Art. 17.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alla seguenti aliquote:
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;
Cassa per le pensioni ai sanitari 3,25 per cento;
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;
Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli alti tanti ufficiali giudiziari 0,50 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, le spese di amministrazione previste per gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, con esclusione delle spese di gestione del patrimonio immobiliare, sono ripartite tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti stessi in base alla seguenti aliquote:
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, 94 per cento;
Cassa per le pensioni ai sanitari 3,25 per cento;
Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 2,25 per cento;
Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli alti tanti ufficiali giudiziari 0,50 per cento.