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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
LO Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250004011614000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.5.2025,(rgr n. 311/25),il sign. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09220250004011614000,IIDD anno 2020,per i seguenti motivi: il credito per le imposte assolte all'estero, oggetto di disconoscimento parziale da parte dell'ufficio, derivava dalla doppia imposizione subita, dal ricorrente, con riferimento all'attività lavorativa svolta a Malta, nell'anno 2019, in qualità di lavoratore distaccato presso la consociata estera Società_1 società1)ivi operante.Nonostante tale periodo di lavoro svolto all'estero,il sign. Ricorrente_1 si era comunque qualificato come soggetto,fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'art. 2 Tuir essendo cittadino italiano ed avendo ivi mantenuto il proprio centro di interessi vitali per la maggior parte del periodo di imposta. In considerazione di ciò, ed avendo svolto l'attività lavorativa all'estero, per più di 183 giorni,il ricorrente era stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del ministero del lavoro, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 51 comma 8-bis del TUIR. Tuttavia,il medesimo reddito da lavoro dipendente era stato altresì assoggettato a Malta ove la consociata estera dell'Società_3 aveva applicato le relative ritenute a titolo di imposta. Per cui, in virtù della normativa interna nonché della normativa dei paesi esteri presso i quali aveva prestato l'attività lavorativa,il ricorrente aveva subito una duplice imposizione sui medesimi redditi percepiti in relazione all'attività di lavoro dipendente svolta a Malta. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnando, punto per punto, tutto quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente .Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti, accoglie il ricorso.
Infatti,a giudizio di questi Giudici,il sign. Ricorrente_1, ha assolutamente fornito,prima in sede di autotutele e poi con il ricorso introduttivo, come correttamente afferma parte ricorrente, esaustiva documentazione idonea a dimostrare la definitività delle imposte versate per l'attività di lavoro dipendente svolta a Malta nel 2019 .
Infatti,con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,il sign. SS a correttamente attestato di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi a Malta, per l'anno 2019, in ottemperanza alla normativa fiscale locale mentre, dalla “attestazione rilasciata dalla Società_4 spa attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate”, risulta come il ricorrente abbia prodotto un redito da lavoro dipendente pari ad euro 107.142,00 sul quale la società ha versato una imposta pari ad euro 28.331,00 come si evince dagli estratti in atti. Per cui, certamente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta estero sono sufficienti ed idonei ad attestare la definitività delle imposte assolte all'estero,in quanto il ricorrente,sostenendo integralmente tale onere fiscale,ha dimostrato di essere rimasto inciso dalla imposte versate nel paese straniero. Per quanto riguarda ,poi, l'eccepito termine decadenziale per l'utilizzo della detrazione del credito di imposta ,di cui all'art. 165 TUIR,con le recentissime ordinanze n.9671 del 13.4.2025 e n.10642/2025 del 23.4.2025 la Suprema Corte ha fornito una inequivocabile conferma ermeneutica:l'art. 165 del TUIR non prevede alcun termine decadenziale per la fruizione del credito di imposta relativo a imposte assolte all'estero. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 800,00, oltre oneri e accessori se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
SAVINO GAETANO, Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 311/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
LO Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250004011614000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2025 depositato il
21/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 28.5.2025,(rgr n. 311/25),il sign. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.09220250004011614000,IIDD anno 2020,per i seguenti motivi: il credito per le imposte assolte all'estero, oggetto di disconoscimento parziale da parte dell'ufficio, derivava dalla doppia imposizione subita, dal ricorrente, con riferimento all'attività lavorativa svolta a Malta, nell'anno 2019, in qualità di lavoratore distaccato presso la consociata estera Società_1 società1)ivi operante.Nonostante tale periodo di lavoro svolto all'estero,il sign. Ricorrente_1 si era comunque qualificato come soggetto,fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'art. 2 Tuir essendo cittadino italiano ed avendo ivi mantenuto il proprio centro di interessi vitali per la maggior parte del periodo di imposta. In considerazione di ciò, ed avendo svolto l'attività lavorativa all'estero, per più di 183 giorni,il ricorrente era stato tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale appositamente individuata con decreto del ministero del lavoro, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 51 comma 8-bis del TUIR. Tuttavia,il medesimo reddito da lavoro dipendente era stato altresì assoggettato a Malta ove la consociata estera dell'Società_3 aveva applicato le relative ritenute a titolo di imposta. Per cui, in virtù della normativa interna nonché della normativa dei paesi esteri presso i quali aveva prestato l'attività lavorativa,il ricorrente aveva subito una duplice imposizione sui medesimi redditi percepiti in relazione all'attività di lavoro dipendente svolta a Malta. Si chiedeva l'annullamento di quanto impugnato con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate impugnando, punto per punto, tutto quanto affermato da parte ricorrente e sostenendo come correttamente avesse agito e nel rispetto della normativa vigente .Si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ,vista la normativa e gli atti, accoglie il ricorso.
Infatti,a giudizio di questi Giudici,il sign. Ricorrente_1, ha assolutamente fornito,prima in sede di autotutele e poi con il ricorso introduttivo, come correttamente afferma parte ricorrente, esaustiva documentazione idonea a dimostrare la definitività delle imposte versate per l'attività di lavoro dipendente svolta a Malta nel 2019 .
Infatti,con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,il sign. SS a correttamente attestato di non aver presentato alcuna dichiarazione dei redditi a Malta, per l'anno 2019, in ottemperanza alla normativa fiscale locale mentre, dalla “attestazione rilasciata dalla Società_4 spa attestante i compensi corrisposti e le ritenute effettuate”, risulta come il ricorrente abbia prodotto un redito da lavoro dipendente pari ad euro 107.142,00 sul quale la società ha versato una imposta pari ad euro 28.331,00 come si evince dagli estratti in atti. Per cui, certamente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta estero sono sufficienti ed idonei ad attestare la definitività delle imposte assolte all'estero,in quanto il ricorrente,sostenendo integralmente tale onere fiscale,ha dimostrato di essere rimasto inciso dalla imposte versate nel paese straniero. Per quanto riguarda ,poi, l'eccepito termine decadenziale per l'utilizzo della detrazione del credito di imposta ,di cui all'art. 165 TUIR,con le recentissime ordinanze n.9671 del 13.4.2025 e n.10642/2025 del 23.4.2025 la Suprema Corte ha fornito una inequivocabile conferma ermeneutica:l'art. 165 del TUIR non prevede alcun termine decadenziale per la fruizione del credito di imposta relativo a imposte assolte all'estero. Ogni altra eccezione rimane assorbita da quanto deciso. La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 800,00, oltre oneri e accessori se dovuti.