal giorno successivo al 13 Settembre 2007 (la "Data diValutazione") dai relativi debitori a titolo di rata o ad altrotitolo;
(b) gli indennizzi;
(c) le somme ricevute in forza di unaqualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Mutuo di cui siabeneficiaria;
e (d) le garanzie reali e personali e tuttii privilegi e le cause di CP_3
prelazione che assistono i predetti dirittie crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi ed esclusi i premirelativi alle polizze assicurative concluse dal relativo debitore in relazione al Contratto di
Mutuo) che alla Data di Valutazione soddisfacevano oltre alle caratteristiche descritte ai punti da (i) a(xix) (inclusi) del succitato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 31 luglio 2006, le seguenti caratteristiche: - mutui il cui importo erogato sia compreso tra Euro 40.000,00(compreso) e Euro 525.000,00 (compreso); - mutui il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione sia compreso tra Euro 39.709,67
(compreso) e Euro525.000,00 (compreso); - mutui la cui ultima rata scaduta presentava un tasso nominale annuo compreso tra 3,87% e 8,52%; - mutui in relazione ai quali il rapporto tra l'importo del mutuo originario ed il valore stimato dell'immobile ipotecato,calcolato in sede di erogazione del finanziamento ("OLTV"), e'compreso tra il 16,49% e l' 80,00%”.
In base ai dettagliati criteri dell'avviso di cessione il credito derivante dal rimborso del mutuo in oggetto rientra senz'altro nell'oggetto della cessione,
- 6 - poiché questa è avvenuta in data 21.9.2007 e in esso si rispecchiano i criteri identificativi dei crediti ceduti.
§5. – La prova del credito risulta dal contratto di mutuo in atti (doc. 3 fasc. monitorio), concluso tra gli odierni opponenti e Banca Meliorbanca s.p.a.
§6. – L'eccezione di prescrizione è infondata.
La Suprema Corte ha più volte evidenziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo restitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali (Cass. n. 18951 del 2013; Cass. n. 17798 del
2011; Cass. n. 10127 del 2005; Cass. n. 2262 del 1984). L'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione (decennale) del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. (Cass. n.
4232 del 2023; n. 17798 del 2011).
Emerge dagli atti che il contratto di mutuo per cui è causa prevedeva il rimborso della somma erogata in n. 300 rate mensili a partire dal 30 novembre
2006, e posto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il 30 ottobre 2031, il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi solo in data 30 settembre 2041.
Da qui, la manifesta infondatezza dell'eccezione ed il rigetto dell'opposizione.
§7. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, assumendo il valore di causa pari all'importo ingiunto, applicando i valori medi per le fasi introduttive e di studio ed i valori minimi per la fase istruttoria e di trattazione e par la fase decisoria, in relazione alle quali esigua è stata l'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
- 7 - Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto.
- Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 9.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Lucca, 19 settembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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