Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 25/03/2026, n. 5512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5512 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01159/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2026, proposto da
SA D’EL, EL ZA, UR GH, DI UC, AN UZ, CH AR, NI SA, LL RI, ON CC, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria M'Daraa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per l'annullamento
a) dei decreti di rigetto emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze dei ricorrenti dirette al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno (classe di concorso ADSS), ovvero per le attività di sostegno riferita al grado di istruzione secondaria di secondo grado, il cui titolo di accesso è la laurea magistrale o titolo vecchio ordinamento che dia accesso ad una specifica classe di concorso; si precisa, altresì, che la ricorrente RI LL è in possesso dei requisiti di accesso anche alla classe di concorso ADAA, oltre che alla classe ADSS , conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM (Tirana, Albania) – “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” (trad. “Master di Educazione Speciale per l’Istruzione Preuniversitaria”) – comunicati in data come da Allegato 1;
b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi preavvisi ex art. 10-
bis l. 241/1990 e richieste/pareri endoprocedimentali;
e, per l’effetto, per l’ordine all’Amministrazione resistente di:
c) procedere al riesame comparativo nel merito dei percorsi formativi dei ricorrenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, con puntuale comparazione (ECTS, contenuti, tirocinio, esame) rispetto ai parametri del D.M. 249/2010;
d) applicare, ove ritenute necessarie, misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento) in luogo del diniego;
e) in ulteriore subordine, ammettere i ricorrenti al TFA Sostegno con riconoscimento/abbreviazione dei crediti/tirocinio già maturati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. CA De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di rinuncia al ricorso depositati dai ricorrenti e notificati in data 11 marzo 2026;
Ritenuto di poter dedurre dai predetti atti, seppure notificati oltre il termine stabilito dall’art. 84 c.p.a., l’inequivoca e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite, vista la novità della questione e la difesa di mero stile del Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OR, Presidente
CA De AR, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De AR | RI OR |
IL SEGRETARIO